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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/02/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2876/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2876/2022 e trattenuta in decisione (in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.) in data 11.07.2024 con concessione dei termini 190 c.p.c., promossa da:
) rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Donata Tortorici Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
), in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Francesco Tancredi
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Cosenza- Appalto -
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1015/2022 del GdP di Cosenza, notificata in Parte_1
data 05.07.2022, con la quale è stata rigettata l'opposizione da lei proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 609/2018 emesso in favore della per il pagamento a di € Controparte_1
pagina 1 di 7 4.400,00, a titolo di residuo corrispettivo di lavori di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà
(realizzazione di tettoia in legno lamellare, incamiciatura, preparazione e tinteggiatura abitazione, adeguamento e certificazione impianto elettrico), oltre interessi, di cui a fattura nr. 7/A/2018.
L'appellante assume che la sentenza di primo grado è viziata da motivazione erronea ed illogica, deducendo: che il GdP ha fondato l'accertamento del credito su preventivo di spesa del 15.07.2017, non indicato nel ricorso per monitorio e nella comparsa di costituzione dell'opposta, prodotto solo in corso di istruttoria e, comunque, privo di valore probatorio in quanto sottoscritto esclusivamente dalla che unica obbligazione esistente tra le parti era quella originata dal Controparte_1 preventivo di spesa dell'aprile 2017, non essendosi perfezionata alcuna modifica del contratto originario ex art. 1659 c.c.; che a fondamento dell'ingiunzione era stata posta unicamente la fattura 7/A dell'aprile 2018, indicante lavori differenti da quelli elencati nel preventivo invocato del luglio 2017 ed invece compresi nell'accordo dell'aprile 2017, per i quali era stato corrisposto il dovuto;
che neppure dalla prova testimoniale era emerso che la committente avesse in qualche modo autorizzato lavori extra preventivo. L'appellante ha altresì censurato la contrarietà della motivazione alle risultanze documentali in punto di rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni da lui avanzata, avendo la CTU accertato l'esistenza dei danni imputabili a cattiva esecuzione delle opere, sia pure nei limiti dell'importo di € 750,52 oltre iva.
Ha, quindi, chiesto, in riforma della gravata sentenza “a) Accogliere la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo nr. 609/2018 e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo stesso;
b) accogliere la domanda riconvenzionale della sig.ra e condannare la Parte_1 Controparte_1
alla corresponsione di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno, ovvero alla minore
[...]
somma di euro 825,57 sempre a titolo di risarcimento del danno. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi”.
La ditta ha resistito al gravame esponendo: che i lavori di ristrutturazione Controparte_2
erano stati maggiori rispetto a quelli elencati nel preventivo del 20.04.2017, che non includeva: a) realizzazione di impianto idraulico (scarico caldaia, vaschetta etc) per l'importo di euro 300,00; b) realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento più collettore, fornitura e posa in opera di tubi gas, montaggio termoarredo e tubazione termoconvettore per l'importo di euro 2.000,00; c) realizzazione di ulteriori 38 punti luce, richiesti dalla committente durante l'esecuzione dei lavori, per l'importo euro pagina 2 di 7 1.520,00; d) demolizione ed rifacimento della parete del bagno compreso l'intonaco per euro 400,00; e) realizzazione del massetto del bagno per euro 150,00; f) messa in opera delle piastrelle della cucina per euro 150,00 ( € 25,00 X 6 mq); g) fornitura e posa in opera della soglia del ripostiglio e della finestra dell'ingresso per euro 300,00; h) differenza di costo di euro 600,00 tra le porte di cui al preventivo del
20.04.2017 (mod. Blind.opache) e quelle effettivamente fornite e montate (Romagnoli laccate); che detti lavori erano stati espressamente richiesti dalla committente ed indicati sotto la voce “ lavori eseguiti in più” nel preventivo di spesa del 15.07.2017 depositato con la comparsa di costituzione nell'opposizione; che, pertanto, l'importo complessivo dei lavori eseguiti non era di 45.100,00 (iva compresa) bensì di 51.062,00 (iva compresa); che la non aveva mai contestato le presunte Pt_1 irregolarità e/o vizi d'opera né aveva mai disconosciuto gli ulteriori lavori richiesti ed eseguiti, limitandosi con l'opposizione ad eccepire il completo pagamento dei lavori di cui al preventivo dell'aprile 2017; che, in ogni caso, l'esecuzione dei lavori aggiuntivi era stata confermata dai testi escussi e dalla mancata risposta all'interpello; che neppure era stato provato il pagamento dell'intero importo dovuto;
che l'istanza riconvenzionale era del tutto generica, non essendo stati specificati i vizi e irregolarità dell'opera sicché la CTU aveva carattere esplorativo;
che peraltro il perito aveva riscontrato solo piccole imperfezioni fisiologiche ad essa non imputabili, il cui costo di riparazione non poteva superare la somma di euro 175,00, da compensare, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, con la maggior somma dovuta dalla Pt_1
Ha, quindi, chiesto “rigettare lo spiegato appello in quanto infondato sia in fatto che in diritto con conseguenziale conferma totale della gravata sentenza n. 1015/2022 adottata dal Giudice di Pace di
Cosenza all'esito del giudizio rubricato al n. 6064/18, depositata il 29.06.2020 e notificata il
