Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 3044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3044 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere est. dott.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g.282/2024, assunta in decisione all'udienza del 7 maggio 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
nato a [...] il [...], c.f. e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentati e difesi
[...] CodiceFiscale_2
dall'Avvocato Anna Maria Guerriero c.f. , nel cui studio in CodiceFiscale_3
Avellino, alla via Cristoforo Colombo n. 11 elettivamente domiciliano, giusta mandato a margine dell'atto di citazione di primo grado, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_1
APPELLANTI
CONTRO
p.i. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco Perrone c.f. C.F._4
, nel cui studio in Montesarchio, alla via Napoli, Parco Europa elettivamente
[...]
domicilia, giusta procura speciale per notar del 23 aprile 2023, rep. n. 20128, Persona_1
racc. n. 9881 in atti, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
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APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1905/2023 pubblicata il 12 dicembre 2023 in materia di negatoria servitutis e risarcimento del danno.
1
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 18 gennaio 2024 e iscritta a ruolo il 22 gennaio 2024,
e hanno impugnato la sentenza n. 1905/2023 pubblicata il 12 Pt_1 Parte_2
dicembre 2023 con cui il Tribunale di Avellino ha respinto la loro domanda risarcitoria da occupazione abusiva solta contro condannandoli alle spese di lite, con Controparte_1 la motivazione che, pur dichiarandosi proprietari del terreno su cui insistono i pali, non avrebbero dimostrato la titolarità del bene e dunque la legittimazione ad agire.
1.1. Con l'unico motivo di appello hanno rilevato l'errore del primo giudice evidenziando che dai depositi documentali e dall'accertamento condotto dal consulente dell'Ufficio, dalle cui conclusioni il Tribunale si sarebbe discostato immotivatamente, sarebbe palese la titolarità del diritto azionato.
1.2. All'esito hanno quindi chiesto alla Corte distrettuale di accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, di condannare parte appellata al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., già quantificato dal C.T.U. in € 4.031,00, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda fino al soddisfo, il tutto con vittoria di spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, comprese quella sostenute per l'espletata C.T.U..
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 26 marzo 2024 si è costituita in giudizio la che ha chiesto di respingere l'appello, a suo Controparte_1
parere infondato in fatto ed in diritto. In via subordinata, ha chiesto di rigettare qualsiasi domanda nei suoi confronti perché priva di fondamento, con favorevole regolamento delle spese.
3. Il fascicolo del primo grado è risultato consultabile dal telematico. In appello non è stata svolta attività istruttoria. L'istruttore ha assegnato i termini dell'art. 352 c.p.c. e all'udienza del 7 maggio 2025, celebrata in modalità cartolare, ha riservato la causa alla decisione del
Collegio.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. e con citazione notificata il 3 aprile 2019, hanno convenuto Pt_1 Parte_2
dinnanzi il Tribunale di Avellino la al fine di ottenere il risarcimento Controparte_1
2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda del danno da occupazione abusiva del terreno di loro proprietà sito in LA RA (AV) con l'infissione di cinque pali di sostegno della linea telefonica, per utenze a sé estranee, senza possedere alcuna autorizzazione, provocando limitazioni all'esercizio del loro diritto.
Hanno dichiarato di avere inutilmente messo in mora la con p.e.c. del 18 dicembre CP_1
2018 non ottenendo alcuna proposta risarcitoria.
4.2. Si è costituita eccependo il difetto di giurisdizione del giudice Controparte_1
ordinario e la carenza di legittimazione attiva degli attori per non avere dimostrato la titolarità del fondo occupato dai pali. In ogni caso ha sostenuto la piena legittimità della sua condotta, nell'esercizio di un servizio di pubblica utilità.
4.3. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione versata dalle parti,
l'interrogatorio formale dell'attore e la consulenza tecnica demandata all'arch. Per_2
Indi è stata riservata in decisione.
[...]
