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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 06/05/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 771 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2020 vertente tra
(C.F.: ), nato a [...] il 25 Parte_1 C.F._1 febbraio 1974, residente in [...], Pt_2
(C.F.: , nata a [...] il [...],
[...] C.F._2 residente A Teramo IN Via Stazio, n. 56 e (C.F.: Parte_3
), nata a [...] il [...], residente a [...], tutti elettivamente domiciliati a Teramo, in Piazza Martiri della Libertà, n. 24, presso e nello studio dell'Avv. Maria Murano, che li rappresenta e difende tutti giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione.
- parte attrice -
e residente a [...] CP_1
- parte conventa contumace -
OGGETTO: altri contratti atipici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: il procuratore di parte attrice ha concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data
4 marzo 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori , Parte_1
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_2 Parte_3
1 ottenere la condanna di alla restituzione della somma di € CP_1
6.928,66 (oltre interessi dal 13 agosto 2018 al soddisfo), rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Accertate e dichiarare che i sig.ri Parte_1
e versavano al sig. la somma Parte_2 Parte_3 CP_1 complessiva di € 36.928,66 per l'acquisto di mobili e suppellettili di arredamento;
2)
Accertare e dichiarare che nessun acquisto veniva fatto dal sig. nell'interesse CP_1 degli attori, il quale restituiva loro solo la somma di € 30.000,00, mentre gli attori hanno diritto ad ottenere la restituzione dell'intera somma a lui versata;
3)
Conseguentemente, condannare il sig. alla restituzione in favore degli CP_1 attori della residua somma di € 6.928,66, oltre interessi dal 13.08.2018, data di restituzione dell'importo di € 30.000,00, al saldo”, con vittoria di spese e di competenza di lite.
Nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di citazione, parte convenuta non si è costituita in giudizio e pertanto, all'udienza dell'8 aprile
2021 celebrata in modalità cartolare, il precedente titolare del procedimento ne ha dichiarato la formale contumacia e ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. all'unica parte costituita.
La causa è stata istruita in via documentale ed attraverso l'escussione, all'udienza dell'11 ottobre 2022, di due testi di parte attrice, non essendosi invece il convenuto contumace, nonostante la regolare notifica a mezzo ufficiale giudiziario dell'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale, presentato per renderlo (cfr. verbale d'udienza dell'11 ottobre 2022).
All'udienza del 4 marzo 2025 – l'unica celebrata davanti allo scrivente magistrato, divenuto titolare del procedimento solo in data 12 marzo 2024 – il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni e sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. limitatamente al deposito della comparsa conclusionale, trattandosi di causa contumaciale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla base delle risultanze processuali acquisite, si anticipa sin d'ora che la domanda avanzata dagli attori merita di trovare accoglimento.
La vicenda oggetto della presente controversia può essere ricostruita come di seguito.
A sostengo delle proprie ragioni, gli attori, che domandano la restituzione della somma di € 6.928,66 (oltre interessi al saggio legale)
2 indebitamente trattenuta dal convenuto non costituitosi in giudizio, hanno in particolare allegato e dedotto che:
- nel mese di gennaio 2018, hanno conferito incarico al sig. per CP_1 acquistare, per loro conto, mobili e suppellettili di arredamento venduti da
Società B&B Italia, ed il sig. si è reso di disponibile a fungere da CP_1 intermediario a titolo assolutamente gratuito, anche tenuto conto della parentela intercorrente fra il medesimo ed alcuni parenti delle sig.re e Pt_2 Parte_3
- a seguito del conferimento dell'incarico, quindi, ha Parte_3 comunicato, a mezzo mail inviata in data 28 gennaio 2018, l'elenco dei mobili che essi attori intendevano acquistare;
- nei giorni seguenti, il sig. ha comunicato un preventivo di spesa CP_1
(direttamente formulato il 31 gennaio 2018 dalla Società B&B Italia) agli attori, che, preso atto dell'importo necessario per l'acquisto, hanno provveduto a versare in favore del sig. la complessiva somma di € CP_1
35.082,66 mediante due bonifici bancari, uno per l'importo di € 13.330,66 e l'altro per l'importo di € 21.752,00, effettuati, rispettivamente, da Pt_3
e da;
[...] Parte_1
- successivamente, a fronte della comunicazione del sig. dell'aumento CP_1 del 5% sull'importo di cui al preventivo precedentemente trasmesso, alla somma già corrisposta in favore dell'odierno convenuto pari a € 35.082,66, si è aggiunta quella ulteriore di € 1.846,00, bonificata da per Parte_2 un totale complessivo, quindi, di € 36.928,66;
- nei messi successivi, il sig. senza fornire spiegazioni, ha comunicato CP_1 ad essi attori che non gli era più possibile acquistare per loro conto i beni richiesti, e quindi, per ragioni rimaste ignote ad essi attori, l'acquisto dei complementi di arredo non è stato mai perfezionato, ragione per cui, il sig.
