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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/11/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 244/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa AL TA, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 25.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 244/2023 R.G. tra
( ) nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palazzolo Acreide (SR), via Carlo Alberto n. 6, presso lo studio dell'avv.
IN TI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), in persona dei rispettivi legali Controparte_3 P.IVA_3 rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., da propri funzionari;
-resistenti
Nonché nei confronti di tutti i soggetti controinteressati inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., “Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario”, per l' Controparte_3
, per il triennio scolastico 2021-2024, con riferimento ai profili indicati in domanda dal
[...] ricorrente;
- controinteressati RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.01.2023 esponeva di aver presentato, in data Parte_1
25.04.2021, domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2024, per l' Controparte_3 richiedendo, tra gli altri requisiti, la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio militare di leva prestato dal 22.07.1998 al 19.05.1999, non in costanza di impiego.
Evidenziava che l'Istituto Comprensivo “V. Messina” di Palazzolo Acreide aveva attribuito al un punteggio complessivo di 8,65 per il profilo di Assistente Amministrativo e Parte_1
Assistente Tecnico ed un punteggio complessivo di 7,90 per il profilo di Collaboratore Scolastico, valutando il servizio militare svolto dallo stesso con il punteggio di 0,50 (0,05x10=0,50) e riconoscendo, in applicazione del D.M. 3/03/2021 n. 50, punti 0,60 per ogni anno di servizio militare svolto non in costanza di nomina e punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni
(considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale), in luogo di punti 6 attribuiti per ogni anno di servizio militare svolto in costanza di nomina e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni. Lamentava, quindi, che l'amministrazione scolastica aveva riconosciuto un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante sulla base della corretta valutazione del servizio militare svolto che avrebbe dovuto essere pari a 13,15 per il profilo di
Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico ed un punteggio di 12,40 per il profilo di
Collaboratore Scolastico.
Censurava, pertanto, la legittimità del D.M. n. 50/2021 nella parte in cui subordinava la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina in quanto in contrasto con le previsioni Costituzionali
e con la normativa primaria di riferimento, richiamando anche a più recente giurisprudenza di merito.
Tanto premesso, il ricorrente conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa in funzione di
Giudice del Lavoro, il al fine di sentire accogliere le Controparte_4 seguenti conclusioni: “previa fissazione di udienza, per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, e per l'effetto, per la condanna delle Amministrazioni resistenti - ciascuna per quanto di propria competenza - a riconoscere il punteggio integralmente (5 pt) del servizio militare, dichiarato in domanda, ponendo in essere, di conseguenza, tutti i provvedimenti volti a tutti gli atti necessari a rettificare il punteggio totale per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2024 il punteggio per la provincia di , per CP_3 le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-
2024 rideterminando al sig. il punteggio totale in graduatoria come di seguito Parte_1 specificato: • 13,15 punti per il profilo di assistente amministrativo e assistente tecnico così determinato: - 6,20 punti derivanti dal titolo di studio - diploma di maturità;- 0,50 per la certificazione informatica;
- 1,45 punti per titoli e servizi dichiarati fino al 2014;- 5,00 punti per il servizio di leva espletato dal ricorrente;
• 12,40 punti come collaboratore scolastico - 6,20 punti derivanti dal titolo di studio – diploma di maturità;- 0,25 per la certificazione informatica;
- 0,95 punti per titoli e servizi dichiarati fino al 2014;- 5,00 punti per il servizio di leva espletato dal ricorrente;
comprensivo, dunque, dei 5 punti per il servizio militare di leva svolto dal 22 luglio 1998 al 19 maggio 1999 (9 mesi e 27 giorni) e/o il punteggio che si riterrà dovuto;
2. in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o per l'annullamento o, comunque, per la disapplicazione ex art 63 del d.lgs.
n. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: a) il “D.M. 3 marzo 2021
n. 50, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2021, pubblicato sul sito istituzionale in data
19 marzo 2021 e comunicato con nota direttoriale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 9256 del 18 marzo 2021, con il quale veniva indetta la procedura per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021- 2023, laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio e di formazione disponendo che «il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali» (Allegato A, Avvertenze, Punto A); b) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.Con ogni conseguente statuizione di condanna in ordine alle spese, diritti ed onorari, come per legge, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario, come in procura”.
Si costituivano in giudizio il , l' e l' Controparte_1 Controparte_5 [...]
