Articolo 9 della Legge 31 marzo 1961, n. 301
Articolo 8Articolo 10
Versione
19 maggio 1961
Art. 9. Stanziamenti

Per far fronte all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, in aggiunta agli stanziamenti annuali previsti dalla legge 24 marzo 1958, n. 328 , e' autorizzata la spesa di 24 miliardi di lire da inscriversi negli stati di previsione del Ministero della marina mercantile per gli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1965-66 secondo la ripartizione seguente:
lire 1 miliardo per l'esercizio finanziario 1960-61;
lire 1 miliardo per l'esercizio finanziario 1961-62;
lire 1 miliardo per l'esercizio finanziario 1962-63;
lire 7 miliardi per l'esercizio finanziario 1963-64;
lire 10 miliardi per l'esercizio finanziario 1964-65;
lire 4 miliardi per l'esercizio finanziario 1965-66.
Nell'ambito dell'autorizzazione complessiva di cui al comma precedente, il Ministro per la marina mercantile puo' assumere impegni, in relazione al presumibile sviluppo dei lavori, anche a carico di esercizi successivi; comunque gli impegni annuali non possono superare l'ammontare di 14 miliardi di lire per esercizio.
Se il Comitato valuta che il volume degli ordini sia inferiore in ragione di anno alle 400.000 tonnellate di stazza lorda il limite suddetto verra' ridotto nella misura seguente:
lire 12 miliardi e 500 milioni per tonnellate di stazza lorda 350.000;
lire 12 miliardi per tonnellate di stazza lorda 300.000;
lire 11 miliardi per tonnellate di stazza lorda 250.000;
lire 10 miliardi per tonnellate di stazza lorda 200.000;
lire 9 miliardi per tonnellate di stazza lorda 150.000.
Al di sotto delle 150.000 tonnellate di stazza lorda l'impegno di 9 miliardi di lire dovra' ridursi proporzionalmente al tonnellaggio acquisito.
Entrata in vigore il 19 maggio 1961