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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/09/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Concetta MAIORE Presidente rel.
Dott. Domenico STILO GIUDICE
Dott. Gabriele PATTI GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. R.G.520/2014 promossa da:
C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F.: rappresentati e difesi congiuntamente e/o disgiuntamente dagli
[...] C.F._2
Avv.ti Lorenzo Gibilisco, Damiano Motta e Graziano Siringo per procura come in atti
ATTORI
CONTRO
nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , CP_1 CodiceFiscale_3 elettivamente ivi residente e domiciliata presso il proprio studio di Viale Montedoro, n. 54 rappresentata e difesa da sé stessa e dall'Avv. Santo Reale .
CONVENUTA
OGGETTO: azione di reintegrazione della legittima Con decreto del 17 aprile 2025 emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc con i termini ridotti ai 50 + 20 e definita come segue.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 27 gennaio 2014 e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio dinnanzi a questo tribunale la sorella chiedendo la
[...] CP_1 reintegrazione della quota legittima che assumevano lesa in conseguenza delle disposizioni testamentarie dei defunti genitori e , che avevano Persona_1 CP_2 entrambi separatamente indicato quale erede unicamente la convenuta . CP_1
Deducevano gli attori che nella ricostruzione dell'asse ereditario della defunta madre
[...]
e della quantificazione della quota loro spettante quali legittimari, premessa la ricostruzione Per_1 del relictum di ( vedi elenco dei beni sub R dell'atto di citazione) dovevano indicarsi Persona_1 una serie di beni immobili (indicati nell'elenco sub A dell'atto di citazione) trasferiti a titolo di
“donazioni indirette” dalla defunta in favore della figlia , oltre che dei beni CP_1 immobili trasferiti a titolo di donazioni dirette (vedi A 11 ); che inoltre dovevano considerarsi anche le donazioni indirette eseguite in favore di (elenco da sub C1 a sub C 6) e in favore di Parte_2
( vedi elenco da B1 a B3); che sommando tali beni ( donatum) al relictum si Parte_1 2
otteneva un asse ereditario riferito a del valore pari alla somma di euro Persona_1
11.673.500,00, su cui andava calcolata la quota di legittima loro dovuta e quindi la entità della lesione.
Deducevano ancora la lesione patita quale legittimari con riferimento alla eredità del padre,
[...]
che aveva anche lui istituito erede la sorella, odierna convenuta, che aveva legato in conto CP_2 di legittima ad essi attori il terreno in c.d.a Bosco di Sopra;
che aveva corrisposto in favore della convenuta donazioni dirette e indirette ( nuda proprietà de locale di sgombero e box a piano terra sito in Siracusa Via Arsenale 38,40,42; e di usufrutto dell'appartamento sito in Siracusa viale Montedoro
( vedi elenco da n. 1 a 3 dell'atto di citazione); che il relictum del defunto era pari alla somma di euro 1.100.00 e che l'intero asse ereditario era pari alla somma complessiva di euro 2.900.000.
Tanto premesso, chiedevano gli attori accertarsi che i beni immobili indicati dell'atto di citazione e ivi specificati erano stati acquistati con denaro della defunta e quindi accertare la Persona_1 lesione della quota di legittima dovuta a ciascun ( ai sensi dell'art. 542 c.c.) e disporne la reintegrazione, applicando prioritariamente gli stessi criteri indicati dalla disponente defunta e comunque mediante proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui la defunta poteva disporre, nei limiti della quota disponibile, e per l'effetto disporre la restituzione dei beni secondo i criteri dettati dalla disponente e salvo Persona_1
l'obbligo del donatario di compensare i legittimari pretermessi , ricorrendo le condizioni di cui all'art. 561 c.c.
Chiedevano ancora gli attori accertarsi la lesione della quota della legittima loro dovuta in conseguenza delle disposizioni testamentarie del defunto padre, ( in riferimento al CP_2 quale la quota della disponibile era pari a 1/3) e disporre la riduzione secondo i criteri di cui agli artt.
558 e ssg c.c. di quelle eccedenti la quota disponibile nonché la restituzione dei beni, salvo l'obbligo di restituzione da parte del donatario della quota in denaro, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza in fatto e in diritto della domanda CP_1
e chiedendone il rigetto .
Quanto alle “donazioni indirette” che secondo gli attori avrebbe ricevuto dalla defunta madre ( indicate da A1 ad A10 escluso A5) rilevava che si trattava di beni immobili acquistati a titolo personale con il denaro proprio, ricavato con il lavoro svolto come segretaria presso lo studio notarile della madre;
che ugualmente doveva escludersi la donazione indiretta riguardo all'immobile denominato “Vaccarizzo 2” in comproprietà di tutti i fratelli (1/3 pro quota) in quanto oggetto della la domanda di simulazione proposta dalla defunta nei confronti dei propri figli, rigettata con sentenza gravata di appello al momento della notifica dell'atto di citazione;
3
Ammetteva di aver ricevuto in donazione l'immobile “ Vaccarizzo 1” in pessime condizioni statiche e il cui valore commerciale era senz'altro inferiore a quello indicato dagli attori;
che quindi il donatum doveva risolversi unicamente nelle donazioni dirette il cui valore soddisfaceva pienamente la quota di riserva spettante agli attori quali legittimari per la successione della madre.
Deduceva ancora che con riferimento alla successione del defunto padre non era configurabile alcuna lesione della legittima, lamentata dagli attori, in quanto il terreno nella contrada “Bosco di sopra” era stato oggetto di legato in conto di legittima in favore loro favore da parte del defunto;
che nessuna donazione indiretta era stata disposta in suo favore da parte del padre;
che aveva avuto in donazione diretta il diritto di usufrutto dell'appartamento sito in viale Montedoro n. 54, la cui nuda proprietà era stata acquistata dalla stessa , così come quella del garage di via Arsenale. Chiedeva CP_1 quindi il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi.
All'esito della escussa prova per testi indicati reciprocamente dalle parti e della CTU disposta con ordinanza del 30.5.2024 e del 9.9.2024 la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del
17 aprile 2025 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc e decorsi i termini di cui all'art. 190 cpc come in atti ridotti, veniva decisa all'esito della camera di consiglio come segue.