05.07.2022. Con vittoria delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art 93 cpc.”.
Acquisito il fascicolo del primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione come in epigrafe.
****************************************
Il primo motivo di appello non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Diversamente da quanto assunto dall'appellante, il preventivo di spesa del 15.07.2017 figura già nell'indice allegato alla comparsa di costituzione dell'opposta, prodotto in questa sede e non pagina 3 di 7 specificamente contestato, ed in ogni caso non ne è stata censurata la tardiva produzione e la conseguente inutilizzabilità nel giudizio;
al riguardo va più in generale osservato che la deduzione, nella comparsa dell'opposta, dell'ampliamento dei lavori in appalto originariamente convenuti, con specifica enunciazione di quelli aggiuntivi rispetto al contratto del 20.4.2017, non ha formato oggetto di specifica negazione da parte dell'opponente, che si è limitata ad una generica impugnazione delle avverse deduzioni (v. verbale di udienza del 26.11.2018).
Fermo quanto osservato, quanto alla contestata efficacia probatoria del nuovo preventivo per difetto di sottoscrizione va, in via assorbente, osservato che il documento non ha costituito esclusiva fonte di convincimento del giudice adito in opposizione al monitorio, essendosi l'accertamento del credito fondato sulla complessiva valutazione della prova testimoniale, formulata in linea con le emergenze del documento;
l'esito della prova orale ammessa poteva ed è stato legittimamente valorizzato in sentenza, in quanto diretto a dimostrare la richiesta e l'esecuzione di lavori ulteriori rispetto a quelli inizialmente stabiliti in contratto, non occorrendo a tal fine prova scritta ad substantiam: sul punto si osservi infatti che solo le variazioni d'opera dovute all'iniziativa dell'appaltatore (nella specie non allegate) impone ex art. 1659 cod. civ. la prova di autorizzazione del committente per iscritto;
in ipotesi invece di variazioni richieste dal committente, come prospettato nella specie, l'art. 1661 cod. civ. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, comprese le presunzioni, tale richiesta (sul punto, Cass. sent. n. 19099/2011, 32989/2019 e 40122/2021).
Ciò posto, ancora dissentendosi dall'appello, le risultanze del resoconto testimoniale convergono univocamente nel riscontrare la richiesta e l'esecuzione di lavori ulteriori e diversi rispetto a quelli contemplati dal preventivo del 20.4.2017 ed indicati invece in quello successivo di luglio;
i testi e hanno infatti chiaramente confermato, l'uno l'esecuzione di lavori Testimone_1 Tes_2
sull'impianto elettrico (con incremento dei punti luce ad 80), aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel preventivo dell'aprile 2017, l'altro la sostituzione di pavimenti e l'abbattimento di pareti, il rifacimento del massetto del bagno, la posa delle piastrelle della cucina e della soglia della finestra di ingresso per come previsti solo nel secondo preventivo;
anche il direttore dei lavori, arch. Per_1
, pur non ricordando altre circostanze, ha confermato l'esecuzione del nuovo impianto di
[...]
riscaldamento con posizionamento di collettori, termoarredi e termoconvettori non convenuto nel primo preventivo e menzionati nel secondo.
pagina 4 di 7 A tanto si aggiunga la mancata risposta dell'opponente all'interpello deferitole dall'opposta, diretto a provare che in corso d'opera venivano da lei commissionati ed erano eseguiti gli indicati interventi aggiuntivi rispetto a quelli originariamente pattuiti nell'aprile del 2017, che ai sensi dell'art. 232 c.p.c., valutata in uno all'esito della prova testimoniale, costituisce ammissione dei fatti dedotti.