(in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore), eccependo Controparte_3 preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo, avendo il ricorso ad oggetto la legittimità della Tabella di valutazione di titoli e servizi inserita come “Allegato A” nel Decreto Ministeriale 50/2021 e nel D.M. 89/2024, aventi natura di atti di macro organizzazione.
Nel merito, chiedevano il rigetto del ricorso evidenziando la correttezza e la legittimità dell'operato dell'Amministrazione nel valutare in maniera differente il servizio di leva a seconda che esso sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro o non in costanza di nomina, ritenendo ragionevole e corretto, in base alla normativa vigente e alla giurisprudenza maggioritaria, anche di questo Tribunale, attribuire a coloro che avevano prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione e non, come nel caso di servizio di leva in costanza di nomina, valutato come servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Integrato il contraddittorio con la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso sul sito del , nessuno dei controinteressati si costituiva in Controparte_1 giudizio.
Istruita la causa in via documentale, all'udienza del 25.09.2025 – la prima innanzi allo scrivente magistrato – udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle amministrazioni resistenti in favore del giudice amministrativo e va dichiarata la giurisdizione del giudice del lavoro, atteso che la domanda ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'attribuzione del corretto punteggio ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, rispetto alla quale non sussiste alcun potere discrezionale della P.A. nell'attribuzione ai candidati dell'esatta posizione in graduatoria ai fini del conferimento dell'incarico.
Sul punto, deve richiamarsi il recente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario, chiarendo che “Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”. (Cfr. Cass. sez. un. n. 25836/2016; Cass. n. 25972/2016; Cass. n. 25840/2016; Cass. n.
21196/2017).
Inoltre, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 2277/2024, richiamando la precedente sentenza n. 22693/2022, hanno affermato che “nella su richiamata decisione questa Corte aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda avente ad oggetto il corretto posizionamento della ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto utilizzate dalle scuole statali per l'assunzione dei supplenti in sostituzione del personale ATA assente. Anche nel caso attualmente in esame la controversia verte esattamente sul riconoscimento ed attribuzione di un diverso punteggio per il servizio militare svolto. Si tratta, pertanto, di fattispecie assimilabili sotto il profilo della domanda azionata e dei sottesi diritti vantati”.
Nel merito, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento del diritto del ricorrente, inserito nelle graduatorie del personale ATA, ad ottenere l'assegnazione del punteggio relativo al servizio di leva svolto per 9 mesi e 12 giorni dal 22.7.1998 al 19.5.1999, ante impiego, in misura uguale a quello attribuito al servizio di leva svolto in costanza del rapporto di lavoro, con conseguente accertamento dell'illegittimità del D.M. n. 50/2021 e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente volto a limitarne il diritto al punteggio pieno.
La questione è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale, con orientamento da ultimo espresso nella sentenza del 7 ottobre 2025 (resa nel giudizio iscritto al n.r.g.
2123/2023), cui si ritiene di aderire richiamandone quasi testualmente la motivazione anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Ebbene, la richiamata pronuncia dà atto dell'orientamento di segno contrario espresso dalla giurisprudenza, di legittimità e di merito, tra cui anche questa Sezione del Tribunale di Siracusa che ha originariamente ritenuto che la valutazione del servizio militare e di quelli assimilati debba essere riconosciuta anche nelle ipotesi in cui gli stessi non siano prestati in costanza di nomina, senza, tuttavia, prevedere una perfetta equiparazione, in termini di punteggio assegnato, con quelli prestati in costanza di nomina, giustificando la differenziazione del punteggio riconosciuto, da un lato, sulla necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma, Cost., e dall'altro, di evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare ed un altro che, ottenuto un impiego presso una qualsiasi altra pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, da tale impiego.
Tale orientamento, però, ad avviso del giudicante, non può che ritenersi superato, condividendo sul punto le motivazioni della richiamata pronuncia, anche alla luce delle recentissime sentenze del
Consiglio di Stato, (ex multis n. 4680/2025 dell'11.02.2025 e n. 3367/2025 del 17 Aprile 2025) che ha confermato e ribadito la valutabilità con pieno punteggio del servizio di leva svolto non in costanza di nomina ai fini delle graduatorie ATA.