5. Con la sentenza qui impugnata il Tribunale, come anticipato al § 1, ha respinto la domanda risarcitoria dei che ha condannato alle spese. A opinione del Tribunale Pt_2
i documenti in atti, a fronte delle contestazioni della convenuta, non dimostrerebbero la titolarità del bene in capo agli attori.
6. Nel loro tempestivo gravame, e hanno contestato alla Pt_1 Parte_2
decisione del primo giudice l'omessa applicazione dell'art. 2697 c.c. e la conseguente errata esclusione della loro legittimazione attiva. Nel licenziare la statuizione nei termini come sinteticamente riferiti, il Tribunale avrebbe omesso di considerare la documentazione da loro prodotta in atti e le stesse considerazioni dei tecnici, incluso quello designato dall'Ufficio. Hanno dunque coltivato in appello la domanda risarcitoria a torto respinta, ribadendo le conclusioni già della citazione che ha introdotto il giudizio in primo grado.
L'appello è fondato.
6.1. Con atto per notar del 25 luglio 1992 rep. n. 87719, racc. n. 8994 i Persona_3
germani e hanno acquistato da il terreno in Pt_1 Parte_2 Controparte_2
LA RA di ha 04.21.43, in catasto terreni alla partita 3432 del foglio 6 particelle 26 di are
07.95; 71 di are 05.11; 72 di ha 03.87.13 e 154 di are 20.82.
In ragione del frazionamento del 15 luglio 1998 (in atti dal 17 luglio 1998, n. 4207.1/1998) la particella 72 ha originato, insieme alle contermini di medesima proprietà, la particella 1046 del foglio 6, di ha 3.60.30, su cui sia il consulente di parte, la cui relazione tecnica è presente
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda in atti fin dalla costituzione degli attori in primo grado, sia il C.T.U. arch. Persona_2
hanno rilevato la presenza dei pali oggetto di doglianza.
Già con la costituzione in giudizio è stata prodotta la visura catastale dell'Agenzia delle
Entrate, Direzione Provinciale di Avellino, Ufficio del Territorio, del 15 ottobre 2018 che certifica che la particella 1046 del foglio 6, classe seminativo arborato, ha 03.60.30 appartiene per ½ cadauno agli attori. L'ausiliare dell'Ufficio, nella premessa alla sua relazione, ha confermato la proprietà richiamando anche il titolo d'acquisto, ossia l'atto per notar citato (frutto di mero errore materiale è l'indicazione dell'anno 1982 in luogo di Per_3 quello corretto 1992). Si tratta di documento presente nella produzione di parte dinanzi al
Tribunale, ancorché non sia chiarita la data del suo deposito, sostanzialmente poco influente per la coerenza con altri elementi di prova pienamente convincenti e conformi.
La tesi secondo cui, in presenza della confutazione della legittimazione attiva di , CP_1
la parte attrice non avrebbe dimostrato il presupposto della sua legittimazione, intesa come titolarità del diritto azionato in giudizio, correttamente ricordato essere elemento costitutivo della domanda (Cassazione civile, SS.UU., 16 febbraio 2016, n. 2951), contenuta nella sentenza gravata, è smentita dai documenti in atti. Essa è dissonante rispetto al principio secondo cui “In tema di actio negatoria servitutis la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia”, da cui discende che “la parte che agisce non ha l'onere di fornire, come nell'azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà, neppure quando abbia chiesto la cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dall'altra parte, essendo sufficiente la dimostrazione, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido, atteso che essa non mira all'accertamento dell'esistenza della titolarità della proprietà, ma a chiedere la cessazione dell'attività lesiva, mentre al convenuto incombe
l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere detta attività o l'esistenza della servitù sul fondo in questione” (in argomento, da ultimo, Cassazione civile, sez. II , 8 gennaio 2025, n. 392).
