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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/03/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 718/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso – TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, dott. Antonio Lacatena, a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 20 dicembre 2024,
udita la discussione dei procuratori comparsi e fatte precisare le conclusioni come da verbale d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il n. 718/2024 R.G.,
TRA
(c.f. ), in persona del Presidente del C.d.A. l.r.p.t., con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Gaetano Prencipe;
- opponente -
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ),
[...] P.IVA_2 in persona del l.r.p.t., con il patrocinio degli avvocati Orazio Addante e Annarita Berretta;
- opposta -
OGGETTO: “Opposizione a precetto”.
Conclusioni delle parti come da verbale di udienza, qui da intendersi integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 615, comma 1, c.p.c., depositato in data 14/02/2024 e regolarmente notificato, la ha spiegato opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 26 gennaio 2024 a Parte_1 mezzo del quale la ha intimato il pagamento dell'importo di € 47.969,27, relativo CP_1 all'ingiunzione di pagamento n. 678 fascicolo del 09/01/2019, notificata il 14/01/2019, CP_2 per il mancato pagamento dell'imposta regionale del 10% sul canone demaniale dell'anno 2017.
Pagina 1 di 7 La società titolare della concessione demaniale marittima per il Porto Turistico Parte_1
“Marina del Gargano”, ha contestato il precetto, sostenendo: di aver regolarmente versato il canone e l'imposta regionale dal 2007, ma che, a seguito del D.L. n.104/2020 (convertito nella L.
n.126/2020), i canoni demaniali sono stati ridotti retroattivamente per il periodo 2007-2019, con conseguente diritto al conguaglio;
che la nonostante abbia provveduto a CP_1
rideterminare i canoni, ha omesso di ricalcolare l'imposta regionale nella misura del 10% del nuovo importo ridotto, applicando invece l'aliquota percentuale sull'importo originario;
la ha, dunque, notificato il precetto senza considerare il conguaglio derivante dalla CP_1
riduzione retroattiva del canone, in violazione delle disposizioni normative e contrattuali applicabili.
In particolare, l'opponente ha eccepito l'inefficacia dell'ingiunzione di pagamento ex art. 100, co.
5, del D.L. n. 104/2020, che sospende i procedimenti di riscossione coattiva pendenti in attesa della rideterminazione dei canoni e delle relative imposte;
l'illegittimità dell'atto di precetto, poiché la in base all'art. 100, co. 3, del D.L. n.104/2020 e all'art. 11 della CP_1 concessione demaniale, avrebbe dovuto adeguare l'imposta regionale al 10% del canone ridotto ed effettuare il conguaglio con le somme versate in eccesso.
Ha pertanto concluso chiedendo di: “... sospendere l'efficacia esecutiva del titolo nei confronti dell'odierna opponente per le ragioni di cui in narrativa;
- nel merito, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 100, comma 5, del D.L. n.104 del 14.08.2020, convertito con modificazioni nella L. n.126/2020, l'inefficacia dell'ingiunzione di pagamento per cui è causa n.
678 fascicolo 23/18/RC del 09.01.2019, notificata il 14.01.2019; sempre nel merito, accertare e dichiarare che la , in violazione dell'art. 100, comma 3, del D.L. n.104 del CP_1
14.08.2020, convertito con modificazioni nella L. n.126/2020, e dell'art. 11, lett. c), della concessione demaniale rep.009382 del 09.06.2008, non ha rideterminato l'importo dell'imposta regionale dovuta dalla nella misura del 10% del minore importo stabilito con le Pt_1
disposizioni di legge sopra citate né ha operato il doveroso conguaglio tra gli importi non versati
e da versare per tale anno e quelli versati in più per l'intero periodo a partire dal 01.01.2007 al
31.12.2015; - per l'effetto, dichiarare che la
[...]
, non ha diritto a procedere Controparte_1 esecutivamente in danno della in forza dell'ingiunzione di pagamento per cui è Parte_1
Pagina 2 di 7 causa, con dichiarazione di illegittimità e conseguente inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 26/01/2024 nei confronti dell'odierna opponente;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio”.