In particolare, i giudici amministrativi, hanno statuito che la normativa vigente non giustifica una differenziazione di punteggio per il servizio militare, il cui valore deve essere pienamente riconosciuto e proporzionato alla durata effettiva del servizio, fino a un massimo di 6 punti per anno, precisando che “va infatti data continuità all'orientamento favorevole alla tesi dei ricorrenti espressa da questa Sezione con le sentenze del 10 marzo 2022, n. 1720; del 2 maggio 2022, n. 3423; del 9 gennaio 2023, n. 266 e del 19 luglio 2024 n.6972, concernenti il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell'amministrazione scolastica. Per quest'ultimo, il sopra citato art. 569, comma 3, del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede infatti che il «periodo di servizio militare di leva (…) è valido a tutti gli effetti». La disposizione ora richiamata non specifica che il servizio di leva dichiarato pienamente valutabile debba essere prestato in costanza di rapporto di impiego, a differenza del parimenti richiamato art. 2050, comma
2, del codice dell'ordinamento militare, secondo cui, invece ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi pubblici «è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
4. Rispetto alla norma di carattere generale deve attribuirsi prevalenza, secondo i comuni criteri di interpretazione delle norme, a quella speciale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica in precedenza richiamata. Intesa nel senso finora esposto della piena valutabilità la medesima disposizione di carattere speciale si palesa inoltre pienamente attuativa della regola costituzionale di compensazione del servizio militare obbligatorio enunciata dall'art. 52, comma 2, secondo periodo, della Costituzione, secondo cui il suo assolvimento «non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino». Rileva qui il Collegio che il dato costituzionale dirimente da cui occorre partire (e che non si può mai sottovalutare) è che secondo il generale principio posto dall'art. 52 della
Costituzione da un lato “la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino” ma, d'altro lato,
l'adempimento del servizio militare, “obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge” in ogni caso
“non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”. Il fondamento normativo delle fonti di rango primario che disciplinano la fattispecie va dunque rintracciato nel disposto di cui all'art. 52, comma
2, della Costituzione che conforma la portata dell'obbligatorietà del servizio militare, prevedendo che l'adempimento degli obblighi di leva non può costituire pregiudizio alla posizione di lavoro del cittadino. Dal che la necessità di attribuire a chi ha adempiuto al proprio dovere di servire la Patria, ai sensi del comma 1 della medesima disposizione costituzionale, un vantaggio compensativo del sacrificio subito rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa nel tempo in cui ha assolto il dovere sancito dalla Costituzione.
8.5. In particolare, per quanto qui rileva, lo stesso fondamento ha il comma 2 dell'art. 2050 dell'ordinamento militare, nondimeno posto a base della statuizione di rigetto in primo grado del ricorso, secondo cui ai fini «dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Dal riferimento da ultimo operato nella disposizione ora in esame alla pendenza del rapporto di lavoro durante l'espletamento del servizio militare di leva non può ricavarsi la conseguenza per cui dovrebbe invece riconoscersi un punteggio deteriore a quello prestato quando nessun rapporto era ancora stato costituito. Il comma
2 in esame va infatti letto non già in antitesi al comma 1 sopra richiamato, che come esposto in precedenza ha carattere generale. Il medesimo comma costituisce invece una specificazione del primo, diretto a riconoscere il vantaggio compensativo per il servizio militare prestato anche «in pendenza di rapporto di lavoro».
8.6. In definitiva, alla luce del precetto costituzionale appena richiamato, la ratio sottesa alla fonte primaria (comb. disp. del d.lgs. 297/1994, art. 569, nonché del d.lgs. 66/2010, art. 2050) è quella di riconoscere un vantaggio compensativo del sacrificio patito a fronte delle aspettative lavorative al tempo in cui viene assolto il servizio militare.
8.7. In questa chiave di lettura, nel caso in esame non può riconoscersi spazio alcuno a diversificazioni che tengano conto della costanza del rapporto di impiego atteso che, se l'ordinamento avverte l'esigenza di ristorare i cittadini che hanno svolto la leva obbligatoria del sacrificio subito, sub specie di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non può che riconoscersi analoga compensazione a coloro che si trovino nella condizione di dover rinunciare alle aspettative lavorative nelle more del servizio di leva (si veda negli stessi termini, tra le molte, la recente Cons. Stato, VII, 3 aprile 2025, n, 2854 e giurisprudenza ivi richiamata;
Cons. Stato, sez.
VII, 23 agosto 2022, n. 7383; id., sez. VII, 27 dicembre 2023, n. 11235, la quale ha affermato il
“riconoscimento pieno e ad ogni effetto, in sintonia con l'orientamento della Corte di Cassazione, del servizio militare obbligatorio prestato dal personale docente anche non in costanza di nomina”;
Corte di Cassazione, 29 marzo 2024, n. 8586). La lettura derogatoria seguita invece dalla sentenza di primo grado, secondo cui solo nel primo caso varrebbero gli imperativi di ordine costituzionale, si traduce in realtà in una non consentita abrogazione parziale della disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 2050, comma 1, dell'ordinamento militare, erroneamente fondata su un conflitto tra norme contenute in due commi della medesima disposizione di legge, che nel loro complesso convergono invece nel dare attuazione al principio enunciato dall'art. 52, comma 2, Cost. sopra richiamato.
Occorre, pertanto, fornire un'interpretazione della normativa di riferimento che garantisca l'esigenza di consentire una regolamentazione in linea con i principi costituzionali e priva di profili discriminatori per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell'amministrazione scolastica.
In chiave teleologica, dunque, escludere la computabilità per intero del servizio militare e civile prestato non in costanza di nomina in sede di formazione delle suddette graduatorie - senza un plausibile aggancio alla disciplina normativa regolante la fattispecie - equivale a negare la ratio legis che tende a garantire la piena valutabilità del servizio militare.
8.8. Anche la littera legis non si presta a operazioni ermeneutiche restrittive: in difetto di qualsivoglia limitazione desumibile dalla norma, gli artt. 485, co. 7 e 569, co. 3 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) - in forza dei quali “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” - non consentono di distinguere il servizio prestato in costanza di nomina dal servizio prestato prima dell'instaurazione del rapporto lavorativo.
8.9. Al riguardo, giova infine richiamare l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione secondo cui “lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co.
6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro” (cfr. ordinanza Corte di Cassazione n. 5679/2020).
9. Dalle pregresse considerazioni discende il riconoscimento pieno e ad ogni effetto del servizio militare obbligatorio prestato dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell'amministrazione scolastica anche non in costanza di nomina ai fini dell'inserimento nelle menzionate graduatorie.”.
Alla luce delle considerazioni appena svolte, ritiene il Tribunale che il ricorso è fondato e merita accoglimento. Deve, quindi, accertarsi il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio pari a
5 punti totali per 9 mesi e 27 giorni di servizio di leva obbligatorio prestato da Parte_1
e alla rideterminazione, in favore dello stesso, in punti 13,15 del punteggio di Assistente
Amministrativo e Assistente Tecnico (in luogo del precedente riconosciuto pari a p. 8,65) e in punti
12,40 il punteggio di Collaboratore scolastico (in luogo del precedente riconosciuto pari a p.7,90), da valersi per le vigenti e per le future graduatorie ATA.
Conseguentemente il e dell' (in persona dei Controparte_1 Controparte_5 rispettivi legali rappresentanti pro tempore) devono essere condannati ad emanare tutti gli atti necessari alla rettifica della graduatoria ATA 2021/2024 degli istituti della provincia di di CP_3 cui alla domanda del ricorrente, per i profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente
Tecnico e Collaboratore Scolastico, con riconoscimento del superiore punteggio.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia e della novità dell'orientamento sopra riportato.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia n. 244/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e dichiara il diritto di al riconoscimento del punteggio Parte_1 in seno alla graduatoria ATA 2021/2024, degli Istituti della provincia di di cui in atti, CP_3 pari a 5 pun per i 9 mesi e 27 giorni di servizio di leva obbligatorio prestato dal 22.7.1998 al
19.5.1999, ante impiego;
2) per l'effetto, condanna e dell' (in Controparte_1 Controparte_5 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore) ad emanare tutti gli atti necessari alla rettifica della graduatoria ATA 2021/2024 degli Istituti della provincia di di cui alla CP_3 domanda del ricorrente, per i profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente
Tecnico e Collaboratore Scolastico, con riconoscimento in favore dello stesso ricorrente del punteggio pari a 5 punti totali per i 9 mesi e 27 giorni di servizio di leva obbligatorio prestato e rideterminando in punti 13,15 il punteggio di Assistente Amministrativo e di Assistente
Tecnico (in luogo del precedente riconosciuto pari a p. 8,65) e in punti 12,40 il punteggio di
Collaboratore Scolastico, (in luogo del precedente riconosciuto pari a p.7,90) da valersi per le vigenti e per le future graduatorie ATA;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Siracusa, 3 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa AL TA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa AL TA, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 25.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 244/2023 R.G. tra
( ) nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palazzolo Acreide (SR), via Carlo Alberto n. 6, presso lo studio dell'avv.
