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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/02/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2344/2023 R.G.
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott. Sandra
Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2344/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Teresa Pazienza
-ricorrente e convenuto in riconvenzione- contro (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Controparte_1 C.F._2
Gentile
-resistente ed attrice in riconvenzione-
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281-decies c.p.c., depositato in data 22.07.2023 e successivamente notificato, - premettendo di essere proprietario esclusivo Parte_1 dell'immobile sito in Scicli nella c.da Milocca s.n.c. – deduceva:
di avere intrattenuto per lungo tempo, nell'immobile predetto, una convivenza “more uxorio” con e che da tale relazione non erano nati figli;
Controparte_1
che, tuttavia, da cinque anni circa era insorta una profonda crisi nella relazione sentimentale tra i due, tanto che la resistente non aveva più nemmeno condiviso il letto comune, trascorrendo piuttosto le notti in un'altra camera dell'abitazione, che chiudeva a chiave per impedirvi l'accesso ad altre persone, compreso il ricorrente;
che, addirittura, da ultimo, la resistente aveva trovato collocazione notturna presso la casa della sorella o comunque presso una signora ove prestava servizio quale badante;
che, sebbene la relazione sentimentale ed affettiva tra le parti si fosse interrotta, la aveva continuato ad occupare l'immobile con tutti i propri effetti personali, CP_1 addirittura costringendo il ricorrente ad andare altrove nelle ore diurne a causa della perdurante abitudine della stessa di accedere all'immobile in oggetto, trascorrendovi il proprio tempo in assenza dell' Pt_1
che le richieste di rilascio dell'immobile non avevano sortito effetto.
Indi, il ricorrente chiedeva la condanna della resistente all'immediato rilascio dell'immobile de quo. pagina 1 di 5 Si costituiva in giudizio la quale contestava le deduzioni di Controparte_1 controparte, esponendo:
che la relazione “more uxorio” era entrata in crisi a causa della scoperta, da parte di essa resistente, di una relazione intrattenuta dal compagno con altra donna;
che l'infedeltà del ricorrente aveva determinato la cessazione dell'affectio fondante il rapporto tra le parti e che, dunque, la responsabilità della interruzione della convivenza
“more uxorio” era da addebitare esclusivamente all' Pt_1
di avere anch'ella contribuito, con propri apporti economici, alla sistemazione dell'immobile in scrutinio;
di avere svolto, nel corso degli anni, attività lavorative di diversa natura e di essere, tuttavia, dal 2018, impossibilitata a svolgere qualunque tipo di mansione che richiedesse
“sforzi e movimenti”, a causa di una patologia al ginocchio sinistro;
di avere, fino al 2020, usufruito dell'indennità di disoccupazione e di non disporre, allo stato, di alcun reddito;
che, infine, a causa dello stato invalidante della di lei sorella, essa resistente aveva iniziato a dormire con quest'ultima, al fine di garantirle l'assistenza notturna necessaria. Indi, preliminarmente, chiedeva dichiararsi l'improcedibilità della Controparte_1 domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, ritenendo ricorrere in capo alla stessa un dimostrato stato di bisogno, chiedeva disporsi, in suo favore e a carico dell' un assegno Pt_1 mensile, in proporzione al periodo di convivenza intercorsa tra le parti ed alle necessità di essa resistente. Il giudice, all'udienza del 6.12.2024, tenutasi nelle forme dell'udienza cartolare ex art.127- ter c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
<<>> Preliminarmente, va dichiarata la procedibilità della domanda principale e di quella riconvenzionale proposte nell'odierno giudizio, in quanto aventi ad oggetto, la prima, azione personale di restituzione di un immobile già concesso in godimento (comune) all'ex convivente (sul punto, infatti, si rammenti che l'art. 1, co. 42, L. 76/2016 riguarda il caso di cessazione della convivenza di fatto per morte del convivente proprietario, e non anche l'ipotesi di cessazione volontaria della convivenza medesima;