******** Lamentano gli odierni attori la lesione della propria quota di legittima con riferimento ai lasciti testamentari eseguiti dai genitori , e nei rispettivi testamenti, nei Persona_2 Controparte_2 quali hanno istituito erede unicamente la loro sorella, odierna convenuta che a loro CP_1 dire avrebbe beneficiato di una serie di donazioni indirette così determinando una lesione delle loro quote di legittima.
Assumono in particolare gli attori che riguardo ad i lasciti testamentari di entrambi i genitori, la lesione della quota di legittima sarebbe stata causata dalle donazioni “indirette” di cui sarebbe stata beneficiata la loro sorella, odierna convenuta, aventi ad oggetto quanto alla eredità della madre
[...]
i beni immobili specificati in dettaglio nell'atto introduttivo nell'elenco da A1 ad A10 ( Per_1 escluso sub A5) e quanto al defunto padre, , il locale box a piano terra, in Siracusa, CP_2 via Arsenale n. 38-40-42; e il diritto di usufrutto per appartamento in Siracusa, viale Montedoro
n.54, p. 6, fg.170, p.lla 88 sub 52.
La domanda è fondata parzialmente nei limiti di cui appresso, per le ragioni di seguito espresse.
Ai fini della odierna decisione è opportuno rilevare preliminarmente che con riferimento ad entrambe le successioni nella ricostruzione del relictum deve farsi riferimento esclusivamente ai beni immobili , omettendo i beni mobili e le somme di denaro in quanto gli stessi attori, con dichiarazione resa all'udienza del 7.2.2023, hanno inteso rinunciare a tale capo di domanda. 4
In ogni caso poi è rimasto imprecisato l'ammontare dei beni mobili e del denaro che avrebbero costituito il relictum della defunta loro madre, in quanto indicati solo genericamente nell'atto introduttivo.
Quanto alla individuazione dei singoli beni immobili costituenti l'asse ereditario riferito rispettivamente ai defunti genitori delle odierne parti,, e , vanno Persona_2 CP_2 integralmente condivise, in quanto immuni da vizio logico e giuridico, le conclusioni svolte dal nominato CTU che ha assolto al proprio incarico in piena osservanza al mandato ricevuto, attenendosi puntualmente alle regole, anche di correttezza, che disciplinano l'attività dell' ausiliario del giudice, addivenendo al deposito in data 5.3.2025 della dovuta relazione, argomentata diffusamente in modo da riscontrare puntualmente, nella stesura definitiva, le osservazioni critiche svolte dai CT di parte.
I beni immobili costituenti l'asse ereditario di – relictum- devono ritenersi tutti Persona_1 quelli indicati nella relazione del CTU, singolarmente elencati (da pag. 4 a pag. 5 sub 1); sono descritti puntualmente (vedi la relazione, da pag. 6 a pag. 21).
Del tutto condivisibile, in quanto esente da violazione di norme tecniche e giuridiche, deve ritenersi l'operato del CTU nella determinazione del valore degli stessi immobili al momento dell'apertura delle successioni sia della che del coniuge , sì come specificato nella Per_1 CP_2 relazione del CTU ( sub par. 4) da pag. 21 a pag. 23.
Quanto alla formazione dell'asse ereditario ( relictum+donatum) è stato calcolato l'attivo al netto delle passività, non essendone state rilevate, e riunendo fittiziamente i beni come sopra individuati per verificare la lesione della legittima ovvero per collazione.
Sfornito di prova è rimasta la proprietà in capo alla defunta dei terreni siti in Canicattini
Bagni, indicati ai punti sub R5, R6, R7, R8 e R9 dell' atto di citazione.
Quanto alla configurabilità di donazioni “ indirette” di beni immobili sì come elencate asserite da entrambe le odierne parti con riferimento ai beni indicati da ciascuna, occorre verificare se sulla scorta delle acquisizioni processuali si ravvisino elementi idonei a provare la fondatezza di tale assunto.
In particolare quanto agli attori, va rilevato che l'assunto secondo cui i beni immobili, indicati nella numerazione progressiva sub A nell'elenco accluso all'atto di citazione, seppur acquistati ed intestati in favore della sorella, in concreto siano stati acquistati con il denaro della defunta CP_1 madre, non ha trovato riscontro nelle acquisizioni processuali e in particolare Persona_2 nell'esito della escussa prova per testi. 5
In proposito va richiamato in primo luogo un inequivocabile dato testuale, ovvero che i singoli atti di vendita afferenti i detti beni immobili riportano come acquirente e registrano CP_1 il versamento del corrispettivo da parte di questa.
Va poi rilevato che sin dalle prime difese svolte ha fornito una dettagliata CP_1 giustificazione in ordine alla provenienza del denaro impiegato per l'acquisto dei beni immobili annoverati dagli attori fra le “ donazioni indirette”, in quanto lei stessa ha sempre affermato che per l'acquisto sarebbe stato impiegato denaro da lei ottenuto quale compenso per la collaborazione lavorativa prestata quale segretaria in favore dello studio notarile di cui era titolare la defunta madre.
E' convincimento del Collegio ritenere che tale assunto difensivo, che esprime una plausibile giustificazione della provenienza del denaro impiegato dall'acquirente per l'acquisto, non sia rimasto labialmente dedotto ma abbia avuto ampio riscontro dimostrativo nelle deposizioni rese dai testi escussi ( vedi deposizione della teste resa il 31.1.2024) su istanza della convenuta. Tes_1
Invece del tutto ininfluente sul punto deve ritenersi quanto riferito dal teste di parte attrice ( Parte_3 udienza del 29.3.2022) che si occupava unicamente di manutenzione ordinaria in via generale negli immobili di pertinenza della defunta, che ben poteva assumersi , non trattandosi di manutenzioni straordinarie aventi costi elevati, quegli oneri senza che ciò potesse significativamente indurre a concludere sulla qualificazione dell'atto traslativo della proprietà in favore della figlia, considerata la vicinanza.