IN TI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), in persona dei rispettivi legali Controparte_3 P.IVA_3 rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., da propri funzionari;
-resistenti
Nonché nei confronti di tutti i soggetti controinteressati inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., “Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario”, per l' Controparte_3
, per il triennio scolastico 2021-2024, con riferimento ai profili indicati in domanda dal
[...] ricorrente;
- controinteressati RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.01.2023 esponeva di aver presentato, in data Parte_1
25.04.2021, domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2024, per l' Controparte_3 richiedendo, tra gli altri requisiti, la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio militare di leva prestato dal 22.07.1998 al 19.05.1999, non in costanza di impiego.
Evidenziava che l'Istituto Comprensivo “V. Messina” di Palazzolo Acreide aveva attribuito al un punteggio complessivo di 8,65 per il profilo di Assistente Amministrativo e Parte_1
Assistente Tecnico ed un punteggio complessivo di 7,90 per il profilo di Collaboratore Scolastico, valutando il servizio militare svolto dallo stesso con il punteggio di 0,50 (0,05x10=0,50) e riconoscendo, in applicazione del D.M. 3/03/2021 n. 50, punti 0,60 per ogni anno di servizio militare svolto non in costanza di nomina e punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni
(considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale), in luogo di punti 6 attribuiti per ogni anno di servizio militare svolto in costanza di nomina e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni. Lamentava, quindi, che l'amministrazione scolastica aveva riconosciuto un punteggio inferiore a quello effettivamente spettante sulla base della corretta valutazione del servizio militare svolto che avrebbe dovuto essere pari a 13,15 per il profilo di
Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico ed un punteggio di 12,40 per il profilo di
Collaboratore Scolastico.
Censurava, pertanto, la legittimità del D.M. n. 50/2021 nella parte in cui subordinava la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina in quanto in contrasto con le previsioni Costituzionali
e con la normativa primaria di riferimento, richiamando anche a più recente giurisprudenza di merito.
Tanto premesso, il ricorrente conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa in funzione di
Giudice del Lavoro, il al fine di sentire accogliere le Controparte_4 seguenti conclusioni: “previa fissazione di udienza, per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente, e per l'effetto, per la condanna delle Amministrazioni resistenti - ciascuna per quanto di propria competenza - a riconoscere il punteggio integralmente (5 pt) del servizio militare, dichiarato in domanda, ponendo in essere, di conseguenza, tutti i provvedimenti volti a tutti gli atti necessari a rettificare il punteggio totale per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-2024 il punteggio per la provincia di , per CP_3 le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021-
2024 rideterminando al sig. il punteggio totale in graduatoria come di seguito Parte_1 specificato: • 13,15 punti per il profilo di assistente amministrativo e assistente tecnico così determinato: - 6,20 punti derivanti dal titolo di studio - diploma di maturità;- 0,50 per la certificazione informatica;
- 1,45 punti per titoli e servizi dichiarati fino al 2014;- 5,00 punti per il servizio di leva espletato dal ricorrente;
• 12,40 punti come collaboratore scolastico - 6,20 punti derivanti dal titolo di studio – diploma di maturità;- 0,25 per la certificazione informatica;
- 0,95 punti per titoli e servizi dichiarati fino al 2014;- 5,00 punti per il servizio di leva espletato dal ricorrente;
comprensivo, dunque, dei 5 punti per il servizio militare di leva svolto dal 22 luglio 1998 al 19 maggio 1999 (9 mesi e 27 giorni) e/o il punteggio che si riterrà dovuto;
2. in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o per l'annullamento o, comunque, per la disapplicazione ex art 63 del d.lgs.
n. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, con elencazione esemplificativa e non esaustiva: a) il “D.M. 3 marzo 2021
n. 50, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2021, pubblicato sul sito istituzionale in data
19 marzo 2021 e comunicato con nota direttoriale della Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 9256 del 18 marzo 2021, con il quale veniva indetta la procedura per l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale A.T.A., per il triennio scolastico 2021- 2023, laddove disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per titoli di servizio e di formazione disponendo che «il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali» (Allegato A, Avvertenze, Punto A); b) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.Con ogni conseguente statuizione di condanna in ordine alle spese, diritti ed onorari, come per legge, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario, come in procura”.
Si costituivano in giudizio il , l' e l' Controparte_1 Controparte_5 [...]
