TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/07/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 488 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
29/04/1976,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Laura Giacobbo
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
1 Conclusioni delle parti:
e confermano il contenuto del ricorso Parte_1 Parte_2
introduttivo del presente procedimento e chiedono che il Tribunale di Vicenza pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni rassegnate in ricorso e qui di seguito trascritte:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in NO
d'ZE (VI), in data 18.10.2014 tra e , Parte_1 Parte_2
trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NO d'ZE (VI)
all'anno 2014, parte II, Serie A n.22;
2. nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, il signor si impegna e si obbliga a corrispondere alla signora Parte_2 Pt_1
che accetta, la somma complessiva di Euro 3.000,00 (tremila/00); la signora
[...]
dichiara di aver già percepito la somma di Euro 1.000,00 (mille/00) a mezzo Pt_1
bonifico bancario dopo il deposito del ricorso introduttivo;
quanto ai restanti Euro
2.000,00 (duemila/00) la stessa signora dà atto di aver percepito n. 02 (due) Pt_1
delle n. 08 (otto) rate da Euro Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) ciascuna, con scadenza il 15 di ciascun mese, che il signor si è impegnato a Pt_2
corrispondere a partire dal mese di marzo 2025;
3. i coniugi dichiarano di aver regolamentato in tal modo tutti i rapporti economico –
patrimoniali tra loro intercorsi e dichiarano di aver così definito ogni questione tra loro instaurata;
riconoscono di essere autonomi ed autosufficienti dal punto di vista economico e dichiarano di non avanzare domanda di assegno divorzile, non avendo nulla a pretendere l'uno dall'altra reciprocamente;
2 4. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di NO d'ZE (VI) di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in NO D'ZE (VI) in data
18.10.2014.
All'esito dell'udienza del 13.05.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Delegato del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza n. 31/2024 del 03/01/2024 , passata in giudicato, e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
3 -risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in NO D'ZE (VI) il 18.10.2014 alle
[...] Parte_2
condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NO D'ZE al n. 22, parte II, serie A, anno 2014;
c) nulla per le spese.
4 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8.7.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 488 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
29/04/1976,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Laura Giacobbo
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
1 Conclusioni delle parti:
e confermano il contenuto del ricorso Parte_1 Parte_2
introduttivo del presente procedimento e chiedono che il Tribunale di Vicenza pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni rassegnate in ricorso e qui di seguito trascritte:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in NO
d'ZE (VI), in data 18.10.2014 tra e , Parte_1 Parte_2
trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NO d'ZE (VI)
all'anno 2014, parte II, Serie A n.22;
2. nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, il signor si impegna e si obbliga a corrispondere alla signora Parte_2 Pt_1
che accetta, la somma complessiva di Euro 3.000,00 (tremila/00); la signora
[...]
dichiara di aver già percepito la somma di Euro 1.000,00 (mille/00) a mezzo Pt_1
bonifico bancario dopo il deposito del ricorso introduttivo;
quanto ai restanti Euro
2.000,00 (duemila/00) la stessa signora dà atto di aver percepito n. 02 (due) Pt_1
delle n. 08 (otto) rate da Euro Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) ciascuna, con scadenza il 15 di ciascun mese, che il signor si è impegnato a Pt_2
corrispondere a partire dal mese di marzo 2025;
3. i coniugi dichiarano di aver regolamentato in tal modo tutti i rapporti economico –
patrimoniali tra loro intercorsi e dichiarano di aver così definito ogni questione tra loro instaurata;
riconoscono di essere autonomi ed autosufficienti dal punto di vista economico e dichiarano di non avanzare domanda di assegno divorzile, non avendo nulla a pretendere l'uno dall'altra reciprocamente;
2 4. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di NO d'ZE (VI) di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in NO D'ZE (VI) in data
18.10.2014.
All'esito dell'udienza del 13.05.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Delegato del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza n. 31/2024 del 03/01/2024 , passata in giudicato, e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
3 -risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in NO D'ZE (VI) il 18.10.2014 alle
[...] Parte_2
condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NO D'ZE al n. 22, parte II, serie A, anno 2014;
c) nulla per le spese.
4 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8.7.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
5