con bonifico bancario del 13 agosto 2018, ha restituito la (sola) CP_1 somma € 30.000,00 mediante bonifico eseguito sul conto dell'attrice Pt_3
[...]
- nonostante il sollecito di restituzione della restante cifra pari ad € 6.928,66 mediante raccomandata del 9 gennaio 2020, il convenuto non ha mai restituito quanto dovuto.
3 Per tali ragioni, i signori , e Parte_1 Parte_3 Parte_2 hanno adito l'intestato Tribunale rassegnando le conclusioni ut supra integralmente trascritte.
Preliminarmente, occorre inquadrare giuridicamente il rapporto intercorso tra gli odierni attori ed il sig. CP_1
In particolare, sulla base della prospettazione offerta da parte attrice, confermata tanto dalle prove orali acquisite su cui si tornerà infra (cfr. verbale d'udienza dell'11 ottobre 2022, in cui sono stati escussi i testi Testimone_1
e quanto dall'ammissione dei fatti derivante ex art. 232 c.p.c. Testimone_2 dalla mancata presentazione del convenuto contumace, al quale è stata regolarmente notificata l'ordinanza istruttoria del 31 marzo 2022 ammissiva del suo interrogatorio formale (cfr. deposito del 1 settembre 2022), il rapporto giuridico intercorso tra le parti va ricondotto nell'alveo del mandato, sub specie ad acquistare (beni mobili).
Come è noto, il mandato, ai sensi dell'art. 1703 c.c., è il contratto mediante il quale una parte, il mandatario, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra, il mandante.
Si tratta, in via generale, di un contratto a forma libera, in applicazione del principio generale di libertà delle forme, secondo cui le parti sono libere di scegliere le modalità mediante cui manifestare il loro consenso alla stipula del contratto, salvo ovviamente il caso - che non ricorre nell'odierno processo - che il requisito della forma sia imposto dalla legge ad substantiam actus o ad probationem tantum (per completezza d'indagine, è discusso in giurisprudenza se il mandato senza rappresentanza ad acquistare beni immobili debba essere stipulato per iscritto ai fini della validità dello stesso).
Dunque, posto che il contratto di mandato avente ad oggetto l'acquisto di beni mobili (come nel caso di specie, trattandosi di mobilia e suppellettili di arredamento), la relativa stipula può avvenire per atto scritto ovvero con qualsiasi altra modalità idonea a dimostrare il consenso (e quindi anche per facta concludentia) e, per effetto della stipula negoziale, sorge in capo ai soggetti contraenti una serie di obblighi reciproci tra loro non omogenei e la cui diversa connotazione discende dalla posizione assunta di mandante ovvero di mandatario.
4 Quanto agli obblighi gravanti su quest'ultimo, il mandato dà origine ad una obbligazione di risultato in virtù della quale, il soggetto incaricato, ai sensi dell'art. 1710 c.c., è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia, ma, in caso di mandato gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore;
inoltre, il mandatario è tenuto ad informare il mandante di sopravvenute situazioni che possono indurlo a recedere dal mandato, ad effettuare un rendiconto dettagliato del proprio operato al mandante, nonché a comunicargli senza ritardo l'esecuzione del mandato.
Quanto invece, agli obblighi nascenti in capo al mandante, questo, ai sensi degli artt. 1719 e 1720 c.c., “salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome”, ed a
“rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta.” (venendo ovviamente meno l'obbligo di pagamento del compenso nell'ipotesi in cui il contratto sia a titolo gratuito).
Altra distinzione di fondamentale rilevanza in tema di mandato è quella fra mandato con e senza rappresentanza, a seconda che, rispettivamente, sia presente ovvero difetti la c.d. contemplatio domini (spendita del nome), ossia il negozio di procura attributivo del potere rappresentativo dal soggetto rappresentato al soggetto rappresentante.
In particolare, in caso di contratto di mandato senza rappresentanza, il mandatario/rappresentante agisce per conto altrui (ossia del mandante/rappresentato) ma in nome proprio, con il corollario per cui, ai sensi dell'art. 1705 c.c., è lo stesso mandatario ad acquistare i diritti ed a assumere gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi: infatti, in caso di mandato senza rappresentanza, in cui appunto non si producono effetti diretti in capo al mandante (senza rappresentanza), si discorre opportunamente di rappresentanza indiretta, che si caratterizza per il fatto che la parte formale e la parte sostanziale del negozio stipulato si riuniscono nella medesima figura del rappresentante/mandatario, il quale assume la veste appunto non solo di parte formale del negozio, ma anche di parte sostanziale dello stesso, divenendo cioè titolare in proprio del rapporto derivante dal negozio stipulato, con la conseguente assunzione dell'obbligo di ritrasferire la posizione così acquisita
5 nella sfera giuridica del rappresentato, ossia di trasferirgli gli effetti di quanto stipulato con i terzi.
Diversamente, nel caso di mandato con rappresentanza, il contratto è concluso dal mandatario non solo per conto ma anche in nome del rappresentato/mandante e tale contratto, ai sensi dell'art. 1388 c.c., produce effetti diretti – si discorre infatti in tal caso di rappresentanza diretta – nella sfera giuridica del rappresentato/mandante, il quale è parte sostanziale del rapporto giuridico, mentre parte in senso formale è il rappresentante/mandatario.
Ebbene, i principi sopra sinteticamente richiamati ed applicati al caso di specie consentono di qualificare il rapporto intercorso tra le parti dell'odierno procedimento alla stregua di un contratto di mandato, concluso per fatti concludenti e privo di rappresentanza, difettando infatti il negozio di procura attributivo del potere rappresentativo.
Come anticipato, infatti, la configurazione, nei suddetti termini, del rapporto giuridico è dimostrata dal compendio istruttorio acquisito.
Più in particolare, quanto alle prove documentali, occorre fare riferimento sia alla mail inviata in data 28 gennaio 2018 da al Parte_3 convenuto sig. con cui gli ha trasmesso l'elenco dei mobili da ordinare CP_1
(cfr. doc. 1), e ciò a dimostrazione dell'incarico conferitogli, sia alla comunicazione via mail intercorsa fra il sig. ed i dipendenti della società CP_1
B&B Italia (cfr. doc. 9) ed in ragione della quale, parimenti, il mandato acquista la connotazione di un mandato privo di rappresentanza.
Inoltre, la qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra gli attori e il sig. in termini di mandato senza rappresentanza trova ulteriore CP_1 conforto sia nella ammissione dei fatti derivante, ai sensi dell' art. 232 c.p.c., dalla mancata presentazione del convenuto contumace - al quale è stata regolarmente notificata l'ordinanza istruttoria del 31 marzo 2022 ammissiva del suo interrogatorio formale (cfr. deposito del 1 settembre 2022) - , sia dalla espletata istruttoria orale.
Infatti, in risposta ai capitoli di prova, rivolti, rispettivamente, a
[...] ed a (“Vero che, in sua presenza, dichiarava Tes_2 Testimone_1 CP_1 ai sig.ri e la propria disponibilità ad Parte_1 Pt_2 Parte_3 acquistare dei mobili di arredamento per loro conto presso la Società B&B Italia?” e
6 “Vero che, il sig. le manifestò la disponibilità ad acquistare dei mobili CP_1 presso la B&B Italia per conto dei sig.ri e Parte_1 Parte_2 Pt_3
?”), entrambi i testi hanno confermato la relativa circostanza, a
[...] dimostrazione dell'esistenza di un rapporto negoziale di mandato conferito dagli odierni attori.