(in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore), eccependo Controparte_3 preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo, avendo il ricorso ad oggetto la legittimità della Tabella di valutazione di titoli e servizi inserita come “Allegato A” nel Decreto Ministeriale 50/2021 e nel D.M. 89/2024, aventi natura di atti di macro organizzazione.
Nel merito, chiedevano il rigetto del ricorso evidenziando la correttezza e la legittimità dell'operato dell'Amministrazione nel valutare in maniera differente il servizio di leva a seconda che esso sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro o non in costanza di nomina, ritenendo ragionevole e corretto, in base alla normativa vigente e alla giurisprudenza maggioritaria, anche di questo Tribunale, attribuire a coloro che avevano prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione e non, come nel caso di servizio di leva in costanza di nomina, valutato come servizio effettivo reso nella medesima qualifica.
Integrato il contraddittorio con la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso sul sito del , nessuno dei controinteressati si costituiva in Controparte_1 giudizio.
Istruita la causa in via documentale, all'udienza del 25.09.2025 – la prima innanzi allo scrivente magistrato – udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle amministrazioni resistenti in favore del giudice amministrativo e va dichiarata la giurisdizione del giudice del lavoro, atteso che la domanda ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'attribuzione del corretto punteggio ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, rispetto alla quale non sussiste alcun potere discrezionale della P.A. nell'attribuzione ai candidati dell'esatta posizione in graduatoria ai fini del conferimento dell'incarico.
Sul punto, deve richiamarsi il recente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario, chiarendo che “Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”. (Cfr. Cass. sez. un. n. 25836/2016; Cass. n. 25972/2016; Cass. n. 25840/2016; Cass. n.
21196/2017).
Inoltre, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 2277/2024, richiamando la precedente sentenza n. 22693/2022, hanno affermato che “nella su richiamata decisione questa Corte aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda avente ad oggetto il corretto posizionamento della ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto utilizzate dalle scuole statali per l'assunzione dei supplenti in sostituzione del personale ATA assente. Anche nel caso attualmente in esame la controversia verte esattamente sul riconoscimento ed attribuzione di un diverso punteggio per il servizio militare svolto. Si tratta, pertanto, di fattispecie assimilabili sotto il profilo della domanda azionata e dei sottesi diritti vantati”.
Nel merito, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento del diritto del ricorrente, inserito nelle graduatorie del personale ATA, ad ottenere l'assegnazione del punteggio relativo al servizio di leva svolto per 9 mesi e 12 giorni dal 22.7.1998 al 19.5.1999, ante impiego, in misura uguale a quello attribuito al servizio di leva svolto in costanza del rapporto di lavoro, con conseguente accertamento dell'illegittimità del D.M. n. 50/2021 e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente volto a limitarne il diritto al punteggio pieno.
La questione è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale, con orientamento da ultimo espresso nella sentenza del 7 ottobre 2025 (resa nel giudizio iscritto al n.r.g.
2123/2023), cui si ritiene di aderire richiamandone quasi testualmente la motivazione anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Ebbene, la richiamata pronuncia dà atto dell'orientamento di segno contrario espresso dalla giurisprudenza, di legittimità e di merito, tra cui anche questa Sezione del Tribunale di Siracusa che ha originariamente ritenuto che la valutazione del servizio militare e di quelli assimilati debba essere riconosciuta anche nelle ipotesi in cui gli stessi non siano prestati in costanza di nomina, senza, tuttavia, prevedere una perfetta equiparazione, in termini di punteggio assegnato, con quelli prestati in costanza di nomina, giustificando la differenziazione del punteggio riconosciuto, da un lato, sulla necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma, Cost., e dall'altro, di evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare ed un altro che, ottenuto un impiego presso una qualsiasi altra pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, da tale impiego.
Tale orientamento, però, ad avviso del giudicante, non può che ritenersi superato, condividendo sul punto le motivazioni della richiamata pronuncia, anche alla luce delle recentissime sentenze del
Consiglio di Stato, (ex multis n. 4680/2025 dell'11.02.2025 e n. 3367/2025 del 17 Aprile 2025) che ha confermato e ribadito la valutabilità con pieno punteggio del servizio di leva svolto non in costanza di nomina ai fini delle graduatorie ATA.