La si è costituita in giudizio, contestando le richieste avversarie e sollevando, in CP_1 via preliminare, l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario, in quanto l'imposta regionale aggiuntiva ha natura tributaria, e la controversia relativa alla determinazione dell'imposta e al diritto al conguaglio rientra, quindi, nella competenza esclusiva del Giudice
Tributario. Nel merito, l'Ente ha chiesto il rigetto dell'opposizione giacché l'imposta regionale, pur essendo calcolata in percentuale sul canone, è autonoma rispetto a quest'ultimo, e le riduzioni previste dal D.L. n. 104/2020 non possono incidere retroattivamente sull'imposta senza un intervento normativo regionale specifico;
la in virtù del principio di autonomia CP_1 finanziaria sancito dall'art. 119 Cost., ha la legittimità di modulare l'imposta regionale secondo criteri propri, indipendenti dalle modifiche ai canoni demaniali.
La causa, istruita a mezzo di documenti, è assunta in decisione ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
L'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.
L'imposta regionale sui canoni demaniali ha natura tributaria, poiché è prevista da una norma regionale con finalità di reperimento di risorse per il bilancio dell'Ente e costituisce un'obbligazione fiscale quantificata in percentuale sul canone demaniale;
tutte le controversie relative a tale imposta sono, pertanto, di competenza della giurisdizione tributaria, come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 (Cass. Sez. Un. n. 10306/2013). Detta norma, così come modificata dall'art. 12, L. n. 448 del 2001 (Finanziaria 2002), ha ampliato la sfera di giurisdizione delle commissioni tributarie in cui ora rientrano i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessori.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che le controversie relative ai tributi regionali sono devolute alla giurisdizione tributaria, anche in presenza di atti amministrativi come l'ingiunzione di pagamento (la quale cumula in sé la funzione di titolo esecutivo e di atto prodromico all'esecuzione), che sono equipollenti a un precetto e riguardano la pretesa tributaria.
Pagina 3 di 7 La giurisprudenza ha così individuato, in generale, il criterio distintivo tra giurisdizione tributaria e ordinaria nelle fasi della riscossione coattiva (da ultimo, Cass. Sez. Un. n. 8465/2022):
“a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica
- all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).
Ora, non pare potersi revocare in dubbio che la questione della prescrizione sollevata dall'opponente attiene ad una vicenda maturata in epoca precedente alla notifica dell'atto di intimazione e che, in ogni caso, non riguarda gli effetti a valle successivi alla notificazione della stessa. Ne consegue la giurisdizione del giudice tributario”.
Ciò non di meno si è precisato che l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Cass. Civ. n. 32539 del 14/12/2024). In particolare, “la domanda proposta
Pagina 4 di 7 dalla società, basata sulla questione di prescrizione, in quanto non di carattere meramente esecutivo (Sez. U n. 16986 del 2020, in motivazione: "l'insussistenza di una situazione di
"definitività" delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario"), doveva essere conosciuta dal giudice tributario e non dal giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, trattandosi di questione suscettibile di incidere sulla pretesa tributaria in quanto tale e non afferente ad atti dell'esecuzione forzata, non venendo ancora in rilievo un atto di pignoramento” (Cass. Civ. n. 32539 del 14/12/2024).
In senso analogo, si è deciso (Cass. Civ. Sez. Un. 25/05/2022, n. 16986) che quando
“il contribuente assume che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità queste Sezioni Unite hanno già ritenuto che
l'attribuzione alle commissioni tributarie a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art.
2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U., n. 23832/2007 che, cassando la sentenza del giudice di pace e rinviando la causa alla competente commissione tributaria, ha fatto applicazione del principio in un caso in cui il fatto estintivo opposto era sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale ed ha inoltre escluso l'appartenenza del sollecito di pagamento, inviato al contribuente, agli atti dell'esecuzione forzata, potendosi assimilare invece all'avviso di mora di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, che è impugnabile davanti alle commissioni tributarie-. Analogamente, Cass. S.U., n. 8770/2016, affermando i medesimi principi da ultimi ricordati, ha ritenuto che la giurisdizione del giudice tributario si arresta unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, ricadendovi anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione.
Orbene, tale conclusione merita di essere condivisa anche alla luce dei più recenti arresti delle
Sezioni Unite sopra ricordati.
Ed invero, nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle
Pagina 5 di 7 notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di "definitività" delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario.
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato D.Lgs. n. 546 del 1992, art.
2, alla cui stregua "Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento", non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella.
In questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale - Cass. S.U., n. 28709/2020, Cass. S.U., n.
20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n. 21642/2021 e Cass. S.U., n. 1394/2022 - e di sindacare la correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura tributaria pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute”.
