Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/06/2025, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 5931/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA (P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in SALERNO ALLA VIA C.A. ALEMAGNA N. 2C, presso lo studio dell'Avv. MONETTA GIUSEPPE (C.F. ), che la rappresenta C.F._1
e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione OPPONENTE E
(C.F./P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in VIA PRINCIPE TOMMASO DI SAVOIA 18 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. PAGLIOCCA GIUSEPPE (C.F.
) che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della C.F._2 comparsa di risposta OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 20/02/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n.1626/19 pubblicato in data 11/09/2019, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di Controparte_1
€ 10.514,57 oltre interessi ex D.lgs. n.231/02, spese e compensi del procedimento monitorio, in forza del mancato pagamento, da parte della delle fatture Parte_1
n.2573/17 del 30/09/17, n.2740/17 del 24/10/17 e n.3592/17 del 31/12/17. Parte opponente eccepiva l'assenza di una prodromica richiesta di pagamento, l'incompleta consegna della merce, il mancato rispetto del termine essenziale per la consegna, nonchè la presenza di vizi e difformità della merce consegnata. Si costituiva la che evidenziava come, l'incontestato rapporto Controparte_1 di fornitura fosse stato regolarmente eseguito dalla come Controparte_1
N.R.G. 5931/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
1.040 shopper su un ordine di 20.000 pezzi, al mancato rispetto del termine essenziale e alla presenza di vizi della merce, eccepiva che non fosse provata né la presenza dei vizi, né la previsione di un termine essenziale per la consegna. Di contro, evidenziava che, una volta effettuata la prima consegna di n.
1.040 shopper con DDT 5143/17 la con DDT n.5574/17 tratteneva in Controparte_1 magazzino, in conto deposito, i restanti n.18960 shopper in attesa di ricevere istruzioni per la consegna o il ritiro da parte della dal momento che era quest'ultima a Pt_1 stabilire, di volta in volta, i quantitativi necessari di merce da ritirare e/o consegnare, come risulta dalla corrispondenza intercorsa tra le parti. Eccepiva la regolare consegna della merce di cui alle fatture poste a base del decreto ingiuntivo. In particolare, con riguardo alla fattura n.2573/17, sulle 20.000 shopper contabilizzate, alla data del 01/12/2017, ne risultavano consegnati 14.280 pezzi (con DDT n.5143/17 venivano consegnate n.1040 unità, con DDT n.288/D/17 venivano consegnate, da conto deposito, n.
2.080 unità, con DDT n.290/D/17 venivano consegnate, sempre da conto deposito n.
3.780 unità e con DDT n.338/D/17 venivano consegnare, ancora da conto deposito, n.
7.380 unità) con un residuo in giacenza in conto deposito di 5.720 shopper.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In data 16/3/2020, il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Istruita la causa, ed escussi i testi, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso
N.R.G. 5931/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Va, in primo luogo, rilevato come risulti provata la conclusione del contratto di fornitura, come da conferma d'ordine del 9/8/2017, avente ad oggetto 20.000,00 shoppers. Va rilevato che, tale conferma d'ordine, sebbene non sottoscritta, essendo stata prodotta in giudizio dalla stessa opponente, che ha confermato l'ordine della merce in esso indicata, ne comporta il suo riconoscimento ed accettazione tacita perfezionandolo in ogni sua parte.
Nè in tale contratto vi è alcuna indicazione del termine essenziale eccepito dall'opponente. Con riguardo alla consegna della merce, risulta prodotto in atti DDT 5143/17 del 19/9/2017, firmato dal destinatario dall' opponente, relativo alla consegna di 1040 shoppers, DDT 5574/17 del 30/9/201, firmato dall'opponente, relativo a merce in conto deposito di 18960 pezzi, DDT 338/D/17 dell'1/12/2017, firmato dal destinatario, relativo alla consegna di 7380 pezzi, nonché DDT 7250/17 dell'11/12/2017, firmato dal destinatario, relativo alla consegna degli adesivi. Risulta pertanto documentalmente provata la consegna di 8420 pezzi. Va altresì rilevato che risulta prodotta in atti e-mail della del 13/12/17 con la Pt_1 quale la stessa confermava la consegna di 13.000 shoppers su 14.280 risultanti dai D.D.T. Con riguardo agli ulteriori pezzi non consegnati va rilevato che risulta documentalmente provato, che l'ulteriore merce ordinata era stata prodotta ed era
N.R.G. 5931/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 depositata presso l'opposta in conto deposito e dall'opponente mai ritirata, nonostante le numerose richieste in tal senso. Da una verifica delle giacenze parte opponente emetteva nota di credito n.145/18 del 28/9/18 per n.
2.670 shopper per un importo dedotto già nella richiesta monitoria pari ad € 1.522,84 iva inclusa. Con riguardo al prezzo contrattualmente previsto, di € 0,46750 al pezzo oltre IVA al 22%, nessuna rilevanza ha la contestazione sollevata da parte opponente circa la congruità dello stesso, essendo stato convenzionalmente determinato dalle parti. Va altresì rilevato che parte opponente non ha in alcun modo provato il ritardo nella consegna non essendo prevista, nella conferma d'ordine un termine, nè la presenza di vizi della merce, neppure dedotti. L'opposizione va pertanto rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto, che va dichiarato esecutivo.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5931/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
, ogni contraria istanza disattesa così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e, per l'effetto:
2. conferma il decreto ingiuntivo n.1626/19 pubblicato in data 11/09/2019, che va dichiarato esecutivo;
3. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di giudizio che si liquidano in € 5077,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 16/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 5931/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4