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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 16/02/2026, n. 2440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2440 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2440/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
EGIDI GIORGIO, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11312/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250095844278000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12367/2025, comunicato il 05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.06.2025, la Società “Ricorrente_1 l. ha impugnato la cartella di pagamento nr. 09720250095844278000, notificatagli in data 13.06.2025, dell'importo complessivo di € 553,58, per asserito omesso pagamento della Tassa automobilistica 2023, relativa agli autoveicoli tg. Targa_1 e Targa_2, oltre sanzioni, interessi e oneri di riscossione e 1 diritti di notifica (doc. 1 e 2).
A fondamento del proprio ricorso, la Società contribuente ha dedotto:
1) che essa “Ricorrente_1 aveva regolarmente provveduto, in data 14.06.2023, (nei termini di legge e tramite il portale ACI) a versare la Tassa automobilistica 2023 sia per l'autoveicolo Tg. Targa_1 (doc. 3) sia per l'autoveicolo Tg. Targa_2 (doc. 4);
2) che, inoltre, la cartella opposta era illegittima per carenza di motivazione e per l'omessa indicazione della base di calcolo degli interessi.
Con le controdeduzioni depositate in data 07.08.2025, si è costituita in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, provvedendo, in via preliminare, a denunciare la lite all'Ente creditore (Regione LAZIO) il quale, nonostante la regolare notifica, non si è costituita in giudizio.
Nel merito, l'Agente della Riscossione ha sostenuto che la cartella di pagamento opposta, redatta secondo il modello di legge, conteneva tutti gli estremi della pretesa azionata (ivi comprese le modalità di calcolo degli interessi); quanto alla debenza o meno della tassa auto, si è limitato a dedurre esclusivamente il proprio difetto di legittimazione passiva, con tutte le relative conseguenze anche in tema di spese di lite.
Alla pubblica udienza del 20.11.2025, è comparso il solo difensore della Società contribuente ed, all'esito della discussione, la causa è stata decisa, come da relativo dispositivo già regolarmente comunicato alle Parti.
* * *
Orbene, dall'esame della documentazione prodotta, emerge come la Società contribuente “ Ricorrente_1 abbia regolarmente provveduto, in data 14.06.2023, (nei termini di legge e tramite il portale Associazione_1) a versare la Tassa automobilistica 2023 sia per l'autoveicolo Tg. Targa_1 (doc. 3) sia per l'autoveicolo Tg. Targa_2 (doc. 4); in particolare, dalla ricevuta di pagamento risulta la targa del veicolo, la natura dell'imposta, il periodo di riferimento;
del resto, l'Ente creditore (Regione LAZIO), sebbene ritualmente evocato nel giudizio, non ha inteso contestare, in alcun modo, il pagamento effettuato dalla Società contribuente.
Ne consegue che, a fronte della dimostrazione del regolare pagamento, occorre annullare l'opposta cartella di pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dello scaglione di riferimento (compreso fino ad € 1.100,00), sulla base dei criteri minimi di cui al D.M. 55/2014 (e succ. mod.), stante l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto e la natura seriale della causa, con esclusione della fase cautelare, perché non svolta;
in particolare, come recentemente
2 ribadito dalla Corte di Cassazione (nr. 28347/2025), deve essere disposta la condanna a carico dell'Agente della Riscossione, in quanto l'annullamento della cartella ha infatti vanificato le pretese sia dell'Ente Creditore che dell'Agente della Riscossione;
la ricerca del 'colpevole' specifico dell'errore è una questione che riguarda i rapporti interni tra i due Enti.