Tornando al caso di specie, l'ingiunzione di pagamento notificata il 14 gennaio 2019 è atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e di atto prodromico all'avvio dell'esecuzione, equipollente al precetto (cfr. tra le tante Cass. 2000/n. 5906) e non costituisce dunque, al pari del precetto qui opposto, atto dell'esecuzione coattiva. A valle, l'atto di precetto notificato il 26 gennaio 2024 è ulteriore atto prodromico all'esecuzione.
Avverso il precetto ora richiamato, contesta, per la prima volta, il potere impositivo Parte_1
della lamentando sulla scorta di fatti e comportamenti sopravvenuti CP_1 all'ingiunzione del 2019 che l'Ente impositore – nel contesto del verbale di incontro del
21/11/2023 – ha rideterminato in minus il canone demaniale in attuazione dell'art. 100 DL
2020/n. 104, laddove ha ridotto la misura del canone di concessione demaniale con effetto retroattivo a partire dal 1/01/2007 fino al 31/12/2019; l'opponente lamenta che la CP_1 non ha parimenti operato la riduzione in ordine all'imposta regionale, pari al 10% del predetto canone annuo.
Pagina 6 di 7 Tale contestazione incide direttamente sulla pretesa fiscale sostanziale, sul potere impositivo sussumibile nello schema 'potestà – soggezione', poiché riguarda la corretta determinazione dell'imposta e l'esistenza dell'obbligo tributario, viene pertanto in rilievo una questione rientrante nella giurisdizione tributaria, in contesto in cui l'atto di precetto opposto è prodromico all'esecuzione (non venendo ancora in rilievo un atto di pignoramento).
L'eventuale errore nel calcolo dell'imposta attiene al titolo esecutivo e non alla fase esecutiva.
Né emergono vizi formali del precetto, tali da giustificare la giurisdizione del Giudice Ordinario.
In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Tributario.
Ogni ulteriore questione sollevata dalle parti processuali è assorbita.
Le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto della complessità e della novità della questione scrutinata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della nella Parte_1 CP_1
causa iscritta al n. 718/2024 R.G., disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza od eccezione, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, assegnando al ricorrente il termine di 90 giorni per la riassunzione innanzi al Giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Foggia, 23 marzo 2025
Il Giudice - dott. Antonio Lacatena
Pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso – TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, dott. Antonio Lacatena, a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 20 dicembre 2024,
udita la discussione dei procuratori comparsi e fatte precisare le conclusioni come da verbale d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il n. 718/2024 R.G.,
TRA
(c.f. ), in persona del Presidente del C.d.A. l.r.p.t., con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Gaetano Prencipe;
- opponente -
CONTRO
Controparte_1
(c.f. ),
[...] P.IVA_2 in persona del l.r.p.t., con il patrocinio degli avvocati Orazio Addante e Annarita Berretta;
- opposta -
OGGETTO: “Opposizione a precetto”.
Conclusioni delle parti come da verbale di udienza, qui da intendersi integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 615, comma 1, c.p.c., depositato in data 14/02/2024 e regolarmente notificato, la ha spiegato opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 26 gennaio 2024 a Parte_1 mezzo del quale la ha intimato il pagamento dell'importo di € 47.969,27, relativo CP_1 all'ingiunzione di pagamento n. 678 fascicolo del 09/01/2019, notificata il 14/01/2019, CP_2 per il mancato pagamento dell'imposta regionale del 10% sul canone demaniale dell'anno 2017.
Pagina 1 di 7 La società titolare della concessione demaniale marittima per il Porto Turistico Parte_1
“Marina del Gargano”, ha contestato il precetto, sostenendo: di aver regolarmente versato il canone e l'imposta regionale dal 2007, ma che, a seguito del D.L. n.104/2020 (convertito nella L.
n.126/2020), i canoni demaniali sono stati ridotti retroattivamente per il periodo 2007-2019, con conseguente diritto al conguaglio;
che la nonostante abbia provveduto a CP_1
rideterminare i canoni, ha omesso di ricalcolare l'imposta regionale nella misura del 10% del nuovo importo ridotto, applicando invece l'aliquota percentuale sull'importo originario;
la ha, dunque, notificato il precetto senza considerare il conguaglio derivante dalla CP_1
riduzione retroattiva del canone, in violazione delle disposizioni normative e contrattuali applicabili.
In particolare, l'opponente ha eccepito l'inefficacia dell'ingiunzione di pagamento ex art. 100, co.