Il riscontro compiuto di un maggior credito dell'appaltatrice rispetto al corrispettivo convenuto nell'aprile 2017 per effetto di richiesta integrativa della committente assorbe le censure dell'appellante relative alla indicazione, nella fattura allegata al monitorio, di lavori già compresi nel primo preventivo.
Deve invece trovare accoglimento l'appello relativo al rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni.
Sul punto, premesso che non può essere ritenuta l'assoluta genericità della domanda e la natura esplorativa della disposta c.t.u., sostenute dall'appellata, posto che l'atto di opposizione richiamava espressamente allegata perizia di parte, contenente puntuale enunciazione delle difformità riscontrate, deve giudicarsi corretta la censura dell'erronea valutazione degli esiti dell'accertamento ufficioso, formulata in appello, atteso che la perizia d'ufficio ha effettivamente accertato vizi nell'esecuzione dei lavori per fatto e colpa dell'impresa, comportanti esborsi per riparazione pari ad euro 825,57, mentre le considerazioni del ctu richiamate in sentenza per escludere completamente la responsabilità dell'appaltatrice concernevano in realtà solo parte delle difformità verificate e già espunte dal c.t.u., proprio in quanto non imputabili alla convenuta.
Neppure può ritenersi l'erronea liquidazione del danno ed accogliere la minor quantificazione suggerita dall'appellata (di € 175,00) poiché essa non tiene evidentemente conto di voci di costo analiticamente individuate dal CTU. Ed invero, nell'elaborato peritale la quantificazione del danno è stata determinata considerando i costi necessari alla sostituzione dell'intera canalina di copertura del terrazzo e dell'intera soglia della finestra della camera da letto, al trabatello necessario al montaggio della scossalina e al trasporto in discarica dei materiali di risulta, tutte voci non indicate nella perizia di parte dell'appellata.
Ne discende, in riforma della gravata pronuncia, l'accoglimento della pretesa risarcitoria nei limiti di quanto accertato dal c.t.u.
pagina 5 di 7 Nulla osta infine alla compensazione della somma accreditata dall'opponente a titolo di risarcimento danni con quella di cui è stata confermata la dovutezza a titolo di residuo corrispettivo dell'appalto, richiesta dalla stessa opposta, che comporta la caducazione del decreto ingiuntivo e la condanna dell'appellante al pagamento della minor somma risultante, pari ad euro 3.574,43, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
L'esito complessivo della vertenza e l'andamento del giudizio di prime cure conducono a ritenere giustificata la compensazione delle spese di giudizio delle due fasi in ragione della metà; per la residua metà esse vanno poste a carico dell'opponente/appellante, di cui è stata accertata la sia pur minore obbligazione di pagamento;
per le stesse ragioni e tenuto conto dei limiti dell'accertamento peritale le spese di ctu di primo grado vanno poste a carico paritetico delle parti.
Segue la distrazione delle spese legali in favore dell'istante avv. Tancredi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
disatteso il primo motivo di appello e accolto il secondo, in riforma della sentenza impugnata per quanto di ragione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna a pagare in favore di Parte_1
la minor somma di euro 3.574,43, oltre interessi legali dalla domanda al Controparte_1
soddisfo.
compensa le spese legali dei due gradi di giudizio per metà; condanna l'opponente/appellante al pagamento della residua metà, che liquida per le prime cure in euro 450,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa e per questo grado in euro 640,00, oltre spese generali, iva e cpa;
pone le spese di ctu del primo grado a definitivo carico delle parti in ragione del 50% ciascuna;
distrae le spese in favore dell'avv. Tancredi.