In particolare, i giudici amministrativi, hanno statuito che la normativa vigente non giustifica una differenziazione di punteggio per il servizio militare, il cui valore deve essere pienamente riconosciuto e proporzionato alla durata effettiva del servizio, fino a un massimo di 6 punti per anno, precisando che “va infatti data continuità all'orientamento favorevole alla tesi dei ricorrenti espressa da questa Sezione con le sentenze del 10 marzo 2022, n. 1720; del 2 maggio 2022, n. 3423; del 9 gennaio 2023, n. 266 e del 19 luglio 2024 n.6972, concernenti il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell'amministrazione scolastica. Per quest'ultimo, il sopra citato art. 569, comma 3, del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede infatti che il «periodo di servizio militare di leva (…) è valido a tutti gli effetti». La disposizione ora richiamata non specifica che il servizio di leva dichiarato pienamente valutabile debba essere prestato in costanza di rapporto di impiego, a differenza del parimenti richiamato art. 2050, comma
2, del codice dell'ordinamento militare, secondo cui, invece ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi pubblici «è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
4. Rispetto alla norma di carattere generale deve attribuirsi prevalenza, secondo i comuni criteri di interpretazione delle norme, a quella speciale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica in precedenza richiamata. Intesa nel senso finora esposto della piena valutabilità la medesima disposizione di carattere speciale si palesa inoltre pienamente attuativa della regola costituzionale di compensazione del servizio militare obbligatorio enunciata dall'art. 52, comma 2, secondo periodo, della Costituzione, secondo cui il suo assolvimento «non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino». Rileva qui il Collegio che il dato costituzionale dirimente da cui occorre partire (e che non si può mai sottovalutare) è che secondo il generale principio posto dall'art. 52 della
Costituzione da un lato “la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino” ma, d'altro lato,
l'adempimento del servizio militare, “obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge” in ogni caso
“non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”. Il fondamento normativo delle fonti di rango primario che disciplinano la fattispecie va dunque rintracciato nel disposto di cui all'art. 52, comma
2, della Costituzione che conforma la portata dell'obbligatorietà del servizio militare, prevedendo che l'adempimento degli obblighi di leva non può costituire pregiudizio alla posizione di lavoro del cittadino. Dal che la necessità di attribuire a chi ha adempiuto al proprio dovere di servire la Patria, ai sensi del comma 1 della medesima disposizione costituzionale, un vantaggio compensativo del sacrificio subito rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa nel tempo in cui ha assolto il dovere sancito dalla Costituzione.
8.5. In particolare, per quanto qui rileva, lo stesso fondamento ha il comma 2 dell'art. 2050 dell'ordinamento militare, nondimeno posto a base della statuizione di rigetto in primo grado del ricorso, secondo cui ai fini «dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Dal riferimento da ultimo operato nella disposizione ora in esame alla pendenza del rapporto di lavoro durante l'espletamento del servizio militare di leva non può ricavarsi la conseguenza per cui dovrebbe invece riconoscersi un punteggio deteriore a quello prestato quando nessun rapporto era ancora stato costituito. Il comma
2 in esame va infatti letto non già in antitesi al comma 1 sopra richiamato, che come esposto in precedenza ha carattere generale. Il medesimo comma costituisce invece una specificazione del primo, diretto a riconoscere il vantaggio compensativo per il servizio militare prestato anche «in pendenza di rapporto di lavoro».
8.6. In definitiva, alla luce del precetto costituzionale appena richiamato, la ratio sottesa alla fonte primaria (comb. disp. del d.lgs. 297/1994, art. 569, nonché del d.lgs. 66/2010, art. 2050) è quella di riconoscere un vantaggio compensativo del sacrificio patito a fronte delle aspettative lavorative al tempo in cui viene assolto il servizio militare.
8.7. In questa chiave di lettura, nel caso in esame non può riconoscersi spazio alcuno a diversificazioni che tengano conto della costanza del rapporto di impiego atteso che, se l'ordinamento avverte l'esigenza di ristorare i cittadini che hanno svolto la leva obbligatoria del sacrificio subito, sub specie di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non può che riconoscersi analoga compensazione a coloro che si trovino nella condizione di dover rinunciare alle aspettative lavorative nelle more del servizio di leva (si veda negli stessi termini, tra le molte, la recente Cons. Stato, VII, 3 aprile 2025, n, 2854 e giurisprudenza ivi richiamata;
Cons. Stato, sez.
