Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 14/03/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1898 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06/05/2024 da:
1) n. a ROMANIA il 23/11/1978 ( ); Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...]11;
e
2) n. a ROMANIA il 10/08/1984 (C.F. ; residente Parte_2 C.F._2 in Portogruaro (VE), via Sardegna n. 23;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. SEGAT ALESSANDRA, presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali il 15/11/2014 hanno contratto matrimonio con rito civile presso il Comune di Pravisdomini
(PN), successivamente trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del Comune medesimo
(anno 2014; atto n. 2; parte I;
serie -)
separati con sentenza n. 95 /2024, pubblicata e passata in giudicato il 21/8/2024
con il figlio , n. a San Vito al Tagliamento il 21 marzo 2016 Persona_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06/05/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori (nato Parte_1
[...]
) e (nata in [...] il [...], residente in [...], Cod. Fisc.: ), in Pravisdomini (PN), in data 15.11.2014, CodiceFiscale_4 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pravisdomini (PN), Anno 2014, Parte
I^, Numero 2;
2. confermarsi l'assegnazione della casa familiare sita in Portogruaro (VE), via Giotto n. 7/int. 11 al signor;
Pt_1
3. confermarsi l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con le Persona_1 modalità di visita e di frequentazione del minore con ciascun genitore come stabilite in sede di separazione, ovvero:
- collocazione a settimane alterne presso ciascuno di essi (da domenica sera, alla sera della domenica successiva), con prelevamento del minore presso l'abitazione in cui si trova a cura del genitore presso il quale il minore trascorrerà la settimana successiva, occupandosi ciascuno di essi, nel proprio turno di frequentazione, degli impegni e delle attività quotidiane del figlio scolastiche, extrascolastiche ed eventualmente sportive;
- la suddetta alternanza verrà praticata anche durante il periodo delle vacanze scolastiche estive del figlio, fermo restando che ciascun genitore potrà in ogni caso trascorrere, durante l'estate, due settimane consecutive con il figlio, da concordarsi tra gli stessi entro la fine del mese di maggio di ogni anno. I genitori avranno cura di informarsi reciprocamente del luogo in cui si recheranno eventualmente in villeggiatura con il figlio, con la rispettiva presenza, consentendo all'altro genitore di contattare telefonicamente il figlio durante il suddetto periodo;
- durante le festività natalizie trascorrerà una settimana con ciascun genitore, in via Persona_1 alternata negli anni (da inizio vacanze al 31.12. con un genitore, e dal 31.12 al 6 gennaio ovvero al rientro a scuola con l'altro); parimenti, durante le vacanze pasquali il minore trascorrerà 3 giorni con ciascun genitore, alternandosi gli stessi negli anni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- le festività religiose e civili di un giorno e i ponti festivi verranno alternati negli anni tra i genitori.
4. Confermarsi il mantenimento ordinario del figlio, in via diretta, da parte di ciascun genitore nei periodi in cui il predetto si troverà presso ciascuno di essi, mentre le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio verranno ripartite al 50% tra i genitori, beneficiando ognuno, nella medesima percentuale, delle relative detrazioni fiscali, ove applicabili.
5. Confermarsi parimenti la percezione al 100% da parte della madre dell'Assegno Unico Universale per il figlio minore.
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, pertanto nulla si debbono reciprocamente a titolo di assegno divorzile.
7. I signori e dichiarano altresì di aver regolato ogni aspetto patrimoniale derivante Pt_1 Pt_2 dal rapporto di coniugio e di non avere nulla a pretendere reciprocamente, per nessuna ragione, titolo e/o causa derivante dal matrimonio.
8. I coniugi prestano sin da ora l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, anche per il figlio minore.
9. Le parti dichiarano di prestare piena acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per impugnare il provvedimento.
10. Spese e compensi legali nella misura del 50% ciascuno.
11. Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pravisdomini (PN) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) legge n. 898/1970, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto del figlio minorenne deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età e dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto presso il Comune di Pravisdomini il
15/11/2014 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pravisdomini perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registro atti di matrimonio: anno 2014 atto n. 2 parte I serie -).
Così deciso in Pordenone, il 14/03/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa