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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/09/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
Sezione Specializzata in materia di Impresa
La ORe d'Appello di L'AQ, composta dai Magistrati
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 383 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da corrente in NO (FG) via Croce n. 83, Parte_1
C.F./P.IVA: in persona del suo Presidente , legale rappresentante p.t. Avv. P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cutilli come in atti Controparte_1
-APPELLANTE-
CONTRO
,corrente in piazza G. Cipressi n. 1 , C.F.: Controparte_2 CP_2
, P.IVA: , in persona del Sindaco p.t. P.IVA_2 P.IVA_3 Parte_2 rappresentato e difeso dall' Avv. Maurizio Sante Minichilli come in atti
-APPELLATO –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'AQ , Sezione Specializzata in materia di impresa n. 664/2023 pubblicata in data 27.10.2023
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: Il sottoscritto procuratore e difensore della parte appellante suindicata, vista l'ordinanza del 10.9.2024, comunicata, a mezzo pec, il 12.9.2024, che ha disposto la rimessione della causa in decisione, rinviando, quindi, la stessa all'udienza cartolare dell'13.5.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ed all'uopo, assegnando alle parti termine entro il 14.3.2025 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni.
Richiamato il proprio atto di appello a cui integralmente si riporta.
1 Vista la comparsa di costituzione e risposta dell'appellato, osservato avversativamente che, in relazione alle difese votate (infondatamente) ad eccepire l'inammissibilità di asserite domande nuove introdotte nel grado, se ne deduce la palese e manifesta infondatezza.
Rilevato inoltre che, nel merito, le difese dell'appellato, parimenti, si appalesano destituite di ogni fondamento, siccome, erronea e parziale si dimostra pure la ricostruzione ex adverso operatasi del rapporto controverso.
Precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nell'atto di citazione in appello (quivi alle pp. 24-26), tornando ad insistere, di nuovo, in via istruttoria, sull'ammissione delle prove orali, nonché, della CTU nei termini ivi richiesti (in particolare al punto V), tornando, ad avversare le difese dell'appellato, siccome indimostrate e destituite di ogni fondamento.
Per l' appellato : Con ordinanza resa il 10.09.2024 il Collegio d'Appello adito rimetteva la causa in decisione all'udienza del 13.05.2025, disponendo per la stessa la sostituzione con trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ed assegnando alle parti i termini (a ritroso) di cui all'art. 189 c.p.c.
Tanto premesso e ritenuto, il , a ministero del suo procuratore e Controparte_2 difensore Avv. Maurizio S. Minichilli , conclude affinché l'Ill.ma ORe d'Appello – Sez. Specializzata delle Imprese - , contrariis reiectis, voglia: in via preliminare
A) a mente di quanto disciplinato dall'art. 345 c.p.c., dichiarare inammissibili le nuove domande proposte da rispetto a quanto contenuto nel giudizio di primo grado;
Pt_1 nel merito
B) confermare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario dell'AQ – Sez.
Specializzata delle Imprese – nr. 664/2023 pubblicata in data 27.10.2023 e per l'effetto
C) respingere e rigettare tutte le pretese economiche avanzate dalla Parte_1 Pt_3
[... in quanto infondate ed inammissibili in punto di fatto e diritto, per le ragioni ampiamente esposte in parte motiva che qui abbiansi per integralmente riportate, e segnatamente:
c.1) in merito ai costi di smaltimento dei rifiuti in discarica, gli stessi non sono dovuti per la totale inconferenza e contrasto rispetto agli atti prodotti (bando gara, capitolato speciale d'appalto, offerta tecnica, contratto), i quali provano, oltre ogni ragionevole dubbio, che il corrispettivo d'appalto da riconoscere all'Appaltatore è comprensivo dell'intero servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero rifiuti urbani nel Comune di;
CP_2
2 c.2) gli ulteriori oneri conseguenti alla maggiore produzione di rifiuti nel periodo considerato, non sono dovuti stante l'indimostrata sussistenza dei presupposti di legge riferiti all'eccessiva onerosità da eventi imprevedibili (ex plurimis artt. 1467 e 1664 c.c. crf Cass. Civ.
14639/2018);
c.3) anche i maggiori costi per la mancata attivazione del centro di raccolta Comunale non spettano alla controparte dal momento che questi non sono stati in alcun modo provati ed avendo il adempiuto a detto obbligo con la messa a disposizione Controparte_2 dell'area comunale in loc. Vallone di Manoppello, all'interno della quale sono stati espletati i conferimenti della cittadinanza, ed i conseguenti ritiri, delle tipologie di rifiuti non oggetto di raccolta settimanale;
D) rigettare la domanda di rinnovo dell'attività istruttoria in alcun modo accoglibile stante l'inidoneità sia della prova testi che della C.T.U. a modificare il thema decidendum non abbisognevole di ulteriori mezzi probatori, come giustamente e condivisibilmente sostenuto dal Giudice di Prime Cure, a cui questa difesa aderisce;
C) condannare l'appellante alla soccombenza di lite nel presente giudizio, con refusione degli onorari direttamente in favore dell'odierno procuratore il quale si dichiara antistatario.
Salvezze Illimitate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione adiva il Tribunale di L'AQ - Parte_1
Sezione delle Imprese al fine sentir accogliere le seguenti conclusioni:”Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: -I) nel merito, in considerazione delle ragioni e dei titoli tutti esposti in premessa, conseguentemente, accertare e dichiarare i crediti vantati dalla società attrice, e, per l'effetto, condannare l'Ente convenuto a corrispondere ad essa società attrice le somme tutte che risulteranno dovute in corso di causa, maggiorate degli accessori di legge, ed in ispecie, in quanto dovuti degli interessi moratori nella misura stabilita ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e 5 D. Lgs. n. 231/02, ovvero, in subordine, e salvo gravame, nella misura stabilita ai sensi dell'art. 1284 co 5 c.c.;
-II) sempre nel merito, ed in relazione all'attività di conferimento in discarica dei rifiuti di cui al p.to 3 della narrativa che precede, accertare e dichiarare il diritto della società attrice di vedere riconosciuti e ristorati dall'ente convenuto i relativi costi che la stessa andrà a sostenere, nel corso dell'appalto, e per tutta la sua durata, a tale precipuo titolo;
-III) ancora nel merito, ed in relazione all'entità di produzione dei rifiuti di cui al p.to 4 della narrativa che precede, accertare e dichiarare il diritto della società attrice di vedere riconosciuti e
3 ristorati dall'ente convenuto i maggiori oneri del servizio che risulteranno dovuti in relazione ai quantitativi mensili dei rifiuti movimentati ed accertati per la parte che risulterà eccedente la soglia-media mensile stimata di 223.23 tonn.; relativa all'anno 2018 e di 220,44 tonn. relativa all'anno 2019; -IV) infine, sempre nel merito, ed in relazione alla mancata attivazione del Centro Raccolta di cui al p.to 5 della narrativa che precede, accertare Pt_4
e dichiarare il diritto della società attrice di vedere rimborsati dall'ente convenuto i maggiori costi cui la stessa andrà incontro, mensilmente, nel corso di svolgimento del servizio affidato in appalto e fino all'attivazione da parte del del ai sensi CP_2 Parte_5 dell'art. 3 p.to A.8 CSA;
-V) in via istruttoria, sulle circostanze tutte esposte in narrativa premesso “vero che” (-previa eventuale espunzione di espressioni e/o frasi che tendano comunque a far esprimere al teste ogni inammissibile giudizio e/o valutazione, e, ben
s'intende, senza che ciò valga ad invertire l'onere della prova-) si chiede, sin da ora, di essere abilitati alla prova testimoniale, riservandosi, nel prosieguo, il deposito di apposita lista testi. -VI) Il tutto col favore delle spese, diritti ed onorari di causa;
”.
Esponeva di essersi aggiudicata dal , all'esito di procedura negoziata, Controparte_2 dapprima provvisoriamente e successivamente , previa Determina dirigenziale dell'UTC n. 15 del 27.01.2016, in via definitiva, il servizio di “Raccolta, Trasporto, Smaltimento e/o recupero
Rifiuti Solidi Urbani”, cui seguiva , ai sensi del Codice dei contratti all'epoca vigente D.lgs
163/2006, la stipula del contratto in data 13.07.2018 rep. 887.
Precisava di aver assunto il servizio a partire dal mese di maggio del 2018 e di aver , nel corso del rapporto, notiziato l'Ente di specifiche problematiche che avevano dato origine a distinti profili di responsabilità contrattuale in capo al CP_2
In particolare l'attrice contestava: l'inattendibilità dei dati di movimentazione dei rifiuti riportati negli atti di gara e di cui si era tenuto conto per la stima dei costi del servizio, che aveva generato maggiori costi per complessivi € 53.710,00 ; il sistematico ritardo nel pagamento delle fatture mensili, determinando interessi per € 2.609,33; che alcuni costi non competevano alla società attrice , in particolare il costo del conferimento in discarica dei rifiuti ( che erano a carico del per complessivi € 211.386,22; denunciava che il CP_2 non aveva attivato il Centro di raccolta dei rifiuti e che tale mancata attivazione CP_2 aveva determinato maggiori costi sino a dicembre 2018 per complessivi € 32.000
Pertanto adiva in giudizio il al fine di ottenere il pagamento, in Controparte_2 ragione del predetto affidamento del servizio di igiene urbana del con decorrenza dal CP_2
01.05.2018, delle le seguenti somme: € 2.690,33 per interessi moratori e/o di legge in ragione di ritardati pagamenti delle fatture mensili dovute in forza dei servizi di igiene urbana
4 espletati;
€ 211.386,22 per oneri da conferimento in discarica dei rifiuti urbani prodotti dal ed oggetto di raccolta a cura della ditta appaltatrice;
€ 53.710,40 per Controparte_2 maggiori costi scaturenti dall'incremento mensile della produzione di rifiuti urbani rispetto ai quantitativi indicati in sede di gara;
- € 32.000,00 per mancata attivazione del Centro Raccolta
Rifiuti.
Si costituiva il eccependo in via preliminare l'incompetenza Controparte_2 territoriale del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di Pescara ai sensi dell'art. 20 del Bando di gara/Capitolato speciale d'appalto e ai sensi dell'art. 8 del contratto stipulato dalle parti.
Nel merito, riteneva di non dover dare nulla a titolo di interessi per ritardato pagamento delle fatture essendo le rimesse mensili subordinate alla puntuale sussistenza dei requisiti di regolarità fiscale e contributiva.
Affermava che dalla documentazione in atti e segnatamente dalla delibera di approvazione
Bando di gara e capitolato prestazionale n. 45 del 27.03.2015 , dal Capitolato speciale d'appalto e dal contratto d'appalto del 13.07.2018 rep. 887 risultava come i costi per lo smaltimento in discarica dei rifiuti fossero a carico della ditta attrice.
Il evidenziava che l'incremento dei rifiuti urbani lamentato Controparte_2 dall'attrice , non determinava l'alea di cui all'art. 1664 c.c. ed inoltre spettava alla ditta appaltatrice porre in essere le politiche ambientali volte alla diminuzione della produzione di rifiuti e/o all'incremento della percentuale di raccolta differenziata.
Quanto alle censure sulla mancata attivazione del Centro di raccolta rifiuti, il CP_2 precisava di ave messo a disposizione un sito comunale di raccolta nel quale poter procedere al prelievo mensile dei rifiuti non oggetto di raccolta settimanale (ingombranti e RAEE, per la carta e cartone ed il vetro la ditta aveva posizionato presso il territorio comunale i contenitori, come prescritti nel capitolato prestazionale e nell'offerta tecnica migliorativa).
Assunta la prova orale ammessa ( interrogatorio formale dell'attrice) e ritenute inammissibili le altre prove orali richieste in quanto vertenti su circostanze da provare documentalmente, rigettata la richiesta di CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.03.2023, differita all'udienza del 22.03.2023(tenutasi con le modalità della trattazione scritta) all'esito della quale le parti precisavano le conclusioni come da note depositate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.1Il Tribunale di L'AQ con la sentenza n.664/2023 pubblicata il 27.10.2023, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava il al pagamento Controparte_2
5 dell'importo di € 2.780,82 in favore di oltre interessi legali Parte_1 nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale e sino all'effettivo soddisfo;
rigettava tutte le altre domande dell'attrice. Compensava le spese di giudizio tra le parti nella misura del 90% condannando il al Controparte_2 pagamento delle restanti spese di lite nella misura del 10% in favore dell'attrice e liquidate in
€ 2.245,70 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.
Preliminarmente il Tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio del
Tribunale di L'AQ sollevata dal convenuto, in quanto il corrispettivo previsto nel contratto di appalto di servizi fra la e il ammontava ad € 2.703.956,02 Pt_1 Controparte_2 superando, in tal modo, la soglia della rilevanza comunitaria con conseguente radicamento della competenza presso la Sezione Specializzata in materia di Imprese del Tribunale di
L'AQ ai sensi dell'art. 3 co. 2 lett. f) D.lgs 168/03 e dell'art. 28 D.lgs 168/2006, applicabile al caso di specie stante l'espresso riferimento contenuto nelle premesse del contratto di appalto ripassato fra le parti e non rilevando la disposizione contrattuale con cui le parti avevano pattuito la competenza territoriale del Tribunale di Pescara, trattandosi di competenza speciale ed inderogabile.
Quanto al merito , il Tribunale accoglieva solo la domanda di pagamento degli interessi per effetto del ritardo maturato nel pagamento delle fatture non condividendo le censure del convenuto che aveva sostenuto che il ritardo fosse imputabile all'impresa per mancanza dei requisiti di regolarità fiscale e contributiva e per non avere fornito la prova di avere allegato il
D.U.R.C regolare alle fatture inviate.
Al riguardo il Primo Giudice evidenziava che aveva dato la prova di aver adempiuto Pt_1 agli oneri fiscali e contributivi , nel periodo relativo alle fatture oggetto di causa, mediante il deposito dei relativi D.U.R.C.; mentre la seconda eccezione oltre che inammissibile per essere stata tardivamente sollevata con la seconda memoria istruttoria, era comunque infondata in quanto l'art. 16 del Capitolato d'appalto richiedeva l'allegazione del DURC solo per il pagamento del saldo ( e non per i pagamenti in acconto) e considerando che le P.A possono acquisire in autonomia il D.U.R.C. al fine di verificare la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa, ex art 16 bis co. 10 D.L. 185/2008.
Il Tribunale riconosceva pertanto, considerando che il convenuto aveva contestato CP_2 solo l'an e non il quantum, in favore della ditta attrice, ex art 115 co. 1 c.p.c., l'importo da questa indicato di € 2780,82, oltre interessi legali ex art 1284 co. 4 c.c dalla data della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo.
6 Il Collegio riteneva infondata la domanda di pagamento di € 211.622,22 avanzata dall'attrice a titolo di mancato rimborso per i costi di conferimento in discarica dei rifiuti., in quanto i documenti contrattuali prevedevano che tale onere spettasse all'appaltatore come si evince dal tenore dell'art. 2 del contratto di appalto e dall'art. 3 del Capitolato speciale d'Appalto e ritenendo inconferente il riferimento compiuto dall'attrice all'art. 2 ultimo comma del predetto Capitolato ( ove era indicato che “Sono a carico dell'Amministrazione Comunale tutti gli oneri derivanti da operazioni di smaltimento”) in quanto riferito agli interventi aventi carattere di urgenza, non previsti in convenzione, di cui ai precedenti capoversi del medesimo articolo.
Secondo il Primo Giudice l'interpretazione fornita dall'attrice, oltre ad essere contraddittoria rispetto al tenore letterale dell'oggetto del servizio previsto nel contratto, risultava in contrasto anche con il Bando di gara recante anch'esso come oggetto la “Raccolta , trasporto , smaltimento presso impianti autorizzati dei rifiuti indifferenziati e differenziati-spazzamento strade ed aree pubbliche ed altri servizi accessori”; inoltre era considerato inconferente il riferimento alla mancata indicazione tra i requisiti soggettivi previsti nel bando di gara della competenza relativa all'attività di smaltimento dei rifiuti dovendo considerarsi inclusa in quella di “gestione della raccolta e del trasporto di rifiuti” di cui al punto III.
3.1 del bando.
Infondata veniva poi considerata dal Tribunale la richiesta di integrazione del compenso pattuito per ulteriori € 53.734,64 a seguito dell'incremento di produzione dei rifiuti rispetto all'entità stimata nel C.S.A.
Secondo la sentenza impugnata il maggior compenso non poteva trovare fondamento nel richiamo all'art. 16 del C.S.A riferendosi tale disposizione a pregiudizi ulteriori rispetto a quelli oggetto del contratto;
né poteva essere riconosciuto sulla base degli artt. 114 e 132
D.lgs 163/2006 richiamato nel contratto, non rientrando l'aumento della prestazione nei termini indicati da in alcuna delle ipotesi di cui all'art 132 del codice degli appalti. Pt_1
Né era invocaabile l'art. 1661 c.c. ( in tema di appalti privati) in quanto non risultvaano variazioni al progetto apportate dalla committente, ma piuttosto una maggiore quantità di lavoro necessaria rispetto a quella prevedibile, per cui la maggiore onerosità dell'opera rientrava nell'alea normale del contratto.
Evidenziava come dall'esame degli atti in particolare dagli artt. 3 e 4 del contratto e dall'art. 15 del Capitolato fosse emerso che il prezzo del servizio era stato considerato “a corpo” e qualificato fisso ed invariabile e che, secondo la giurisprudenza di legittimità riportata in tema di appalto di opere pubbliche a corpo o a forfait ( e i medesimi principi applicabili anche in materia di appalto di servizi ad esecuzione continuata), quando il prezzo convenuto è fisso e
7 invariabile, grava sull'appaltatore il rischio relativo all'ulteriore quantità di lavoro che si renda necessaria rispetto a quella prevedibile, ritenendosi che la maggiore onerosità rientri nell'alea normale del contratto in deroga all'art. 1664 c.c..
Non condivisibile secondo il Tribunale era l'assunto dell'attrice che imputava l'incremento di produzione di rifiuti al che avrebbe errato nelle previsioni di stima del servizio e ciò CP_2 in quanto la verifica in ordine alla valutazione dell'aumento dei costi andava effettuata in riferimento ai dati di produzione nel quinquennio di gestione del servizio ( e non nell'arco temporale di 8 mesi come indicato dall'attore) ; inoltre, a fronte della contestazione specifica del per cui la maggiore produzione di rifiuti era da imputarsi alla stessa per CP_2 Pt_1 non avere realizzato tutte le politiche ambientali volte alla diminuzione della produzione di rifuti e/o all'incremento della percentuale di raccolta differenziata ( prevedendo l'offerta tecnica presentata da un piano di riduzione e riutilizzo dei rifiuti nonché una proposta Pt_1 di miglioramento del servizio di gestione) e ritenendo il che tali mancanze fossero la CP_2 causa preminente delle produzioni e smaltimento aggiuntivi di rifiuti urbani, la società appaltatrice si limitava a sostenere di aver realizzato e distribuito alle utenze brochure contenenti istruzioni/spiegazioni sul servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e di aver affisso nei luoghi pubblici appositi manifesti recanti le informazioni riguardo il servizio: circostanze ritenute dal Tribunale non dimostrate non essendo suffragate da elementi documentali concreti.
Infine nessun rilievo veniva attribuito dal Primo Giudice, per giustificare il pagamento di maggiori costi per l'incremento dei rifiuti, al fatto che avesse ripulito il deposito Pt_1 comunale non avendo l'attrice richiesto il pagamento di tale servizio.
Quanto alla censura dell'attrice riguardo la mancata attivazione da parte del CP_2
di un Centro di Raccolta Rifiuti la cui presenza avrebbe ridotto i costi aziendali
[...] in termini di ore di personale e costi di trasporto, il Tribunale evidenziava che la violazione dell'art. 5 punto A8 del C.S.A. sostenuta dall'attrice non era condivisibile limitandosi tale disposizione ad indicare l'impegno per la società di gestire un'isola ecologica comunale sull'area indicata dall'Ufficio tecnico evidenziandosi , al riguardo, nella sentenza, CP_3 che il aveva dedotto di aver autorizzato l'appaltatrice a svolgere il servizio presso il CP_2 capannone comunale sito in località Vallone anche se in atti non vi era alcuna documentazione a supporto.
In ogni caso il Tribunale riteneva non sussistere ragioni per riconoscere in favore di i Pt_1 maggiori oneri sopportati per il personale e il trasporto in quanto dal tenore dell'art. 3 punto
A8 del C.S.A invocato dall'attrice a fondamento della pretesa creditoria, non emergeva alcun
8 obbligo in capo alla stazione appaltante di predisporre materialmente l'isola ecologica a beneficio dell'appaltatore , prevedendo l'ultimo periodo del predetto articolo la possibilità per l'appaltatore di realizzare in autonomia l'isola su area privata con canone di locazione a carico del Comune;
sennonché non avendo l'attrice dedotto né provato di aver proposto al o di aver effettivamente utilizzato altra area privata per la realizzazione dell'isola CP_2 ecologica, ne derivava l'impossibilità di riconoscere tale posta risarcitoria in favore dell'appaltatrice.
Quanto alle spese di lite, per effetto della reciproca soccombenza , configurabile in presenza di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi come nel caso di specie , il Collegio riteneva congruo compensare le spese fra le parti nella misura del 90% disponendo le restanti spese, liquidate sulla base del valore dichiarato della controversia , in favore di a.r.l., con la precisazione che gli esborsi sostenuti restavano a Parte_1 carico delle parti che le avevano anticipate.
2. Avverso la sentenza n. 664/2023 del Tribunale di L'AQ- Sezione specializzata in materia d'impresa, ha proposto appello per i seguenti Parte_1 motivi:
2.1 Violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1375, 1362 c.c. e 97 Cost. in relazione alle previsioni del Bando di gara e del disciplinare ed altresì, del C.S.A. e del contratto-
Carenza di motivazione e motivazione apparente su un punto decisivo della controversia per avere i primi giudici omesso di valutare e/o comunque di farlo in modo corretto ed adeguato la quaestio iuris sottopostasi al loro esame
L'appellante censura la sentenza di Primo Grado che si è limitata solo ad osservare come l'oggetto del Bando di gara prevedesse tra le attività anche quella di smaltimento, senza considerare che il bando di gara non richiedeva in capo alla ditta offerente i requisiti per le attività di smaltimento dei rifiuti. Il Tribunale non ha tenuto conto che la questione atteneva al mancato possesso, in capo all'offerente aggiudicatario del servizio, degli appositi requisiti relativi all'esercizio della specifica categoria di attività assimilando tra loro le due attività , ben distinte ed autonome, della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti che rappresentano servizi indipendenti, intendendosi per “raccolta” “le operazioni di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto” (art. 183 Codice dell'ambiente) non assimilabile e/o equipollente all'attività di smaltimento .
Contesta ancora la sentenza impugnata per aver limitato la disamina al solo dato formale dell'oggetto e del dettato del bando di gara ( ovvero del CSA e dell'annesso contratto) ignorando che nel bando non era richiesto il possesso in capo all'offerente dei requisiti
9 specifici per lo svolgimento dell'attività di smaltimento;
mentre secondo l'appellante non si può contrattualizzare un'attività nel caso in cui il bando non la contempli tra i requisiti di partecipazione alla gara.
Atteso che la selezione dell'offerta prescindeva dal possesso dei requisiti afferenti all'attività di smaltimento, secondo l'appellante non poteva essere considerata tale attività nella fase successiva di contrattualizzazione del rapporto.
Né è condivisibile, secondo l'appellante, la lettura offerta dal Tribunale circa il contenuto dell'art. 2 u.c. del C.S.A (per il quale “Sono a carico dell' tutti gli Controparte_4 oneri derivanti da operazioni di smaltimento” ) da circoscriversi alla sola categoria degli interventi urgenti mentre tale disposizione deve intendersi riferita al servizio appaltato nel suo complesso.
Pur riconoscendo che la norma in questione non fosse particolarmente chiara , l'appellante ritiene che la questione sollevata, circa la mancata richiesta di specifici requisiti idoneativi in relazione all'attività di smaltimento ,costituisca elemento centrale e irrisolto dalla sentenza impugnata .
Secondo l'appellante il Tribunale ha infine omesso di considerare che ai sensi dell'art. 188
D.lgs 152/06 gli oneri relativi all'attività di smaltimento sono a carico del produttore o detentore del rifiuto ossia del avendo agito come mero Controparte_2 Pt_1 raccoglitore.
Insisteva per l'ammissione delle prove orali richieste ed articolate in primo grado.
2.2 Violazione e falsa applicazione degli artt. 1375, 1661, 1667 e 2697 c.c. in relazione alle previsioni contenute negli atti di gara e sulla base delle quali è stata redatta l'offerta, per avere i primi giudici erroneamente valutato la portata della domanda avanzatasi sul punto e sugli istituti e principi giuridici che la governano e ne attestano il fondamento .
L'appellante lamenta che le previsioni di stima della produzione dei rifiuti contenute nel CSA
e sulla base di quali era stata formulata l'offerta erano inattendibili ed errate;
denuncia di aver rilevato un maggiore quantitativo di rifiuti con conseguente aggravio dei costi del servizio e pertanto, siccome i dati previsionali, rivelatisi errati, erano stati forniti dal CP_2
i maggiori costi non potevano ricadere sul gestore non essendo da questi né governabili nè prevedibili dal momento che l'offerente non è in grado di verificare il dato previsionale indicato dalla stazione appaltante a base delle gara.
Precisa che la previsione del prezzo fisso nell'appalto includeva solo ciò che era prevedibile per l'imprenditore al momento dell'offerta per cui, essendo i maggiori costi ricollegabili a
10 fatto imputabile alla P.A ne conseguiva che spettava all'appaltatore la piena reintegrazione dei maggiori costi sostenuti.
Censura la sentenza di primo grado che nel rigettare le richieste dell'appellante aveva sostenuto l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 1664 c.c. senza pronunciarsi sulla inidoneità dei dati presi a riferimento per la formulazione dell'offerta e sulle ragioni per cui le conseguenze del dato previsionale errato sulla movimentazione dei rifiuti e quindi il peso della maggiorazione dei costi ,dovessero ricadere sull'imprenditore.
Rileva nella condotta del la violazione degli obblighi di diligenza e di perizia nella CP_2 predisposizione degli atti di gara e violazione dell'affidamento riposto dall'offerente sui dati previsionali forniti dall'ente.
Considera non condivisile il richiamo operato dalla sentenza, per la verifica dell'aumento dei costi, all'alea contrattuale in quanto l'alea economica si basa sulle maggiorazioni sopravvenute dei costi e oneri del servizio che possono subentrare nel corso del rapporto e non sui dati storici preesistenti al contratto sui quali sono state operate le stime in base ai quali andava calibrata l'offerta .
Con la conseguenza che se i dati sono inattendibili significa che la stazione appaltante li ha elaborati in modo negligente ed imperito producendo effetti distorsivi e fuorvianti sull'offerta economica presentata dall'appellante.
Contesta ancora la sentenza di primo grado laddove ha invividuato la causa preminente delle produzioni e smaltimenti aggiuntivi di rifiuti urbani nel mancato incremento della raccolta differenziata evidenziando un calo della raccolta differenziata , passata in base al raffronto dei dati del semestre oggetto di causa con quelli dello stesso periodo per gli anni 2014,2015 e
2016, dal 73% al 66%
Secondo l'appellante bisogna distinguere fra i costi afferenti allo smaltimento (per i quali ha avanzato separata domanda di pagamento) ed i costi indotti dai maggiori volumi di rifiuti che si è dovuto movimentare che riguardano il personale impiegato per più ore in servizio per l'attività di raccolta e i mezzi di raccolta impiegati in modo più assiduo del previsto per far fronte al loro trasporto;
pertanto ai fini dell'accoglimento della domanda di riconoscimento della maggiorazione dei costi del servizio ciò che rileva è il volume complessivo di rifiuti dovutisi movimentare che ha aggravato i costi del servizio.
Deduce ulteriormente che nessuna valenza può essere attribuita alla questione delle politiche ambientali contestando la decisione del Primo Giudice che ha indicato, quale causa della maggiorazione dei costi e degli oneri del servizio lamentati dall'appellante, la mancata attuazione del piano di riduzione e riutilizzo dei rifiuti nonché di una proposta di
11 miglioramento del servizio ( come previsto nell'offerta tecnica) evidenziando al riguardo che se avesse effettivamente disatteso agli impegni assunti incombeva sul dimostrare CP_2
l'inadempimento del gestore.
Ribadisce che la maggiorazione dei costi era da imputarsi alla quantità complessiva dei rifiuti dovutisi movimentare e non, come sostenuto nella sentenza impugnata, all'insoddisfacente differenziazione dei volumi delle attività di raccolta.
2.3 Violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1375, 1362 c.c. in relazione alla mancata attivazione del Centro di raccolta rifiuti- carenza di motivazione e motivazione apparente su un punto decisivo della controversia , per avere i primo giudici non correttamente applicato la disposizione del CSA art 3 p.to A.8
Con questo motivo l'appellante ritiene di aver diritto al riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti a fronte della mancata attivazione del Centro Raccolta Rifiuti (isola ecologica) non condividendo l'assunto del Primo Giudice secondo il quale non vi era alcun obbligo in capo alla Stazione appaltante di predisporre materialmente l'isola a beneficio dell'appaltatore.
Secondo l'appellante la questione va valutata in virtù della regola ermeneutica ex art 1362 co.
2 c.c. secondo cui per determinare la comune intenzione delle parti si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto deducendo, al riguardo, che con missiva del 30.11.2018 aveva proposto al il Pt_1 CP_2 posizionamento di isole ecologiche per le utenze ubicate in aree di difficile percorrenza senza alcun esito;
che in base al disciplinare di gara era il a dover indicare l'area su cui CP_2 posizionare l'isola e che il capannone sito in località Vallone messo a disposizione dall'Ente non era idoneo al servizio in quanto priva dei prescritti requisiti tecnici.
Censura la sentenza di primo grado che nel respingere la domanda ha ritenuto l'insussistenza in capo al di un obbligo di predisporre un'isola ecologica non potendo al contrario il CP_2 servizio essere attivato dal gestore senza una preventiva autorizzazione da parte dell'Ente anche in relazione all'individuazione della sede ove allocare l'isola .
3. Si è costituito in appello il , invocando l'integrale rigetto del Controparte_2 gravame e la conferma della sentenza impugnata
Dopo aver dichiarato la quiescenza sull'eccezione preliminare di incompetenza territoriale e sugli interessi per ritardato pagamento affrontati e decisi dal Primo Giudice, l'appellata evidenzia come dal corredo documentale dell'appalto, quale la delibera di approvazione bando di gara e capitolato prestazionale n. 45 del 27.03.2015, bando di gara , capitolato speciale d'appalto, contratto d'appalto del 13.07.2018 rep- 887 fosse emerso che i costi di smaltimento/recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta fossero a carico dell'appellante
12 essendo ricompresi nel corrispettivo contrattuale e nella remunerazione per l'intero servizio di igiene urbana comprendente la raccolta, il trasporto e lo smaltimento/recupero, con la sola esclusione di quelli per interventi extra-contratto non previsti in convenzione e pagabili solo a consuntivo e con preventiva pattuizione.
Contesta le argomentazioni dell'appellante secondo il quale l'appaltatore doveva effettuare solo la raccolta e il trasporto ( e non lo smaltimento dei rifiuti, da effettuarsi da terzi) e che gli smaltimenti esulanti dal corrispettivo non fossero limitati a quelli extra contratto d'urgenza bensì estesi ad altri servizi e ciò, quanto al primo punto in particolare, perché il costo di smaltimento/recupero costituisce un parte minoritaria del servizio di igiene urbana effettuato in favore del (raccolta e trasporto, spazzamento, servizi aggiuntivi) e quindi CP_2 effettuabile da soggetti ai quali l'appaltatore conferisce i rifiuti del di , CP_2 CP_2 essendo normalmente piattaforme abilitate alla cernita e selezione degli stessi che non è possibile inserire come requisito di partecipazione in gara in quanto i rifiuti speciali (come quelli da raccolta differenziata) possono essere conferiti dall'appaltatore ad impianti liberamente individuati tra quelli presenti nel mercato e non imposti dalla Stazione appaltante e ciò perché l'inserimento nei requisiti del capitolato comporterebbe la violazione delle regole sulla libera concorrenza e massima partecipazione .
Infondata, secondo l'appellato, è la richiesta di riconoscimento di maggiori oneri per lo smaltimento dei rifiuti urbani in dipendenza, durante lo svolgimento del servizio, di un significativo incremento nella produzione rispetto ai dati d'appalto, dal momento che l'incremento dei rifiuti non determina l'alea ex art. 1664 c.c. in cui incolpevolmente incorre l'appaltatore per circostanze imprevedibili e ciò sia per l'entità della maggiore produzione di rifiuti mai superiore al 10% sia per la natura prevedibile e programmabile dell'andamento della produzione comunale di rifiuti;
inoltre, secondo l'appellato, incombeva sulla ditta appaltatrice porre in essere , in ragione dell'offerta tecnica presentata , le politiche ambientali volte alla diminuzione della produzione dei rifiuti e/o all'incremento della raccolta differenziata rappresentando tale mancata attuazione del piano di riduzione e riutilizzo dei rifiuti nonché di proposta di miglioramento del servizio di gestione, la causa preminente delle produzione e smaltimenti aggiuntivi di rifiuti urbani lamentati dall'appellante.
Sulla base del raffronto tra i dati ricevuti da e le produzioni precedenti riferite allo Pt_1 stesso periodo e ai quantitativi indicati nel Capitolato Speciale Appalto si riscontra, secondo l'appellato, che la media mensile delle produzioni era in linea con quelle pregresse e con i dati di capitolato;
evidenziandosi al contrario un calo della percentuale di RD dal 73% al 66% per il periodo attenzionato, i cui effetti si ripercuotevano in termini di maggior costo nella
13 gestione del servizio per l'appaltatore, non imputabile alla stazione appaltante, non essendo rinvenibili, nel caso di specie, circostanze imprevedibili ( non essendo la stima delle produzioni un elemento fisso ed immutabile , salvo non sopraggiungano costi imprevedibili) che rendano la prestazione più onerosa ex artt. 1467 e 1664 c.c..
Con la conseguenza che l'appaltatrice doveva tener conto del dato di produzione nella formulazione economica dell'offerta al ribasso;
inoltre lo scostamento tra i dati di produzione previsti e quelli risultanti dalla raccolta rientra nell'alea gravante sull'appaltatore essendo il servizio appaltato interamente a corpo non avendo la stazione appaltante espunto la quota parte c.d. a misura dello smaltimento/recupero rifiuti proprio per stimolare comportamenti virtuosi dell'appaltatore e quindi dell'utente sia in termini di minor produzione di rifiuti sia riguardo una maggiore qualità della raccolta differenziata.
Precisa infine che il maggior quantitativo di rifiuti prodotti , siano essi indifferenziati che differenziati, non comporta lo stesso costo di trasporto e smaltimento nel senso che un picco di raccolta differenziata determina un minor costo dell'indifferenziata ( le cui tariffe di smaltimento sono maggiori) e un maggior ricavo per i corrispettivi ugli imballaggi CP_5 recuperati (vetro,carta,plastica, metalli) spettante alla in aggiunta al corrispettivo di Pt_1 appalto.
Contesta le doglianze dell'appellante in ordine alla mancata attivazione del Centro raccolta rifiuti avendo l'amministrazione comunale autorizzato la ditta appaltatrice a svolgere il servizio con proprio personale in modo equipollente mettendo a disposizione un sito comunale di raccolta (capannone comunale in loc. Vallone), nel quale procedere con cadenze concordate , al prelievo mensile dei rifiuti non oggetto di raccolta settimanale (ingombranti e
RAEE) mentre per la carta, cartone e vetro sono stati posizionati dall'appellante presso il territorio comunale i contenitori come indicato nel capitolato prestazionale e nell'offerta tecnica migliorativa;
né l'appellante ha mai fornito riscontri documentali sui maggiori oneri sostenuti in conseguenza della mancata attivazione del Centro di raccolta.
Con l'ulteriore precisazione che il beneficio dell'attivazione di un tale presidio ambientale ricade sull'utenza (a cui viene assicurato un luogo di conferimento con regolari orari di ricezione) e non sull'appaltatore che deve effettuare la raccolta , trasporto e smaltimento rifiuti a prescindere dell'area in cui è ubicato il punto di raccolta.
4. Avendo le parti depositato le note di trattazione autorizzate entro il 13.05.2025, la causa è stata trattenuta a decisione ex art 352 c.p.c. nuova formulazione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ed in epigrafe riportate.
5. L'appello è infondato e va rigettato.
14 5.1 Quanto al primo motivo di gravame in cui l'appellante si duole del mancato riconoscimento del pagamento degli oneri da conferimento in discarica , la ORe osserva come dalla documentazione in atti relativa al contratto di appalto stipulato fra le parti in causa emerga che l'oggetto della prestazione assunta da (definito nel bando di gara , nel Pt_1 capitolato d'appalto e nel contratto) era comprensivo anche dell'attività di smaltimento/conferimento dei rifiuti in discarica : infatti già nel Bando di gara è indicato ( al punto II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti) che trattasi di “Raccolta, trasporto smaltimento presso impianti autorizzati dei rifiuti indifferenziati e differenziati – spazzamento strade ed aree pubbliche ed altri servizi accessori”; nel Capitolato Speciale
d'appalto del 27.03.2015 è indicato che l'affidamento dei servizi di nettezza urbana aveva ad oggetto :A) Raccolta differenziata dei rifiuti, trasporto e smaltimento, in particolare al punto
A.8 è previsto l'attività di “stoccaggio, trattamento, smaltimento, cernita, selezione ,riciclo, recupero, riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti domestici e assimilati, raccolti sul territorio, ad eccezione di quelli per i quali il Comune ha stipulato apposita convenzione con altro gestore e/o consorzio (es. RAEE, batterie di autoveicoli, oli usati ecc); B) Spazzamento strade ed aree pubbliche;
C) Altri servizi ( da attivare su richiesta dell'Amministrazione Comunale , non previsti nel presente affidamento e straordinari).
Nel Capitolato è previsto che la società di gestione si occupi a proprie spese del trasporto e conferimento dei rifiuti organici (Art. 3 punto A.5) ; del trasporto dei rifiuti destinati al recupero (punto A.6: “la società di gestione dovrà provvedere a proprie spese anche allo stoccaggio, cernita, selezione , recupero, riutilizzo, conferimento e smaltimento presso impianti autorizzati dei rifiuti raccolti sul territorio” e scelti dal gestore); del trattamento e smaltimento presso impianti autorizzati dei rifiuti indifferenziati raccolti sul territorio o provenienti dallo spazzamento stradale (Punto A.7) con scelta dell'impianto di destinazione effettuata dalla società di gestione;
mentre il riferimento all'ultimo capoverso dell'art. 2 del
C.S.A. è da intendersi riferito agli interventi aventi carattere di urgenza disciplinati nel medesimo articolo e non a quelli previsti in convenzione tenendo conto della restante disciplina di cui all'art. 1 punto A e art 3 punti A.4,A.5,A.6, A.7 sopra indicata e dallo stesso oggetto del bando di gara.
Lo stesso contratto di appalto rep. 887 stipulato il 13.07.2018 reca come oggetto la “raccolta , trasporto, smaltimento e/o recupero rifiuti solidi urbani” impegnandosi le parti a rispettare tutte le condizioni del Capitolato Speciale d'appalto (art. 5 punto 3) e formante parte integrante del contratto (art 5 punto 4) il capitolato speciale, il bando di gara, verbale di
15 procedura di gara del 09.11.15 e relativi allegati, progetto esecutivo, offerta migliorativa con proposte tecniche e migliorative.
Del resto secondo l'insegnamento della MA ORe (Cass. n. 16351/22)
“nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate e, solo se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371
c.c. (Cassazione civile sez. II, 11/11/2021, n.33451). L'interpretazione letterale deve, in ogni caso, tener conto sia dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art.1362 c.c. che dei i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli art.1368 c.c. e 1363 c.c., rispettivamente volti
a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta del contratto;
ne deriva che l'interprete, dopo aver compiuto
l'esegesi del testo, deve ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi (Cassazione civile sez. lav., 14/09/2021, n.24699; Cassazione civile sez. lav., 25/02/2021, n.5234)
Dagli atti regolativi dell'appalto dunque emerge con chiarezza che nel servizio da effettuarsi da parte di era compreso anche quello di smaltimento dei rifiuti non potendo Pt_1 assumere rilievo dirimente il requisito richiesto nel Bando dell'iscrizione del gestore all'Albo nazionale gestori ambientali che costituisce un registro ufficiale istituito dal D.lg.s 152/2006 presso il già Ministero a cui devono Controparte_6 obbligatoriamente iscriversi le imprese autorizzate a svolgere attività di gestione dei rifiuti;
anche il riferimento all'ultimo comma dell'art. 2 del CSA compiuto dall'appellante per suffragare l'assunzione degli oneri dello smaltimento in capo al , non appare CP_2 condivisibile considerando l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità che richiede ai fini dell'interpretazione del contratto una valutazione e comparazione complessiva delle clausole evidenziandosi al riguardo come la predetta norma si possa conciliare con le restanti clausole contrattuali sopra richiamate solo intendendo quali interventi a carico del CP_2 quelli aventi carattere di urgenza non previsti nella convenzione.
Essendo il servizio oggetto del bando comprensivo dell'attività di smaltimento di rifiuti era onere dell'appaltatrice organizzare l'attività direttamente o indirettamente attraverso il ricorso anche ad imprese terze essendo consentito il subappalto sia dal Capitolato speciale (art. 13) sia nel contratto di appalto (art. 12) mentre l'art 181 co. 2 n. 1 prevede fra le condizioni del subappalto che “ i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso
16 di esecuzione , all'atto di affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizio e le forniture o parti di servizio e forniture che intendono subappaltare i concedere in cottimo”: nel caso di specie non risulta che l'appellante abbia indicato servizi da subappaltare, nello specifico l'attività di smaltimento dei rifiuti, potendovi provvedere direttamente come del resto avvenuto tant'è che è stato richiesto il rimborso dei costi sostenuti per l'attività di smaltimento, escludendosi pertanto di fatto la rilevanza dell'assenza di requisiti soggettivi in capo all'appellante per l'espletamento del predetto servizio, i cui costi vanno ricompresi nell'importo complessivo dell'appalto tenuto conto delle clausole contrattuali come sopra illustrato.
Inconferente il richiamo all'art. 188 del D.lgs 152/2006 che prevede per il produttore iniziale o detentore ( nello specifico il Comune di ) la possibilità di provvedere al CP_2 trattamento dei rifiuti( oltre che direttamente) mediante un soggetto terzo affidatario, come avvenuto nel caso di specie con il contratto di appalto di servizi stipulato fra le parti in causa.
5.2 Non può essere riconosciuta all'appellante un'integrazione del compenso in dipendenza di maggiori volumi di rifiuti da movimentare osservando la ORe innanzitutto che dall'esame della documentazione in atti ( art. 3 e 4 del contratto e art. 15 del Capitolato speciale di appalto) risulta evidente che il prezzo per il servizio era a “corpo” quindi fisso ed invariabile.
Al riguardo secondo l'insegnamento della MA OR (Cass. n. 21448/22) “in tema di appalto di opere pubbliche a corpo o a forfait, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, ex art. 326 della legge 20.3.1865, n. 2248 all. F, sicché, ove risulti rispettato dalle parti di quel rapporto l'obbligo di comportarsi secondo buona fede giusta l'art. 1175 cod. civ. e, dunque, siano stati correttamente rappresentati dall'appaltante tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa dell'appaltatore, grava su quest'ultimo il rischio relativo alla ulteriore quantità di lavoro che si renda necessaria rispetto a quella prevedibile, dovendosi ritenere che la maggiore onerosità dell'opera rientri nell'alea normale del contratto, con conseguente deroga all'art. 1664 cod. civ. Ciò, peraltro, non comporta un'alterazione della struttura o della funzione dell'appalto, che non si trasforma in un contratto aleatorio, benché
l'allargamento del rischio accollato all'appaltatore releghi a situazioni affatto marginali la rilevanza della imprevedibilità delle condizioni di maggior difficoltà nell'esecuzione delle opere, potendo venire qui in considerazione solo situazioni che finiscano per incidere sulla natura stessa della prestazione (Sez. 1, n. 5262 del 17.3.2015, Rv. 634653 – 01; vedi anche
Sez.1, 27.2.2018 n.4718). Questa ORe ha posto un limite al principio, allorché ha sostenuto che in tema di appalto di opere pubbliche a corpo, il prezzo non è immodificabile in assoluto, in specie quando dalle modifiche successive ai disegni esecutivi e alle specifiche tecniche
17 fornite dalla stazione appaltante derivi un'evidente modifica all'oggetto del contratto, per la necessaria realizzazione di opere e lavori differenti rispetto a quelle individuate al momento della fissazione del prezzo, poiché in tal caso si determina l'effettivo superamento del rischio assunto con l'offerta a corpo, oltre l'alea normale, con diritto al compenso per gli ulteriori lavori svolti (Sez. 1, n. 22268 del 25.9.2017, Rv. 645515 - 01); in tal caso l'appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente o per effetto di varianti, il quale dev'essere calcolato «a misura» limitatamente alle quantità variate, mentre le parti di opere rimaste invariate devono essere compensate secondo il prezzo «a corpo» accettato “.
Nel caso di specie l'assunto dell'appellante che lamenta la violazione degli obblighi di diligenza e di perizia del nella predisposizione degli atti di gara avendo indicato un CP_2 dato previsionale errato sulla movimentazione dei rifiuti su cui l'imprenditore aveva formulato l'offerta (chiedendo pertanto il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti per l'incremento della produzione di rifiuti), non appare condivisibile non ricorrendo quel superamento del rischio assunto con l'offerta a corpo, oltre l'alea normale, con conseguente diritto al compenso per gli ulteriori lavori svolti.
Dai tabulati forniti dall'appellante ( fascicolo primo grado) risulta che la produzione semestrale (maggio-ottobre 2018) è stata di Kg, 1.568,890 di poco superiore a quella dello stesso periodo negli anni precedenti ( nel 2014 kg. 1.507.255, nel 2015 kg. 1486.141, nel
2016 kg 1.515.012, doc. 2 fasc primo grado appellata) quindi non appaiono condivisibili le censure riguardo l' erronea indicazione di dati pregressi sulla produzione di rifiuti da parte del inoltre è corretta l'osservazione del Primo Giudice circa la necessita, ai fini della CP_2 verifica sull'aumento dei costi rispetto alla normale alea, di un raffronto dei dati nel quinquennio di gestione del servizio e non solo riguardo ai primi mesi del 2018 come indicato dall'appellante; quanto alla raccolta differenziata raffrontando i dati di raccolta nel semestre oggetto di causa con quelli dello stesso periodo per gli anni 2014,2015 e 2016 si evince un calo della percentuale della raccolta differenziata dal 73% al 66% con conseguente incremento dei costi di smaltimento dei rifiuti indifferenziati.
Al riguardo hanno di certo inciso la mancata o comunque insufficiente attuazione del piano di riduzione e riutilizzo dei rifiuti nonchè della presentazione di una proposta di miglioramento del servizio di gestione prevista nell'offerta tecnica presentata da non Pt_1 potendosi ritenere all'uopo esaustivo, come correttamente evidenziato dal Primo Giudice, il riferimento a brochure informative distribuite agli utenti e l'affissione di manifesti contenenti informazioni sul servizio, attività rimaste prive di riscontro oltre che evidentemente rivelatisi
18 inidonee allo scopo;
inoltre va osservato che un incremento della raccolta differenziata avrebbe garantito un maggior ricavo per l'appellante a cui spettavano i contributi erogati dai consorzi di filiera ( contributi , come previsto all'art. 15 bis del Capitolato speciale CP_5
d'appalto.
5.3 Infondato è anche il terzo motivo di appello relativo alla mancata attivazione del centro raccolta rifiuti e ciò per due ordini di motivi : da una parte perché nel Capitolato di appalto non è previsto un obbligo in capo al (art. 3 punto A.8) di realizzare Controparte_2 un'isola ecologica (limitandosi ad indicare che si impegnava a gestire un'isola Pt_1 ecologica comunale sull'area indicata dall'Ufficio tecnico comunale) , dall'altra per aver comunque il messo a disposizione un sito comunale di raccolta in loc. Vallone CP_2 adibito al prelievo mensile dei rifiuti non oggetto di raccolta settimanale ( ingombranti e
RAEE); in ogni caso a fronte della contestazione della idoneità di tale sito,, come già argomentato nella sentenza gravata, non risulta provato che l'appellante abbia utilizzato
(facoltà prevista nel CSA) un'altra area privata per la realizzazione dell'isola ecologica : pertanto non sussistendo alcun obbligo in capo al di allestire l'isola ecologica a CP_2 beneficio dell'appaltatore ( anzi dal tenore dell'art. 3 punto A.8 è possibile ritenere che l'appellante avrebbe potuto anche realizzare direttamente l'isola su area privata e in tal caso il canone di locazione era a carico del e non essendovi prova che l'appellante abbia CP_2 sostenuto costi per la realizzazione su altro sito privato di un'isola ecologica , non potrà essere riconosciuto alcun rimborso all'appellante con conseguente rigetto del motivo di gravame.
6.Le considerazioni sopra esposte rendono ragione del rigetto dell'appello proposto , ritenuta assorbita ogni altra questione e superflui ai fini del decidere i richiesti approfondimenti istruttori, con conferma della sentenza impugnata.
7 Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (cause di valore da €
260.00 ad € 520.00) con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione istruzione.
8. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La ORe d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
19 1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA la società in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. al pagamento , in favore dell'appellata, delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 14.239,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad
IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Maurizio Sante Minichilli dichiaratosi antistatario
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 28.07.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott. Mariangela Fuina Dott. Barbara Del Bono
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
Sezione Specializzata in materia di Impresa
La ORe d'Appello di L'AQ, composta dai Magistrati
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 383 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da corrente in NO (FG) via Croce n. 83, Parte_1
C.F./P.IVA: in persona del suo Presidente , legale rappresentante p.t. Avv. P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cutilli come in atti Controparte_1
-APPELLANTE-
CONTRO
,corrente in piazza G. Cipressi n. 1 , C.F.: Controparte_2 CP_2
, P.IVA: , in persona del Sindaco p.t. P.IVA_2 P.IVA_3 Parte_2 rappresentato e difeso dall' Avv. Maurizio Sante Minichilli come in atti
-APPELLATO –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'AQ , Sezione Specializzata in materia di impresa n. 664/2023 pubblicata in data 27.10.2023
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: Il sottoscritto procuratore e difensore della parte appellante suindicata, vista l'ordinanza del 10.9.2024, comunicata, a mezzo pec, il 12.9.2024, che ha disposto la rimessione della causa in decisione, rinviando, quindi, la stessa all'udienza cartolare dell'13.5.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ed all'uopo, assegnando alle parti termine entro il 14.3.2025 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni.
Richiamato il proprio atto di appello a cui integralmente si riporta.
1 Vista la comparsa di costituzione e risposta dell'appellato, osservato avversativamente che, in relazione alle difese votate (infondatamente) ad eccepire l'inammissibilità di asserite domande nuove introdotte nel grado, se ne deduce la palese e manifesta infondatezza.
Rilevato inoltre che, nel merito, le difese dell'appellato, parimenti, si appalesano destituite di ogni fondamento, siccome, erronea e parziale si dimostra pure la ricostruzione ex adverso operatasi del rapporto controverso.
Precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nell'atto di citazione in appello (quivi alle pp. 24-26), tornando ad insistere, di nuovo, in via istruttoria, sull'ammissione delle prove orali, nonché, della CTU nei termini ivi richiesti (in particolare al punto V), tornando, ad avversare le difese dell'appellato, siccome indimostrate e destituite di ogni fondamento.
Per l' appellato : Con ordinanza resa il 10.09.2024 il Collegio d'Appello adito rimetteva la causa in decisione all'udienza del 13.05.2025, disponendo per la stessa la sostituzione con trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ed assegnando alle parti i termini (a ritroso) di cui all'art. 189 c.p.c.
Tanto premesso e ritenuto, il , a ministero del suo procuratore e Controparte_2 difensore Avv. Maurizio S. Minichilli , conclude affinché l'Ill.ma ORe d'Appello – Sez. Specializzata delle Imprese - , contrariis reiectis, voglia: in via preliminare
A) a mente di quanto disciplinato dall'art. 345 c.p.c., dichiarare inammissibili le nuove domande proposte da rispetto a quanto contenuto nel giudizio di primo grado;
Pt_1 nel merito
B) confermare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale Ordinario dell'AQ – Sez.
Specializzata delle Imprese – nr. 664/2023 pubblicata in data 27.10.2023 e per l'effetto
C) respingere e rigettare tutte le pretese economiche avanzate dalla Parte_1 Pt_3
[... in quanto infondate ed inammissibili in punto di fatto e diritto, per le ragioni ampiamente esposte in parte motiva che qui abbiansi per integralmente riportate, e segnatamente:
c.1) in merito ai costi di smaltimento dei rifiuti in discarica, gli stessi non sono dovuti per la totale inconferenza e contrasto rispetto agli atti prodotti (bando gara, capitolato speciale d'appalto, offerta tecnica, contratto), i quali provano, oltre ogni ragionevole dubbio, che il corrispettivo d'appalto da riconoscere all'Appaltatore è comprensivo dell'intero servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero rifiuti urbani nel Comune di;
CP_2
2 c.2) gli ulteriori oneri conseguenti alla maggiore produzione di rifiuti nel periodo considerato, non sono dovuti stante l'indimostrata sussistenza dei presupposti di legge riferiti all'eccessiva onerosità da eventi imprevedibili (ex plurimis artt. 1467 e 1664 c.c. crf Cass. Civ.
14639/2018);
c.3) anche i maggiori costi per la mancata attivazione del centro di raccolta Comunale non spettano alla controparte dal momento che questi non sono stati in alcun modo provati ed avendo il adempiuto a detto obbligo con la messa a disposizione Controparte_2 dell'area comunale in loc. Vallone di Manoppello, all'interno della quale sono stati espletati i conferimenti della cittadinanza, ed i conseguenti ritiri, delle tipologie di rifiuti non oggetto di raccolta settimanale;
D) rigettare la domanda di rinnovo dell'attività istruttoria in alcun modo accoglibile stante l'inidoneità sia della prova testi che della C.T.U. a modificare il thema decidendum non abbisognevole di ulteriori mezzi probatori, come giustamente e condivisibilmente sostenuto dal Giudice di Prime Cure, a cui questa difesa aderisce;
C) condannare l'appellante alla soccombenza di lite nel presente giudizio, con refusione degli onorari direttamente in favore dell'odierno procuratore il quale si dichiara antistatario.
Salvezze Illimitate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione adiva il Tribunale di L'AQ - Parte_1
Sezione delle Imprese al fine sentir accogliere le seguenti conclusioni:”Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: -I) nel merito, in considerazione delle ragioni e dei titoli tutti esposti in premessa, conseguentemente, accertare e dichiarare i crediti vantati dalla società attrice, e, per l'effetto, condannare l'Ente convenuto a corrispondere ad essa società attrice le somme tutte che risulteranno dovute in corso di causa, maggiorate degli accessori di legge, ed in ispecie, in quanto dovuti degli interessi moratori nella misura stabilita ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e 5 D. Lgs. n. 231/02, ovvero, in subordine, e salvo gravame, nella misura stabilita ai sensi dell'art. 1284 co 5 c.c.;
-II) sempre nel merito, ed in relazione all'attività di conferimento in discarica dei rifiuti di cui al p.to 3 della narrativa che precede, accertare e dichiarare il diritto della società attrice di vedere riconosciuti e ristorati dall'ente convenuto i relativi costi che la stessa andrà a sostenere, nel corso dell'appalto, e per tutta la sua durata, a tale precipuo titolo;
-III) ancora nel merito, ed in relazione all'entità di produzione dei rifiuti di cui al p.to 4 della narrativa che precede, accertare e dichiarare il diritto della società attrice di vedere riconosciuti e
3 ristorati dall'ente convenuto i maggiori oneri del servizio che risulteranno dovuti in relazione ai quantitativi mensili dei rifiuti movimentati ed accertati per la parte che risulterà eccedente la soglia-media mensile stimata di 223.23 tonn.; relativa all'anno 2018 e di 220,44 tonn. relativa all'anno 2019; -IV) infine, sempre nel merito, ed in relazione alla mancata attivazione del Centro Raccolta di cui al p.to 5 della narrativa che precede, accertare Pt_4
e dichiarare il diritto della società attrice di vedere rimborsati dall'ente convenuto i maggiori costi cui la stessa andrà incontro, mensilmente, nel corso di svolgimento del servizio affidato in appalto e fino all'attivazione da parte del del ai sensi CP_2 Parte_5 dell'art. 3 p.to A.8 CSA;
-V) in via istruttoria, sulle circostanze tutte esposte in narrativa premesso “vero che” (-previa eventuale espunzione di espressioni e/o frasi che tendano comunque a far esprimere al teste ogni inammissibile giudizio e/o valutazione, e, ben
s'intende, senza che ciò valga ad invertire l'onere della prova-) si chiede, sin da ora, di essere abilitati alla prova testimoniale, riservandosi, nel prosieguo, il deposito di apposita lista testi. -VI) Il tutto col favore delle spese, diritti ed onorari di causa;
”.
Esponeva di essersi aggiudicata dal , all'esito di procedura negoziata, Controparte_2 dapprima provvisoriamente e successivamente , previa Determina dirigenziale dell'UTC n. 15 del 27.01.2016, in via definitiva, il servizio di “Raccolta, Trasporto, Smaltimento e/o recupero
Rifiuti Solidi Urbani”, cui seguiva , ai sensi del Codice dei contratti all'epoca vigente D.lgs
163/2006, la stipula del contratto in data 13.07.2018 rep. 887.
Precisava di aver assunto il servizio a partire dal mese di maggio del 2018 e di aver , nel corso del rapporto, notiziato l'Ente di specifiche problematiche che avevano dato origine a distinti profili di responsabilità contrattuale in capo al CP_2
In particolare l'attrice contestava: l'inattendibilità dei dati di movimentazione dei rifiuti riportati negli atti di gara e di cui si era tenuto conto per la stima dei costi del servizio, che aveva generato maggiori costi per complessivi € 53.710,00 ; il sistematico ritardo nel pagamento delle fatture mensili, determinando interessi per € 2.609,33; che alcuni costi non competevano alla società attrice , in particolare il costo del conferimento in discarica dei rifiuti ( che erano a carico del per complessivi € 211.386,22; denunciava che il CP_2 non aveva attivato il Centro di raccolta dei rifiuti e che tale mancata attivazione CP_2 aveva determinato maggiori costi sino a dicembre 2018 per complessivi € 32.000
Pertanto adiva in giudizio il al fine di ottenere il pagamento, in Controparte_2 ragione del predetto affidamento del servizio di igiene urbana del con decorrenza dal CP_2
01.05.2018, delle le seguenti somme: € 2.690,33 per interessi moratori e/o di legge in ragione di ritardati pagamenti delle fatture mensili dovute in forza dei servizi di igiene urbana
4 espletati;
€ 211.386,22 per oneri da conferimento in discarica dei rifiuti urbani prodotti dal ed oggetto di raccolta a cura della ditta appaltatrice;
€ 53.710,40 per Controparte_2 maggiori costi scaturenti dall'incremento mensile della produzione di rifiuti urbani rispetto ai quantitativi indicati in sede di gara;
- € 32.000,00 per mancata attivazione del Centro Raccolta
Rifiuti.
Si costituiva il eccependo in via preliminare l'incompetenza Controparte_2 territoriale del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di Pescara ai sensi dell'art. 20 del Bando di gara/Capitolato speciale d'appalto e ai sensi dell'art. 8 del contratto stipulato dalle parti.
Nel merito, riteneva di non dover dare nulla a titolo di interessi per ritardato pagamento delle fatture essendo le rimesse mensili subordinate alla puntuale sussistenza dei requisiti di regolarità fiscale e contributiva.
Affermava che dalla documentazione in atti e segnatamente dalla delibera di approvazione
Bando di gara e capitolato prestazionale n. 45 del 27.03.2015 , dal Capitolato speciale d'appalto e dal contratto d'appalto del 13.07.2018 rep. 887 risultava come i costi per lo smaltimento in discarica dei rifiuti fossero a carico della ditta attrice.
Il evidenziava che l'incremento dei rifiuti urbani lamentato Controparte_2 dall'attrice , non determinava l'alea di cui all'art. 1664 c.c. ed inoltre spettava alla ditta appaltatrice porre in essere le politiche ambientali volte alla diminuzione della produzione di rifiuti e/o all'incremento della percentuale di raccolta differenziata.
Quanto alle censure sulla mancata attivazione del Centro di raccolta rifiuti, il CP_2 precisava di ave messo a disposizione un sito comunale di raccolta nel quale poter procedere al prelievo mensile dei rifiuti non oggetto di raccolta settimanale (ingombranti e RAEE, per la carta e cartone ed il vetro la ditta aveva posizionato presso il territorio comunale i contenitori, come prescritti nel capitolato prestazionale e nell'offerta tecnica migliorativa).
Assunta la prova orale ammessa ( interrogatorio formale dell'attrice) e ritenute inammissibili le altre prove orali richieste in quanto vertenti su circostanze da provare documentalmente, rigettata la richiesta di CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.03.2023, differita all'udienza del 22.03.2023(tenutasi con le modalità della trattazione scritta) all'esito della quale le parti precisavano le conclusioni come da note depositate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.1Il Tribunale di L'AQ con la sentenza n.664/2023 pubblicata il 27.10.2023, in parziale accoglimento della domanda attorea, condannava il al pagamento Controparte_2
5 dell'importo di € 2.780,82 in favore di oltre interessi legali Parte_1 nella misura di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale e sino all'effettivo soddisfo;
rigettava tutte le altre domande dell'attrice. Compensava le spese di giudizio tra le parti nella misura del 90% condannando il al Controparte_2 pagamento delle restanti spese di lite nella misura del 10% in favore dell'attrice e liquidate in
€ 2.245,70 per compensi professionali, oltre spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.
Preliminarmente il Tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio del
Tribunale di L'AQ sollevata dal convenuto, in quanto il corrispettivo previsto nel contratto di appalto di servizi fra la e il ammontava ad € 2.703.956,02 Pt_1 Controparte_2 superando, in tal modo, la soglia della rilevanza comunitaria con conseguente radicamento della competenza presso la Sezione Specializzata in materia di Imprese del Tribunale di
L'AQ ai sensi dell'art. 3 co. 2 lett. f) D.lgs 168/03 e dell'art. 28 D.lgs 168/2006, applicabile al caso di specie stante l'espresso riferimento contenuto nelle premesse del contratto di appalto ripassato fra le parti e non rilevando la disposizione contrattuale con cui le parti avevano pattuito la competenza territoriale del Tribunale di Pescara, trattandosi di competenza speciale ed inderogabile.
Quanto al merito , il Tribunale accoglieva solo la domanda di pagamento degli interessi per effetto del ritardo maturato nel pagamento delle fatture non condividendo le censure del convenuto che aveva sostenuto che il ritardo fosse imputabile all'impresa per mancanza dei requisiti di regolarità fiscale e contributiva e per non avere fornito la prova di avere allegato il
D.U.R.C regolare alle fatture inviate.
Al riguardo il Primo Giudice evidenziava che aveva dato la prova di aver adempiuto Pt_1 agli oneri fiscali e contributivi , nel periodo relativo alle fatture oggetto di causa, mediante il deposito dei relativi D.U.R.C.; mentre la seconda eccezione oltre che inammissibile per essere stata tardivamente sollevata con la seconda memoria istruttoria, era comunque infondata in quanto l'art. 16 del Capitolato d'appalto richiedeva l'allegazione del DURC solo per il pagamento del saldo ( e non per i pagamenti in acconto) e considerando che le P.A possono acquisire in autonomia il D.U.R.C. al fine di verificare la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa, ex art 16 bis co. 10 D.L. 185/2008.
Il Tribunale riconosceva pertanto, considerando che il convenuto aveva contestato CP_2 solo l'an e non il quantum, in favore della ditta attrice, ex art 115 co. 1 c.p.c., l'importo da questa indicato di € 2780,82, oltre interessi legali ex art 1284 co. 4 c.c dalla data della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo.
6 Il Collegio riteneva infondata la domanda di pagamento di € 211.622,22 avanzata dall'attrice a titolo di mancato rimborso per i costi di conferimento in discarica dei rifiuti., in quanto i documenti contrattuali prevedevano che tale onere spettasse all'appaltatore come si evince dal tenore dell'art. 2 del contratto di appalto e dall'art. 3 del Capitolato speciale d'Appalto e ritenendo inconferente il riferimento compiuto dall'attrice all'art. 2 ultimo comma del predetto Capitolato ( ove era indicato che “Sono a carico dell'Amministrazione Comunale tutti gli oneri derivanti da operazioni di smaltimento”) in quanto riferito agli interventi aventi carattere di urgenza, non previsti in convenzione, di cui ai precedenti capoversi del medesimo articolo.
Secondo il Primo Giudice l'interpretazione fornita dall'attrice, oltre ad essere contraddittoria rispetto al tenore letterale dell'oggetto del servizio previsto nel contratto, risultava in contrasto anche con il Bando di gara recante anch'esso come oggetto la “Raccolta , trasporto , smaltimento presso impianti autorizzati dei rifiuti indifferenziati e differenziati-spazzamento strade ed aree pubbliche ed altri servizi accessori”; inoltre era considerato inconferente il riferimento alla mancata indicazione tra i requisiti soggettivi previsti nel bando di gara della competenza relativa all'attività di smaltimento dei rifiuti dovendo considerarsi inclusa in quella di “gestione della raccolta e del trasporto di rifiuti” di cui al punto III.
3.1 del bando.
Infondata veniva poi considerata dal Tribunale la richiesta di integrazione del compenso pattuito per ulteriori € 53.734,64 a seguito dell'incremento di produzione dei rifiuti rispetto all'entità stimata nel C.S.A.
Secondo la sentenza impugnata il maggior compenso non poteva trovare fondamento nel richiamo all'art. 16 del C.S.A riferendosi tale disposizione a pregiudizi ulteriori rispetto a quelli oggetto del contratto;
né poteva essere riconosciuto sulla base degli artt. 114 e 132
D.lgs 163/2006 richiamato nel contratto, non rientrando l'aumento della prestazione nei termini indicati da in alcuna delle ipotesi di cui all'art 132 del codice degli appalti. Pt_1
Né era invocaabile l'art. 1661 c.c. ( in tema di appalti privati) in quanto non risultvaano variazioni al progetto apportate dalla committente, ma piuttosto una maggiore quantità di lavoro necessaria rispetto a quella prevedibile, per cui la maggiore onerosità dell'opera rientrava nell'alea normale del contratto.
Evidenziava come dall'esame degli atti in particolare dagli artt. 3 e 4 del contratto e dall'art. 15 del Capitolato fosse emerso che il prezzo del servizio era stato considerato “a corpo” e qualificato fisso ed invariabile e che, secondo la giurisprudenza di legittimità riportata in tema di appalto di opere pubbliche a corpo o a forfait ( e i medesimi principi applicabili anche in materia di appalto di servizi ad esecuzione continuata), quando il prezzo convenuto è fisso e
7 invariabile, grava sull'appaltatore il rischio relativo all'ulteriore quantità di lavoro che si renda necessaria rispetto a quella prevedibile, ritenendosi che la maggiore onerosità rientri nell'alea normale del contratto in deroga all'art. 1664 c.c..
Non condivisibile secondo il Tribunale era l'assunto dell'attrice che imputava l'incremento di produzione di rifiuti al che avrebbe errato nelle previsioni di stima del servizio e ciò CP_2 in quanto la verifica in ordine alla valutazione dell'aumento dei costi andava effettuata in riferimento ai dati di produzione nel quinquennio di gestione del servizio ( e non nell'arco temporale di 8 mesi come indicato dall'attore) ; inoltre, a fronte della contestazione specifica del per cui la maggiore produzione di rifiuti era da imputarsi alla stessa per CP_2 Pt_1 non avere realizzato tutte le politiche ambientali volte alla diminuzione della produzione di rifuti e/o all'incremento della percentuale di raccolta differenziata ( prevedendo l'offerta tecnica presentata da un piano di riduzione e riutilizzo dei rifiuti nonché una proposta Pt_1 di miglioramento del servizio di gestione) e ritenendo il che tali mancanze fossero la CP_2 causa preminente delle produzioni e smaltimento aggiuntivi di rifiuti urbani, la società appaltatrice si limitava a sostenere di aver realizzato e distribuito alle utenze brochure contenenti istruzioni/spiegazioni sul servizio di raccolta differenziata dei rifiuti e di aver affisso nei luoghi pubblici appositi manifesti recanti le informazioni riguardo il servizio: circostanze ritenute dal Tribunale non dimostrate non essendo suffragate da elementi documentali concreti.
Infine nessun rilievo veniva attribuito dal Primo Giudice, per giustificare il pagamento di maggiori costi per l'incremento dei rifiuti, al fatto che avesse ripulito il deposito Pt_1 comunale non avendo l'attrice richiesto il pagamento di tale servizio.
Quanto alla censura dell'attrice riguardo la mancata attivazione da parte del CP_2
di un Centro di Raccolta Rifiuti la cui presenza avrebbe ridotto i costi aziendali
[...] in termini di ore di personale e costi di trasporto, il Tribunale evidenziava che la violazione dell'art. 5 punto A8 del C.S.A. sostenuta dall'attrice non era condivisibile limitandosi tale disposizione ad indicare l'impegno per la società di gestire un'isola ecologica comunale sull'area indicata dall'Ufficio tecnico evidenziandosi , al riguardo, nella sentenza, CP_3 che il aveva dedotto di aver autorizzato l'appaltatrice a svolgere il servizio presso il CP_2 capannone comunale sito in località Vallone anche se in atti non vi era alcuna documentazione a supporto.
In ogni caso il Tribunale riteneva non sussistere ragioni per riconoscere in favore di i Pt_1 maggiori oneri sopportati per il personale e il trasporto in quanto dal tenore dell'art. 3 punto
A8 del C.S.A invocato dall'attrice a fondamento della pretesa creditoria, non emergeva alcun
8 obbligo in capo alla stazione appaltante di predisporre materialmente l'isola ecologica a beneficio dell'appaltatore , prevedendo l'ultimo periodo del predetto articolo la possibilità per l'appaltatore di realizzare in autonomia l'isola su area privata con canone di locazione a carico del Comune;
sennonché non avendo l'attrice dedotto né provato di aver proposto al o di aver effettivamente utilizzato altra area privata per la realizzazione dell'isola CP_2 ecologica, ne derivava l'impossibilità di riconoscere tale posta risarcitoria in favore dell'appaltatrice.
Quanto alle spese di lite, per effetto della reciproca soccombenza , configurabile in presenza di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi come nel caso di specie , il Collegio riteneva congruo compensare le spese fra le parti nella misura del 90% disponendo le restanti spese, liquidate sulla base del valore dichiarato della controversia , in favore di a.r.l., con la precisazione che gli esborsi sostenuti restavano a Parte_1 carico delle parti che le avevano anticipate.
2. Avverso la sentenza n. 664/2023 del Tribunale di L'AQ- Sezione specializzata in materia d'impresa, ha proposto appello per i seguenti Parte_1 motivi:
2.1 Violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1375, 1362 c.c. e 97 Cost. in relazione alle previsioni del Bando di gara e del disciplinare ed altresì, del C.S.A. e del contratto-
Carenza di motivazione e motivazione apparente su un punto decisivo della controversia per avere i primi giudici omesso di valutare e/o comunque di farlo in modo corretto ed adeguato la quaestio iuris sottopostasi al loro esame
L'appellante censura la sentenza di Primo Grado che si è limitata solo ad osservare come l'oggetto del Bando di gara prevedesse tra le attività anche quella di smaltimento, senza considerare che il bando di gara non richiedeva in capo alla ditta offerente i requisiti per le attività di smaltimento dei rifiuti. Il Tribunale non ha tenuto conto che la questione atteneva al mancato possesso, in capo all'offerente aggiudicatario del servizio, degli appositi requisiti relativi all'esercizio della specifica categoria di attività assimilando tra loro le due attività , ben distinte ed autonome, della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti che rappresentano servizi indipendenti, intendendosi per “raccolta” “le operazioni di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto” (art. 183 Codice dell'ambiente) non assimilabile e/o equipollente all'attività di smaltimento .
Contesta ancora la sentenza impugnata per aver limitato la disamina al solo dato formale dell'oggetto e del dettato del bando di gara ( ovvero del CSA e dell'annesso contratto) ignorando che nel bando non era richiesto il possesso in capo all'offerente dei requisiti
9 specifici per lo svolgimento dell'attività di smaltimento;
mentre secondo l'appellante non si può contrattualizzare un'attività nel caso in cui il bando non la contempli tra i requisiti di partecipazione alla gara.
Atteso che la selezione dell'offerta prescindeva dal possesso dei requisiti afferenti all'attività di smaltimento, secondo l'appellante non poteva essere considerata tale attività nella fase successiva di contrattualizzazione del rapporto.
Né è condivisibile, secondo l'appellante, la lettura offerta dal Tribunale circa il contenuto dell'art. 2 u.c. del C.S.A (per il quale “Sono a carico dell' tutti gli Controparte_4 oneri derivanti da operazioni di smaltimento” ) da circoscriversi alla sola categoria degli interventi urgenti mentre tale disposizione deve intendersi riferita al servizio appaltato nel suo complesso.
Pur riconoscendo che la norma in questione non fosse particolarmente chiara , l'appellante ritiene che la questione sollevata, circa la mancata richiesta di specifici requisiti idoneativi in relazione all'attività di smaltimento ,costituisca elemento centrale e irrisolto dalla sentenza impugnata .
Secondo l'appellante il Tribunale ha infine omesso di considerare che ai sensi dell'art. 188
D.lgs 152/06 gli oneri relativi all'attività di smaltimento sono a carico del produttore o detentore del rifiuto ossia del avendo agito come mero Controparte_2 Pt_1 raccoglitore.
Insisteva per l'ammissione delle prove orali richieste ed articolate in primo grado.
2.2 Violazione e falsa applicazione degli artt. 1375, 1661, 1667 e 2697 c.c. in relazione alle previsioni contenute negli atti di gara e sulla base delle quali è stata redatta l'offerta, per avere i primi giudici erroneamente valutato la portata della domanda avanzatasi sul punto e sugli istituti e principi giuridici che la governano e ne attestano il fondamento .
L'appellante lamenta che le previsioni di stima della produzione dei rifiuti contenute nel CSA
e sulla base di quali era stata formulata l'offerta erano inattendibili ed errate;
denuncia di aver rilevato un maggiore quantitativo di rifiuti con conseguente aggravio dei costi del servizio e pertanto, siccome i dati previsionali, rivelatisi errati, erano stati forniti dal CP_2
i maggiori costi non potevano ricadere sul gestore non essendo da questi né governabili nè prevedibili dal momento che l'offerente non è in grado di verificare il dato previsionale indicato dalla stazione appaltante a base delle gara.
Precisa che la previsione del prezzo fisso nell'appalto includeva solo ciò che era prevedibile per l'imprenditore al momento dell'offerta per cui, essendo i maggiori costi ricollegabili a
10 fatto imputabile alla P.A ne conseguiva che spettava all'appaltatore la piena reintegrazione dei maggiori costi sostenuti.
Censura la sentenza di primo grado che nel rigettare le richieste dell'appellante aveva sostenuto l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 1664 c.c. senza pronunciarsi sulla inidoneità dei dati presi a riferimento per la formulazione dell'offerta e sulle ragioni per cui le conseguenze del dato previsionale errato sulla movimentazione dei rifiuti e quindi il peso della maggiorazione dei costi ,dovessero ricadere sull'imprenditore.
Rileva nella condotta del la violazione degli obblighi di diligenza e di perizia nella CP_2 predisposizione degli atti di gara e violazione dell'affidamento riposto dall'offerente sui dati previsionali forniti dall'ente.
Considera non condivisile il richiamo operato dalla sentenza, per la verifica dell'aumento dei costi, all'alea contrattuale in quanto l'alea economica si basa sulle maggiorazioni sopravvenute dei costi e oneri del servizio che possono subentrare nel corso del rapporto e non sui dati storici preesistenti al contratto sui quali sono state operate le stime in base ai quali andava calibrata l'offerta .
Con la conseguenza che se i dati sono inattendibili significa che la stazione appaltante li ha elaborati in modo negligente ed imperito producendo effetti distorsivi e fuorvianti sull'offerta economica presentata dall'appellante.
Contesta ancora la sentenza di primo grado laddove ha invividuato la causa preminente delle produzioni e smaltimenti aggiuntivi di rifiuti urbani nel mancato incremento della raccolta differenziata evidenziando un calo della raccolta differenziata , passata in base al raffronto dei dati del semestre oggetto di causa con quelli dello stesso periodo per gli anni 2014,2015 e
2016, dal 73% al 66%
Secondo l'appellante bisogna distinguere fra i costi afferenti allo smaltimento (per i quali ha avanzato separata domanda di pagamento) ed i costi indotti dai maggiori volumi di rifiuti che si è dovuto movimentare che riguardano il personale impiegato per più ore in servizio per l'attività di raccolta e i mezzi di raccolta impiegati in modo più assiduo del previsto per far fronte al loro trasporto;
pertanto ai fini dell'accoglimento della domanda di riconoscimento della maggiorazione dei costi del servizio ciò che rileva è il volume complessivo di rifiuti dovutisi movimentare che ha aggravato i costi del servizio.
Deduce ulteriormente che nessuna valenza può essere attribuita alla questione delle politiche ambientali contestando la decisione del Primo Giudice che ha indicato, quale causa della maggiorazione dei costi e degli oneri del servizio lamentati dall'appellante, la mancata attuazione del piano di riduzione e riutilizzo dei rifiuti nonché di una proposta di
11 miglioramento del servizio ( come previsto nell'offerta tecnica) evidenziando al riguardo che se avesse effettivamente disatteso agli impegni assunti incombeva sul dimostrare CP_2
l'inadempimento del gestore.
Ribadisce che la maggiorazione dei costi era da imputarsi alla quantità complessiva dei rifiuti dovutisi movimentare e non, come sostenuto nella sentenza impugnata, all'insoddisfacente differenziazione dei volumi delle attività di raccolta.
2.3 Violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1375, 1362 c.c. in relazione alla mancata attivazione del Centro di raccolta rifiuti- carenza di motivazione e motivazione apparente su un punto decisivo della controversia , per avere i primo giudici non correttamente applicato la disposizione del CSA art 3 p.to A.8
Con questo motivo l'appellante ritiene di aver diritto al riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti a fronte della mancata attivazione del Centro Raccolta Rifiuti (isola ecologica) non condividendo l'assunto del Primo Giudice secondo il quale non vi era alcun obbligo in capo alla Stazione appaltante di predisporre materialmente l'isola a beneficio dell'appaltatore.
Secondo l'appellante la questione va valutata in virtù della regola ermeneutica ex art 1362 co.
2 c.c. secondo cui per determinare la comune intenzione delle parti si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto deducendo, al riguardo, che con missiva del 30.11.2018 aveva proposto al il Pt_1 CP_2 posizionamento di isole ecologiche per le utenze ubicate in aree di difficile percorrenza senza alcun esito;
che in base al disciplinare di gara era il a dover indicare l'area su cui CP_2 posizionare l'isola e che il capannone sito in località Vallone messo a disposizione dall'Ente non era idoneo al servizio in quanto priva dei prescritti requisiti tecnici.
Censura la sentenza di primo grado che nel respingere la domanda ha ritenuto l'insussistenza in capo al di un obbligo di predisporre un'isola ecologica non potendo al contrario il CP_2 servizio essere attivato dal gestore senza una preventiva autorizzazione da parte dell'Ente anche in relazione all'individuazione della sede ove allocare l'isola .
3. Si è costituito in appello il , invocando l'integrale rigetto del Controparte_2 gravame e la conferma della sentenza impugnata
Dopo aver dichiarato la quiescenza sull'eccezione preliminare di incompetenza territoriale e sugli interessi per ritardato pagamento affrontati e decisi dal Primo Giudice, l'appellata evidenzia come dal corredo documentale dell'appalto, quale la delibera di approvazione bando di gara e capitolato prestazionale n. 45 del 27.03.2015, bando di gara , capitolato speciale d'appalto, contratto d'appalto del 13.07.2018 rep- 887 fosse emerso che i costi di smaltimento/recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta fossero a carico dell'appellante
12 essendo ricompresi nel corrispettivo contrattuale e nella remunerazione per l'intero servizio di igiene urbana comprendente la raccolta, il trasporto e lo smaltimento/recupero, con la sola esclusione di quelli per interventi extra-contratto non previsti in convenzione e pagabili solo a consuntivo e con preventiva pattuizione.
Contesta le argomentazioni dell'appellante secondo il quale l'appaltatore doveva effettuare solo la raccolta e il trasporto ( e non lo smaltimento dei rifiuti, da effettuarsi da terzi) e che gli smaltimenti esulanti dal corrispettivo non fossero limitati a quelli extra contratto d'urgenza bensì estesi ad altri servizi e ciò, quanto al primo punto in particolare, perché il costo di smaltimento/recupero costituisce un parte minoritaria del servizio di igiene urbana effettuato in favore del (raccolta e trasporto, spazzamento, servizi aggiuntivi) e quindi CP_2 effettuabile da soggetti ai quali l'appaltatore conferisce i rifiuti del di , CP_2 CP_2 essendo normalmente piattaforme abilitate alla cernita e selezione degli stessi che non è possibile inserire come requisito di partecipazione in gara in quanto i rifiuti speciali (come quelli da raccolta differenziata) possono essere conferiti dall'appaltatore ad impianti liberamente individuati tra quelli presenti nel mercato e non imposti dalla Stazione appaltante e ciò perché l'inserimento nei requisiti del capitolato comporterebbe la violazione delle regole sulla libera concorrenza e massima partecipazione .
Infondata, secondo l'appellato, è la richiesta di riconoscimento di maggiori oneri per lo smaltimento dei rifiuti urbani in dipendenza, durante lo svolgimento del servizio, di un significativo incremento nella produzione rispetto ai dati d'appalto, dal momento che l'incremento dei rifiuti non determina l'alea ex art. 1664 c.c. in cui incolpevolmente incorre l'appaltatore per circostanze imprevedibili e ciò sia per l'entità della maggiore produzione di rifiuti mai superiore al 10% sia per la natura prevedibile e programmabile dell'andamento della produzione comunale di rifiuti;
inoltre, secondo l'appellato, incombeva sulla ditta appaltatrice porre in essere , in ragione dell'offerta tecnica presentata , le politiche ambientali volte alla diminuzione della produzione dei rifiuti e/o all'incremento della raccolta differenziata rappresentando tale mancata attuazione del piano di riduzione e riutilizzo dei rifiuti nonché di proposta di miglioramento del servizio di gestione, la causa preminente delle produzione e smaltimenti aggiuntivi di rifiuti urbani lamentati dall'appellante.
Sulla base del raffronto tra i dati ricevuti da e le produzioni precedenti riferite allo Pt_1 stesso periodo e ai quantitativi indicati nel Capitolato Speciale Appalto si riscontra, secondo l'appellato, che la media mensile delle produzioni era in linea con quelle pregresse e con i dati di capitolato;
evidenziandosi al contrario un calo della percentuale di RD dal 73% al 66% per il periodo attenzionato, i cui effetti si ripercuotevano in termini di maggior costo nella
13 gestione del servizio per l'appaltatore, non imputabile alla stazione appaltante, non essendo rinvenibili, nel caso di specie, circostanze imprevedibili ( non essendo la stima delle produzioni un elemento fisso ed immutabile , salvo non sopraggiungano costi imprevedibili) che rendano la prestazione più onerosa ex artt. 1467 e 1664 c.c..
Con la conseguenza che l'appaltatrice doveva tener conto del dato di produzione nella formulazione economica dell'offerta al ribasso;
inoltre lo scostamento tra i dati di produzione previsti e quelli risultanti dalla raccolta rientra nell'alea gravante sull'appaltatore essendo il servizio appaltato interamente a corpo non avendo la stazione appaltante espunto la quota parte c.d. a misura dello smaltimento/recupero rifiuti proprio per stimolare comportamenti virtuosi dell'appaltatore e quindi dell'utente sia in termini di minor produzione di rifiuti sia riguardo una maggiore qualità della raccolta differenziata.
Precisa infine che il maggior quantitativo di rifiuti prodotti , siano essi indifferenziati che differenziati, non comporta lo stesso costo di trasporto e smaltimento nel senso che un picco di raccolta differenziata determina un minor costo dell'indifferenziata ( le cui tariffe di smaltimento sono maggiori) e un maggior ricavo per i corrispettivi ugli imballaggi CP_5 recuperati (vetro,carta,plastica, metalli) spettante alla in aggiunta al corrispettivo di Pt_1 appalto.
Contesta le doglianze dell'appellante in ordine alla mancata attivazione del Centro raccolta rifiuti avendo l'amministrazione comunale autorizzato la ditta appaltatrice a svolgere il servizio con proprio personale in modo equipollente mettendo a disposizione un sito comunale di raccolta (capannone comunale in loc. Vallone), nel quale procedere con cadenze concordate , al prelievo mensile dei rifiuti non oggetto di raccolta settimanale (ingombranti e
RAEE) mentre per la carta, cartone e vetro sono stati posizionati dall'appellante presso il territorio comunale i contenitori come indicato nel capitolato prestazionale e nell'offerta tecnica migliorativa;
né l'appellante ha mai fornito riscontri documentali sui maggiori oneri sostenuti in conseguenza della mancata attivazione del Centro di raccolta.
Con l'ulteriore precisazione che il beneficio dell'attivazione di un tale presidio ambientale ricade sull'utenza (a cui viene assicurato un luogo di conferimento con regolari orari di ricezione) e non sull'appaltatore che deve effettuare la raccolta , trasporto e smaltimento rifiuti a prescindere dell'area in cui è ubicato il punto di raccolta.
4. Avendo le parti depositato le note di trattazione autorizzate entro il 13.05.2025, la causa è stata trattenuta a decisione ex art 352 c.p.c. nuova formulazione sulle conclusioni rassegnate dalle parti ed in epigrafe riportate.
5. L'appello è infondato e va rigettato.
14 5.1 Quanto al primo motivo di gravame in cui l'appellante si duole del mancato riconoscimento del pagamento degli oneri da conferimento in discarica , la ORe osserva come dalla documentazione in atti relativa al contratto di appalto stipulato fra le parti in causa emerga che l'oggetto della prestazione assunta da (definito nel bando di gara , nel Pt_1 capitolato d'appalto e nel contratto) era comprensivo anche dell'attività di smaltimento/conferimento dei rifiuti in discarica : infatti già nel Bando di gara è indicato ( al punto II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti) che trattasi di “Raccolta, trasporto smaltimento presso impianti autorizzati dei rifiuti indifferenziati e differenziati – spazzamento strade ed aree pubbliche ed altri servizi accessori”; nel Capitolato Speciale
d'appalto del 27.03.2015 è indicato che l'affidamento dei servizi di nettezza urbana aveva ad oggetto :A) Raccolta differenziata dei rifiuti, trasporto e smaltimento, in particolare al punto
A.8 è previsto l'attività di “stoccaggio, trattamento, smaltimento, cernita, selezione ,riciclo, recupero, riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti domestici e assimilati, raccolti sul territorio, ad eccezione di quelli per i quali il Comune ha stipulato apposita convenzione con altro gestore e/o consorzio (es. RAEE, batterie di autoveicoli, oli usati ecc); B) Spazzamento strade ed aree pubbliche;
C) Altri servizi ( da attivare su richiesta dell'Amministrazione Comunale , non previsti nel presente affidamento e straordinari).