5, del D.L. n. 104/2020, che sospende i procedimenti di riscossione coattiva pendenti in attesa della rideterminazione dei canoni e delle relative imposte;
l'illegittimità dell'atto di precetto, poiché la in base all'art. 100, co. 3, del D.L. n.104/2020 e all'art. 11 della CP_1 concessione demaniale, avrebbe dovuto adeguare l'imposta regionale al 10% del canone ridotto ed effettuare il conguaglio con le somme versate in eccesso.
Ha pertanto concluso chiedendo di: “... sospendere l'efficacia esecutiva del titolo nei confronti dell'odierna opponente per le ragioni di cui in narrativa;
- nel merito, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 100, comma 5, del D.L. n.104 del 14.08.2020, convertito con modificazioni nella L. n.126/2020, l'inefficacia dell'ingiunzione di pagamento per cui è causa n.
678 fascicolo 23/18/RC del 09.01.2019, notificata il 14.01.2019; sempre nel merito, accertare e dichiarare che la , in violazione dell'art. 100, comma 3, del D.L. n.104 del CP_1
14.08.2020, convertito con modificazioni nella L. n.126/2020, e dell'art. 11, lett. c), della concessione demaniale rep.009382 del 09.06.2008, non ha rideterminato l'importo dell'imposta regionale dovuta dalla nella misura del 10% del minore importo stabilito con le Pt_1
disposizioni di legge sopra citate né ha operato il doveroso conguaglio tra gli importi non versati
e da versare per tale anno e quelli versati in più per l'intero periodo a partire dal 01.01.2007 al
31.12.2015; - per l'effetto, dichiarare che la
[...]
, non ha diritto a procedere Controparte_1 esecutivamente in danno della in forza dell'ingiunzione di pagamento per cui è Parte_1
Pagina 2 di 7 causa, con dichiarazione di illegittimità e conseguente inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 26/01/2024 nei confronti dell'odierna opponente;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio”.
La si è costituita in giudizio, contestando le richieste avversarie e sollevando, in CP_1 via preliminare, l'eccezione di difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario, in quanto l'imposta regionale aggiuntiva ha natura tributaria, e la controversia relativa alla determinazione dell'imposta e al diritto al conguaglio rientra, quindi, nella competenza esclusiva del Giudice
Tributario. Nel merito, l'Ente ha chiesto il rigetto dell'opposizione giacché l'imposta regionale, pur essendo calcolata in percentuale sul canone, è autonoma rispetto a quest'ultimo, e le riduzioni previste dal D.L. n. 104/2020 non possono incidere retroattivamente sull'imposta senza un intervento normativo regionale specifico;
la in virtù del principio di autonomia CP_1 finanziaria sancito dall'art. 119 Cost., ha la legittimità di modulare l'imposta regionale secondo criteri propri, indipendenti dalle modifiche ai canoni demaniali.
La causa, istruita a mezzo di documenti, è assunta in decisione ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
L'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.
L'imposta regionale sui canoni demaniali ha natura tributaria, poiché è prevista da una norma regionale con finalità di reperimento di risorse per il bilancio dell'Ente e costituisce un'obbligazione fiscale quantificata in percentuale sul canone demaniale;
tutte le controversie relative a tale imposta sono, pertanto, di competenza della giurisdizione tributaria, come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 (Cass. Sez. Un. n. 10306/2013). Detta norma, così come modificata dall'art. 12, L. n. 448 del 2001 (Finanziaria 2002), ha ampliato la sfera di giurisdizione delle commissioni tributarie in cui ora rientrano i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessori.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che le controversie relative ai tributi regionali sono devolute alla giurisdizione tributaria, anche in presenza di atti amministrativi come l'ingiunzione di pagamento (la quale cumula in sé la funzione di titolo esecutivo e di atto prodromico all'esecuzione), che sono equipollenti a un precetto e riguardano la pretesa tributaria.
Pagina 3 di 7 La giurisprudenza ha così individuato, in generale, il criterio distintivo tra giurisdizione tributaria e ordinaria nelle fasi della riscossione coattiva (da ultimo, Cass. Sez. Un. n. 8465/2022):
“a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica
- all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).
Ora, non pare potersi revocare in dubbio che la questione della prescrizione sollevata dall'opponente attiene ad una vicenda maturata in epoca precedente alla notifica dell'atto di intimazione e che, in ogni caso, non riguarda gli effetti a valle successivi alla notificazione della stessa. Ne consegue la giurisdizione del giudice tributario”.