in ogni caso, il diritto di abitazione del coniuge superstite ha natura personale e non certo reale) e, la seconda, azione ex art. 1, co. 65, L. 76/2016 cit. (richiesta di assegno alimentare), non rientrante nel novero delle materie soggette a mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1, D.lgs. 28/2010. Passando ad esaminare il merito della controversia, va detto anzitutto che parte resistente non ha contestato – e devono, quindi, ritenersi provati ex art. 115, co. 1, c.p.c. – i fatti costitutivi posti dal ricorrente a fondamento della domanda di rilascio, ed in particolare, la concessione in godimento dell'immobile ad uso abitativo, di cui esso ricorrente aveva la disponibilità (in quanto proprietario), in favore della , con lui convivente, perché allo CP_1 stesso legata da relazione sentimentale. Ciò detto, occorre rilevare che, in subiecta materia, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che la convivenza “more uxorio”, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione, ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del pagina 2 di 5 convivente, che assume i connotati tipici di una detenzione qualificata, avendo titolo in un negozio giuridico di tipo familiare (cfr. Cass. n. 7/2014 e Cass. n. 7214/13). Tale assunto, se da un lato impedisce al proprietario dell'immobile di allontanare in modo violento o clandestino l'ex compagno/a, giacché tale condotta legittimerebbe un'azione di spoglio da parte del/della convivente estromesso/a volta alla reintegra nel possesso, dall'altro lato, non gli preclude tuttavia di pretendere la restituzione della casa, qualora il rapporto di convivenza venga definitivamente a cessare e venga meno, pertanto, il titolo giuridico che sorreggeva quel diritto personale di godimento della casa, acquistato dal convivente more uxorio, e individuato dall'ordinamento nella destinazione dell'immobile ad uso abitativo dei conviventi. In altre parole, il solo fatto della convivenza non configura, in capo alle persone che convivono con chi possiede il bene, un potere sulla cosa che possa essere qualificato come possesso sulla medesima (Cass. civ., n. 21023/2016). Ciò comporta, pertanto, che la detenzione del convivente è esercitabile fin quando perduri la convivenza, mentre, una volta venuta meno la stessa, si estingue e non può ritenersi legittima la protrazione della relazione di fatto tra il bene ed il convivente, che era detentore qualificato. Ciò posto, nel caso in scrutinio - ove risulta pacifico il venir meno del legame affettivo oltre che, per stessa ammissione di entrambe le parti, la cessazione della convivenza - ritiene il giudice che quella esperita da sia da qualificare quale azione Parte_1 personale di restituzione, che trova fondamento in un iniziale atto volontario di trasmissione della cosa (l'immobile di sua proprietà) in favore della convivente, una concessione in godimento (comune), giustificata dal legame affettivo tra i due e finalizzata ad un uso familiare;
cessata la destinazione dell'immobile al programma di vita in comune della coppia, è venuto meno il titolo che ha fondato la detenzione dell'immobile in capo alla , la CP_1 quale, non allegando né provando alcun ulteriore titolo – legale o negoziale – che ne legittimi la perdurante occupazione, è tenuta al rilascio dell'immobile stesso in favore di
[...]
Parte_1
La domanda di parte ricorrente, dunque, è fondata e, come tale, deve essere accolta, condannando all'immediato rilascio, in favore del ricorrente, dell'immobile Controparte_1 sito in Scicli, c.da Milocca s.n.c., libero e sgombro da persone e cose. Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, si osserva che, secondo il disposto dell'art.1 comma 65 L. 76/2016, “in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'art.438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'art.433 del codice civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle”. Ora, com'è noto, alla disciplina degli alimenti il codice civile dedica il titolo tredicesimo del primo libro (artt. 433-448 c.c.), da cui emerge che l'obbligazione - consistente nella prestazione dei mezzi di sostentamento necessari a consentire alla persona una vita dignitosa - ha fondamento, di regola, nella solidarietà familiare.
