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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/12/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. GI DA RT Presidente dr. ssa Vincenza Bennici Giudice dr.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1426 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nato a [...], il [...] ed ivi residente in [...]
Francesco D'Ovidio n. 83, cod.fisc. (avv. C.F._1
Avv. Marzia Ricciardiello)
E
nata ad [...], il [...], residente a Controparte_1
Canicatti', in viale Giudice Rosario Livatino, 14; cod. Fisc.
(avv. Valeria Chianetta) C.F._2
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 2 dicembre 2025.
DEL PM: cfr. visto del 14 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi in epigrafe, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3,
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 2 dicembre 2025 innanzi al Presidente relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, ravvisato che le condizioni della separazione non sono in contrasto con norme imperative, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi, nonché l'affidamento e il collocamento dei figlio minore e i loro obblighi nei Persona_1
di cui confronti.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
nato a [...], il [...] e , nata ad [...], Controparte_1
il 16.11.1975, i quali hanno contratto matrimonio il 19 giugno dell'anno 2010 a Catania, atto iscritto nei registri dello Stato civile del comune di CATANIA al N. 207 P. 2 S. A anno 2010, alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 3 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
GI DA
RT
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. GI DA RT Presidente dr. ssa Vincenza Bennici Giudice dr.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1426 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nato a [...], il [...] ed ivi residente in [...]
Francesco D'Ovidio n. 83, cod.fisc. (avv. C.F._1
Avv. Marzia Ricciardiello)
E
nata ad [...], il [...], residente a Controparte_1
Canicatti', in viale Giudice Rosario Livatino, 14; cod. Fisc.
(avv. Valeria Chianetta) C.F._2
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 2 dicembre 2025.
DEL PM: cfr. visto del 14 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi in epigrafe, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3,
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 2 dicembre 2025 innanzi al Presidente relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, ravvisato che le condizioni della separazione non sono in contrasto con norme imperative, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi, nonché l'affidamento e il collocamento dei figlio minore e i loro obblighi nei Persona_1
di cui confronti.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, omologa la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
nato a [...], il [...] e , nata ad [...], Controparte_1
il 16.11.1975, i quali hanno contratto matrimonio il 19 giugno dell'anno 2010 a Catania, atto iscritto nei registri dello Stato civile del comune di CATANIA al N. 207 P. 2 S. A anno 2010, alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 3 dicembre 2025.
Il Presidente estensore
GI DA
RT
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