Ciò chiarito, gli attori, per consentire al rappresentante/convenuto di adempiere al mandato ad acquistare, hanno provveduto ad effettuare tre bonifici bancari per il complessivo importo di € 36.928,66 (cfr. documenti nn. 3,
4 e 5), in ragione del preventivo loro inviatogli dal sig. e del successivo CP_1 aumento dei prezzi del 5%.
Senonché, l'acquisto dei mobili per il quale era stato incaricato il convenuto/mandatario non si è mai perfezionato, e dunque quest'ultimo ha provveduto a restituire all'attrice la (sola) somma di € 30.000,00 Parte_3 mediante bonifico bancario sul conto della medesima (cfr. doc. 6), trattenendo invece la somma di € 6.925,66, e ciò del tutto indebitamente, giacché, se è vero che, ai sensi dell'art. 1709 c.c., il contratto di mandato si presume oneroso, è altrettanto vero che trattasi di presunzione relativa e, pertanto, suscettibile di essere superata o espressamente attraverso ad esempio un accordo delle parti con cui viene pattuita la gratuità del mandato oppure anche in via implicita, potendosi cioè desumere la gratuità dal loro contegno o dalle circostanze che hanno accompagnato o seguito la stipula del mandato, come del resto confermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La presunzione di onerosità del mandato, stabilita dall'art. 1709 c.c., ha carattere relativo e può essere superata dalla prova della sua gratuità, desumibile dalle circostanze del rapporto” (cfr. ex multis Cass. civ. n. 17384/2018).
Ebbene, dalla ricostruzione dei fatti nonché dal compendio probatorio acquisito in corso di causa, ritiene il Tribunale superata la presunzione di onerosità del mandato posta dall'art. 1709 c.c., e ciò, in particolare, alla luce del comportamento tenuto dal convenuto, che, successivamente alla ricezione dei tre bonifici eseguiti dagli attori per l'importo complessivo di € 36.928,66 per l'acquisto dei beni mobili commissionatigli, a fronte della mancato predetto acquisto, ha deciso di restituire, in data 13 agosto 2018, mediante bonifico eseguito sul conto dell'attrice la (minor) somma di € 30.000 (cfr. Parte_3 doc. 6), non potendosi non ravvisare, con tutta evidenza, nel predetto
7 comportamento restitutorio, la natura gratuita del mandato conferitogli, altrimenti non spiegandosi la restituzione della quasi totalità della somma versatagli dagli attori, con conseguente indebito trattenimento della restante somma di € 6.928,66.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata dagli attori merita di trovare accoglimento, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione della somma indebitamene trattenuta di € 6.928,66, sulla quale devono essere calcolati gli interessi legali - oggetto di espressa richiesta attorea - a partire dal giorno della avvenuta parziale restituzione della somma di € 30.000,00 (avvenuta in data 13 agosto 2018 – cfr. doc. 6), ritenendosi infatti sussistente la mala fede del convenuto (ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c.), il quale ha trattenuto, consapevolmente, parte di un pagamento allo stesso non dovuto, nonostante la parziale restituzione dell'importo di € 30.000,00 e nonostante la diffida (del 22 luglio 2019 prodotta sub doc. 7) a restituire la somma di € 6.928,55 indebitamente percepita, e quindi nell'assoluta consapevolezza della non spettanza di quanto ricevuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55
e succ. mod., in rapporto peraltro allo scaglione minimo per tutte le fasi, in ragione della limitatissima attività istruttoria espletata, dell'attività difensiva in concreto svolta e dalla non particolare complessità delle questioni giuridiche involte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile contraddistinta dal R.G. n. 771/2020 fra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. in accoglimento della domanda spiegata da , Parte_1 Pt_2
e CONDANNA alla restituzione
[...] Parte_3 CP_1 in favore degli attori della somma di € 6.928,66, oltre interessi, nella misura legale, dalla data del 13 agosto 2018 sino al soddisfo;
2. CONDANNA alla refusione, in favore di CP_1 Parte_1
e delle spese di lite del presente
[...] Parte_2 Parte_3 giudizio, che si liquidano nell'importo di € 2.540,00, oltre € 277,23 per
8 esborsi (di cui € 264,00 per C.U. e marca da bollo ed € 13,23 per spese di notifica), nonché oltre al rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Teramo, il 6 maggio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Lorenza
Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 771 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2020 vertente tra
(C.F.: ), nato a [...] il 25 Parte_1 C.F._1 febbraio 1974, residente in [...], Pt_2
(C.F.: , nata a [...] il [...],
[...] C.F._2 residente A Teramo IN Via Stazio, n. 56 e (C.F.: Parte_3
), nata a [...] il [...], residente a [...], tutti elettivamente domiciliati a Teramo, in Piazza Martiri della Libertà, n. 24, presso e nello studio dell'Avv. Maria Murano, che li rappresenta e difende tutti giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione.