Né poi riveste efficacia dirimente dal punto di vista dimostrativo la deposizione resa dal teste , escusso all'udienza del 31 maggio 2021) laddove ha massivamente Testimone_2 affermato che su indicazione della defunta “erano state messe a disposizione della convenuta” le somme di denaro impiegate per l'acquisto degli immobili di cui ai capitoli da n. 8 e ssg della memoria 183 n. 2 di parte attrice ovvero di tutti quegli immobili indicati come oggetto di atti di donazione indiretta.
Invero la affermazione del teste, per la sua genericità, non riveste carattere univoco e quindi non appare senz'altro significativa dal punto di vista probatorio in quanto la ammissione generica della circostanza dedotta nel capitolo di prova “… messa a disposizione di somme da parte della testatrice” non specifica il titolo della dazione che quindi non risolve la questione della attribuzione a titolo gratuito a favore della convenuta, a cui comunque risulta sempre riferibile l'esborso versato di volta in volta quale corrispettivo.
In ogni caso la efficacia dimostrativa di tale deposizione testimoniale si scontra con la considerazione, che mina la attendibilità del teste, secondo cui lui stesso assume di essere amico di famiglia con la defunta notaia dagli anni 70, contestualizzando temporalmente un improbabile legame amicale, 6
considerata la età anagrafica ( 1964) del teste con la defunta , che considerato che solo dal 1986/1987
,come da lui stesso affermato, avrebbe svolto per la stessa le mansioni di visurista.
Si aggiunga poi che la teste , escussa all'udienza del 31.1. 2024, ha confermato l'assunto Tes_3 della in ordine alla attività lavorativa della convenuta presso lo studio professionale Tes_1 della defunta madre.
Né in senso contrario vale dedurre che la collaborazione lavorativa della convenuta CP_1 non poteva essere riscontrata in quanto si trattava di lavoro non regolarizzato , se solo si considera che all'epoca in qui si sono verificati i fatti era diffuso non formalizzare la posizione lavorativa presso gli enti previdenziali del lavoro prestato da un familiare convivente.
Quanto all'acquisto da parte di della proprietà del garage indicato al capitolo 9 ) della CP_1 memoria ex art. 186 n. 2 cpc di parte attrice la teste , della cui attendibilità sul punto non vi Tes_3
è ragione di dubitare, ha riferito che la zia della convenuta – sorella della defunta - aveva ricevuto somme in prestito da quest'ultima, che lo aveva acquistato poi aggiungendo una ulteriore somma di denaro.
Deve ritenersi quindi che mancano elementi fattuali utili a dimostrare un collegamento teleologico fra una dazione di denaro riferibile alla defunta e il singolo bene immobile di proprietà della odierna convenuta indicati come oggetto di donazioni indiretta nell'atto di citazione.
Deve quindi escludersi, con riferimento all'asse ereditario della defunta la Persona_1 configurabilità della donazione indiretta riguardo ai beni immobili indicati a tal fine nell'atto di citazione e contraddistinti dalle lettere A1-A2-A3-A4-A6-A7-A8-A9-A10 che devono quindi ritenersi acquistati dalla convenuta da terzi . CP_1
Vanno inclusi invece nel donatum l'immobile indicato “Vaccarizzo 2” di proprietà di tutte le odierne parti, in ragione di un terzo indiviso ciascuno , oggetto di donazione indiretta da parte della defunta in quanto incontestatamente acquistato con denaro della stessa.
Su tale bene immobile rientrante nella massa ereditaria di va integralmente Persona_1 condivisa la valutazione operata dal CTU nella relazione depositata.
Quanto all'immobile denominato Vaccarizzo 1 oggetto di donazione diretta (A11) in favore di CP_1 da parte della defunta madre, deve ritenersi correttamente quantificato dal CTU nella somma
[...] di € 3.653.000,00, condividendosi sul punto le conclusioni espresse nella relazione depositata come in atti alle quali va fatto integrale riferimento.
Sono rimaste sfornite di prova anche le donazioni indirette che secondo la difesa di parte convenuta sarebbero state disposte dalla defunta in favore degli attori . Persona_1
Invero, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta, non possono trovare riscontro dimostrativo nelle deposizioni rese dalla teste e dalla teste . Tes_1 Tes_3 7
Invero quanto riferito riguardo al “ garage di viale Tunisi “ dalla teste all'udienza del Tes_3
27.9.2022 non può ritenersi idoneo a dimostrare la donazione indiretta sostenuta dalla convenuta in quanto la teste riferisce non di un fatto da lei stessa direttamente percepito, bensì di una circostanza sfavorevole all'attrice che costei le avrebbe riferito, ma che tuttavia non trova altro riscontro probatorio.
Quanto alla villa sita nei pressi di Floridia, anche questa asserita donazione diretta in favore di
[...]
l'assunto della teste secondo cui la defunta avrebbe “ pagato tutti i ratei del mutuo “ Pt_1 viene neutralizzato dalla produzione in giudizio delle ricevute di pagamento dei ratei intestati all'Avv.
Ruggero Gibilisco, coniuge di , oltre che dalla deposizione della teste resa Parte_1 Tes_4 all'udienza del 27.9.2022, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare.
Deve quindi concludersi affermando che non vi è prova alcuna delle donazioni indirette né di quelle allegate dagli attori né di quelle indicate dalla convenuta come disposte dalla defunta madre a loro favore.