Il Tribunale, pur riferendo correttamente che nell'actio negatoria servitutis chi agisce in giudizio per fare accertare inesistente il peso imposto da altri, assumendosi proprietario, non deve dare la probatio diabolica (in termini, Cassazione civile, sez. II, 11 gennaio 2017 n.
42), ha tuttavia creduto che gli attori non abbiano provato neanche il titolo che ne legittima il possesso, evidentemente non rilevando che la particella 1046 origina dalla particella 72 che gli attori hanno conseguito con l'atto D'Amore.
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
6.2. Così riconsegnata la vicenda ai corretti termini, va osservato che la generica confutazione della legittimazione attiva dalla convenuta non ha reso più gravoso l'onere degli attori che, ad ogni modo, producendo il loro atto d'acquisto, hanno assolto quanto loro spettante, al contrario di che nulla ha dimostrato del suo diritto di compiere CP_1
l'attività ex adverso osteggiata.
La accertata presenza dei pali a servizio dell'impianto di telefonia senza previo accordo con la proprietaria e senza che mai ne sia intervenuto l'esproprio costituisce condotta illegittima che dà diritto al ristoro per il nocumento che i germani agendo dinanzi al Pt_2
Tribunale di Avellino, hanno allegato nelle limitazioni all'esercizio del loro diritto proprietario, neanche giustificate da una personale esigenza atteso che hanno negato di beneficiare dell'utenza così servita. L'ultima circostanza è stata verificata dal consulente laddove ha dichiarato testualmente che l'impianto attraversa i fondi di parte attrice ma serve abitazioni di terzi poste a monte ed a valle;
il rilievo è utile ad escludere l'ipotesi che l'impianto serva il proprietario che, ove a sua volta utente, non ha diritto ad alcuna indennità, corollario del principio nemini res sua servit.
La fonte del nocumento è l'imposizione in via di mero fatto d'un peso, consistito nella realizzazione di una rete di palificazione per sostenere cavi telefonici aerei che il C.T.U. ha confermato essere ubicati sul terreno risultato nella proprietà degli attori.
Lo stesso arch. ha richiamato i principi tuttora validi in materia, ritenendo in Per_2 maniera del tutto condivisibile che la fattispecie di causa si inscrive nell'art. 92 del d.lgs.
259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche) che ha riordinato ed aggiornato quanto già previsto nel R.D. n. 1775 del 1933 e apportato modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sussumendola nell'ipotesi di passaggio con appoggio di fili e cavi. Ha anche ricordato che l'esercente il servizio telefonico, per poter definire legittimo lo stato di fatto attuale, dovrebbe disporre di un titolo di servitù, volontaria ovvero per provvedimento autorizzativo, richiamando l'arresto della III sezione della Suprema
Corte n. 12245 del 2 dicembre 1998 nell'interpretazione dell'art. 233 del d.P.R. 29 marzo 1973
n. 156 citato, senza possibilità di invocare l'art. 1032 c.c. in tema di costituzione di servitù coattive, “la cui tipicità - numerus clausus - non ne permette l'estensione fuori dei casi espressamente considerati”(nei medesimi termini Cassazione SS.UU., 16 gennaio 1986 n. 207;
Cassazione civile, sez. 1, n. 10069/1993). Ha anche osservato come nel caso in cui l'esercente
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda non disponga di un provvedimento di servitù volontaria o per atto amministrativo autoritativo, sussista il buon diritto del proprietario a vedere senz'altro rimossi ed apposti in altro luogo tutte le opere e materiali insistenti e facenti capo alla società telefonica, sul presupposto (che è la ragione della pretesa risarcitoria che rileva nel presente giudizio e su cui immediatamente oltre) che si sia al cospetto di un illecito asservimento di fatto dei fondi di proprietà privata.
6.3. Il C.T.U., nel rispondere ai quesiti posti dal Tribunale di Avellino, ha individuato due voci distinte di presunto danno riportate nel proprio elaborato peritale, di cui la prima
(risposta al terzo quesito, pagina 14 della relazione) riguarda gli oneri per lo spostamento che mai potrebbe essere condotto dagli attori.
In aggiunta lo stesso C.T.U. ha eseguito un calcolo analitico dell'incidenza degli impianti sul terreno in questione, voce di danno per l'indebita compressione della proprietà, valutando a tal fine – in risposta al quarto quesito – ogni elemento apprezzabile (ossia, la percentuale di superficie asservita rispetto alla superficie totale del fondo;
la grandezza del fondo e l'ubicazione della fascia asservita;
l'intralcio della coltivazione del fondo per la presenza della linea telefonica aerea e le limitazioni delle coltivazioni arboree di alto fusto nella parte d'influenza immediata alla linea;
la limitazione dell'edificazione per fabbricati connessi alla conduzione dei fondi;
il possibile danno connesso ad infortuni per la presenza della linea;
il possibile danno alle colture per le periodiche presenze estranee lungo la fascia asservita legate ai lavori di manutenzione;
il danno per la diminuzione della veduta paesaggistica …).
E solo di questo che si deve ragionare, ribadendo che chi agisce giudizialmente per fare dichiarare la inesistenza a carico del proprio fondo di una servitù deve limitarsi a dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido e a provare l'immanenza del peso, mentre incombe sul convenuto, in questo caso , ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova di un titolo che gli attribuisca la CP_1
servitù. Come anticipato, il titolo in parola manca totalmente per cui non ha alcuna giustificazione la pretesa della società appellante di ottenere il passaggio dei cavi e l'appoggio delle condutture telefoniche, non essendo la cosa giustificabile neanche ove si dimostri che la destinazione di questi sia (in tutto o in parte) a servizio di un'utenza degli stessi attori, il che (per le ragioni espresse al § 6.2.) non è. Il presupposto riferito costituisce
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda la condotta lesiva, a nulla rilevando per le conseguenze risarcitorie che di detti pali e dei cavi da essi sostenuti non sia stata chiesta (e dunque neanche pronunciata) la condanna alla rimozione (con quanto ne consegue per l'inutile indicazione dei costi per la loro rimozione).
6.4. Invero, fuori dell'ipotesi disciplinata dall'art. 232 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e delle sue successive modifiche già citate al § 6.2. - a mente del quale il proprietario o il condomino non può opporsi all'appoggio di antenne e di sostegni e al passaggio di condutture o di altro impianto nell'immobile di sua proprietà, senza diritto di indennità - quando la società concessionaria del servizio telefonico installi propri impianti sul fondo altrui, senza che siano intervenuti provvedimenti ablatori, deve riconoscersi la facoltà del proprietario di detto fondo di adire il giudice ordinario (non quindi il giudice amministrativo come sostenuto dalla nella sua costituzione in primo grado), anche con domanda di CP_1 rimozione di dette opere (che come già detto manca), oltre che per il risarcimento del danno, atteso che si verte in tema di tutela di posizioni di diritto soggettivo, lese da comportamenti materiali non ricollegabili all'esercizio di poteri autoritativi della Pubblica amministrazione
(in argomento, Cassazione civile, sez. un., 26 luglio 1994, n. 6962). In altre parole, i principi da applicare sono così compendiabili: se il proprietario o il condomino non può opporsi all'appoggio di antenne e di sostegni e al passaggio di condutture o di altro impianto nell'immobile di sua proprietà e non ha diritto di indennità quando si tratti di soddisfare la richiesta di utenza di un inquilino di un condomino dello stesso stabile, oltre che propria, altrettanto non è quando tale richiesta provenga da un inquilino o condomino di altro edificio, sia pure vicino o confinante (Cassazione civile, sez. II, 1° dicembre 1997, n. 12134).