pagina 3 di 5 Sul punto, l'art.438 c.c. stabilisce che “gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento” (comma 1);
“Essi debbono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale” (comma 2). Inoltre, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, “Lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall'art. 438 cod. civ., esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie” (Cass., n.25248/2013). Ancora, “il riconoscimento del diritto degli alimenti è subordinato alla dimostrazione della sussistenza di un duplice presupposto, costituito, da una parte, dallo stato di bisogno, dall'altra, dall'impossibilità da parte dell'alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di attività lavorativa confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali” (Cass., n.334/2007); “ove, pertanto, l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata” (Cass., n.21572/2006; così anche Tribunale di Cosenza, n.523/2020). Applicando i superiori principi di diritto alla fattispecie in esame, non risulta che abbia fornito prova della ricorrenza dei due presupposti sopra richiamati. Controparte_1
Ed infatti, sotto il profilo dello “stato di bisogno”, se è vero che la stessa è proprietaria di terreni e fabbricati in piccole quote e, dunque, probabilmente di difficile liquidazione, ella non ha, in atto, difficoltà abitative, trascorrendo già la notte presso la casa della sorella, oltre a disporre, come dalla medesima ammesso, di alcuni arredi collocati presso l'immobile oggetto di causa. Quanto al presupposto dell'impossibilità/incapacità “di provvedere al proprio mantenimento”, dagli atti non emerge l'esistenza di una condizione di assoluta inabilità lavorativa a carico della : posto che la stessa ha dedotto di avere da sempre svolto le CP_1 più disparate attività lavorative, “nel settore alberghiero (addetta alle pulizie), nel settore dell'agricoltura, nonché come ausiliaria presso strutture RSA”, tale acquisita attitudine lavorativa non appare, allo stato attuale, quando la è giunta all'età di 64 anni, CP_1 totalmente esclusa, né v'è prova che sia grandemente ridotta dal quadro patologico da cui ella è affetta, in base alle certificazioni mediche versate in atti, ovverosia “meniscosi mediale ginocchia”, “lesione condrale con edema osseo tibia sinistra” e “condropatia ratulea bilaterale” (v. certificato del 27.2.2023); in particolare, le patologie così diagnosticate non risultano impedire del tutto lo svolgimento di attività lavorativa, in particolare del tipo sinora praticato dalla , tanto più che quest'ultima ha dedotto di occuparsi dell'assistenza CP_1 notturna della sorella invalida. In conclusione, la domanda riconvenzionale proposta da va rigettata. Controparte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
in particolare, si tiene conto del valore pari ad € 26.000,00 (art. 21, co. 7, D.M. 55/2014 e succ.
pagina 4 di 5 modif.) e di tutte le fasi tabellari, con valori prossimi al minimo;
inoltre, posto che il ricorrente risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato, va disposto che il pagamento delle predette spese sia eseguito direttamente in favore dello Stato, ex art. 133 DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 2344/2023 R.G., CONDANNA all'immediato rilascio, in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'immobile sito in Scicli nella c.da Milocca s.n.c., libero e sgombro da
[...] persone e cose. RIGETTA la domanda riconvenzionale di . Controparte_1
CONDANNA alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € Controparte_1
3.000,00 per compensi difensivi, oltre spese prenotate a debito, rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendo che il pagamento delle predette spese sia eseguito direttamente in favore dello Stato, ex art. 133 DPR 115/2002. Così deciso in Ragusa, in data 2.2.2025
Il Giudice Dott.ssa Sandra Levanti
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona della dott. Sandra
Levanti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2344/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Teresa Pazienza
-ricorrente e convenuto in riconvenzione- contro (C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Controparte_1 C.F._2
Gentile
-resistente ed attrice in riconvenzione-
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281-decies c.p.c., depositato in data 22.07.2023 e successivamente notificato, - premettendo di essere proprietario esclusivo Parte_1 dell'immobile sito in Scicli nella c.da Milocca s.n.c. – deduceva:
di avere intrattenuto per lungo tempo, nell'immobile predetto, una convivenza “more uxorio” con e che da tale relazione non erano nati figli;
Controparte_1
che, tuttavia, da cinque anni circa era insorta una profonda crisi nella relazione sentimentale tra i due, tanto che la resistente non aveva più nemmeno condiviso il letto comune, trascorrendo piuttosto le notti in un'altra camera dell'abitazione, che chiudeva a chiave per impedirvi l'accesso ad altre persone, compreso il ricorrente;
che, addirittura, da ultimo, la resistente aveva trovato collocazione notturna presso la casa della sorella o comunque presso una signora ove prestava servizio quale badante;
che, sebbene la relazione sentimentale ed affettiva tra le parti si fosse interrotta, la aveva continuato ad occupare l'immobile con tutti i propri effetti personali, CP_1 addirittura costringendo il ricorrente ad andare altrove nelle ore diurne a causa della perdurante abitudine della stessa di accedere all'immobile in oggetto, trascorrendovi il proprio tempo in assenza dell' Pt_1
che le richieste di rilascio dell'immobile non avevano sortito effetto.