Ne consegue allora che per la ricostruzione dell'asse ereditario riferito alla defunta Persona_1 occorre fare riferimento alla ipotesi 2 dal CTU laddove l'asse ereditario viene calcolato tenendo conto delle sole donazioni non contestate dalle parti, ovvero degli immobili A5 e A11 di CP_1
, e di tutte le donazioni indirette indicate in citazione dagli stessi attori, ovverosia
[...] gli immobili elencati da B1 a B3 per e gli immobili da C1 a C6 per Parte_1 [...]
come riepilogato nel prospetto di pag. 26 della relazione . Parte_2
Conseguentemente il valore complessivo dell'asse ereditario, pari ad € 4.215.038,00, sempre con riferimento all'art. 542 c.c., si hanno le seguenti quote:
quota disponibile (1/4) = € 4.215.038,00 x 1/4 = € 1.053.759,50;
quota di riserva al coniuge (1/4) = € 4.215.038,00 x 1/4 = € 1.053.759,50;
quota di riserva a ciascun figlio (1/2x1/3) € 4.215.038,00 x 1/2x1/3 = € 702.506,33
Aggiunge il CTU che in forza delle donazioni indirette computate in questa seconda ipotesi:
• ha ricevuto l'intera proprietà degli immobili B1, B2, e la quota di 1/3 Parte_1 dell'immobile B3, per un valore complessivo di € 706.452,00;
• ha ricevuto l'intera proprietà degli immobili C1, C2, C3, C4, C6 e la quota Parte_2 di 1/3 dell'immobile C5, per un valore complessivo di € 824.577,00;
Non si configura alcuna lesione della quota di legittima riguardo alle disposizioni della defunta
[...]
Per_1
Ad altra conclusione deve giungersi invece con riferimento all'asse ereditario di . CP_3
In primo luogo deve rilevarsi che è rimasto sfornito di prova l'assunto che la odierna convenuta,
, avrebbe acquistato con il denaro datole dal padre la nuda proprietà del locale di CP_1 8
sgombero e box a piano terra dell'edificio in condominio sito in Siracusa, via Arsenale n. 38-40-42, con accesso dal cancello n. 36.
Ne consegue che questo immobile non va incluso nella ricostruzione dell'asse ereditario.
Costituisce pacificamente invece oggetto di donazione diretta in favore di da parte CP_1 del padre del diritto di usufrutto dell'appartamento di viale Montedoro n. 54 piano VII ( sub E dell'elenco di pag. 31, nella quale viene riportata anche la stima dei beni immobili) .
Va quindi condiviso l'operato del CTU laddove nella relazione ha proceduto alla ricostruzione dei beni costituenti l' asse ereditario del defunto inserendo nel relictum gli immobili sub A e sub B ( vedi pag. 27 -28 ) e attribuendo una consistenza differente a quest'ultimo cespite ( dovendosi escludere dalla stima le p.lle 284-328-136-135-70-71-283-327-291-292-285-288-287-72, in quanto oggetto di esproprio da parte dell' per la realizzazione della strada statale Siracusa - Floridia al CP_4 momento del suo decesso).
La ricostruzione dell'asse ereditario di non può ragionevolmente prevedere gli CP_2 immobili oggetto della sentenza n.773/2023 della Corte d'Appello di Catania, pubblicata il 28 aprile
2023, con la quale sono stati dichiarati nulli gli atti pubblici di compravendita a favore di
[...]
, aventi ad oggetto la villa in c.da EL (immobile A) ed il terreno in Canicattini Bagni, CP_2 oggetto di legato in favore degli attori (immobile C).
Ne consegue che l'asse ereditario facente capo al defunto va così di seguito Controparte_2 riepilogato:
• Terreno con fabbricati rurali in Siracusa, c.da Frescura fg.50 p.lle 69-68-71-72-108-
109-128-146-147- 148-149-188-194-275-286-326-358-359-360-361 euro 109.135,00;
• Diritto di usufrutto appartamento in Siracusa, viale Montedoro n.54 p,6, fg 170 p.lla
88 sub 52 euro 40.560,00
Ottenuto il valore dell'asse ereditario, pari a € 149.695,00, va operato come segue il calcolo:
- quota disponibile (1/3) = € 149.695,00 x 1/3 = € 49.898,333
- quota di riserva a ciascun figlio (2/3 x 1/3) = € 149.695,00 x 2/3 x1/3 = € 33.265,555
Come già rilevato nel caso in esame non è attuabile la disposizione testamentaria del defunto in favore degli attori per l'esclusione dall'asse ereditario de la villa in Siracusa, c.da EL (immobile
A) ed del terreno in Canicattini Bagni, oggetto di legato in favore degli attori in conto di legittima , per cui la lesione per entrambi gli attori sussiste ed è pari alla somma di € 33.265,555.
In accoglimento della domanda attorea, occorre dunque procedersi alla riduzione per l'intero in quanto gli attori non hanno ricevuto nulla ( 0) .
La riduzione va fatta prima per il testamento e solo se non è sufficiente per reintegrare la legittima per le donazioni ( 556 c.c.). 9
Nel caso di specie l'unico bene che è oggetto di disposizione testamentaria del defunto è il terreno indicato sub B) nella relazione ubicato in c.da Frescura.
Dobbiamo quindi attribuire a tutti gli aventi diritto quali legittimari una percentuale pari al 30,48%
( corrispondente alla somma di euro 33.265,555 ) che consenta il soddisfacimento dei legittimari e ridurre la disposizione testamentaria in riferimento al bene sub B) nella relazione ubicato in c.da
Frescura.
Le spese processuali seguono la soccombenza della convenuta, limitatamente alla metà, compensandosi per la residua parte tenuto conto della divergenza fra il decisum e il petitum e possono liquidarsi per l'intero, come da dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014.
Quanto alle spese della CTU ,già separatamente liquidate, poste a carico di tutte le parti solidalmente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 520/2014 r.g. in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta da e nei confronti Parte_1 Parte_2 di in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta dai primi riduce CP_1 la disposizione testamentaria di nella percentuale pari al 30,48% ( corrispondente CP_2 alla somma di euro 33.265,555 ) e al valore di euro € 33.265,555 della lesione della legittima accertata;
rigetta ogni altra domanda;
- condanna al rimborso in favore degli attori delle spese di lite, limitatamente alla metà, CP_1 liquidandole per l'intero nella somma complessiva di euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, e disponendosene per la residua parte la compensazione;
- pone definitivamente a carico di tutte le parti solidalmente le spese della consulenza tecnica d'ufficio già separatamente liquidate.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile del Tribunale di
Siracusa, il 18 settembre 2025 IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. C. Maiore
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Concetta MAIORE Presidente rel.