La condotta lesiva indubbiamente sussiste, mentre l'allegazione del danno è avvenuta laddove gli attori hanno protestato che la presenza dei pali di sostegno della linea telefonica sul loro predio procura limitazioni all'esercizio del diritto di proprietà e il C.T.U. ha confermato che la loro presenza impedisce, sia nella zona occupata sia nella zona su cui va eseguita la manutenzione dell'impianto che va lasciata libera, le normali attività agricole oltre che la piantumazione di specie arboree di alto fusto.
Si tratta di allegazione sufficiente che ha trovato conferma nelle indagini tecniche svolte dall'ausiliare del Tribunale il quale ha verificato non solo la presenza dei manufatti ma anche la loro reale interferenza con la destinazione produttiva dei terreni (su cui oltre).
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Sul fondo attoreo l'arch. ha rinvenuto un tronco di telefonia costituito da un cavo Per_2
aereo avente un diametro di circa 3 cm, sorretto da pali in legno aventi un diametro di circa
20 cm ed un'altezza di circa 8 mt.; i pali sono risultati presenti in prossimità del confine della strada pubblica provinciale adiacente. Lo sviluppo totale di detta linea telefonica è stato misurato in circa mt. 86,90 e composto da cinque pali in legno, di cui due con tirante in acciaio, tutti infissi nella proprietà attorea, secondo il riepilogo che si legge nella tabella alla pagina 11 della perizia e ivi apposti, come riportato dalla targa presente su uno di loro, nel
1985. L'impianto telefonico è risultato parte integrante dell'impianto di rete telefonica servente le utenze del Comune di LA RA.
Ebbene, le porzioni immobiliari occupate dai pali con eventuali basamenti e le fasce di rispetto necessarie alla manutenzione e verifica dell'impianto sono divenute sicuramente indisponibili per i proprietari (la cosa è palese anche dalle fotografie in atti, incluse quelle tratte dal C.T.U.). Non è dunque condivisibile l'obiezione per cui alcuna allegazione del danno vi sarebbe stata e che la sua ipotesi sia apodittica, opinandosi diversamente un suo riconoscimento in re ipsa ossia a prescindere dalla compromissione della utilizzabilità del bene, in termini assolutamente punitivi e contrari al principio per cui esso non va confuso con l'evento dannoso.
Nella consapevolezza indotta dall'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenza dell'11 novembre 2008, n. 26972) che ciò che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza che deve essere allegato e provato e che la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento si legittima solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23
Cost. (Cassazione civile, sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601), non può infatti negligersi che il danno da occupazione sine titulo, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici.
Per quanto allora l'alleggerimento dell'onere probatorio non può raggiungere l'esonero dall'allegazione dei fatti lesivi meritevoli d'essere giudizialmente accertati, va data rilevanza alla concreta destinazione degli immobili parzialmente interessati dalla presenza dei pali, con la conseguente impossibilità per la zona così gravata di fruttificare per effetto dell'altrui condotta lesiva (in argomento, Cassazione civile, sez. III, 25.05.2018, n. 13071; analogamente, Cassazione civile, sez. I, 07.03.2017, n. 5687; Cassazione civile, sez. III,
09.08.2016, n. 16670; Cassazione civile, sez. II, 15.10.2015, n. 20823).
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
6.5. Escluso dunque il timore che venga ristorato un danno solo ipotetico, per l'indicazione e la stima dei danni va richiamato l'accertamento peritale eseguito in primo grado il cui autore ha considerato le vigenti disposizioni in materia di servitù per infrastrutture lineari: art. 123 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, legge del 28 marzo 1991 n. 109 e D.M. 23 maggio
1992 n. 314.
L'arch. ha riconosciuto esistente il danno c.d. da asservimento, per il calcolo del Per_2
quale ha primariamente considerato l'ubicazione dei terreni in zona non urbana e stimandoli ai correnti prezzi di mercato praticati nella zona per compravendite di beni consimili e di caratteristiche intrinseche ed estrinseche equiparabili. In detta valutazione ha prestato attenzione all'economia agraria della zona;
ai servizi presenti nel comprensorio di riferimento;
al possibile utilizzo “turistico sportivo” da piano urbanistico vigente;
alla localizzazione dei fondi in prossimità di una strada provinciale …, pervenendo al valore di mercato di 30,00 €/mq.