pagina 6 di 7 Cosenza, 17 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2876/2022 e trattenuta in decisione (in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.) in data 11.07.2024 con concessione dei termini 190 c.p.c., promossa da:
) rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Donata Tortorici Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
), in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Francesco Tancredi
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Cosenza- Appalto -
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto appello avverso la sentenza n. 1015/2022 del GdP di Cosenza, notificata in Parte_1
data 05.07.2022, con la quale è stata rigettata l'opposizione da lei proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 609/2018 emesso in favore della per il pagamento a di € Controparte_1
pagina 1 di 7 4.400,00, a titolo di residuo corrispettivo di lavori di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà
(realizzazione di tettoia in legno lamellare, incamiciatura, preparazione e tinteggiatura abitazione, adeguamento e certificazione impianto elettrico), oltre interessi, di cui a fattura nr. 7/A/2018.
L'appellante assume che la sentenza di primo grado è viziata da motivazione erronea ed illogica, deducendo: che il GdP ha fondato l'accertamento del credito su preventivo di spesa del 15.07.2017, non indicato nel ricorso per monitorio e nella comparsa di costituzione dell'opposta, prodotto solo in corso di istruttoria e, comunque, privo di valore probatorio in quanto sottoscritto esclusivamente dalla che unica obbligazione esistente tra le parti era quella originata dal Controparte_1 preventivo di spesa dell'aprile 2017, non essendosi perfezionata alcuna modifica del contratto originario ex art. 1659 c.c.; che a fondamento dell'ingiunzione era stata posta unicamente la fattura 7/A dell'aprile 2018, indicante lavori differenti da quelli elencati nel preventivo invocato del luglio 2017 ed invece compresi nell'accordo dell'aprile 2017, per i quali era stato corrisposto il dovuto;
che neppure dalla prova testimoniale era emerso che la committente avesse in qualche modo autorizzato lavori extra preventivo. L'appellante ha altresì censurato la contrarietà della motivazione alle risultanze documentali in punto di rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni da lui avanzata, avendo la CTU accertato l'esistenza dei danni imputabili a cattiva esecuzione delle opere, sia pure nei limiti dell'importo di € 750,52 oltre iva.
Ha, quindi, chiesto, in riforma della gravata sentenza “a) Accogliere la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo nr. 609/2018 e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo stesso;
b) accogliere la domanda riconvenzionale della sig.ra e condannare la Parte_1 Controparte_1
alla corresponsione di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno, ovvero alla minore
[...]
somma di euro 825,57 sempre a titolo di risarcimento del danno. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi”.
La ditta ha resistito al gravame esponendo: che i lavori di ristrutturazione Controparte_2
erano stati maggiori rispetto a quelli elencati nel preventivo del 20.04.2017, che non includeva: a) realizzazione di impianto idraulico (scarico caldaia, vaschetta etc) per l'importo di euro 300,00; b) realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento più collettore, fornitura e posa in opera di tubi gas, montaggio termoarredo e tubazione termoconvettore per l'importo di euro 2.000,00; c) realizzazione di ulteriori 38 punti luce, richiesti dalla committente durante l'esecuzione dei lavori, per l'importo euro pagina 2 di 7 1.520,00; d) demolizione ed rifacimento della parete del bagno compreso l'intonaco per euro 400,00; e) realizzazione del massetto del bagno per euro 150,00; f) messa in opera delle piastrelle della cucina per euro 150,00 ( € 25,00 X 6 mq); g) fornitura e posa in opera della soglia del ripostiglio e della finestra dell'ingresso per euro 300,00; h) differenza di costo di euro 600,00 tra le porte di cui al preventivo del
20.04.2017 (mod. Blind.opache) e quelle effettivamente fornite e montate (Romagnoli laccate); che detti lavori erano stati espressamente richiesti dalla committente ed indicati sotto la voce “ lavori eseguiti in più” nel preventivo di spesa del 15.07.2017 depositato con la comparsa di costituzione nell'opposizione; che, pertanto, l'importo complessivo dei lavori eseguiti non era di 45.100,00 (iva compresa) bensì di 51.062,00 (iva compresa); che la non aveva mai contestato le presunte Pt_1 irregolarità e/o vizi d'opera né aveva mai disconosciuto gli ulteriori lavori richiesti ed eseguiti, limitandosi con l'opposizione ad eccepire il completo pagamento dei lavori di cui al preventivo dell'aprile 2017; che, in ogni caso, l'esecuzione dei lavori aggiuntivi era stata confermata dai testi escussi e dalla mancata risposta all'interpello; che neppure era stato provato il pagamento dell'intero importo dovuto;
che l'istanza riconvenzionale era del tutto generica, non essendo stati specificati i vizi e irregolarità dell'opera sicché la CTU aveva carattere esplorativo;
che peraltro il perito aveva riscontrato solo piccole imperfezioni fisiologiche ad essa non imputabili, il cui costo di riparazione non poteva superare la somma di euro 175,00, da compensare, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, con la maggior somma dovuta dalla Pt_1
Ha, quindi, chiesto “rigettare lo spiegato appello in quanto infondato sia in fatto che in diritto con conseguenziale conferma totale della gravata sentenza n. 1015/2022 adottata dal Giudice di Pace di
Cosenza all'esito del giudizio rubricato al n. 6064/18, depositata il 29.06.2020 e notificata il