Infine, deve essere disposto, ex art. 93 c.p.c., il pagamento delle spese di lite direttamente in favore dell'Avvocato Difensore_1, dichiaratosi procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'opposta cartella di pagamento. Condanna Parte resistente alla rifusione, in favore della Società ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 278,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA e rimborso del contributo unificato come per legge, disponendone il relativo pagamento, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avvocato Difensore_1, dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Roma 03.12.2025
Il Giudice monocratico dott. Giorgio Egidi
3
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
EGIDI GIORGIO, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11312/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250095844278000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12367/2025, comunicato il 05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.06.2025, la Società “Ricorrente_1 l. ha impugnato la cartella di pagamento nr. 09720250095844278000, notificatagli in data 13.06.2025, dell'importo complessivo di € 553,58, per asserito omesso pagamento della Tassa automobilistica 2023, relativa agli autoveicoli tg. Targa_1 e Targa_2, oltre sanzioni, interessi e oneri di riscossione e 1 diritti di notifica (doc. 1 e 2).
A fondamento del proprio ricorso, la Società contribuente ha dedotto:
1) che essa “Ricorrente_1 aveva regolarmente provveduto, in data 14.06.2023, (nei termini di legge e tramite il portale ACI) a versare la Tassa automobilistica 2023 sia per l'autoveicolo Tg. Targa_1 (doc. 3) sia per l'autoveicolo Tg. Targa_2 (doc. 4);
2) che, inoltre, la cartella opposta era illegittima per carenza di motivazione e per l'omessa indicazione della base di calcolo degli interessi.
Con le controdeduzioni depositate in data 07.08.2025, si è costituita in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, provvedendo, in via preliminare, a denunciare la lite all'Ente creditore (Regione LAZIO) il quale, nonostante la regolare notifica, non si è costituita in giudizio.
Nel merito, l'Agente della Riscossione ha sostenuto che la cartella di pagamento opposta, redatta secondo il modello di legge, conteneva tutti gli estremi della pretesa azionata (ivi comprese le modalità di calcolo degli interessi); quanto alla debenza o meno della tassa auto, si è limitato a dedurre esclusivamente il proprio difetto di legittimazione passiva, con tutte le relative conseguenze anche in tema di spese di lite.
Alla pubblica udienza del 20.11.2025, è comparso il solo difensore della Società contribuente ed, all'esito della discussione, la causa è stata decisa, come da relativo dispositivo già regolarmente comunicato alle Parti.
* * *
Orbene, dall'esame della documentazione prodotta, emerge come la Società contribuente “ Ricorrente_1 abbia regolarmente provveduto, in data 14.06.2023, (nei termini di legge e tramite il portale Associazione_1) a versare la Tassa automobilistica 2023 sia per l'autoveicolo Tg. Targa_1 (doc. 3) sia per l'autoveicolo Tg. Targa_2 (doc. 4); in particolare, dalla ricevuta di pagamento risulta la targa del veicolo, la natura dell'imposta, il periodo di riferimento;
del resto, l'Ente creditore (Regione LAZIO), sebbene ritualmente evocato nel giudizio, non ha inteso contestare, in alcun modo, il pagamento effettuato dalla Società contribuente.
Ne consegue che, a fronte della dimostrazione del regolare pagamento, occorre annullare l'opposta cartella di pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dello scaglione di riferimento (compreso fino ad € 1.100,00), sulla base dei criteri minimi di cui al D.M. 55/2014 (e succ. mod.), stante l'assenza di questioni rilevanti in fatto e diritto e la natura seriale della causa, con esclusione della fase cautelare, perché non svolta;
in particolare, come recentemente
2 ribadito dalla Corte di Cassazione (nr. 28347/2025), deve essere disposta la condanna a carico dell'Agente della Riscossione, in quanto l'annullamento della cartella ha infatti vanificato le pretese sia dell'Ente Creditore che dell'Agente della Riscossione;
la ricerca del 'colpevole' specifico dell'errore è una questione che riguarda i rapporti interni tra i due Enti.
Infine, deve essere disposto, ex art. 93 c.p.c., il pagamento delle spese di lite direttamente in favore dell'Avvocato Difensore_1, dichiaratosi procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'opposta cartella di pagamento. Condanna Parte resistente alla rifusione, in favore della Società ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 278,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA e rimborso del contributo unificato come per legge, disponendone il relativo pagamento, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avvocato Difensore_1, dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Roma 03.12.2025
Il Giudice monocratico dott. Giorgio Egidi
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