Dott. Domenico STILO GIUDICE
Dott. Gabriele PATTI GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. R.G.520/2014 promossa da:
C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F.: rappresentati e difesi congiuntamente e/o disgiuntamente dagli
[...] C.F._2
Avv.ti Lorenzo Gibilisco, Damiano Motta e Graziano Siringo per procura come in atti
ATTORI
CONTRO
nata a [...] il [...], Cod. Fisc. , CP_1 CodiceFiscale_3 elettivamente ivi residente e domiciliata presso il proprio studio di Viale Montedoro, n. 54 rappresentata e difesa da sé stessa e dall'Avv. Santo Reale .
CONVENUTA
OGGETTO: azione di reintegrazione della legittima Con decreto del 17 aprile 2025 emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc con i termini ridotti ai 50 + 20 e definita come segue.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con atto di citazione notificato in data 27 gennaio 2014 e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio dinnanzi a questo tribunale la sorella chiedendo la
[...] CP_1 reintegrazione della quota legittima che assumevano lesa in conseguenza delle disposizioni testamentarie dei defunti genitori e , che avevano Persona_1 CP_2 entrambi separatamente indicato quale erede unicamente la convenuta . CP_1
Deducevano gli attori che nella ricostruzione dell'asse ereditario della defunta madre
[...]
e della quantificazione della quota loro spettante quali legittimari, premessa la ricostruzione Per_1 del relictum di ( vedi elenco dei beni sub R dell'atto di citazione) dovevano indicarsi Persona_1 una serie di beni immobili (indicati nell'elenco sub A dell'atto di citazione) trasferiti a titolo di
“donazioni indirette” dalla defunta in favore della figlia , oltre che dei beni CP_1 immobili trasferiti a titolo di donazioni dirette (vedi A 11 ); che inoltre dovevano considerarsi anche le donazioni indirette eseguite in favore di (elenco da sub C1 a sub C 6) e in favore di Parte_2
( vedi elenco da B1 a B3); che sommando tali beni ( donatum) al relictum si Parte_1 2
otteneva un asse ereditario riferito a del valore pari alla somma di euro Persona_1
11.673.500,00, su cui andava calcolata la quota di legittima loro dovuta e quindi la entità della lesione.
Deducevano ancora la lesione patita quale legittimari con riferimento alla eredità del padre,
[...]
che aveva anche lui istituito erede la sorella, odierna convenuta, che aveva legato in conto CP_2 di legittima ad essi attori il terreno in c.d.a Bosco di Sopra;
che aveva corrisposto in favore della convenuta donazioni dirette e indirette ( nuda proprietà de locale di sgombero e box a piano terra sito in Siracusa Via Arsenale 38,40,42; e di usufrutto dell'appartamento sito in Siracusa viale Montedoro
( vedi elenco da n. 1 a 3 dell'atto di citazione); che il relictum del defunto era pari alla somma di euro 1.100.00 e che l'intero asse ereditario era pari alla somma complessiva di euro 2.900.000.
Tanto premesso, chiedevano gli attori accertarsi che i beni immobili indicati dell'atto di citazione e ivi specificati erano stati acquistati con denaro della defunta e quindi accertare la Persona_1 lesione della quota di legittima dovuta a ciascun ( ai sensi dell'art. 542 c.c.) e disporne la reintegrazione, applicando prioritariamente gli stessi criteri indicati dalla disponente defunta e comunque mediante proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui la defunta poteva disporre, nei limiti della quota disponibile, e per l'effetto disporre la restituzione dei beni secondo i criteri dettati dalla disponente e salvo Persona_1
l'obbligo del donatario di compensare i legittimari pretermessi , ricorrendo le condizioni di cui all'art. 561 c.c.
Chiedevano ancora gli attori accertarsi la lesione della quota della legittima loro dovuta in conseguenza delle disposizioni testamentarie del defunto padre, ( in riferimento al CP_2 quale la quota della disponibile era pari a 1/3) e disporre la riduzione secondo i criteri di cui agli artt.
558 e ssg c.c. di quelle eccedenti la quota disponibile nonché la restituzione dei beni, salvo l'obbligo di restituzione da parte del donatario della quota in denaro, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza in fatto e in diritto della domanda CP_1
e chiedendone il rigetto .
Quanto alle “donazioni indirette” che secondo gli attori avrebbe ricevuto dalla defunta madre ( indicate da A1 ad A10 escluso A5) rilevava che si trattava di beni immobili acquistati a titolo personale con il denaro proprio, ricavato con il lavoro svolto come segretaria presso lo studio notarile della madre;
che ugualmente doveva escludersi la donazione indiretta riguardo all'immobile denominato “Vaccarizzo 2” in comproprietà di tutti i fratelli (1/3 pro quota) in quanto oggetto della la domanda di simulazione proposta dalla defunta nei confronti dei propri figli, rigettata con sentenza gravata di appello al momento della notifica dell'atto di citazione;
3
Ammetteva di aver ricevuto in donazione l'immobile “ Vaccarizzo 1” in pessime condizioni statiche e il cui valore commerciale era senz'altro inferiore a quello indicato dagli attori;
che quindi il donatum doveva risolversi unicamente nelle donazioni dirette il cui valore soddisfaceva pienamente la quota di riserva spettante agli attori quali legittimari per la successione della madre.
Deduceva ancora che con riferimento alla successione del defunto padre non era configurabile alcuna lesione della legittima, lamentata dagli attori, in quanto il terreno nella contrada “Bosco di sopra” era stato oggetto di legato in conto di legittima in favore loro favore da parte del defunto;
che nessuna donazione indiretta era stata disposta in suo favore da parte del padre;
che aveva avuto in donazione diretta il diritto di usufrutto dell'appartamento sito in viale Montedoro n. 54, la cui nuda proprietà era stata acquistata dalla stessa , così come quella del garage di via Arsenale. Chiedeva CP_1 quindi il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi.