Ha poi determinato l'area occupata, distinguendo entro la fascia interessata dal passaggio dell'impianto di rete telefonica le zone occupate dagli appoggi;
quelle di rispetto, cui ha riconosciuto ¼ del prezzo pieno;
quelle su cui si proiettano i conduttori nella parte strettamente necessaria per il transito di servizio, di un metro per ciascun lato cui va applicata una percentuale sul prezzo pieno variabile dal 6% al 12%, secondo il tipo di coltura interessata;
quella asservita dalla proiezione dei conduttori assoggettata al danno laterale posto pari al 10%. Ha anche chiarito d'avere considerato la sola fascia media di asservimento sul lato a monte della linea telefonica, trascurando quella a valle perché cadente sulla strada.
All'esito del conteggio riepilogato nella tabella di pagina 16 (in cui si è considerata un'area di occupazione di mq. 3,00 per i pali senza tiranti o puntoni;
di mq. 5,00 per i pali con tiranti o puntoni;
di mq. 8,00 per i pali con due tiranti o puntoni), il danno è stato stimato in €
3.531,00.
A questa somma il C.T.U. ha aggiunto l'ulteriore di € 500,00 per il deprezzamento dell'immobile da un punto di vista funzionale ed estetico che la Corte, tuttavia, non ritiene riconoscibile in assenza di prova di una limitazione funzionale reale ed effettiva alle attività agricole o all'intenzione di vendere per un prezzo mortificato dalla presenza dell'impianto. Con Ne consegue che, in riforma della pronuncia impugnata, la (già va CP_1 condannata a ristorare agli attori il danno da illegittimo asservimento nella misura, stimata
9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda in epoca prossima all'attualità e dunque da non rivalutare, di € 3.531,00, sulla quale sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
7. L'accoglimento dell'appello reca la necessità di rideterminare globalmente le spese del giudizio in ragione del complessivo suo esito (in argomento, Cassazione civile, sez. VI,
30.11.2022, n. 35195; Cassazione civile, sez. I, 13.01.2021, n. 383; Cassazione civile, sez. VI,
18.05.2021, n. 13356). Esse seguono la soccombenza e si liquidano in base allo scaglione di riferimento (II) in dispositivo, morigerato rispetto al parametro medio in ragione della bassa complessità delle questioni, applicando il D.M. 13 agosto 2022, n. 147. In favore dell'Avvocato Maria Guerriero che si è dichiarato antistatario va disposta la distrazione per entrambi i gradi in cui ha patrocinato. Con I costi della consulenza vanno definitivamente posti a carico della (già Controparte_1
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ accoglie l'appello proposto da e e, in riforma della sentenza Pt_1 Parte_2
del Tribunale di Avellino n. 1905/2023 pubblicata il 12 dicembre 2023, condanna
[...]
a risarcire il danno da costoro patito per l'asservimento illegittimo Controparte_1 con la condanna al pagamento della somma di € 3.531,00 oltre interessi al tasso di legge dalla domanda giudiziale al saldo;
⎯ condanna alle spese del giudizio a parte appellante che Controparte_1 liquida per il primo grado in € 98,00 per spese ed € 1.700,00 per compensi professionali e, per il grado di appello, in € 147,00 per spese ed € 1.500,00 per compensi professionali, in entrambi i casi oltre indennizzo forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avvocato Maria Guerriero che se ne è dichiarato antistatario;
⎯ pone definitivamente i costi della consulenza tecnica d'Ufficio a carico di
[...]
Controparte_1
Così deciso nella Camera di consiglio in data 28 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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