05.07.2022. Con vittoria delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art 93 cpc.”.
Acquisito il fascicolo del primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione come in epigrafe.
****************************************
Il primo motivo di appello non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Diversamente da quanto assunto dall'appellante, il preventivo di spesa del 15.07.2017 figura già nell'indice allegato alla comparsa di costituzione dell'opposta, prodotto in questa sede e non pagina 3 di 7 specificamente contestato, ed in ogni caso non ne è stata censurata la tardiva produzione e la conseguente inutilizzabilità nel giudizio;
al riguardo va più in generale osservato che la deduzione, nella comparsa dell'opposta, dell'ampliamento dei lavori in appalto originariamente convenuti, con specifica enunciazione di quelli aggiuntivi rispetto al contratto del 20.4.2017, non ha formato oggetto di specifica negazione da parte dell'opponente, che si è limitata ad una generica impugnazione delle avverse deduzioni (v. verbale di udienza del 26.11.2018).
Fermo quanto osservato, quanto alla contestata efficacia probatoria del nuovo preventivo per difetto di sottoscrizione va, in via assorbente, osservato che il documento non ha costituito esclusiva fonte di convincimento del giudice adito in opposizione al monitorio, essendosi l'accertamento del credito fondato sulla complessiva valutazione della prova testimoniale, formulata in linea con le emergenze del documento;
l'esito della prova orale ammessa poteva ed è stato legittimamente valorizzato in sentenza, in quanto diretto a dimostrare la richiesta e l'esecuzione di lavori ulteriori rispetto a quelli inizialmente stabiliti in contratto, non occorrendo a tal fine prova scritta ad substantiam: sul punto si osservi infatti che solo le variazioni d'opera dovute all'iniziativa dell'appaltatore (nella specie non allegate) impone ex art. 1659 cod. civ. la prova di autorizzazione del committente per iscritto;
in ipotesi invece di variazioni richieste dal committente, come prospettato nella specie, l'art. 1661 cod. civ. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, comprese le presunzioni, tale richiesta (sul punto, Cass. sent. n. 19099/2011, 32989/2019 e 40122/2021).
Ciò posto, ancora dissentendosi dall'appello, le risultanze del resoconto testimoniale convergono univocamente nel riscontrare la richiesta e l'esecuzione di lavori ulteriori e diversi rispetto a quelli contemplati dal preventivo del 20.4.2017 ed indicati invece in quello successivo di luglio;
i testi e hanno infatti chiaramente confermato, l'uno l'esecuzione di lavori Testimone_1 Tes_2
sull'impianto elettrico (con incremento dei punti luce ad 80), aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel preventivo dell'aprile 2017, l'altro la sostituzione di pavimenti e l'abbattimento di pareti, il rifacimento del massetto del bagno, la posa delle piastrelle della cucina e della soglia della finestra di ingresso per come previsti solo nel secondo preventivo;
anche il direttore dei lavori, arch. Per_1
, pur non ricordando altre circostanze, ha confermato l'esecuzione del nuovo impianto di
[...]
riscaldamento con posizionamento di collettori, termoarredi e termoconvettori non convenuto nel primo preventivo e menzionati nel secondo.
pagina 4 di 7 A tanto si aggiunga la mancata risposta dell'opponente all'interpello deferitole dall'opposta, diretto a provare che in corso d'opera venivano da lei commissionati ed erano eseguiti gli indicati interventi aggiuntivi rispetto a quelli originariamente pattuiti nell'aprile del 2017, che ai sensi dell'art. 232 c.p.c., valutata in uno all'esito della prova testimoniale, costituisce ammissione dei fatti dedotti.
