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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/07/2025, n. 6811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6811 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
n. 21764/2024 r.g.a.c
Il Tribunale di Napoli, Prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Valeria Rosetti Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Giudice
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 21764 del R.G.N.C. del 2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale;
TRA
, nata a [...], il [...], C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Polidoro Emilio, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. Sparagna Irene, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
FATTO
Con ricorso depositato in data 9.10.2024, esponeva di aver contratto matrimonio in Parte_1
data 25.05.1989 con (Atto N. 104 P. 1 S.A. Anno 1989, Registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di Napoli); che dall'unione coniugale nascevano dei figli, tutti maggiorenni, coniugati ed economicamente autosufficienti;
che il rapporto coniugale, dopo tanti anni, si era deteriorato e per motivi collegati ad un'incompatibilità caratteriale era divenuto oramai intollerabile, per cui non era possibile ricomporre quell'unione materiale e spirituale propria del matrimonio;
che il già aveva lasciato la casa coniugale da anni. CP_1
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 30.3.2025, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.11.2024, si costituiva in giudizio il , il quale rappresentava che a CP_1
seguito di colloqui intercorsi con la controparte essi era addivenuti ad un accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I procuratori delle parti, comparsi in udienza, chiedevano rinvio al fine di far presenziare i coniugi in udienza per confermare la propria volontà conciliativa e il Giudice rinviava al 23.6.2025.
All'udienza del 23.6.2025, comparivano le parti con i rispettivi procuratori, le quali confermavano la volontà di divorziare alle condizioni di cui all'accordo in atti, con l'unica precisazione che il CP_1
corrisponderà alla sig.ra euro 150 mensili, a titolo di assegno divorzile, e non a titolo di Pt_1
assegno di mantenimento, mentre alcun mantenimento sarà dovuto per la figlia Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
All'esito, il Giudice, preso atto dell'accordo, riservava in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
DIRITTO
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione fra gli stessi.
In ordine all'accordo raggiunto tra le parti, confermato all'udienza del 23.6.2025, con le precisazioni di cui sopra, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da , Parte_1
nata a [...], il [...] e nato a [...] il [...] (Atto N. Controparte_1
104 P. 1 S.A. Anno 1989, Registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli), alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti, come precisate all'udienza del 23.6.2025, e prende atto delle ulteriori pattuizioni;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3. spese compensate tra le parti.
Così deciso in Napoli, 1.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Valeria Rosetti
Il Tribunale di Napoli, Prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Valeria Rosetti Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Giudice
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 21764 del R.G.N.C. del 2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale;
TRA
, nata a [...], il [...], C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Polidoro Emilio, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'Avv. Sparagna Irene, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
FATTO
Con ricorso depositato in data 9.10.2024, esponeva di aver contratto matrimonio in Parte_1
data 25.05.1989 con (Atto N. 104 P. 1 S.A. Anno 1989, Registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di Napoli); che dall'unione coniugale nascevano dei figli, tutti maggiorenni, coniugati ed economicamente autosufficienti;
che il rapporto coniugale, dopo tanti anni, si era deteriorato e per motivi collegati ad un'incompatibilità caratteriale era divenuto oramai intollerabile, per cui non era possibile ricomporre quell'unione materiale e spirituale propria del matrimonio;
che il già aveva lasciato la casa coniugale da anni. CP_1
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 30.3.2025, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.11.2024, si costituiva in giudizio il , il quale rappresentava che a CP_1
seguito di colloqui intercorsi con la controparte essi era addivenuti ad un accordo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I procuratori delle parti, comparsi in udienza, chiedevano rinvio al fine di far presenziare i coniugi in udienza per confermare la propria volontà conciliativa e il Giudice rinviava al 23.6.2025.
All'udienza del 23.6.2025, comparivano le parti con i rispettivi procuratori, le quali confermavano la volontà di divorziare alle condizioni di cui all'accordo in atti, con l'unica precisazione che il CP_1
corrisponderà alla sig.ra euro 150 mensili, a titolo di assegno divorzile, e non a titolo di Pt_1
assegno di mantenimento, mentre alcun mantenimento sarà dovuto per la figlia Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
All'esito, il Giudice, preso atto dell'accordo, riservava in decisione al Collegio, previa trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
DIRITTO
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione fra gli stessi.
In ordine all'accordo raggiunto tra le parti, confermato all'udienza del 23.6.2025, con le precisazioni di cui sopra, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da , Parte_1
nata a [...], il [...] e nato a [...] il [...] (Atto N. Controparte_1
104 P. 1 S.A. Anno 1989, Registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli), alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti, come precisate all'udienza del 23.6.2025, e prende atto delle ulteriori pattuizioni;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3. spese compensate tra le parti.
Così deciso in Napoli, 1.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Valeria Rosetti