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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/10/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * *
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 11 giugno 2025, iscritta al n. 1440 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via I. Garbini n. 29/G, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Ratano che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni relative allo scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 1° ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la modifica delle condizioni relative allo sciogli- mento del matrimonio civile stabilite con la sentenza n. 341/2006 emessa dal Tri- bunale di Viterbo il 5 aprile 2006 e successivamente modificata con decreto del 25 febbraio 2009 dal medesimo Tribunale. Tanto in ragione del mutamento delle con- dizioni economico-patrimoniali di entrambi i ricorrenti.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti nuove condizioni:
“1. La modifica delle condizioni di divorzio alle condizioni di cui al ricorso intro- duttivo eliminando, quindi, il contributo al mantenimento imposto a Parte_3
a favore della ex coniug dando atto che lo stesso non viene
[...] Parte_1
corrisposto dal mese di gennaio 2018.
2. La trasmissione della ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Viterbo per la relativa annotazione”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento delle nuove condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari. La pronuncia relativa alla modifica delle condizioni non deve essere an- notata nei registri dello stato civili: pertanto, la condizione di cui al punto 2 del ricorso non può essere accolta.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede: a) prende atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, riportate in moti- vazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
* * *
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 11 giugno 2025, iscritta al n. 1440 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Viterbo, alla Via I. Garbini n. 29/G, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Ratano che li rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni relative allo scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 1° ottobre 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la modifica delle condizioni relative allo sciogli- mento del matrimonio civile stabilite con la sentenza n. 341/2006 emessa dal Tri- bunale di Viterbo il 5 aprile 2006 e successivamente modificata con decreto del 25 febbraio 2009 dal medesimo Tribunale. Tanto in ragione del mutamento delle con- dizioni economico-patrimoniali di entrambi i ricorrenti.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti nuove condizioni:
“1. La modifica delle condizioni di divorzio alle condizioni di cui al ricorso intro- duttivo eliminando, quindi, il contributo al mantenimento imposto a Parte_3
a favore della ex coniug dando atto che lo stesso non viene
[...] Parte_1
corrisposto dal mese di gennaio 2018.
2. La trasmissione della ordinanza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Viterbo per la relativa annotazione”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento delle nuove condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari. La pronuncia relativa alla modifica delle condizioni non deve essere an- notata nei registri dello stato civili: pertanto, la condizione di cui al punto 2 del ricorso non può essere accolta.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede: a) prende atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, riportate in moti- vazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)