Il riscontro compiuto di un maggior credito dell'appaltatrice rispetto al corrispettivo convenuto nell'aprile 2017 per effetto di richiesta integrativa della committente assorbe le censure dell'appellante relative alla indicazione, nella fattura allegata al monitorio, di lavori già compresi nel primo preventivo.
Deve invece trovare accoglimento l'appello relativo al rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni.
Sul punto, premesso che non può essere ritenuta l'assoluta genericità della domanda e la natura esplorativa della disposta c.t.u., sostenute dall'appellata, posto che l'atto di opposizione richiamava espressamente allegata perizia di parte, contenente puntuale enunciazione delle difformità riscontrate, deve giudicarsi corretta la censura dell'erronea valutazione degli esiti dell'accertamento ufficioso, formulata in appello, atteso che la perizia d'ufficio ha effettivamente accertato vizi nell'esecuzione dei lavori per fatto e colpa dell'impresa, comportanti esborsi per riparazione pari ad euro 825,57, mentre le considerazioni del ctu richiamate in sentenza per escludere completamente la responsabilità dell'appaltatrice concernevano in realtà solo parte delle difformità verificate e già espunte dal c.t.u., proprio in quanto non imputabili alla convenuta.
Neppure può ritenersi l'erronea liquidazione del danno ed accogliere la minor quantificazione suggerita dall'appellata (di € 175,00) poiché essa non tiene evidentemente conto di voci di costo analiticamente individuate dal CTU. Ed invero, nell'elaborato peritale la quantificazione del danno è stata determinata considerando i costi necessari alla sostituzione dell'intera canalina di copertura del terrazzo e dell'intera soglia della finestra della camera da letto, al trabatello necessario al montaggio della scossalina e al trasporto in discarica dei materiali di risulta, tutte voci non indicate nella perizia di parte dell'appellata.
Ne discende, in riforma della gravata pronuncia, l'accoglimento della pretesa risarcitoria nei limiti di quanto accertato dal c.t.u.
pagina 5 di 7 Nulla osta infine alla compensazione della somma accreditata dall'opponente a titolo di risarcimento danni con quella di cui è stata confermata la dovutezza a titolo di residuo corrispettivo dell'appalto, richiesta dalla stessa opposta, che comporta la caducazione del decreto ingiuntivo e la condanna dell'appellante al pagamento della minor somma risultante, pari ad euro 3.574,43, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
L'esito complessivo della vertenza e l'andamento del giudizio di prime cure conducono a ritenere giustificata la compensazione delle spese di giudizio delle due fasi in ragione della metà; per la residua metà esse vanno poste a carico dell'opponente/appellante, di cui è stata accertata la sia pur minore obbligazione di pagamento;
per le stesse ragioni e tenuto conto dei limiti dell'accertamento peritale le spese di ctu di primo grado vanno poste a carico paritetico delle parti.
Segue la distrazione delle spese legali in favore dell'istante avv. Tancredi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
disatteso il primo motivo di appello e accolto il secondo, in riforma della sentenza impugnata per quanto di ragione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna a pagare in favore di Parte_1
la minor somma di euro 3.574,43, oltre interessi legali dalla domanda al Controparte_1
soddisfo.
compensa le spese legali dei due gradi di giudizio per metà; condanna l'opponente/appellante al pagamento della residua metà, che liquida per le prime cure in euro 450,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa e per questo grado in euro 640,00, oltre spese generali, iva e cpa;
pone le spese di ctu del primo grado a definitivo carico delle parti in ragione del 50% ciascuna;
distrae le spese in favore dell'avv. Tancredi.
pagina 6 di 7 Cosenza, 17 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
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