- parte attrice -
e residente a [...] CP_1
- parte conventa contumace -
OGGETTO: altri contratti atipici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: il procuratore di parte attrice ha concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni celebrata in data
4 marzo 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori , Parte_1
e hanno adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_2 Parte_3
1 ottenere la condanna di alla restituzione della somma di € CP_1
6.928,66 (oltre interessi dal 13 agosto 2018 al soddisfo), rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Accertate e dichiarare che i sig.ri Parte_1
e versavano al sig. la somma Parte_2 Parte_3 CP_1 complessiva di € 36.928,66 per l'acquisto di mobili e suppellettili di arredamento;
2)
Accertare e dichiarare che nessun acquisto veniva fatto dal sig. nell'interesse CP_1 degli attori, il quale restituiva loro solo la somma di € 30.000,00, mentre gli attori hanno diritto ad ottenere la restituzione dell'intera somma a lui versata;
3)
Conseguentemente, condannare il sig. alla restituzione in favore degli CP_1 attori della residua somma di € 6.928,66, oltre interessi dal 13.08.2018, data di restituzione dell'importo di € 30.000,00, al saldo”, con vittoria di spese e di competenza di lite.
Nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di citazione, parte convenuta non si è costituita in giudizio e pertanto, all'udienza dell'8 aprile
2021 celebrata in modalità cartolare, il precedente titolare del procedimento ne ha dichiarato la formale contumacia e ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c. all'unica parte costituita.
La causa è stata istruita in via documentale ed attraverso l'escussione, all'udienza dell'11 ottobre 2022, di due testi di parte attrice, non essendosi invece il convenuto contumace, nonostante la regolare notifica a mezzo ufficiale giudiziario dell'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale, presentato per renderlo (cfr. verbale d'udienza dell'11 ottobre 2022).
All'udienza del 4 marzo 2025 – l'unica celebrata davanti allo scrivente magistrato, divenuto titolare del procedimento solo in data 12 marzo 2024 – il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni e sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c. limitatamente al deposito della comparsa conclusionale, trattandosi di causa contumaciale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla base delle risultanze processuali acquisite, si anticipa sin d'ora che la domanda avanzata dagli attori merita di trovare accoglimento.
La vicenda oggetto della presente controversia può essere ricostruita come di seguito.
A sostengo delle proprie ragioni, gli attori, che domandano la restituzione della somma di € 6.928,66 (oltre interessi al saggio legale)
2 indebitamente trattenuta dal convenuto non costituitosi in giudizio, hanno in particolare allegato e dedotto che:
- nel mese di gennaio 2018, hanno conferito incarico al sig. per CP_1 acquistare, per loro conto, mobili e suppellettili di arredamento venduti da
Società B&B Italia, ed il sig. si è reso di disponibile a fungere da CP_1 intermediario a titolo assolutamente gratuito, anche tenuto conto della parentela intercorrente fra il medesimo ed alcuni parenti delle sig.re e Pt_2 Parte_3
- a seguito del conferimento dell'incarico, quindi, ha Parte_3 comunicato, a mezzo mail inviata in data 28 gennaio 2018, l'elenco dei mobili che essi attori intendevano acquistare;
- nei giorni seguenti, il sig. ha comunicato un preventivo di spesa CP_1
(direttamente formulato il 31 gennaio 2018 dalla Società B&B Italia) agli attori, che, preso atto dell'importo necessario per l'acquisto, hanno provveduto a versare in favore del sig. la complessiva somma di € CP_1
35.082,66 mediante due bonifici bancari, uno per l'importo di € 13.330,66 e l'altro per l'importo di € 21.752,00, effettuati, rispettivamente, da Pt_3
e da;
[...] Parte_1
- successivamente, a fronte della comunicazione del sig. dell'aumento CP_1 del 5% sull'importo di cui al preventivo precedentemente trasmesso, alla somma già corrisposta in favore dell'odierno convenuto pari a € 35.082,66, si è aggiunta quella ulteriore di € 1.846,00, bonificata da per Parte_2 un totale complessivo, quindi, di € 36.928,66;
- nei messi successivi, il sig. senza fornire spiegazioni, ha comunicato CP_1 ad essi attori che non gli era più possibile acquistare per loro conto i beni richiesti, e quindi, per ragioni rimaste ignote ad essi attori, l'acquisto dei complementi di arredo non è stato mai perfezionato, ragione per cui, il sig.