All'esito della escussa prova per testi indicati reciprocamente dalle parti e della CTU disposta con ordinanza del 30.5.2024 e del 9.9.2024 la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del
17 aprile 2025 tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc e decorsi i termini di cui all'art. 190 cpc come in atti ridotti, veniva decisa all'esito della camera di consiglio come segue.
******** Lamentano gli odierni attori la lesione della propria quota di legittima con riferimento ai lasciti testamentari eseguiti dai genitori , e nei rispettivi testamenti, nei Persona_2 Controparte_2 quali hanno istituito erede unicamente la loro sorella, odierna convenuta che a loro CP_1 dire avrebbe beneficiato di una serie di donazioni indirette così determinando una lesione delle loro quote di legittima.
Assumono in particolare gli attori che riguardo ad i lasciti testamentari di entrambi i genitori, la lesione della quota di legittima sarebbe stata causata dalle donazioni “indirette” di cui sarebbe stata beneficiata la loro sorella, odierna convenuta, aventi ad oggetto quanto alla eredità della madre
[...]
i beni immobili specificati in dettaglio nell'atto introduttivo nell'elenco da A1 ad A10 ( Per_1 escluso sub A5) e quanto al defunto padre, , il locale box a piano terra, in Siracusa, CP_2 via Arsenale n. 38-40-42; e il diritto di usufrutto per appartamento in Siracusa, viale Montedoro
n.54, p. 6, fg.170, p.lla 88 sub 52.
La domanda è fondata parzialmente nei limiti di cui appresso, per le ragioni di seguito espresse.
Ai fini della odierna decisione è opportuno rilevare preliminarmente che con riferimento ad entrambe le successioni nella ricostruzione del relictum deve farsi riferimento esclusivamente ai beni immobili , omettendo i beni mobili e le somme di denaro in quanto gli stessi attori, con dichiarazione resa all'udienza del 7.2.2023, hanno inteso rinunciare a tale capo di domanda. 4
In ogni caso poi è rimasto imprecisato l'ammontare dei beni mobili e del denaro che avrebbero costituito il relictum della defunta loro madre, in quanto indicati solo genericamente nell'atto introduttivo.
Quanto alla individuazione dei singoli beni immobili costituenti l'asse ereditario riferito rispettivamente ai defunti genitori delle odierne parti,, e , vanno Persona_2 CP_2 integralmente condivise, in quanto immuni da vizio logico e giuridico, le conclusioni svolte dal nominato CTU che ha assolto al proprio incarico in piena osservanza al mandato ricevuto, attenendosi puntualmente alle regole, anche di correttezza, che disciplinano l'attività dell' ausiliario del giudice, addivenendo al deposito in data 5.3.2025 della dovuta relazione, argomentata diffusamente in modo da riscontrare puntualmente, nella stesura definitiva, le osservazioni critiche svolte dai CT di parte.
I beni immobili costituenti l'asse ereditario di – relictum- devono ritenersi tutti Persona_1 quelli indicati nella relazione del CTU, singolarmente elencati (da pag. 4 a pag. 5 sub 1); sono descritti puntualmente (vedi la relazione, da pag. 6 a pag. 21).
Del tutto condivisibile, in quanto esente da violazione di norme tecniche e giuridiche, deve ritenersi l'operato del CTU nella determinazione del valore degli stessi immobili al momento dell'apertura delle successioni sia della che del coniuge , sì come specificato nella Per_1 CP_2 relazione del CTU ( sub par. 4) da pag. 21 a pag. 23.
Quanto alla formazione dell'asse ereditario ( relictum+donatum) è stato calcolato l'attivo al netto delle passività, non essendone state rilevate, e riunendo fittiziamente i beni come sopra individuati per verificare la lesione della legittima ovvero per collazione.
Sfornito di prova è rimasta la proprietà in capo alla defunta dei terreni siti in Canicattini
Bagni, indicati ai punti sub R5, R6, R7, R8 e R9 dell' atto di citazione.
Quanto alla configurabilità di donazioni “ indirette” di beni immobili sì come elencate asserite da entrambe le odierne parti con riferimento ai beni indicati da ciascuna, occorre verificare se sulla scorta delle acquisizioni processuali si ravvisino elementi idonei a provare la fondatezza di tale assunto.
In particolare quanto agli attori, va rilevato che l'assunto secondo cui i beni immobili, indicati nella numerazione progressiva sub A nell'elenco accluso all'atto di citazione, seppur acquistati ed intestati in favore della sorella, in concreto siano stati acquistati con il denaro della defunta CP_1 madre, non ha trovato riscontro nelle acquisizioni processuali e in particolare Persona_2 nell'esito della escussa prova per testi. 5
In proposito va richiamato in primo luogo un inequivocabile dato testuale, ovvero che i singoli atti di vendita afferenti i detti beni immobili riportano come acquirente e registrano CP_1 il versamento del corrispettivo da parte di questa.
Va poi rilevato che sin dalle prime difese svolte ha fornito una dettagliata CP_1 giustificazione in ordine alla provenienza del denaro impiegato per l'acquisto dei beni immobili annoverati dagli attori fra le “ donazioni indirette”, in quanto lei stessa ha sempre affermato che per l'acquisto sarebbe stato impiegato denaro da lei ottenuto quale compenso per la collaborazione lavorativa prestata quale segretaria in favore dello studio notarile di cui era titolare la defunta madre.
E' convincimento del Collegio ritenere che tale assunto difensivo, che esprime una plausibile giustificazione della provenienza del denaro impiegato dall'acquirente per l'acquisto, non sia rimasto labialmente dedotto ma abbia avuto ampio riscontro dimostrativo nelle deposizioni rese dai testi escussi ( vedi deposizione della teste resa il 31.1.2024) su istanza della convenuta. Tes_1
Invece del tutto ininfluente sul punto deve ritenersi quanto riferito dal teste di parte attrice ( Parte_3 udienza del 29.3.2022) che si occupava unicamente di manutenzione ordinaria in via generale negli immobili di pertinenza della defunta, che ben poteva assumersi , non trattandosi di manutenzioni straordinarie aventi costi elevati, quegli oneri senza che ciò potesse significativamente indurre a concludere sulla qualificazione dell'atto traslativo della proprietà in favore della figlia, considerata la vicinanza.
Né poi riveste efficacia dirimente dal punto di vista dimostrativo la deposizione resa dal teste , escusso all'udienza del 31 maggio 2021) laddove ha massivamente Testimone_2 affermato che su indicazione della defunta “erano state messe a disposizione della convenuta” le somme di denaro impiegate per l'acquisto degli immobili di cui ai capitoli da n. 8 e ssg della memoria 183 n. 2 di parte attrice ovvero di tutti quegli immobili indicati come oggetto di atti di donazione indiretta.
Invero la affermazione del teste, per la sua genericità, non riveste carattere univoco e quindi non appare senz'altro significativa dal punto di vista probatorio in quanto la ammissione generica della circostanza dedotta nel capitolo di prova “… messa a disposizione di somme da parte della testatrice” non specifica il titolo della dazione che quindi non risolve la questione della attribuzione a titolo gratuito a favore della convenuta, a cui comunque risulta sempre riferibile l'esborso versato di volta in volta quale corrispettivo.
In ogni caso la efficacia dimostrativa di tale deposizione testimoniale si scontra con la considerazione, che mina la attendibilità del teste, secondo cui lui stesso assume di essere amico di famiglia con la defunta notaia dagli anni 70, contestualizzando temporalmente un improbabile legame amicale, 6
considerata la età anagrafica ( 1964) del teste con la defunta , che considerato che solo dal 1986/1987
,come da lui stesso affermato, avrebbe svolto per la stessa le mansioni di visurista.
Si aggiunga poi che la teste , escussa all'udienza del 31.1. 2024, ha confermato l'assunto Tes_3 della in ordine alla attività lavorativa della convenuta presso lo studio professionale Tes_1 della defunta madre.
Né in senso contrario vale dedurre che la collaborazione lavorativa della convenuta CP_1 non poteva essere riscontrata in quanto si trattava di lavoro non regolarizzato , se solo si considera che all'epoca in qui si sono verificati i fatti era diffuso non formalizzare la posizione lavorativa presso gli enti previdenziali del lavoro prestato da un familiare convivente.
Quanto all'acquisto da parte di della proprietà del garage indicato al capitolo 9 ) della CP_1 memoria ex art. 186 n. 2 cpc di parte attrice la teste , della cui attendibilità sul punto non vi Tes_3
è ragione di dubitare, ha riferito che la zia della convenuta – sorella della defunta - aveva ricevuto somme in prestito da quest'ultima, che lo aveva acquistato poi aggiungendo una ulteriore somma di denaro.
Deve ritenersi quindi che mancano elementi fattuali utili a dimostrare un collegamento teleologico fra una dazione di denaro riferibile alla defunta e il singolo bene immobile di proprietà della odierna convenuta indicati come oggetto di donazioni indiretta nell'atto di citazione.
Deve quindi escludersi, con riferimento all'asse ereditario della defunta la Persona_1 configurabilità della donazione indiretta riguardo ai beni immobili indicati a tal fine nell'atto di citazione e contraddistinti dalle lettere A1-A2-A3-A4-A6-A7-A8-A9-A10 che devono quindi ritenersi acquistati dalla convenuta da terzi . CP_1
Vanno inclusi invece nel donatum l'immobile indicato “Vaccarizzo 2” di proprietà di tutte le odierne parti, in ragione di un terzo indiviso ciascuno , oggetto di donazione indiretta da parte della defunta in quanto incontestatamente acquistato con denaro della stessa.
Su tale bene immobile rientrante nella massa ereditaria di va integralmente Persona_1 condivisa la valutazione operata dal CTU nella relazione depositata.
Quanto all'immobile denominato Vaccarizzo 1 oggetto di donazione diretta (A11) in favore di CP_1 da parte della defunta madre, deve ritenersi correttamente quantificato dal CTU nella somma
[...] di € 3.653.000,00, condividendosi sul punto le conclusioni espresse nella relazione depositata come in atti alle quali va fatto integrale riferimento.
Sono rimaste sfornite di prova anche le donazioni indirette che secondo la difesa di parte convenuta sarebbero state disposte dalla defunta in favore degli attori . Persona_1
Invero, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa di parte convenuta, non possono trovare riscontro dimostrativo nelle deposizioni rese dalla teste e dalla teste . Tes_1 Tes_3 7
Invero quanto riferito riguardo al “ garage di viale Tunisi “ dalla teste all'udienza del Tes_3
27.9.2022 non può ritenersi idoneo a dimostrare la donazione indiretta sostenuta dalla convenuta in quanto la teste riferisce non di un fatto da lei stessa direttamente percepito, bensì di una circostanza sfavorevole all'attrice che costei le avrebbe riferito, ma che tuttavia non trova altro riscontro probatorio.
Quanto alla villa sita nei pressi di Floridia, anche questa asserita donazione diretta in favore di
[...]
l'assunto della teste secondo cui la defunta avrebbe “ pagato tutti i ratei del mutuo “ Pt_1 viene neutralizzato dalla produzione in giudizio delle ricevute di pagamento dei ratei intestati all'Avv.
Ruggero Gibilisco, coniuge di , oltre che dalla deposizione della teste resa Parte_1 Tes_4 all'udienza del 27.9.2022, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare.
Deve quindi concludersi affermando che non vi è prova alcuna delle donazioni indirette né di quelle allegate dagli attori né di quelle indicate dalla convenuta come disposte dalla defunta madre a loro favore.
Ne consegue allora che per la ricostruzione dell'asse ereditario riferito alla defunta Persona_1 occorre fare riferimento alla ipotesi 2 dal CTU laddove l'asse ereditario viene calcolato tenendo conto delle sole donazioni non contestate dalle parti, ovvero degli immobili A5 e A11 di CP_1
, e di tutte le donazioni indirette indicate in citazione dagli stessi attori, ovverosia
[...] gli immobili elencati da B1 a B3 per e gli immobili da C1 a C6 per Parte_1 [...]
come riepilogato nel prospetto di pag. 26 della relazione . Parte_2
Conseguentemente il valore complessivo dell'asse ereditario, pari ad € 4.215.038,00, sempre con riferimento all'art. 542 c.c., si hanno le seguenti quote:
quota disponibile (1/4) = € 4.215.038,00 x 1/4 = € 1.053.759,50;
quota di riserva al coniuge (1/4) = € 4.215.038,00 x 1/4 = € 1.053.759,50;
quota di riserva a ciascun figlio (1/2x1/3) € 4.215.038,00 x 1/2x1/3 = € 702.506,33
Aggiunge il CTU che in forza delle donazioni indirette computate in questa seconda ipotesi:
• ha ricevuto l'intera proprietà degli immobili B1, B2, e la quota di 1/3 Parte_1 dell'immobile B3, per un valore complessivo di € 706.452,00;
• ha ricevuto l'intera proprietà degli immobili C1, C2, C3, C4, C6 e la quota Parte_2 di 1/3 dell'immobile C5, per un valore complessivo di € 824.577,00;
Non si configura alcuna lesione della quota di legittima riguardo alle disposizioni della defunta
[...]
Per_1
Ad altra conclusione deve giungersi invece con riferimento all'asse ereditario di . CP_3
In primo luogo deve rilevarsi che è rimasto sfornito di prova l'assunto che la odierna convenuta,
, avrebbe acquistato con il denaro datole dal padre la nuda proprietà del locale di CP_1 8
sgombero e box a piano terra dell'edificio in condominio sito in Siracusa, via Arsenale n. 38-40-42, con accesso dal cancello n. 36.
Ne consegue che questo immobile non va incluso nella ricostruzione dell'asse ereditario.
Costituisce pacificamente invece oggetto di donazione diretta in favore di da parte CP_1 del padre del diritto di usufrutto dell'appartamento di viale Montedoro n. 54 piano VII ( sub E dell'elenco di pag. 31, nella quale viene riportata anche la stima dei beni immobili) .
Va quindi condiviso l'operato del CTU laddove nella relazione ha proceduto alla ricostruzione dei beni costituenti l' asse ereditario del defunto inserendo nel relictum gli immobili sub A e sub B ( vedi pag. 27 -28 ) e attribuendo una consistenza differente a quest'ultimo cespite ( dovendosi escludere dalla stima le p.lle 284-328-136-135-70-71-283-327-291-292-285-288-287-72, in quanto oggetto di esproprio da parte dell' per la realizzazione della strada statale Siracusa - Floridia al CP_4 momento del suo decesso).
La ricostruzione dell'asse ereditario di non può ragionevolmente prevedere gli CP_2 immobili oggetto della sentenza n.773/2023 della Corte d'Appello di Catania, pubblicata il 28 aprile
2023, con la quale sono stati dichiarati nulli gli atti pubblici di compravendita a favore di
[...]
, aventi ad oggetto la villa in c.da EL (immobile A) ed il terreno in Canicattini Bagni, CP_2 oggetto di legato in favore degli attori (immobile C).
Ne consegue che l'asse ereditario facente capo al defunto va così di seguito Controparte_2 riepilogato:
• Terreno con fabbricati rurali in Siracusa, c.da Frescura fg.50 p.lle 69-68-71-72-108-
109-128-146-147- 148-149-188-194-275-286-326-358-359-360-361 euro 109.135,00;
• Diritto di usufrutto appartamento in Siracusa, viale Montedoro n.54 p,6, fg 170 p.lla
88 sub 52 euro 40.560,00
Ottenuto il valore dell'asse ereditario, pari a € 149.695,00, va operato come segue il calcolo:
- quota disponibile (1/3) = € 149.695,00 x 1/3 = € 49.898,333
- quota di riserva a ciascun figlio (2/3 x 1/3) = € 149.695,00 x 2/3 x1/3 = € 33.265,555
Come già rilevato nel caso in esame non è attuabile la disposizione testamentaria del defunto in favore degli attori per l'esclusione dall'asse ereditario de la villa in Siracusa, c.da EL (immobile
A) ed del terreno in Canicattini Bagni, oggetto di legato in favore degli attori in conto di legittima , per cui la lesione per entrambi gli attori sussiste ed è pari alla somma di € 33.265,555.
In accoglimento della domanda attorea, occorre dunque procedersi alla riduzione per l'intero in quanto gli attori non hanno ricevuto nulla ( 0) .
La riduzione va fatta prima per il testamento e solo se non è sufficiente per reintegrare la legittima per le donazioni ( 556 c.c.). 9
Nel caso di specie l'unico bene che è oggetto di disposizione testamentaria del defunto è il terreno indicato sub B) nella relazione ubicato in c.da Frescura.
Dobbiamo quindi attribuire a tutti gli aventi diritto quali legittimari una percentuale pari al 30,48%
( corrispondente alla somma di euro 33.265,555 ) che consenta il soddisfacimento dei legittimari e ridurre la disposizione testamentaria in riferimento al bene sub B) nella relazione ubicato in c.da
Frescura.
Le spese processuali seguono la soccombenza della convenuta, limitatamente alla metà, compensandosi per la residua parte tenuto conto della divergenza fra il decisum e il petitum e possono liquidarsi per l'intero, come da dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014.
Quanto alle spese della CTU ,già separatamente liquidate, poste a carico di tutte le parti solidalmente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 520/2014 r.g. in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta da e nei confronti Parte_1 Parte_2 di in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta dai primi riduce CP_1 la disposizione testamentaria di nella percentuale pari al 30,48% ( corrispondente CP_2 alla somma di euro 33.265,555 ) e al valore di euro € 33.265,555 della lesione della legittima accertata;
rigetta ogni altra domanda;
- condanna al rimborso in favore degli attori delle spese di lite, limitatamente alla metà, CP_1 liquidandole per l'intero nella somma complessiva di euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, e disponendosene per la residua parte la compensazione;
- pone definitivamente a carico di tutte le parti solidalmente le spese della consulenza tecnica d'ufficio già separatamente liquidate.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile del Tribunale di
Siracusa, il 18 settembre 2025 IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. C. Maiore