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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3839 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
- XIV SEZIONE CIVILE -
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Balletti,
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 358 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
C.F. , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 in virtù di procura speciale alle liti in atti, dall'Avv. Maurizio Galardo (C.F.:
), presso il cui studio in Salerno (SA), alla Via Paolo De Granita 14 C.F._1 elettivamente domicilia ed il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla legge, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
- Appellante –
E
in persona del Sindaco p.t. elett.te dom.to in Palazzo San Giacomo Controparte_1 CP_1 presso l'Avvocatura Municipale, che lo rapp.ta e difende a mezzo dell'Avv. Irene Iacovella, C.F.
, giusta procura generale alle liti in atti, la quale dichiara di voler eventuali C.F._2 avvisi e comunicazioni all'indirizzo PEC: apoli.it Ema_2 Email_3 CP_1
- Appellato – NONCHE'
(C.F. ) CP_2 C.F._3
- Appellato contumace –
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 312/2023 resa dal Giudice di Pace di Procida in persona del dott. Pasquale Ammendola, depositata in data 13/07/2023 e non notificata.
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.02.2025 i procuratori delle parti costituite, a seguito di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concludevano riportandosi ai propri atti difensivi ed alle note scritte.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con due distinti atti di citazione notificati il 18/03/2022 il sig. conveniva in giudizio CP_2 dinanzi al Giudice di Pace di Procida, nei procedimenti iscritti al n. R.G. 560/2022 ed al numero di
R.G. 561/2022, l' (quale soggetto incaricato della riscossione ai Controparte_3 sensi del DPR n. 602/1973) ed il (quale ente impositore), al fine di ottenere la Controparte_1 declaratoria di nullità ed inefficacia dalla cartella n.07120140111253459000, afferente a due distinti estratti di ruolo, il ruolo n. 6071/2014 per euro 2.948,84 ed il ruolo n. 6844/2014 per euro 8.828,94, entrambi relativi a sanzioni amministrative risalenti all'anno 2010 elevate dal Controparte_1
In entrambi i giudizi di opposizione ex art. 615 cpc avverso gli estratti di ruolo relativi alla predetta cartella, l'opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Concludeva dunque per l'accoglimento delle opposizioni e, per l'effetto, chiedeva dichiararsi prescritti ed inefficaci i titoli esecutivi portati dalla domanda, con condanna dei convenuti in solido al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione.
Si costituiva in entrambi i giudizi l' eccependo: 1) il proprio difetto di legittimazione passiva;
CP_4
2) l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire in conseguenza della prova della notificazione della cartella e della mancanza di atti di riscossione;
3)
l'inammissibilità e/o infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Concludeva, dunque, chiedendo accertarsi e dichiararsi, in via preliminare, il difetto di legittimazione processuale passiva;
nel merito chiedeva dichiarare inammissibile la domanda per mancanza di interesse a agire ai sensi dell'art.100 c.p.c e, in ogni caso, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna dell'attore al pagamento di spese e competenze di giudizio;
in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedeva manlevare l dal pagamento delle spese di lite. Controparte_5
All'udienza del 23/06/2022 il Giudice riuniva per connessione soggettiva e parzialmente oggettiva il giudizio 561/2022 al giudizio 560/2022.
Non si costituiva il Controparte_1
Con sentenza n. 312 depositata il 13.07.2023 il Giudice di Pace di Procida qualificava la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, cpc e ne dichiarava l'ammissibilità in ragione dell'interesse alla rimozione di una situazione giuridica illegittima e dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo in virtù dell'arresto della Cassazione a S.U. n. 19704/2015.
Ciò premesso, accoglieva l'opposizione deducendone la fondatezza in ragione del fatto che il credito vantato dalla P.A. dovesse dichiararsi prescritto e, pertanto, disponeva l'annullamento della cartella n. 07120140111253459000 condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo pec in data 05.01.2024, l impugnava la CP_4 sentenza sopra indicata, individuando le parti e le motivazioni erronee, e ne chiedeva l'integrale riforma, anche con riguardo al governo delle spese.
L'Agente della Riscossione reiterava tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado e, in particolare, deduceva, alla luce della sopravvenuta modifica legislativa intervenuta con il d.l. n.
146/2021 (convertito, con modif., in l. n. 215/2021) e della conseguente interpretazione resa dalla giurisprudenza della Cassazione (Sez. Un., sentenza n. 26283/2022), la declaratoria di inammissibilità della domanda fondata sull'estratto di ruolo, non vertendo nel caso di specie alcune delle casistiche tassative declinate dal nuovo comma IV-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973;.
Eccepiva altresì il mancato decorso del termine di prescrizione, stante la regolare notifica della cartella e di un successivo preavviso di fermo amministrativo e di una intimazione di pagamento;
eccepiva, in ultimo, il proprio difetto di legittimazione passiva. Pertanto, in accoglimento del gravame, l'appellante chiedeva accogliersi l'appello e, per l'effetto, disporre l'integrale riforma della sentenza n. 312/2023, resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Procida, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Si costituiva altresì il aderendo ai motivi di appello formulati da Controparte_1 CP_4
Non si costituiva il sig. , nonostante la rituale vocatio in ius. CP_2
All'udienza del 26.02.2025 la causa veniva discussa oralmente ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
e, all'esito della discussione, rassegnate le conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del sig. il quale, sebbene CP_2 regolarmente citato, non si è costituito.
§ 2. Nel merito, passando alla disamina dell'impugnazione, l'appello è fondato e va accolto con riforma della sentenza appellata.
Innanzitutto, va detto che la domanda proposta dall'opponente deve correttamente qualificarsi come “accertamento negativo del credito”, essendo stata proposta opposizione avverso due estratti di ruolo relativi alla cartella di pagamento n.07120140111253459000, notificata in data
23.10.2014, al solo fine di far dichiarare la prescrizione del diritto di credito oggetto di riscossione, maturata successivamente alla formazione del titolo esecutivo, ancorché in assenza di qualsivoglia azione posta in essere dal per il recupero coattivo delle somme. CP_6
Ciò posto, stante il carattere preliminare ed assorbente rispetto agli altri motivi e/o eccezioni formulati, la scrivente ritiene fondato il motivo addotto da in ordine all'inammissibilità CP_4 dell'opposizione avverso l'estratto ruolo per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 cpc.
Sul punto, ritiene questo giudice che – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale (questione devoluta nella presente sede per effetto del gravame) – assuma rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, disposizione con la quale è stato aggiunto il comma
4-bis all'art. 12 del DPR n. 602/1973, il quale, dopo l'ultima modifica intervenuta in data
08/08/2024, prevede che “.
4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,n36;b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativon.14/2019; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo
14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.).
Orbene, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 29 luglio 2024, n. 110 (che ha introdotto tale ultima versione) la disposizione in esame è in vigore dal 08 agosto 2024 (ovverosia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che riguarda tutti i crediti pubblici per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al DPR n.
602/1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra-tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazione del Codice della strada).
Sotto tale profilo, infatti, la conclusione in questione discende dagli artt. 17 e 18 del D.lgs. n.
46/1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.lgs. n. 285/1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al C.d.S.), atteso che la riscossione di tali somme è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il DPR n.
602/1973).
Ciò posto, la disposizione sopra citata dell'art. 12, comma 4-bis, del DPR n. 602/1973 è di immediata applicabilità a tutti i giudizi ancora pendenti alla data di entrata in vigore.
Invero, le SS.UU. della Corte di Cassazione hanno espressamente affermato, dapprima, il principio per cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (Cass. Sez. Un. 6 settembre 2022, n. 26283).
Tale principio, a seguito dell'ultima modifica apportata dall'art. 12 del D.lgs 29 luglio 2024, n.
110, è stata confermata dalla recentissima ordinanza della Corte di cassazione sezione tributaria,
Ordinanza n. 6588 depositata il 12 marzo 2025 in virtù della quale:”… la disposizione, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio…”.
Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta comporta – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione: invero l'originario opponente assumendo il semplice decorso del termine di prescrizione, non ha provato, né allegato (neppure nel presente grado di giudizio) il pregiudizio derivategli dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal più volte citato art. 12, comma 4 bis, del DPR n. 602/1973.
L'accoglimento del gravame sotto tale profilo riveste carattere assorbente rispetto a ogni altra questione prospettata nell'atto di impugnazione.
§ 5. Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, deve pertanto concludersi circa la carenza di interesse ad agire del sig. ad impugnare l'estratto di ruolo. CP_2
Nondimeno ritiene questo Giudicante di disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Com'è noto, l'art. 92 cpc, comma 2, ultima versione (introdotta dall'art. 13, I comma, del decreto-legge D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162,) prevede che il giudice possa compensare le spese “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti”.
Con sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto II comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, oltre a quelle espressamente menzionate.
Ebbene, nella presente controversia, non può certamente disconoscersi la pregressa esistenza di un contrasto giurisprudenziale circa la ammissibilità o meno della domanda spiegata nella forma dell'opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale, che ha segnato il panorama giuridico negli ultimi anni e che può dirsi appianato soltanto a seguito della novella normativa di cui all'art. 12, co. IV-bis, del DPR 602/1973 e della pronuncia a SS.UU. della S.C. di Cassazione n. 26283/2022, sopra citate.
Dunque, sussistono i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Ne discende il diritto della parte che abbia eventualmente versato le somme oggetto di condanna di ripetere quanto versato;
diritto che sussiste nei confronti del difensore antistatario (tra le tante, Cass. sez. 3, sent. 4 aprile 2013, n. 8215).
P.Q.M.
Il Tribunale, in grado di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e del iscritta al n. R.G. Controparte_3 CP_2 Controparte_1
358/2024, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, assorbita e rigettata, così provvede in contumacia di : CP_2
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza del Giudice di Pace di
Procida n. 312/2023, pubblicata in data 13.07.2023, nel giudizio instaurato da contro CP_2
l ed il dichiara inammissibile l'opposizione Controparte_3 Controparte_1 avverso la cartella di pagamento n.07120140111253459000, revocando la statuizione di annullamento, nonché la statuizione sulle spese.
2. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli 10/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Balletti