con bonifico bancario del 13 agosto 2018, ha restituito la (sola) CP_1 somma € 30.000,00 mediante bonifico eseguito sul conto dell'attrice Pt_3
[...]
- nonostante il sollecito di restituzione della restante cifra pari ad € 6.928,66 mediante raccomandata del 9 gennaio 2020, il convenuto non ha mai restituito quanto dovuto.
3 Per tali ragioni, i signori , e Parte_1 Parte_3 Parte_2 hanno adito l'intestato Tribunale rassegnando le conclusioni ut supra integralmente trascritte.
Preliminarmente, occorre inquadrare giuridicamente il rapporto intercorso tra gli odierni attori ed il sig. CP_1
In particolare, sulla base della prospettazione offerta da parte attrice, confermata tanto dalle prove orali acquisite su cui si tornerà infra (cfr. verbale d'udienza dell'11 ottobre 2022, in cui sono stati escussi i testi Testimone_1
e quanto dall'ammissione dei fatti derivante ex art. 232 c.p.c. Testimone_2 dalla mancata presentazione del convenuto contumace, al quale è stata regolarmente notificata l'ordinanza istruttoria del 31 marzo 2022 ammissiva del suo interrogatorio formale (cfr. deposito del 1 settembre 2022), il rapporto giuridico intercorso tra le parti va ricondotto nell'alveo del mandato, sub specie ad acquistare (beni mobili).
Come è noto, il mandato, ai sensi dell'art. 1703 c.c., è il contratto mediante il quale una parte, il mandatario, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra, il mandante.
Si tratta, in via generale, di un contratto a forma libera, in applicazione del principio generale di libertà delle forme, secondo cui le parti sono libere di scegliere le modalità mediante cui manifestare il loro consenso alla stipula del contratto, salvo ovviamente il caso - che non ricorre nell'odierno processo - che il requisito della forma sia imposto dalla legge ad substantiam actus o ad probationem tantum (per completezza d'indagine, è discusso in giurisprudenza se il mandato senza rappresentanza ad acquistare beni immobili debba essere stipulato per iscritto ai fini della validità dello stesso).
Dunque, posto che il contratto di mandato avente ad oggetto l'acquisto di beni mobili (come nel caso di specie, trattandosi di mobilia e suppellettili di arredamento), la relativa stipula può avvenire per atto scritto ovvero con qualsiasi altra modalità idonea a dimostrare il consenso (e quindi anche per facta concludentia) e, per effetto della stipula negoziale, sorge in capo ai soggetti contraenti una serie di obblighi reciproci tra loro non omogenei e la cui diversa connotazione discende dalla posizione assunta di mandante ovvero di mandatario.
4 Quanto agli obblighi gravanti su quest'ultimo, il mandato dà origine ad una obbligazione di risultato in virtù della quale, il soggetto incaricato, ai sensi dell'art. 1710 c.c., è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia, ma, in caso di mandato gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore;
inoltre, il mandatario è tenuto ad informare il mandante di sopravvenute situazioni che possono indurlo a recedere dal mandato, ad effettuare un rendiconto dettagliato del proprio operato al mandante, nonché a comunicargli senza ritardo l'esecuzione del mandato.
Quanto invece, agli obblighi nascenti in capo al mandante, questo, ai sensi degli artt. 1719 e 1720 c.c., “salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome”, ed a
“rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta.” (venendo ovviamente meno l'obbligo di pagamento del compenso nell'ipotesi in cui il contratto sia a titolo gratuito).
Altra distinzione di fondamentale rilevanza in tema di mandato è quella fra mandato con e senza rappresentanza, a seconda che, rispettivamente, sia presente ovvero difetti la c.d. contemplatio domini (spendita del nome), ossia il negozio di procura attributivo del potere rappresentativo dal soggetto rappresentato al soggetto rappresentante.
In particolare, in caso di contratto di mandato senza rappresentanza, il mandatario/rappresentante agisce per conto altrui (ossia del mandante/rappresentato) ma in nome proprio, con il corollario per cui, ai sensi dell'art. 1705 c.c., è lo stesso mandatario ad acquistare i diritti ed a assumere gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi: infatti, in caso di mandato senza rappresentanza, in cui appunto non si producono effetti diretti in capo al mandante (senza rappresentanza), si discorre opportunamente di rappresentanza indiretta, che si caratterizza per il fatto che la parte formale e la parte sostanziale del negozio stipulato si riuniscono nella medesima figura del rappresentante/mandatario, il quale assume la veste appunto non solo di parte formale del negozio, ma anche di parte sostanziale dello stesso, divenendo cioè titolare in proprio del rapporto derivante dal negozio stipulato, con la conseguente assunzione dell'obbligo di ritrasferire la posizione così acquisita
5 nella sfera giuridica del rappresentato, ossia di trasferirgli gli effetti di quanto stipulato con i terzi.
Diversamente, nel caso di mandato con rappresentanza, il contratto è concluso dal mandatario non solo per conto ma anche in nome del rappresentato/mandante e tale contratto, ai sensi dell'art. 1388 c.c., produce effetti diretti – si discorre infatti in tal caso di rappresentanza diretta – nella sfera giuridica del rappresentato/mandante, il quale è parte sostanziale del rapporto giuridico, mentre parte in senso formale è il rappresentante/mandatario.
Ebbene, i principi sopra sinteticamente richiamati ed applicati al caso di specie consentono di qualificare il rapporto intercorso tra le parti dell'odierno procedimento alla stregua di un contratto di mandato, concluso per fatti concludenti e privo di rappresentanza, difettando infatti il negozio di procura attributivo del potere rappresentativo.
Come anticipato, infatti, la configurazione, nei suddetti termini, del rapporto giuridico è dimostrata dal compendio istruttorio acquisito.
Più in particolare, quanto alle prove documentali, occorre fare riferimento sia alla mail inviata in data 28 gennaio 2018 da al Parte_3 convenuto sig. con cui gli ha trasmesso l'elenco dei mobili da ordinare CP_1
(cfr. doc. 1), e ciò a dimostrazione dell'incarico conferitogli, sia alla comunicazione via mail intercorsa fra il sig. ed i dipendenti della società CP_1
B&B Italia (cfr. doc. 9) ed in ragione della quale, parimenti, il mandato acquista la connotazione di un mandato privo di rappresentanza.
Inoltre, la qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra gli attori e il sig. in termini di mandato senza rappresentanza trova ulteriore CP_1 conforto sia nella ammissione dei fatti derivante, ai sensi dell' art. 232 c.p.c., dalla mancata presentazione del convenuto contumace - al quale è stata regolarmente notificata l'ordinanza istruttoria del 31 marzo 2022 ammissiva del suo interrogatorio formale (cfr. deposito del 1 settembre 2022) - , sia dalla espletata istruttoria orale.
Infatti, in risposta ai capitoli di prova, rivolti, rispettivamente, a
[...] ed a (“Vero che, in sua presenza, dichiarava Tes_2 Testimone_1 CP_1 ai sig.ri e la propria disponibilità ad Parte_1 Pt_2 Parte_3 acquistare dei mobili di arredamento per loro conto presso la Società B&B Italia?” e
6 “Vero che, il sig. le manifestò la disponibilità ad acquistare dei mobili CP_1 presso la B&B Italia per conto dei sig.ri e Parte_1 Parte_2 Pt_3
?”), entrambi i testi hanno confermato la relativa circostanza, a
[...] dimostrazione dell'esistenza di un rapporto negoziale di mandato conferito dagli odierni attori.
Ciò chiarito, gli attori, per consentire al rappresentante/convenuto di adempiere al mandato ad acquistare, hanno provveduto ad effettuare tre bonifici bancari per il complessivo importo di € 36.928,66 (cfr. documenti nn. 3,
4 e 5), in ragione del preventivo loro inviatogli dal sig. e del successivo CP_1 aumento dei prezzi del 5%.
Senonché, l'acquisto dei mobili per il quale era stato incaricato il convenuto/mandatario non si è mai perfezionato, e dunque quest'ultimo ha provveduto a restituire all'attrice la (sola) somma di € 30.000,00 Parte_3 mediante bonifico bancario sul conto della medesima (cfr. doc. 6), trattenendo invece la somma di € 6.925,66, e ciò del tutto indebitamente, giacché, se è vero che, ai sensi dell'art. 1709 c.c., il contratto di mandato si presume oneroso, è altrettanto vero che trattasi di presunzione relativa e, pertanto, suscettibile di essere superata o espressamente attraverso ad esempio un accordo delle parti con cui viene pattuita la gratuità del mandato oppure anche in via implicita, potendosi cioè desumere la gratuità dal loro contegno o dalle circostanze che hanno accompagnato o seguito la stipula del mandato, come del resto confermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La presunzione di onerosità del mandato, stabilita dall'art. 1709 c.c., ha carattere relativo e può essere superata dalla prova della sua gratuità, desumibile dalle circostanze del rapporto” (cfr. ex multis Cass. civ. n. 17384/2018).
Ebbene, dalla ricostruzione dei fatti nonché dal compendio probatorio acquisito in corso di causa, ritiene il Tribunale superata la presunzione di onerosità del mandato posta dall'art. 1709 c.c., e ciò, in particolare, alla luce del comportamento tenuto dal convenuto, che, successivamente alla ricezione dei tre bonifici eseguiti dagli attori per l'importo complessivo di € 36.928,66 per l'acquisto dei beni mobili commissionatigli, a fronte della mancato predetto acquisto, ha deciso di restituire, in data 13 agosto 2018, mediante bonifico eseguito sul conto dell'attrice la (minor) somma di € 30.000 (cfr. Parte_3 doc. 6), non potendosi non ravvisare, con tutta evidenza, nel predetto
7 comportamento restitutorio, la natura gratuita del mandato conferitogli, altrimenti non spiegandosi la restituzione della quasi totalità della somma versatagli dagli attori, con conseguente indebito trattenimento della restante somma di € 6.928,66.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, la domanda di ripetizione dell'indebito avanzata dagli attori merita di trovare accoglimento, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione della somma indebitamene trattenuta di € 6.928,66, sulla quale devono essere calcolati gli interessi legali - oggetto di espressa richiesta attorea - a partire dal giorno della avvenuta parziale restituzione della somma di € 30.000,00 (avvenuta in data 13 agosto 2018 – cfr. doc. 6), ritenendosi infatti sussistente la mala fede del convenuto (ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c.), il quale ha trattenuto, consapevolmente, parte di un pagamento allo stesso non dovuto, nonostante la parziale restituzione dell'importo di € 30.000,00 e nonostante la diffida (del 22 luglio 2019 prodotta sub doc. 7) a restituire la somma di € 6.928,55 indebitamente percepita, e quindi nell'assoluta consapevolezza della non spettanza di quanto ricevuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55
e succ. mod., in rapporto peraltro allo scaglione minimo per tutte le fasi, in ragione della limitatissima attività istruttoria espletata, dell'attività difensiva in concreto svolta e dalla non particolare complessità delle questioni giuridiche involte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile contraddistinta dal R.G. n. 771/2020 fra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. in accoglimento della domanda spiegata da , Parte_1 Pt_2
e CONDANNA alla restituzione
[...] Parte_3 CP_1 in favore degli attori della somma di € 6.928,66, oltre interessi, nella misura legale, dalla data del 13 agosto 2018 sino al soddisfo;
2. CONDANNA alla refusione, in favore di CP_1 Parte_1
e delle spese di lite del presente
[...] Parte_2 Parte_3 giudizio, che si liquidano nell'importo di € 2.540,00, oltre € 277,23 per
8 esborsi (di cui € 264,00 per C.U. e marca da bollo ed € 13,23 per spese di notifica), nonché oltre al rimborso delle spese generali al 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Teramo, il 6 maggio 2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Lorenza Pedullà
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