Ciò non di meno si è precisato che l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Cass. Civ. n. 32539 del 14/12/2024). In particolare, “la domanda proposta
Pagina 4 di 7 dalla società, basata sulla questione di prescrizione, in quanto non di carattere meramente esecutivo (Sez. U n. 16986 del 2020, in motivazione: "l'insussistenza di una situazione di
"definitività" delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario"), doveva essere conosciuta dal giudice tributario e non dal giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, trattandosi di questione suscettibile di incidere sulla pretesa tributaria in quanto tale e non afferente ad atti dell'esecuzione forzata, non venendo ancora in rilievo un atto di pignoramento” (Cass. Civ. n. 32539 del 14/12/2024).
In senso analogo, si è deciso (Cass. Civ. Sez. Un. 25/05/2022, n. 16986) che quando
“il contribuente assume che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità queste Sezioni Unite hanno già ritenuto che
l'attribuzione alle commissioni tributarie a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art.
2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U., n. 23832/2007 che, cassando la sentenza del giudice di pace e rinviando la causa alla competente commissione tributaria, ha fatto applicazione del principio in un caso in cui il fatto estintivo opposto era sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo costituito dalla cartella esattoriale ed ha inoltre escluso l'appartenenza del sollecito di pagamento, inviato al contribuente, agli atti dell'esecuzione forzata, potendosi assimilare invece all'avviso di mora di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, che è impugnabile davanti alle commissioni tributarie-. Analogamente, Cass. S.U., n. 8770/2016, affermando i medesimi principi da ultimi ricordati, ha ritenuto che la giurisdizione del giudice tributario si arresta unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, ricadendovi anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione.
Orbene, tale conclusione merita di essere condivisa anche alla luce dei più recenti arresti delle
Sezioni Unite sopra ricordati.
Ed invero, nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle
Pagina 5 di 7 notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di "definitività" delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario.
Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario.
Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato D.Lgs. n. 546 del 1992, art.
2, alla cui stregua "Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento", non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella.
In questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale - Cass. S.U., n. 28709/2020, Cass. S.U., n.
20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n. 21642/2021 e Cass. S.U., n. 1394/2022 - e di sindacare la correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura tributaria pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute”.
Tornando al caso di specie, l'ingiunzione di pagamento notificata il 14 gennaio 2019 è atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e di atto prodromico all'avvio dell'esecuzione, equipollente al precetto (cfr. tra le tante Cass. 2000/n. 5906) e non costituisce dunque, al pari del precetto qui opposto, atto dell'esecuzione coattiva. A valle, l'atto di precetto notificato il 26 gennaio 2024 è ulteriore atto prodromico all'esecuzione.
Avverso il precetto ora richiamato, contesta, per la prima volta, il potere impositivo Parte_1
della lamentando sulla scorta di fatti e comportamenti sopravvenuti CP_1 all'ingiunzione del 2019 che l'Ente impositore – nel contesto del verbale di incontro del
21/11/2023 – ha rideterminato in minus il canone demaniale in attuazione dell'art. 100 DL
2020/n. 104, laddove ha ridotto la misura del canone di concessione demaniale con effetto retroattivo a partire dal 1/01/2007 fino al 31/12/2019; l'opponente lamenta che la CP_1 non ha parimenti operato la riduzione in ordine all'imposta regionale, pari al 10% del predetto canone annuo.
Pagina 6 di 7 Tale contestazione incide direttamente sulla pretesa fiscale sostanziale, sul potere impositivo sussumibile nello schema 'potestà – soggezione', poiché riguarda la corretta determinazione dell'imposta e l'esistenza dell'obbligo tributario, viene pertanto in rilievo una questione rientrante nella giurisdizione tributaria, in contesto in cui l'atto di precetto opposto è prodromico all'esecuzione (non venendo ancora in rilievo un atto di pignoramento).
L'eventuale errore nel calcolo dell'imposta attiene al titolo esecutivo e non alla fase esecutiva.
Né emergono vizi formali del precetto, tali da giustificare la giurisdizione del Giudice Ordinario.
In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Tributario.
Ogni ulteriore questione sollevata dalle parti processuali è assorbita.
Le spese di lite devono essere compensate, tenuto conto della complessità e della novità della questione scrutinata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della nella Parte_1 CP_1
causa iscritta al n. 718/2024 R.G., disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza od eccezione, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, assegnando al ricorrente il termine di 90 giorni per la riassunzione innanzi al Giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Foggia, 23 marzo 2025
Il Giudice - dott. Antonio Lacatena
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