Indi, il ricorrente chiedeva la condanna della resistente all'immediato rilascio dell'immobile de quo. pagina 1 di 5 Si costituiva in giudizio la quale contestava le deduzioni di Controparte_1 controparte, esponendo:
che la relazione “more uxorio” era entrata in crisi a causa della scoperta, da parte di essa resistente, di una relazione intrattenuta dal compagno con altra donna;
che l'infedeltà del ricorrente aveva determinato la cessazione dell'affectio fondante il rapporto tra le parti e che, dunque, la responsabilità della interruzione della convivenza
“more uxorio” era da addebitare esclusivamente all' Pt_1
di avere anch'ella contribuito, con propri apporti economici, alla sistemazione dell'immobile in scrutinio;
di avere svolto, nel corso degli anni, attività lavorative di diversa natura e di essere, tuttavia, dal 2018, impossibilitata a svolgere qualunque tipo di mansione che richiedesse
“sforzi e movimenti”, a causa di una patologia al ginocchio sinistro;
di avere, fino al 2020, usufruito dell'indennità di disoccupazione e di non disporre, allo stato, di alcun reddito;
che, infine, a causa dello stato invalidante della di lei sorella, essa resistente aveva iniziato a dormire con quest'ultima, al fine di garantirle l'assistenza notturna necessaria. Indi, preliminarmente, chiedeva dichiararsi l'improcedibilità della Controparte_1 domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, ritenendo ricorrere in capo alla stessa un dimostrato stato di bisogno, chiedeva disporsi, in suo favore e a carico dell' un assegno Pt_1 mensile, in proporzione al periodo di convivenza intercorsa tra le parti ed alle necessità di essa resistente. Il giudice, all'udienza del 6.12.2024, tenutasi nelle forme dell'udienza cartolare ex art.127- ter c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
<<>> Preliminarmente, va dichiarata la procedibilità della domanda principale e di quella riconvenzionale proposte nell'odierno giudizio, in quanto aventi ad oggetto, la prima, azione personale di restituzione di un immobile già concesso in godimento (comune) all'ex convivente (sul punto, infatti, si rammenti che l'art. 1, co. 42, L. 76/2016 riguarda il caso di cessazione della convivenza di fatto per morte del convivente proprietario, e non anche l'ipotesi di cessazione volontaria della convivenza medesima;
in ogni caso, il diritto di abitazione del coniuge superstite ha natura personale e non certo reale) e, la seconda, azione ex art. 1, co. 65, L. 76/2016 cit. (richiesta di assegno alimentare), non rientrante nel novero delle materie soggette a mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1, D.lgs. 28/2010. Passando ad esaminare il merito della controversia, va detto anzitutto che parte resistente non ha contestato – e devono, quindi, ritenersi provati ex art. 115, co. 1, c.p.c. – i fatti costitutivi posti dal ricorrente a fondamento della domanda di rilascio, ed in particolare, la concessione in godimento dell'immobile ad uso abitativo, di cui esso ricorrente aveva la disponibilità (in quanto proprietario), in favore della , con lui convivente, perché allo CP_1 stesso legata da relazione sentimentale. Ciò detto, occorre rilevare che, in subiecta materia, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che la convivenza “more uxorio”, quale formazione sociale che dà vita ad un autentico consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione, ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del pagina 2 di 5 convivente, che assume i connotati tipici di una detenzione qualificata, avendo titolo in un negozio giuridico di tipo familiare (cfr. Cass. n. 7/2014 e Cass. n. 7214/13). Tale assunto, se da un lato impedisce al proprietario dell'immobile di allontanare in modo violento o clandestino l'ex compagno/a, giacché tale condotta legittimerebbe un'azione di spoglio da parte del/della convivente estromesso/a volta alla reintegra nel possesso, dall'altro lato, non gli preclude tuttavia di pretendere la restituzione della casa, qualora il rapporto di convivenza venga definitivamente a cessare e venga meno, pertanto, il titolo giuridico che sorreggeva quel diritto personale di godimento della casa, acquistato dal convivente more uxorio, e individuato dall'ordinamento nella destinazione dell'immobile ad uso abitativo dei conviventi. In altre parole, il solo fatto della convivenza non configura, in capo alle persone che convivono con chi possiede il bene, un potere sulla cosa che possa essere qualificato come possesso sulla medesima (Cass. civ., n. 21023/2016). Ciò comporta, pertanto, che la detenzione del convivente è esercitabile fin quando perduri la convivenza, mentre, una volta venuta meno la stessa, si estingue e non può ritenersi legittima la protrazione della relazione di fatto tra il bene ed il convivente, che era detentore qualificato. Ciò posto, nel caso in scrutinio - ove risulta pacifico il venir meno del legame affettivo oltre che, per stessa ammissione di entrambe le parti, la cessazione della convivenza - ritiene il giudice che quella esperita da sia da qualificare quale azione Parte_1 personale di restituzione, che trova fondamento in un iniziale atto volontario di trasmissione della cosa (l'immobile di sua proprietà) in favore della convivente, una concessione in godimento (comune), giustificata dal legame affettivo tra i due e finalizzata ad un uso familiare;
cessata la destinazione dell'immobile al programma di vita in comune della coppia, è venuto meno il titolo che ha fondato la detenzione dell'immobile in capo alla , la CP_1 quale, non allegando né provando alcun ulteriore titolo – legale o negoziale – che ne legittimi la perdurante occupazione, è tenuta al rilascio dell'immobile stesso in favore di
[...]
