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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 20/03/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N.RG. 1175/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1175 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti SONIA FRANZESE e Parte_1
RAFFAELLA CUGNETTO
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario dott.ssa
ELISA SICILIANO
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.02.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
21.03.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (16.02.2021), con conseguente condanna dell' CP_1
alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dedotto:
- che, con decreto di omologa del 19.09.2022, questo Tribunale, all'esito del procedimento ex art. 445 bis iscritto al n.rg. 754/2022, la riconosceva in possesso dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 della L. 18/80, con la decorrenza predetta;
- di aver notificato copia autentica del suddetto decreto di omologa all' in CP_1
data 27.09.2022 (via PEC) e 10.10.2022 (tramite UNEP);
- di aver trasmesso, in data 28.09.2022, alla competente sede zonale, il modello
AP70 attestante il possesso degli ulteriori requisiti necessari ai fini della liquidazione della prestazione;
- che, nonostante il decorso del termine di cui all' art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,
l non provvedeva a dare esecuzione all'omologa. CP_1
Con memoria del 6.03.2025 si è costituito in giudizio l' , come in epigrafe CP_1
rappresentato e difeso, dando atto che “ad aprile 2024, il competente Ufficio amministrativo ha proceduto a liquidare la prestazione riconosciuta (n.
- Categoria INVCIV) in favore della ricorrente, per un importo PartitaIVA_1 complessivo di € 13.217,90 (€ 531,76 + conguaglio per arretrati di € 12.038,08 oltre interessi legali pari ad € 648,06) come da documentazione che si produce
(all. 1 – cedolino pagamento di aprile 2024)”; l'ente convenuto ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale o, in subordine, parziale, delle spese di lite.
Disposta la sostituzione dell'odierna udienza del 20.03.2025, fissata per la discussione, con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante la presente sentenza. Occorre promettere che, con note scritte depositate in data 7.03.2025, i procuratori di parte ricorrente, nel confermare quanto dedotto dall' in ordine CP_1 all'intervenuto pagamento della prestazione richiesta, hanno aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio, evidenziando come la liquidazione sia intervenuta successivamente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, nonché alla notifica dello stesso all'ente convenuto.
Orbene, alla luce di quanto concordemente affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti
(cedolino arretrati), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto alla liquidazione ed al pagamento della prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, da distrarsi, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Tivoli, 20/03/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1175 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti SONIA FRANZESE e Parte_1
RAFFAELLA CUGNETTO
ricorrente
e
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal proprio funzionario dott.ssa
ELISA SICILIANO
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.02.2024, ritualmente notificato all' il CP_1
21.03.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (16.02.2021), con conseguente condanna dell' CP_1
alla corresponsione dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dedotto:
- che, con decreto di omologa del 19.09.2022, questo Tribunale, all'esito del procedimento ex art. 445 bis iscritto al n.rg. 754/2022, la riconosceva in possesso dei requisiti sanitari previsti dall'art. 1 della L. 18/80, con la decorrenza predetta;
- di aver notificato copia autentica del suddetto decreto di omologa all' in CP_1
data 27.09.2022 (via PEC) e 10.10.2022 (tramite UNEP);
- di aver trasmesso, in data 28.09.2022, alla competente sede zonale, il modello
AP70 attestante il possesso degli ulteriori requisiti necessari ai fini della liquidazione della prestazione;
- che, nonostante il decorso del termine di cui all' art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,
l non provvedeva a dare esecuzione all'omologa. CP_1
Con memoria del 6.03.2025 si è costituito in giudizio l' , come in epigrafe CP_1
rappresentato e difeso, dando atto che “ad aprile 2024, il competente Ufficio amministrativo ha proceduto a liquidare la prestazione riconosciuta (n.
- Categoria INVCIV) in favore della ricorrente, per un importo PartitaIVA_1 complessivo di € 13.217,90 (€ 531,76 + conguaglio per arretrati di € 12.038,08 oltre interessi legali pari ad € 648,06) come da documentazione che si produce
(all. 1 – cedolino pagamento di aprile 2024)”; l'ente convenuto ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale o, in subordine, parziale, delle spese di lite.
Disposta la sostituzione dell'odierna udienza del 20.03.2025, fissata per la discussione, con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante la presente sentenza. Occorre promettere che, con note scritte depositate in data 7.03.2025, i procuratori di parte ricorrente, nel confermare quanto dedotto dall' in ordine CP_1 all'intervenuto pagamento della prestazione richiesta, hanno aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, per la condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese del giudizio, evidenziando come la liquidazione sia intervenuta successivamente al deposito del ricorso introduttivo del giudizio, nonché alla notifica dello stesso all'ente convenuto.
Orbene, alla luce di quanto concordemente affermato dalle parti in ordine alla liquidazione della prestazione dedotta in lite e della documentazione versata in atti
(cedolino arretrati), non può che essere in questa sede dichiarata integralmente cessata la materia del contendere in relazione alla domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Per quanto concerne le spese di lite, alla luce del disposto dell'art. 91 c.p.c. ed in applicazione del principio della cd. soccombenza virtuale, esse non possono che essere poste a carico di parte resistente, che ha provveduto alla liquidazione ed al pagamento della prestazione successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si decide dunque come di seguito, anche in ordine alle spese di lite, da distrarsi, liquidate nei termini di cui in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in questa sede proposta da Parte_1
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Tivoli, 20/03/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli