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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/10/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 582/2020
C O R T E D
'
A P P E L L O
DI RE CA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Cusolito Viviana consigliera dott.ssa Acacia Ivana consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 582/2020 R.G.A.C. vertente tra
(c.f. ), nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Girolamo Ascone (c.f.
) ed elettivamente domiciliata in Cittanova (RC) alla C.F._2
via R. Marvasi, n. 106
- appellante -
e
(c.f. ), nata il [...] in [...], Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Gentile (c.f.: ), C.F._4
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria (RC) alla via dei Bianchi, n. 3
- appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Corte d'Appello
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domande dell'appellante
Con atto d'appello notificato l'11.11.2020 ha parzialmente Parte_1
impugnato la sentenza n. 741/2020, pubblicata il 10.8.2020 e notificata il
13.10.2020, con cui il Tribunale di Reggio Calabria, a definizione del procedimento iscritto al n. 1962/2007 R.G.: 1) ha dichiarato aperta la successione dei genitori, e;
2) ha accolto la Persona_1 Persona_2 domanda dell'attrice, (sorella dell'appellante), di riduzione del Controparte_1
testamento paterno e materno per lesione della propria quota di riserva;
3) ha accolto la domanda attrice di simulazione degli atti di compravendita stipulati tra la madre e la sorella , dichiarando nulle le dissimulate Parte_1 donazioni immobiliari;
4) ha reintegrato la quota dell'attrice con l'assegnazione di più immobili oltre conguaglio in denaro;
5) ha rigettato le domande dell'attrice di nullità dei testamenti. Il Tribunale ha condannato la convenuta alle spese di lite, ponendo a carico di quest'ultima le spese delle espletate ctu.
Con primo motivo, l'appellante critica il riconoscimento della natura simulata degli atti di vendita con cui la madre ha ceduto più immobili in capo alla figlia
, trattandosi di accertamento presuntivo errato e scaturente da Parte_1 un'inesatta valutazione degli elementi acquisiti in giudizio.
In caso di conferma della simulazione, l'appellante chiede venga dichiarata la riduzione del valore stimato dei beni compravenduti.
2 Corte d'Appello
Con il secondo motivo l'appellante censura il capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese di lite e di ctu, allegando l'errata applicazione dei criteri di cui agli artt. 91 ss. c.p.c.
- Difese dell'appellata
chiede il rigetto del gravame, siccome infondato. Controparte_1
L'appellata sostiene la correttezza dell'iter logico-giuridico seguito dal
Tribunale al fine di riconoscere la simulazione dei contratti, poiché fondato su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti (quali, lo stretto rapporto di parentela tra le contraenti, la mancata prova del pagamento del prezzo e l'importo irrisorio del corrispettivo).
***
1.- Sulla simulazione contrattuale
1. L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha accertato, in forza di elementi presuntivi, la simulazione relativa degli atti di compravendita con cui la madre le ha trasferito la proprietà di più immobili.
2. Il motivo è infondato.
Con atto di compravendita stipulato in data 17.10.2000 - trascritto presso il competente Registro il 14.11.2000 - ha ceduto alla figlia Persona_2
(odierna appellante) la piena proprietà dei seguenti beni: Parte_1
«1) fabbricato sito in Cittanova, catastalmente identificato al foglio di mappa 73, particella
n. 491, sub 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13; 2) terreno agricolo in Taurianova identificato al foglio di mappa 40, particella 32; 3) terreno agricolo in Taurianova riportato al foglio di mappa 49, particella n. 144».
Il prezzo della vendita è stato convenuto in € 30.987,41 (già Lire 60 milioni) quanto al fabbricato ed in complessivi € 7.230,40 (già Lire 14 milioni) per i terreni agricoli.
Con atto di compravendita del 17.5.2001 – trascritto l'8.6.2001 – l Per_2 ha ceduto all'odierna appellante la proprietà dei seguenti beni in Cittanova e
Taurianova: «a) terreni agricoli identificati al foglio 26 - particelle 12, 47, 48, 49, 53; b) terreni agricoli identificati al foglio 37 - particelle 260, 261, 262, 264, 265; c) terreno agricolo identificato al foglio 38, particella 81 (per 1/6); d) terreno agricolo identificato al
3 Corte d'Appello
foglio 43, particella 111 (per 7/12); e) terreno agricolo identificato al foglio 62, particella
311», a fronte di un prezzo complessivo di € 5.681,03 (già Lire 11 milioni).
Per entrambi i trasferimenti, la venditrice ha dichiarato al notaio rogante di aver già ricevuto il corrispettivo e di aver rilasciato all'acquirente quietanza liberatoria.
Il Tribunale ha accertato la simulazione relativa delle vendite (dissimulanti, in realtà, una donazione) in base ad elementi presuntivi quali lo stretto rapporto tra le parti, il mancato pagamento del prezzo ed il valore di mercato dei beni, stimato in misura largamente superiore al corrispettivo pattuito.
L'impugnata sentenza ha dichiarato nulle le dissimulate donazioni, siccome sprovviste dei necessari requisiti di forma.
3. ha impugnato il testamento della madre – deceduta Controparte_1
l'8.7.2003 – chiedendone la riduzione in quanto lesivo della propria quota di riserva.
L'appellata ha chiesto, quindi, l'accertamento della natura simulata degli atti di vendita sopra descritti, dissimulanti donazioni, al fine di tutelare propria quota indisponibile e preservare l'integrità della massa ereditaria impedendo l'uscita dei beni ceduti dalla sfera patrimoniale della de cuius.
La prova della simulazione contrattuale – poiché richiesta da un terzo titolare di interesse autonomo ed antagonista rispetto a quello delle contraenti – può essere fornita con ogni mezzo, anche per presunzioni (Cass. n. 23454/2021;
Cass. n. 10182/2019; Cass. n. 20960/2016; Cass. n. 19912/2014).
4. Secondo la giurisprudenza, «La prova della simulazione ben può fondarsi sul ragionamento presuntivo, in relazione ad elementi che, appunto, stanno al di fuori del contratto stipulato. La valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l'uno dell'altro, senza negare valore ad una o più di essi sol perché equivoci, così da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile
l'esistenza del fatto da provare» (Cass. n. 6721/2024).
La simulazione del contratto va accertata in presenza di circostanze gravi, precise e concordanti quali, tra le altre, la circostanza temporale della stipulazione, il rapporto tra le parti contraenti (come nel caso di cessione tra familiari), l'incongruità del prezzo di vendita rispetto al valore del bene e la
4 Corte d'Appello
mancata prova dell'effettivo pagamento del corrispettivo (Cass. n. 5196/2025;
Cass. n. 230/2025).
5. L'appellante contesta la stima di valore dei beni compravenduti, effettuata in primo grado dal ctu, dott. il quale ha accertato un valore di mercato Per_3
largamente superiore al prezzo pattuito (tabella indicata alle pagg. 16-18 relazione integrativa del 30.6.2018).
Quanto ai beni ricompresi nella vendita del 17.10.2000, il ctu ha effettuato le seguenti stime all'attualità: «a) fabbricato in Cittanova di cui al foglio 73 - particelle
491 (sub 3,6,7,8,9,10,11,12,13): € 103.157,22; b) terreno in Taurianova di cui al foglio 49
- particella 144: € 14.227,32; c) terreno in Taurianova di cui al foglio 40 - particella 32: €
7.600», per un valore di mercato accertato in complessivi € 124.984,54. Valore, questo, che, rapportato al tempo della vendita, è stato di € 93.832,24, dunque largamente superiore al prezzo convenuto di € 38.217,81.
Quanto alla compravendita del 17.5.2001, il ctu ha attribuito ai terreni ceduti i seguenti valori di mercato all'attualità: «a) fg 26, part. 12: € 1.622,48; b) fg 26, part.
47: € 7.229,58; c) fg 26, part. 48: € 477,20; d) fg 26, part. 49: € 477,20; e) fg 26, part. 53:
€ 1.527,04; f) fg 37, part. 260: € 3.417,57; g) fg 37, part. 261: € 1.205,28; h) fg 37, part.
262; € 1.355,94: i) fg 37, part. 264 € 451,98; l) fg 37, part. 265: € 552,42; m) fg 62, part.
311: € 7.359,70; n) fg 38, part. 81: € 4.913,17; o) fg 43, part. 574-575 (ex 111): € 6.444,90», per un totale di € 37.034,46.
Il valore di mercato, al tempo della vendita, è risultato quindi di € 28.357,17, quindi largamente superiore al corrispettivo pattuito di € 5.681,03.
6. L'appellante critica le stime del ctu, siccome derivanti da una «valutazione gonfiata dei prezzi di mercato» e da errata valutazione degli elementi acquisiti.
L'appellante produce, a sostegno, una perizia di stima.
6.1. La contestazione dell'appellante non è condivisibile, apparendo attendibile la valutazione del ctu, siccome effettuata all'esito di sopralluogo e di un'attenta considerazione delle concrete caratteristiche degli immobili.
Per determinare il valore di mercato dei fabbricati, il ctu ha utilizzato i dati ufficiali dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare estrapolati dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate e, per i terreni agricoli, i Valori Agricoli Medi utilizzati dall'Agenzia del Territorio. 5 Corte d'Appello
Le allegazioni dell'appellante, integrate da propria perizia, non introducono elementi utili a superare le risultanze della ctu.
Comunque il riferimento alla consulenza tecnica di parte non è utile a modificare la valutazione circa la natura simulata degli atti di compravendita, in quanto anche considerando la stima effettuata dal consulente tecnico di parte appellante, emerge una significativa sproporzione tra il valore dei beni oggetto di vendita e il corrispettivo pattuito nei contratti.
Infatti secondo il consulente tecnico di parte appellante, ing. i beni Per_4
oggetto della compravendita del 17 ottobre 2000, al momento della vendita era pari ad € 77.965, a fronte di un corrispettivo di € 38.217,81.
Il valore dei beni oggetto della compravendita del 17 maggio 2001, al momento dell'atto, era pari ad € 14.142,82, a fronte di un corrispettivo pattuito di € 5.681,03.
7. L'appellante deduce l'erroneità della stima della particella 491, sub 3, avendo il ctu determinato il valore su una superficie complessiva di 80 mq, comprensiva del sub 4 che non ha formato oggetto delle contestate vendite.
7.1. L'assunto non è condivisibile.
Il valore di mercato dei beni ceduti con la vendita del 17.10.2000 – indicato al punto 5.1 – ricomprende il valore del sub 3 come rettificato dall'ausiliario con la relazione integrativa del 30.6.2018 (tabella pag. 16 della relazione).
In particolare, accogliendo le osservazioni della convenuta, il ctu ha corretto il valore di mercato del sub 3 (nell'elaborato del 30.4.2018 indicato in €
37.966,75 poiché commisurato alla superficie di 80 mq comprensiva del sub
4); il sub 3 è stato, quindi, ricalcolato in € 10.678,09 sulla minor superficie di
22,50 mq, con esclusione della superficie di 57,50 mq del sub 4 (pag.
4-6 e tabella di cui alla pag. 16 relazione integrativa del 30.6.2018).
8. L'appellante deduce, inoltre, l'errore in cui è incorso il ctu nel ricomprendere nella stima le soppresse particelle 470 e 471 del foglio 73 (siccome corrispondenti all'attuale sub 2 della particella 491, non ricompresa nelle vendite).
8.1. L'assunto non è condivisibile.
6 Corte d'Appello
I valori dei beni compravenduti – accertati, rispettivamente, in € 93.832,24 ed in € 28.357,17 – sono stati calcolati al netto delle particelle 470 e 471.
Non corrisponde al vero, quindi, che le soppresse unità sono state incluse nella stima del valore di mercato dei beni ceduti.
9. L'appellante censura l'operato del ctu, in quanto, nel determinare per intero il valore del bene incluso nella seconda vendita (foglio 38, particella 81), non ha considerato l'effettiva quota (pari a 1/6) ceduta dall' . Per_2
9.1. La censura è irrilevante.
Anche a voler considerare la quota di 1/6, infatti, il valore di mercato dei beni venduti (determinato al maggio del 2001) ammonterebbe ad € 25.222,17.
Permarrebbe, ai fini della verifica della simulazione, la considerevole sproporzione tra il valore di mercato dei beni ed il loro prezzo d'acquisto.
10. L'appellante deduce, infine, l'errore in cui è incorso il ctu per la stima delle particelle n. 12, 47 e 48 del foglio di mappa 26 e n. 260, 261 e 264 del foglio
37. Sostiene, in particolare, che di tali unità – come da prodotte visure catastali storiche – l , al momento della loro cessione, era titolare e poteva Per_2
disporne soltanto per la metà.
L'appellante chiede, per la verifica della simulazione, la riduzione al 50% del valore riconosciuto ai suddetti beni.
10.1. La contestazione dell'appellante non è assistita da adeguata prova, basandosi su annotazioni contenute nei Registri catastali, i quali hanno valore meramente indiziario e non sono idonee a smentire i dati risultanti da atto notarili.
11. Ulteriore elemento a conferma del carattere simulato delle compravendite si evince dall'assenza di prova del pagamento del corrispettivo.
L'appellante deduce che, secondo la normativa vigente all'epoca di stipula dei contratti, non vi era l'obbligo di documentare l'avvenuto pagamento del corrispettivo. Sostiene che tale obbligo è stato introdotto soltanto con il d.lgs n. 223/2006.
6.1. La doglianza non è condivisibile.
7 Corte d'Appello
L'obbligo di tracciabilità dei pagamenti è stato introdotto dal legislatore al fine di contrastare l'evasione fiscale, il riciclaggio e la criminalità, pena l'irrogazione di sanzioni.
Su altro piano si pone la valutazione della predetta circostanza ai fini della valutazione della simulazione di una compravendita.
La circostanza che un determinato comportamento non sia obbligatorio secondo la normativa vigente non esclude in nessun modo la potenziale rilevanza del comportamento stesso quale elemento indiziario ai fini della valutazione della simulazione.
In questa sede viene in rilievo invece il principio secondo cui, «qualora l'azione di simulazione di un contratto di compravendita sia proposta da un terzo, il quale – in ottemperanza degli artt. 2697 e 1417 c.c. – indichi indizi sufficienti del carattere fittizio dell'alienazione, è l'acquirente che viene gravato dell'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo;
tale onere non può dirsi osservato in forza della dichiarazione delle parti, contenuta nel rogito notarile, attestante che il prezzo è stato versato, trattandosi per
l'acquirente di una mera dichiarazione a sé favorevole» (Cass. n. 23598/2024).
Pertanto la dichiarazione dell'avvenuto pagamento del prezzo da parte delle contraenti negli atti di vendita non costituisce prova dell'effettivo trasferimento del denaro.
7. Lo stretto rapporto familiare e affettivo tra le contraenti costituisce il dato fondamentale da cui prendere le mosse ai fini della verifica della gratuità dei trasferimenti immobiliari.
L'intimo legame è desumibile dal contenuto del testamento del 14.5.2001, con cui l ha nominato erede universale la figlia , destinando Per_2 Parte_1 alla figlia l'irrisorio importo di Lire 2.000.000 in conto di legittima CP_1
(doc. allegata fasc. appellata I grado).
Il diverso trattamento riservato alle figlie è stato dalla testatrice giustificato da motivi di gratitudine nei confronti di . Significativo al riguardo è il Parte_1 seguente passaggio del testamento: «dichiaro di aver preso questa decisione per testimoniare la mia gratitudine e riconoscenza per essere stata l'unica a starmi sempre vicino, assistendomi sempre amorevolmente, con benevolenza, non solo nei miei riguardi, ma anche nei confronti del mio defunto marito, deceduto a Reggio Calabria il 6 Persona_5 gennaio 1998, e per tutte le spese che ha sostenuto e sostiene tutt'ora per curarmi ed assistermi
8 Corte d'Appello
e per avermi anticipato in varie circostanze somme di denaro, gratuitamente e senza corrispettivo o interesse»).
La volontà della testatrice di riservare un trattamento preferenziale a Pt_1
rispetto a si desume dal seguente passaggio: «ritengo che
[...] CP_1
l'ammontare della predetta somma (2 milioni di lire) sia sufficiente in quanto la stessa
non si è mai occupata, né materialmente, né moralmente, di noi genitori». Controparte_1
Quanto sopra induce a ravvisare l'interesse delle contraenti a simulare le vendite (al fine di sottrarre gli immobili alla massa ereditaria della madre) e a dissimulare le donazioni che, ove formalizzate, sarebbero state esposte all'azione di riduzione da parte della legittimaria lesa.
Un ulteriore dato che milita nel senso di confermare il carattere simulato degli atti in questione risiede nella vicinanza temporale delle vendite rispetto alla redazione del testamento pubblico (14.5.2001), con cui l ha Per_2 designato l'appellante propria erede universale;
quindi tre giorni prima del secondo atto di compravendita (stipulato in data 17 maggio 2001).
8. Pertanto sussistono elementi gravi, precisi e concordanti che inducono a ravvisare la natura simulata delle vendite in oggetto.
Va quindi confermata l'impugnata sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la simulazione relativa delle compravendite del 17.10.2000 e del 17.5.2001.
9.Nessuna indagine va effettuata circa la validità delle dissimulate donazioni.
Deve ritenersi passata in giudicato – in difetto d'impugnazione – la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato la nullità delle donazioni per difetto di forma, siccome «entrambi i notai roganti hanno dato atto dell'assenza dei testimoni all'atto, per concorde volontà degli stipulanti che vi avevano rinunciato».
2.- Sulla riduzione del valore dei beni
1. L'appellante chiede, in caso di accertamento della simulazione, che venga
«accertata e dichiarata la riduzione del valore di stima dei beni oggetto delle compravendite del 2000 e del 2001».
L'accertamento viene richiesto dall'appellante in via principale, con autonoma domanda (e non al fine di neutralizzare l'opposta domanda di simulazione).
2. La domanda è inammissibile per carenza di interesse ad agire concreto.
9 Corte d'Appello
La domanda è formulata per il caso di accoglimento della domanda dell'attrice, ossia della domanda di simulazione.
Ma la simulazione e la dichiarata nullità degli atti di compravendita determinano il rientro dei beni nell'asse ereditario. Non viene spiegato allora il concreto interesse dell'appellante all'accertamento di un minor valore dei beni rispetto a quello accertato nella sentenza impugnata.
Pertanto la domanda va dichiarata inammissibile.
3.- Spese processuali
1. L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui è stata condannata alle spese di lite e nella parte in cui le sono state addebitate, in via esclusiva, le spese delle ctu.
Deduce l'errata applicazione da parte del Tribunale dei criteri ex artt. 91 ss.
c.p.c.
2. La censura è fondata nei termini di seguito precisati.
Non si condivide la motivazione del Tribunale, il quale ha posto interamente a carico della convenuta le spese processuali e di ctu, siccome «soccombente sulle domande principali di reintegra delle quote di riserva delle eredità paterna e materna e riduzione delle disposizioni testamentarie lesive;
nonché sulla domanda di simulazione delle vendite del 2000 e 2001 in favore della convenuta stipulate dalla madre delle parti, Per_2
, con l'evidente ed unico scopo di sottrarre al proprio asse tutti i beni in danno della
[...] figlia ». CP_1
Il Tribunale ha omesso di considerare la reciproca soccombenza.
L'appellata, infatti, è rimasta soccombente sulle domande principali di nullità
e annullamento dei testamenti, risultando vittoriosa sulle subordinate domande di simulazione dei contratti e di riduzione per lesione di legittima.
Tale reciproca soccombenza induce a compensare parzialmente le spese processuali del primo grado.
Alla luce della reciproca soccombenza si reputa congruo compensare per metà tra le parti le spese processuali del primo grado, ponendo a carico dell'appellante la restante parte, che si liquida in complessivi € 6.715,00, tenuto conto dei valori medi dello scaglione tra € 52.001 e € 260.000, secondo il precedente d.m., in favore dell'odierna appellata.
10 Corte d'Appello
Per quanto riguarda le spese di ctu, si reputa equo ripartire tra le parti in quote uguali le spese di ctu sui beni, già liquidate.
Vanno poste interamente a carico della parte appellata le spese di ctu medica, già liquidate, in ragione della soccombenza integrale della odierna appellata sulla domanda di annullamento del testamento.
4.- Spese processuali del secondo grado
1. In considerazione dell'accoglimento dell'appello limitatamente al capo riguardante le spese processuali, si reputa equo compensare per 1/3 le spese processuali del secondo grado, ponendosi a carico dell'appellante la restante parte, che si liquida in complessivi € 3.258,66, tenuto conto dei valori medi dello scaglione tra € 5.201 e € 26.000 (tranne per la fase di trattazione, per la quale si applicano i parametri minimi in ragione dell'assenza di attività istruttoria orale), oltre al rimborso delle spese generali del 15% sull'imponibile, iva e c.p. come per legge, in favore della parte appellata.
Giova precisare che va tenuto conto dello scaglione tra € 5.201 e € 26.000, in ragione della misura dell'accoglimento ed essendo stato accolto solo il motivo sulle spese processuali.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così Controparte_1
provvede:
- rigetta il motivo d'appello riguardante la simulazione;
- dichiara inammissibile la domanda dell'appellante di riduzione del valore dei beni oggetto delle compravendite;
- accoglie parzialmente il motivo sulle spese processuali e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa per metà le spese processuali del primo grado, ponendo a carico dell'appellante la restante parte, che liquida in complessivi € 6.715,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, in favore in favore di parte appellata;
11 Corte d'Appello
- dispone la ripartizione delle spese della ctu sui beni, già liquidate con precedente provvedimento, in quote uguali tra le parti;
- pone interamente a carico della parte appellata le spese della ctu medica;
- compensa per 1/3 le spese processuali del secondo grado, ponendo a carico dell'appellante la restante parte, che liquida in complessivi € 3.258,66, oltre al rimborso delle spese generali del 15%, iva e c.p. come per legge, in favore della parte appellata.
Reggio Calabria, 28.10.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
12
n. 582/2020
C O R T E D
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A P P E L L O
DI RE CA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: dott. Natalino Sapone presidente rel. dott.ssa Cusolito Viviana consigliera dott.ssa Acacia Ivana consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 582/2020 R.G.A.C. vertente tra
(c.f. ), nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Girolamo Ascone (c.f.
) ed elettivamente domiciliata in Cittanova (RC) alla C.F._2
via R. Marvasi, n. 106
- appellante -
e
(c.f. ), nata il [...] in [...], Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Gentile (c.f.: ), C.F._4
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria (RC) alla via dei Bianchi, n. 3
- appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Corte d'Appello
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domande dell'appellante
Con atto d'appello notificato l'11.11.2020 ha parzialmente Parte_1
impugnato la sentenza n. 741/2020, pubblicata il 10.8.2020 e notificata il
13.10.2020, con cui il Tribunale di Reggio Calabria, a definizione del procedimento iscritto al n. 1962/2007 R.G.: 1) ha dichiarato aperta la successione dei genitori, e;
2) ha accolto la Persona_1 Persona_2 domanda dell'attrice, (sorella dell'appellante), di riduzione del Controparte_1
testamento paterno e materno per lesione della propria quota di riserva;
3) ha accolto la domanda attrice di simulazione degli atti di compravendita stipulati tra la madre e la sorella , dichiarando nulle le dissimulate Parte_1 donazioni immobiliari;
4) ha reintegrato la quota dell'attrice con l'assegnazione di più immobili oltre conguaglio in denaro;
5) ha rigettato le domande dell'attrice di nullità dei testamenti. Il Tribunale ha condannato la convenuta alle spese di lite, ponendo a carico di quest'ultima le spese delle espletate ctu.
Con primo motivo, l'appellante critica il riconoscimento della natura simulata degli atti di vendita con cui la madre ha ceduto più immobili in capo alla figlia
, trattandosi di accertamento presuntivo errato e scaturente da Parte_1 un'inesatta valutazione degli elementi acquisiti in giudizio.
In caso di conferma della simulazione, l'appellante chiede venga dichiarata la riduzione del valore stimato dei beni compravenduti.
2 Corte d'Appello
Con il secondo motivo l'appellante censura il capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese di lite e di ctu, allegando l'errata applicazione dei criteri di cui agli artt. 91 ss. c.p.c.
- Difese dell'appellata
chiede il rigetto del gravame, siccome infondato. Controparte_1
L'appellata sostiene la correttezza dell'iter logico-giuridico seguito dal
Tribunale al fine di riconoscere la simulazione dei contratti, poiché fondato su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti (quali, lo stretto rapporto di parentela tra le contraenti, la mancata prova del pagamento del prezzo e l'importo irrisorio del corrispettivo).
***
1.- Sulla simulazione contrattuale
1. L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha accertato, in forza di elementi presuntivi, la simulazione relativa degli atti di compravendita con cui la madre le ha trasferito la proprietà di più immobili.
2. Il motivo è infondato.
Con atto di compravendita stipulato in data 17.10.2000 - trascritto presso il competente Registro il 14.11.2000 - ha ceduto alla figlia Persona_2
(odierna appellante) la piena proprietà dei seguenti beni: Parte_1
«1) fabbricato sito in Cittanova, catastalmente identificato al foglio di mappa 73, particella
n. 491, sub 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13; 2) terreno agricolo in Taurianova identificato al foglio di mappa 40, particella 32; 3) terreno agricolo in Taurianova riportato al foglio di mappa 49, particella n. 144».
Il prezzo della vendita è stato convenuto in € 30.987,41 (già Lire 60 milioni) quanto al fabbricato ed in complessivi € 7.230,40 (già Lire 14 milioni) per i terreni agricoli.
Con atto di compravendita del 17.5.2001 – trascritto l'8.6.2001 – l Per_2 ha ceduto all'odierna appellante la proprietà dei seguenti beni in Cittanova e
Taurianova: «a) terreni agricoli identificati al foglio 26 - particelle 12, 47, 48, 49, 53; b) terreni agricoli identificati al foglio 37 - particelle 260, 261, 262, 264, 265; c) terreno agricolo identificato al foglio 38, particella 81 (per 1/6); d) terreno agricolo identificato al
3 Corte d'Appello
foglio 43, particella 111 (per 7/12); e) terreno agricolo identificato al foglio 62, particella
311», a fronte di un prezzo complessivo di € 5.681,03 (già Lire 11 milioni).
Per entrambi i trasferimenti, la venditrice ha dichiarato al notaio rogante di aver già ricevuto il corrispettivo e di aver rilasciato all'acquirente quietanza liberatoria.
Il Tribunale ha accertato la simulazione relativa delle vendite (dissimulanti, in realtà, una donazione) in base ad elementi presuntivi quali lo stretto rapporto tra le parti, il mancato pagamento del prezzo ed il valore di mercato dei beni, stimato in misura largamente superiore al corrispettivo pattuito.
L'impugnata sentenza ha dichiarato nulle le dissimulate donazioni, siccome sprovviste dei necessari requisiti di forma.
3. ha impugnato il testamento della madre – deceduta Controparte_1
l'8.7.2003 – chiedendone la riduzione in quanto lesivo della propria quota di riserva.
L'appellata ha chiesto, quindi, l'accertamento della natura simulata degli atti di vendita sopra descritti, dissimulanti donazioni, al fine di tutelare propria quota indisponibile e preservare l'integrità della massa ereditaria impedendo l'uscita dei beni ceduti dalla sfera patrimoniale della de cuius.
La prova della simulazione contrattuale – poiché richiesta da un terzo titolare di interesse autonomo ed antagonista rispetto a quello delle contraenti – può essere fornita con ogni mezzo, anche per presunzioni (Cass. n. 23454/2021;
Cass. n. 10182/2019; Cass. n. 20960/2016; Cass. n. 19912/2014).
4. Secondo la giurisprudenza, «La prova della simulazione ben può fondarsi sul ragionamento presuntivo, in relazione ad elementi che, appunto, stanno al di fuori del contratto stipulato. La valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l'uno dell'altro, senza negare valore ad una o più di essi sol perché equivoci, così da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile
l'esistenza del fatto da provare» (Cass. n. 6721/2024).
La simulazione del contratto va accertata in presenza di circostanze gravi, precise e concordanti quali, tra le altre, la circostanza temporale della stipulazione, il rapporto tra le parti contraenti (come nel caso di cessione tra familiari), l'incongruità del prezzo di vendita rispetto al valore del bene e la
4 Corte d'Appello
mancata prova dell'effettivo pagamento del corrispettivo (Cass. n. 5196/2025;
Cass. n. 230/2025).
5. L'appellante contesta la stima di valore dei beni compravenduti, effettuata in primo grado dal ctu, dott. il quale ha accertato un valore di mercato Per_3
largamente superiore al prezzo pattuito (tabella indicata alle pagg. 16-18 relazione integrativa del 30.6.2018).
Quanto ai beni ricompresi nella vendita del 17.10.2000, il ctu ha effettuato le seguenti stime all'attualità: «a) fabbricato in Cittanova di cui al foglio 73 - particelle
491 (sub 3,6,7,8,9,10,11,12,13): € 103.157,22; b) terreno in Taurianova di cui al foglio 49
- particella 144: € 14.227,32; c) terreno in Taurianova di cui al foglio 40 - particella 32: €
7.600», per un valore di mercato accertato in complessivi € 124.984,54. Valore, questo, che, rapportato al tempo della vendita, è stato di € 93.832,24, dunque largamente superiore al prezzo convenuto di € 38.217,81.
Quanto alla compravendita del 17.5.2001, il ctu ha attribuito ai terreni ceduti i seguenti valori di mercato all'attualità: «a) fg 26, part. 12: € 1.622,48; b) fg 26, part.
47: € 7.229,58; c) fg 26, part. 48: € 477,20; d) fg 26, part. 49: € 477,20; e) fg 26, part. 53:
€ 1.527,04; f) fg 37, part. 260: € 3.417,57; g) fg 37, part. 261: € 1.205,28; h) fg 37, part.
262; € 1.355,94: i) fg 37, part. 264 € 451,98; l) fg 37, part. 265: € 552,42; m) fg 62, part.
311: € 7.359,70; n) fg 38, part. 81: € 4.913,17; o) fg 43, part. 574-575 (ex 111): € 6.444,90», per un totale di € 37.034,46.
Il valore di mercato, al tempo della vendita, è risultato quindi di € 28.357,17, quindi largamente superiore al corrispettivo pattuito di € 5.681,03.
6. L'appellante critica le stime del ctu, siccome derivanti da una «valutazione gonfiata dei prezzi di mercato» e da errata valutazione degli elementi acquisiti.
L'appellante produce, a sostegno, una perizia di stima.
6.1. La contestazione dell'appellante non è condivisibile, apparendo attendibile la valutazione del ctu, siccome effettuata all'esito di sopralluogo e di un'attenta considerazione delle concrete caratteristiche degli immobili.
Per determinare il valore di mercato dei fabbricati, il ctu ha utilizzato i dati ufficiali dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare estrapolati dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate e, per i terreni agricoli, i Valori Agricoli Medi utilizzati dall'Agenzia del Territorio. 5 Corte d'Appello
Le allegazioni dell'appellante, integrate da propria perizia, non introducono elementi utili a superare le risultanze della ctu.
Comunque il riferimento alla consulenza tecnica di parte non è utile a modificare la valutazione circa la natura simulata degli atti di compravendita, in quanto anche considerando la stima effettuata dal consulente tecnico di parte appellante, emerge una significativa sproporzione tra il valore dei beni oggetto di vendita e il corrispettivo pattuito nei contratti.
Infatti secondo il consulente tecnico di parte appellante, ing. i beni Per_4
oggetto della compravendita del 17 ottobre 2000, al momento della vendita era pari ad € 77.965, a fronte di un corrispettivo di € 38.217,81.
Il valore dei beni oggetto della compravendita del 17 maggio 2001, al momento dell'atto, era pari ad € 14.142,82, a fronte di un corrispettivo pattuito di € 5.681,03.
7. L'appellante deduce l'erroneità della stima della particella 491, sub 3, avendo il ctu determinato il valore su una superficie complessiva di 80 mq, comprensiva del sub 4 che non ha formato oggetto delle contestate vendite.
7.1. L'assunto non è condivisibile.
Il valore di mercato dei beni ceduti con la vendita del 17.10.2000 – indicato al punto 5.1 – ricomprende il valore del sub 3 come rettificato dall'ausiliario con la relazione integrativa del 30.6.2018 (tabella pag. 16 della relazione).
In particolare, accogliendo le osservazioni della convenuta, il ctu ha corretto il valore di mercato del sub 3 (nell'elaborato del 30.4.2018 indicato in €
37.966,75 poiché commisurato alla superficie di 80 mq comprensiva del sub
4); il sub 3 è stato, quindi, ricalcolato in € 10.678,09 sulla minor superficie di
22,50 mq, con esclusione della superficie di 57,50 mq del sub 4 (pag.
4-6 e tabella di cui alla pag. 16 relazione integrativa del 30.6.2018).
8. L'appellante deduce, inoltre, l'errore in cui è incorso il ctu nel ricomprendere nella stima le soppresse particelle 470 e 471 del foglio 73 (siccome corrispondenti all'attuale sub 2 della particella 491, non ricompresa nelle vendite).
8.1. L'assunto non è condivisibile.
6 Corte d'Appello
I valori dei beni compravenduti – accertati, rispettivamente, in € 93.832,24 ed in € 28.357,17 – sono stati calcolati al netto delle particelle 470 e 471.
Non corrisponde al vero, quindi, che le soppresse unità sono state incluse nella stima del valore di mercato dei beni ceduti.
9. L'appellante censura l'operato del ctu, in quanto, nel determinare per intero il valore del bene incluso nella seconda vendita (foglio 38, particella 81), non ha considerato l'effettiva quota (pari a 1/6) ceduta dall' . Per_2
9.1. La censura è irrilevante.
Anche a voler considerare la quota di 1/6, infatti, il valore di mercato dei beni venduti (determinato al maggio del 2001) ammonterebbe ad € 25.222,17.
Permarrebbe, ai fini della verifica della simulazione, la considerevole sproporzione tra il valore di mercato dei beni ed il loro prezzo d'acquisto.
10. L'appellante deduce, infine, l'errore in cui è incorso il ctu per la stima delle particelle n. 12, 47 e 48 del foglio di mappa 26 e n. 260, 261 e 264 del foglio
37. Sostiene, in particolare, che di tali unità – come da prodotte visure catastali storiche – l , al momento della loro cessione, era titolare e poteva Per_2
disporne soltanto per la metà.
L'appellante chiede, per la verifica della simulazione, la riduzione al 50% del valore riconosciuto ai suddetti beni.
10.1. La contestazione dell'appellante non è assistita da adeguata prova, basandosi su annotazioni contenute nei Registri catastali, i quali hanno valore meramente indiziario e non sono idonee a smentire i dati risultanti da atto notarili.
11. Ulteriore elemento a conferma del carattere simulato delle compravendite si evince dall'assenza di prova del pagamento del corrispettivo.
L'appellante deduce che, secondo la normativa vigente all'epoca di stipula dei contratti, non vi era l'obbligo di documentare l'avvenuto pagamento del corrispettivo. Sostiene che tale obbligo è stato introdotto soltanto con il d.lgs n. 223/2006.
6.1. La doglianza non è condivisibile.
7 Corte d'Appello
L'obbligo di tracciabilità dei pagamenti è stato introdotto dal legislatore al fine di contrastare l'evasione fiscale, il riciclaggio e la criminalità, pena l'irrogazione di sanzioni.
Su altro piano si pone la valutazione della predetta circostanza ai fini della valutazione della simulazione di una compravendita.
La circostanza che un determinato comportamento non sia obbligatorio secondo la normativa vigente non esclude in nessun modo la potenziale rilevanza del comportamento stesso quale elemento indiziario ai fini della valutazione della simulazione.
In questa sede viene in rilievo invece il principio secondo cui, «qualora l'azione di simulazione di un contratto di compravendita sia proposta da un terzo, il quale – in ottemperanza degli artt. 2697 e 1417 c.c. – indichi indizi sufficienti del carattere fittizio dell'alienazione, è l'acquirente che viene gravato dell'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo;
tale onere non può dirsi osservato in forza della dichiarazione delle parti, contenuta nel rogito notarile, attestante che il prezzo è stato versato, trattandosi per
l'acquirente di una mera dichiarazione a sé favorevole» (Cass. n. 23598/2024).
Pertanto la dichiarazione dell'avvenuto pagamento del prezzo da parte delle contraenti negli atti di vendita non costituisce prova dell'effettivo trasferimento del denaro.
7. Lo stretto rapporto familiare e affettivo tra le contraenti costituisce il dato fondamentale da cui prendere le mosse ai fini della verifica della gratuità dei trasferimenti immobiliari.
L'intimo legame è desumibile dal contenuto del testamento del 14.5.2001, con cui l ha nominato erede universale la figlia , destinando Per_2 Parte_1 alla figlia l'irrisorio importo di Lire 2.000.000 in conto di legittima CP_1
(doc. allegata fasc. appellata I grado).
Il diverso trattamento riservato alle figlie è stato dalla testatrice giustificato da motivi di gratitudine nei confronti di . Significativo al riguardo è il Parte_1 seguente passaggio del testamento: «dichiaro di aver preso questa decisione per testimoniare la mia gratitudine e riconoscenza per essere stata l'unica a starmi sempre vicino, assistendomi sempre amorevolmente, con benevolenza, non solo nei miei riguardi, ma anche nei confronti del mio defunto marito, deceduto a Reggio Calabria il 6 Persona_5 gennaio 1998, e per tutte le spese che ha sostenuto e sostiene tutt'ora per curarmi ed assistermi
8 Corte d'Appello
e per avermi anticipato in varie circostanze somme di denaro, gratuitamente e senza corrispettivo o interesse»).
La volontà della testatrice di riservare un trattamento preferenziale a Pt_1
rispetto a si desume dal seguente passaggio: «ritengo che
[...] CP_1
l'ammontare della predetta somma (2 milioni di lire) sia sufficiente in quanto la stessa
non si è mai occupata, né materialmente, né moralmente, di noi genitori». Controparte_1
Quanto sopra induce a ravvisare l'interesse delle contraenti a simulare le vendite (al fine di sottrarre gli immobili alla massa ereditaria della madre) e a dissimulare le donazioni che, ove formalizzate, sarebbero state esposte all'azione di riduzione da parte della legittimaria lesa.
Un ulteriore dato che milita nel senso di confermare il carattere simulato degli atti in questione risiede nella vicinanza temporale delle vendite rispetto alla redazione del testamento pubblico (14.5.2001), con cui l ha Per_2 designato l'appellante propria erede universale;
quindi tre giorni prima del secondo atto di compravendita (stipulato in data 17 maggio 2001).
8. Pertanto sussistono elementi gravi, precisi e concordanti che inducono a ravvisare la natura simulata delle vendite in oggetto.
Va quindi confermata l'impugnata sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la simulazione relativa delle compravendite del 17.10.2000 e del 17.5.2001.
9.Nessuna indagine va effettuata circa la validità delle dissimulate donazioni.
Deve ritenersi passata in giudicato – in difetto d'impugnazione – la sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato la nullità delle donazioni per difetto di forma, siccome «entrambi i notai roganti hanno dato atto dell'assenza dei testimoni all'atto, per concorde volontà degli stipulanti che vi avevano rinunciato».
2.- Sulla riduzione del valore dei beni
1. L'appellante chiede, in caso di accertamento della simulazione, che venga
«accertata e dichiarata la riduzione del valore di stima dei beni oggetto delle compravendite del 2000 e del 2001».
L'accertamento viene richiesto dall'appellante in via principale, con autonoma domanda (e non al fine di neutralizzare l'opposta domanda di simulazione).
2. La domanda è inammissibile per carenza di interesse ad agire concreto.
9 Corte d'Appello
La domanda è formulata per il caso di accoglimento della domanda dell'attrice, ossia della domanda di simulazione.
Ma la simulazione e la dichiarata nullità degli atti di compravendita determinano il rientro dei beni nell'asse ereditario. Non viene spiegato allora il concreto interesse dell'appellante all'accertamento di un minor valore dei beni rispetto a quello accertato nella sentenza impugnata.
Pertanto la domanda va dichiarata inammissibile.
3.- Spese processuali
1. L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui è stata condannata alle spese di lite e nella parte in cui le sono state addebitate, in via esclusiva, le spese delle ctu.
Deduce l'errata applicazione da parte del Tribunale dei criteri ex artt. 91 ss.
c.p.c.
2. La censura è fondata nei termini di seguito precisati.
Non si condivide la motivazione del Tribunale, il quale ha posto interamente a carico della convenuta le spese processuali e di ctu, siccome «soccombente sulle domande principali di reintegra delle quote di riserva delle eredità paterna e materna e riduzione delle disposizioni testamentarie lesive;
nonché sulla domanda di simulazione delle vendite del 2000 e 2001 in favore della convenuta stipulate dalla madre delle parti, Per_2
, con l'evidente ed unico scopo di sottrarre al proprio asse tutti i beni in danno della
[...] figlia ». CP_1
Il Tribunale ha omesso di considerare la reciproca soccombenza.
L'appellata, infatti, è rimasta soccombente sulle domande principali di nullità
e annullamento dei testamenti, risultando vittoriosa sulle subordinate domande di simulazione dei contratti e di riduzione per lesione di legittima.
Tale reciproca soccombenza induce a compensare parzialmente le spese processuali del primo grado.
Alla luce della reciproca soccombenza si reputa congruo compensare per metà tra le parti le spese processuali del primo grado, ponendo a carico dell'appellante la restante parte, che si liquida in complessivi € 6.715,00, tenuto conto dei valori medi dello scaglione tra € 52.001 e € 260.000, secondo il precedente d.m., in favore dell'odierna appellata.
10 Corte d'Appello
Per quanto riguarda le spese di ctu, si reputa equo ripartire tra le parti in quote uguali le spese di ctu sui beni, già liquidate.
Vanno poste interamente a carico della parte appellata le spese di ctu medica, già liquidate, in ragione della soccombenza integrale della odierna appellata sulla domanda di annullamento del testamento.
4.- Spese processuali del secondo grado
1. In considerazione dell'accoglimento dell'appello limitatamente al capo riguardante le spese processuali, si reputa equo compensare per 1/3 le spese processuali del secondo grado, ponendosi a carico dell'appellante la restante parte, che si liquida in complessivi € 3.258,66, tenuto conto dei valori medi dello scaglione tra € 5.201 e € 26.000 (tranne per la fase di trattazione, per la quale si applicano i parametri minimi in ragione dell'assenza di attività istruttoria orale), oltre al rimborso delle spese generali del 15% sull'imponibile, iva e c.p. come per legge, in favore della parte appellata.
Giova precisare che va tenuto conto dello scaglione tra € 5.201 e € 26.000, in ragione della misura dell'accoglimento ed essendo stato accolto solo il motivo sulle spese processuali.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così Controparte_1
provvede:
- rigetta il motivo d'appello riguardante la simulazione;
- dichiara inammissibile la domanda dell'appellante di riduzione del valore dei beni oggetto delle compravendite;
- accoglie parzialmente il motivo sulle spese processuali e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa per metà le spese processuali del primo grado, ponendo a carico dell'appellante la restante parte, che liquida in complessivi € 6.715,00, oltre alle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, in favore in favore di parte appellata;
11 Corte d'Appello
- dispone la ripartizione delle spese della ctu sui beni, già liquidate con precedente provvedimento, in quote uguali tra le parti;
- pone interamente a carico della parte appellata le spese della ctu medica;
- compensa per 1/3 le spese processuali del secondo grado, ponendo a carico dell'appellante la restante parte, che liquida in complessivi € 3.258,66, oltre al rimborso delle spese generali del 15%, iva e c.p. come per legge, in favore della parte appellata.
Reggio Calabria, 28.10.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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