Parte_1
La domanda di parte ricorrente, dunque, è fondata e, come tale, deve essere accolta, condannando all'immediato rilascio, in favore del ricorrente, dell'immobile Controparte_1 sito in Scicli, c.da Milocca s.n.c., libero e sgombro da persone e cose. Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla resistente, si osserva che, secondo il disposto dell'art.1 comma 65 L. 76/2016, “in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'art.438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'art.433 del codice civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle”. Ora, com'è noto, alla disciplina degli alimenti il codice civile dedica il titolo tredicesimo del primo libro (artt. 433-448 c.c.), da cui emerge che l'obbligazione - consistente nella prestazione dei mezzi di sostentamento necessari a consentire alla persona una vita dignitosa - ha fondamento, di regola, nella solidarietà familiare.
pagina 3 di 5 Sul punto, l'art.438 c.c. stabilisce che “gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento” (comma 1);
“Essi debbono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale” (comma 2). Inoltre, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, “Lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall'art. 438 cod. civ., esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie” (Cass., n.25248/2013). Ancora, “il riconoscimento del diritto degli alimenti è subordinato alla dimostrazione della sussistenza di un duplice presupposto, costituito, da una parte, dallo stato di bisogno, dall'altra, dall'impossibilità da parte dell'alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di attività lavorativa confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali” (Cass., n.334/2007); “ove, pertanto, l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata” (Cass., n.21572/2006; così anche Tribunale di Cosenza, n.523/2020). Applicando i superiori principi di diritto alla fattispecie in esame, non risulta che abbia fornito prova della ricorrenza dei due presupposti sopra richiamati. Controparte_1
Ed infatti, sotto il profilo dello “stato di bisogno”, se è vero che la stessa è proprietaria di terreni e fabbricati in piccole quote e, dunque, probabilmente di difficile liquidazione, ella non ha, in atto, difficoltà abitative, trascorrendo già la notte presso la casa della sorella, oltre a disporre, come dalla medesima ammesso, di alcuni arredi collocati presso l'immobile oggetto di causa. Quanto al presupposto dell'impossibilità/incapacità “di provvedere al proprio mantenimento”, dagli atti non emerge l'esistenza di una condizione di assoluta inabilità lavorativa a carico della : posto che la stessa ha dedotto di avere da sempre svolto le CP_1 più disparate attività lavorative, “nel settore alberghiero (addetta alle pulizie), nel settore dell'agricoltura, nonché come ausiliaria presso strutture RSA”, tale acquisita attitudine lavorativa non appare, allo stato attuale, quando la è giunta all'età di 64 anni, CP_1 totalmente esclusa, né v'è prova che sia grandemente ridotta dal quadro patologico da cui ella è affetta, in base alle certificazioni mediche versate in atti, ovverosia “meniscosi mediale ginocchia”, “lesione condrale con edema osseo tibia sinistra” e “condropatia ratulea bilaterale” (v. certificato del 27.2.2023); in particolare, le patologie così diagnosticate non risultano impedire del tutto lo svolgimento di attività lavorativa, in particolare del tipo sinora praticato dalla , tanto più che quest'ultima ha dedotto di occuparsi dell'assistenza CP_1 notturna della sorella invalida. In conclusione, la domanda riconvenzionale proposta da va rigettata. Controparte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
in particolare, si tiene conto del valore pari ad € 26.000,00 (art. 21, co. 7, D.M. 55/2014 e succ.
pagina 4 di 5 modif.) e di tutte le fasi tabellari, con valori prossimi al minimo;
inoltre, posto che il ricorrente risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato, va disposto che il pagamento delle predette spese sia eseguito direttamente in favore dello Stato, ex art. 133 DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 2344/2023 R.G., CONDANNA all'immediato rilascio, in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'immobile sito in Scicli nella c.da Milocca s.n.c., libero e sgombro da
[...] persone e cose. RIGETTA la domanda riconvenzionale di . Controparte_1
CONDANNA alla rifusione delle spese processuali, che liquida in € Controparte_1
3.000,00 per compensi difensivi, oltre spese prenotate a debito, rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, disponendo che il pagamento delle predette spese sia eseguito direttamente in favore dello Stato, ex art. 133 DPR 115/2002. Così deciso in Ragusa, in data 2.2.2025
Il Giudice Dott.ssa Sandra Levanti
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