Nel Capitolato è previsto che la società di gestione si occupi a proprie spese del trasporto e conferimento dei rifiuti organici (Art. 3 punto A.5) ; del trasporto dei rifiuti destinati al recupero (punto A.6: “la società di gestione dovrà provvedere a proprie spese anche allo stoccaggio, cernita, selezione , recupero, riutilizzo, conferimento e smaltimento presso impianti autorizzati dei rifiuti raccolti sul territorio” e scelti dal gestore); del trattamento e smaltimento presso impianti autorizzati dei rifiuti indifferenziati raccolti sul territorio o provenienti dallo spazzamento stradale (Punto A.7) con scelta dell'impianto di destinazione effettuata dalla società di gestione;
mentre il riferimento all'ultimo capoverso dell'art. 2 del
C.S.A. è da intendersi riferito agli interventi aventi carattere di urgenza disciplinati nel medesimo articolo e non a quelli previsti in convenzione tenendo conto della restante disciplina di cui all'art. 1 punto A e art 3 punti A.4,A.5,A.6, A.7 sopra indicata e dallo stesso oggetto del bando di gara.
Lo stesso contratto di appalto rep. 887 stipulato il 13.07.2018 reca come oggetto la “raccolta , trasporto, smaltimento e/o recupero rifiuti solidi urbani” impegnandosi le parti a rispettare tutte le condizioni del Capitolato Speciale d'appalto (art. 5 punto 3) e formante parte integrante del contratto (art 5 punto 4) il capitolato speciale, il bando di gara, verbale di
15 procedura di gara del 09.11.15 e relativi allegati, progetto esecutivo, offerta migliorativa con proposte tecniche e migliorative.
Del resto secondo l'insegnamento della MA ORe (Cass. n. 16351/22)
“nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate e, solo se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371
c.c. (Cassazione civile sez. II, 11/11/2021, n.33451). L'interpretazione letterale deve, in ogni caso, tener conto sia dell'integrale contesto negoziale, ai sensi dell'art.1362 c.c. che dei i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli art.1368 c.c. e 1363 c.c., rispettivamente volti
a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta del contratto;
ne deriva che l'interprete, dopo aver compiuto
l'esegesi del testo, deve ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi (Cassazione civile sez. lav., 14/09/2021, n.24699; Cassazione civile sez. lav., 25/02/2021, n.5234)
Dagli atti regolativi dell'appalto dunque emerge con chiarezza che nel servizio da effettuarsi da parte di era compreso anche quello di smaltimento dei rifiuti non potendo Pt_1 assumere rilievo dirimente il requisito richiesto nel Bando dell'iscrizione del gestore all'Albo nazionale gestori ambientali che costituisce un registro ufficiale istituito dal D.lg.s 152/2006 presso il già Ministero a cui devono Controparte_6 obbligatoriamente iscriversi le imprese autorizzate a svolgere attività di gestione dei rifiuti;
anche il riferimento all'ultimo comma dell'art. 2 del CSA compiuto dall'appellante per suffragare l'assunzione degli oneri dello smaltimento in capo al , non appare CP_2 condivisibile considerando l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità che richiede ai fini dell'interpretazione del contratto una valutazione e comparazione complessiva delle clausole evidenziandosi al riguardo come la predetta norma si possa conciliare con le restanti clausole contrattuali sopra richiamate solo intendendo quali interventi a carico del CP_2 quelli aventi carattere di urgenza non previsti nella convenzione.
Essendo il servizio oggetto del bando comprensivo dell'attività di smaltimento di rifiuti era onere dell'appaltatrice organizzare l'attività direttamente o indirettamente attraverso il ricorso anche ad imprese terze essendo consentito il subappalto sia dal Capitolato speciale (art. 13) sia nel contratto di appalto (art. 12) mentre l'art 181 co. 2 n. 1 prevede fra le condizioni del subappalto che “ i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso
16 di esecuzione , all'atto di affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizio e le forniture o parti di servizio e forniture che intendono subappaltare i concedere in cottimo”: nel caso di specie non risulta che l'appellante abbia indicato servizi da subappaltare, nello specifico l'attività di smaltimento dei rifiuti, potendovi provvedere direttamente come del resto avvenuto tant'è che è stato richiesto il rimborso dei costi sostenuti per l'attività di smaltimento, escludendosi pertanto di fatto la rilevanza dell'assenza di requisiti soggettivi in capo all'appellante per l'espletamento del predetto servizio, i cui costi vanno ricompresi nell'importo complessivo dell'appalto tenuto conto delle clausole contrattuali come sopra illustrato.
Inconferente il richiamo all'art. 188 del D.lgs 152/2006 che prevede per il produttore iniziale o detentore ( nello specifico il Comune di ) la possibilità di provvedere al CP_2 trattamento dei rifiuti( oltre che direttamente) mediante un soggetto terzo affidatario, come avvenuto nel caso di specie con il contratto di appalto di servizi stipulato fra le parti in causa.
5.2 Non può essere riconosciuta all'appellante un'integrazione del compenso in dipendenza di maggiori volumi di rifiuti da movimentare osservando la ORe innanzitutto che dall'esame della documentazione in atti ( art. 3 e 4 del contratto e art. 15 del Capitolato speciale di appalto) risulta evidente che il prezzo per il servizio era a “corpo” quindi fisso ed invariabile.
Al riguardo secondo l'insegnamento della MA OR (Cass. n. 21448/22) “in tema di appalto di opere pubbliche a corpo o a forfait, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, ex art. 326 della legge 20.3.1865, n. 2248 all. F, sicché, ove risulti rispettato dalle parti di quel rapporto l'obbligo di comportarsi secondo buona fede giusta l'art. 1175 cod. civ. e, dunque, siano stati correttamente rappresentati dall'appaltante tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa dell'appaltatore, grava su quest'ultimo il rischio relativo alla ulteriore quantità di lavoro che si renda necessaria rispetto a quella prevedibile, dovendosi ritenere che la maggiore onerosità dell'opera rientri nell'alea normale del contratto, con conseguente deroga all'art. 1664 cod. civ. Ciò, peraltro, non comporta un'alterazione della struttura o della funzione dell'appalto, che non si trasforma in un contratto aleatorio, benché
l'allargamento del rischio accollato all'appaltatore releghi a situazioni affatto marginali la rilevanza della imprevedibilità delle condizioni di maggior difficoltà nell'esecuzione delle opere, potendo venire qui in considerazione solo situazioni che finiscano per incidere sulla natura stessa della prestazione (Sez. 1, n. 5262 del 17.3.2015, Rv. 634653 – 01; vedi anche
Sez.1, 27.2.2018 n.4718). Questa ORe ha posto un limite al principio, allorché ha sostenuto che in tema di appalto di opere pubbliche a corpo, il prezzo non è immodificabile in assoluto, in specie quando dalle modifiche successive ai disegni esecutivi e alle specifiche tecniche
17 fornite dalla stazione appaltante derivi un'evidente modifica all'oggetto del contratto, per la necessaria realizzazione di opere e lavori differenti rispetto a quelle individuate al momento della fissazione del prezzo, poiché in tal caso si determina l'effettivo superamento del rischio assunto con l'offerta a corpo, oltre l'alea normale, con diritto al compenso per gli ulteriori lavori svolti (Sez. 1, n. 22268 del 25.9.2017, Rv. 645515 - 01); in tal caso l'appaltatore ha diritto ad un compenso ulteriore per i lavori aggiuntivi eseguiti su richiesta del committente o per effetto di varianti, il quale dev'essere calcolato «a misura» limitatamente alle quantità variate, mentre le parti di opere rimaste invariate devono essere compensate secondo il prezzo «a corpo» accettato “.
Nel caso di specie l'assunto dell'appellante che lamenta la violazione degli obblighi di diligenza e di perizia del nella predisposizione degli atti di gara avendo indicato un CP_2 dato previsionale errato sulla movimentazione dei rifiuti su cui l'imprenditore aveva formulato l'offerta (chiedendo pertanto il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti per l'incremento della produzione di rifiuti), non appare condivisibile non ricorrendo quel superamento del rischio assunto con l'offerta a corpo, oltre l'alea normale, con conseguente diritto al compenso per gli ulteriori lavori svolti.
Dai tabulati forniti dall'appellante ( fascicolo primo grado) risulta che la produzione semestrale (maggio-ottobre 2018) è stata di Kg, 1.568,890 di poco superiore a quella dello stesso periodo negli anni precedenti ( nel 2014 kg. 1.507.255, nel 2015 kg. 1486.141, nel
2016 kg 1.515.012, doc. 2 fasc primo grado appellata) quindi non appaiono condivisibili le censure riguardo l' erronea indicazione di dati pregressi sulla produzione di rifiuti da parte del inoltre è corretta l'osservazione del Primo Giudice circa la necessita, ai fini della CP_2 verifica sull'aumento dei costi rispetto alla normale alea, di un raffronto dei dati nel quinquennio di gestione del servizio e non solo riguardo ai primi mesi del 2018 come indicato dall'appellante; quanto alla raccolta differenziata raffrontando i dati di raccolta nel semestre oggetto di causa con quelli dello stesso periodo per gli anni 2014,2015 e 2016 si evince un calo della percentuale della raccolta differenziata dal 73% al 66% con conseguente incremento dei costi di smaltimento dei rifiuti indifferenziati.
Al riguardo hanno di certo inciso la mancata o comunque insufficiente attuazione del piano di riduzione e riutilizzo dei rifiuti nonchè della presentazione di una proposta di miglioramento del servizio di gestione prevista nell'offerta tecnica presentata da non Pt_1 potendosi ritenere all'uopo esaustivo, come correttamente evidenziato dal Primo Giudice, il riferimento a brochure informative distribuite agli utenti e l'affissione di manifesti contenenti informazioni sul servizio, attività rimaste prive di riscontro oltre che evidentemente rivelatisi
18 inidonee allo scopo;
inoltre va osservato che un incremento della raccolta differenziata avrebbe garantito un maggior ricavo per l'appellante a cui spettavano i contributi erogati dai consorzi di filiera ( contributi , come previsto all'art. 15 bis del Capitolato speciale CP_5
d'appalto.
5.3 Infondato è anche il terzo motivo di appello relativo alla mancata attivazione del centro raccolta rifiuti e ciò per due ordini di motivi : da una parte perché nel Capitolato di appalto non è previsto un obbligo in capo al (art. 3 punto A.8) di realizzare Controparte_2 un'isola ecologica (limitandosi ad indicare che si impegnava a gestire un'isola Pt_1 ecologica comunale sull'area indicata dall'Ufficio tecnico comunale) , dall'altra per aver comunque il messo a disposizione un sito comunale di raccolta in loc. Vallone CP_2 adibito al prelievo mensile dei rifiuti non oggetto di raccolta settimanale ( ingombranti e
RAEE); in ogni caso a fronte della contestazione della idoneità di tale sito,, come già argomentato nella sentenza gravata, non risulta provato che l'appellante abbia utilizzato
(facoltà prevista nel CSA) un'altra area privata per la realizzazione dell'isola ecologica : pertanto non sussistendo alcun obbligo in capo al di allestire l'isola ecologica a CP_2 beneficio dell'appaltatore ( anzi dal tenore dell'art. 3 punto A.8 è possibile ritenere che l'appellante avrebbe potuto anche realizzare direttamente l'isola su area privata e in tal caso il canone di locazione era a carico del e non essendovi prova che l'appellante abbia CP_2 sostenuto costi per la realizzazione su altro sito privato di un'isola ecologica , non potrà essere riconosciuto alcun rimborso all'appellante con conseguente rigetto del motivo di gravame.
6.Le considerazioni sopra esposte rendono ragione del rigetto dell'appello proposto , ritenuta assorbita ogni altra questione e superflui ai fini del decidere i richiesti approfondimenti istruttori, con conferma della sentenza impugnata.
7 Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (cause di valore da €
260.00 ad € 520.00) con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione istruzione.
8. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La ORe d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
19 1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA la società in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. al pagamento , in favore dell'appellata, delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 14.239,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad
IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Maurizio Sante Minichilli dichiaratosi antistatario
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 28.07.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott. Mariangela Fuina Dott. Barbara Del Bono
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