VII, 23 agosto 2022, n. 7383; id., sez. VII, 27 dicembre 2023, n. 11235, la quale ha affermato il
“riconoscimento pieno e ad ogni effetto, in sintonia con l'orientamento della Corte di Cassazione, del servizio militare obbligatorio prestato dal personale docente anche non in costanza di nomina”;
Corte di Cassazione, 29 marzo 2024, n. 8586). La lettura derogatoria seguita invece dalla sentenza di primo grado, secondo cui solo nel primo caso varrebbero gli imperativi di ordine costituzionale, si traduce in realtà in una non consentita abrogazione parziale della disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 2050, comma 1, dell'ordinamento militare, erroneamente fondata su un conflitto tra norme contenute in due commi della medesima disposizione di legge, che nel loro complesso convergono invece nel dare attuazione al principio enunciato dall'art. 52, comma 2, Cost. sopra richiamato.
Occorre, pertanto, fornire un'interpretazione della normativa di riferimento che garantisca l'esigenza di consentire una regolamentazione in linea con i principi costituzionali e priva di profili discriminatori per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell'amministrazione scolastica.
In chiave teleologica, dunque, escludere la computabilità per intero del servizio militare e civile prestato non in costanza di nomina in sede di formazione delle suddette graduatorie - senza un plausibile aggancio alla disciplina normativa regolante la fattispecie - equivale a negare la ratio legis che tende a garantire la piena valutabilità del servizio militare.
8.8. Anche la littera legis non si presta a operazioni ermeneutiche restrittive: in difetto di qualsivoglia limitazione desumibile dalla norma, gli artt. 485, co. 7 e 569, co. 3 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) - in forza dei quali “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” - non consentono di distinguere il servizio prestato in costanza di nomina dal servizio prestato prima dell'instaurazione del rapporto lavorativo.
8.9. Al riguardo, giova infine richiamare l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione secondo cui “lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co.
6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro” (cfr. ordinanza Corte di Cassazione n. 5679/2020).
9. Dalle pregresse considerazioni discende il riconoscimento pieno e ad ogni effetto del servizio militare obbligatorio prestato dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell'amministrazione scolastica anche non in costanza di nomina ai fini dell'inserimento nelle menzionate graduatorie.”.
Alla luce delle considerazioni appena svolte, ritiene il Tribunale che il ricorso è fondato e merita accoglimento. Deve, quindi, accertarsi il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio pari a
5 punti totali per 9 mesi e 27 giorni di servizio di leva obbligatorio prestato da Parte_1
e alla rideterminazione, in favore dello stesso, in punti 13,15 del punteggio di Assistente
Amministrativo e Assistente Tecnico (in luogo del precedente riconosciuto pari a p. 8,65) e in punti
12,40 il punteggio di Collaboratore scolastico (in luogo del precedente riconosciuto pari a p.7,90), da valersi per le vigenti e per le future graduatorie ATA.
Conseguentemente il e dell' (in persona dei Controparte_1 Controparte_5 rispettivi legali rappresentanti pro tempore) devono essere condannati ad emanare tutti gli atti necessari alla rettifica della graduatoria ATA 2021/2024 degli istituti della provincia di di CP_3 cui alla domanda del ricorrente, per i profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente
Tecnico e Collaboratore Scolastico, con riconoscimento del superiore punteggio.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti in ragione dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia e della novità dell'orientamento sopra riportato.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia n. 244/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e dichiara il diritto di al riconoscimento del punteggio Parte_1 in seno alla graduatoria ATA 2021/2024, degli Istituti della provincia di di cui in atti, CP_3 pari a 5 pun per i 9 mesi e 27 giorni di servizio di leva obbligatorio prestato dal 22.7.1998 al
19.5.1999, ante impiego;
2) per l'effetto, condanna e dell' (in Controparte_1 Controparte_5 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore) ad emanare tutti gli atti necessari alla rettifica della graduatoria ATA 2021/2024 degli Istituti della provincia di di cui alla CP_3 domanda del ricorrente, per i profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente
Tecnico e Collaboratore Scolastico, con riconoscimento in favore dello stesso ricorrente del punteggio pari a 5 punti totali per i 9 mesi e 27 giorni di servizio di leva obbligatorio prestato e rideterminando in punti 13,15 il punteggio di Assistente Amministrativo e di Assistente
Tecnico (in luogo del precedente riconosciuto pari a p. 8,65) e in punti 12,40 il punteggio di
Collaboratore Scolastico, (in luogo del precedente riconosciuto pari a p.7,90) da valersi per le vigenti e per le future graduatorie ATA;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Siracusa, 3 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa AL TA