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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1839/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15871/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nazzano - Via Giuseppe Mazzini 4 00060 Nazzano RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - PIVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 16-2024-1851 IMU 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 16-2024-1851 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, contenente contestuale istanza di sospensiva ex art. 47 d.lgs. n. 546/1992, notificato in data 9 ottobre 2024 al Comune di Nazzano ed alla Resistente_1 RL (società concessionaria della riscossione di detto Comune) il contribuente Ricorrente_1 impugnava innanzi a questa Corte – chiedendone, previa sospensiva, l'annullamento, con condanna delle controparti ex art. 96 cpc ed alla refusione delle spese - il preavviso di fermo amministrativo PFER/16- 2024-1851 dell'autovettura Ford Fiesta tg.Targa_1, notificatogli in data 24 luglio 2024 dalla concessionaria delle riscossione, dall'importo complessivo di € 780,76, per omesso pagamento dell'IMU 2017 (avviso di accertamento n. 69/2023) e dell'IMU 2018 (avviso di accertamento n.45/2023).
In particolare il ricorrente sosteneva che il veicolo non potesse essere sottoposto a fermo amministrativo per le sue condizioni di persona inabile al lavoro al 47%; segnalava la pendenza di altro giudizio (RG 9318/24) presso questa Corte per l'accertamento IMU del 2017 ed il fatto che per la riscossione della medesima imposta il Comune di Nazzano avesse arbitrariamente duplicato le procedure esecutive, rivolgendosi in precedenza all'Agenzia delle Entrate- Riscossione (ADER) che aveva emesso altra comunicazione preventiva di fermo amministrativo;
eccepiva la nullità e/o annullabilità del preavviso di fermo amministrativo qui impugnato e degli avvisi di accertamento sottostanti per illegittima duplicazione della pretesa impositiva e delle azioni esecutive, per prescrizione del credito azionato e, comunque, per omessa notifica dell'avviso di accertamento n.45 relativo all'IMU 2018; chiedeva la condanna delle controparti ex art. 96 cpc per lite temeraria, stante la illegittima duplicazione dell'azione esecutiva e l'indebito recupero di un credito palesemente non più dovuto.
In data 22 ottobre 2024 si costituiva la Resistente_1 RL, dando atto che l'ente impositore, nelle more del giudizio, aveva parzialmente sgravato l'importo dovuto dal contribuente, riducendolo ad euro 472,76 in luogo di euro 780,76 e chiedendo, comunque, che per il resto il ricorso avversario fosse dichiarato inammissibile e/o rigettato nel merito (anche nella parte relativa alla sospensiva ed alla domanda ex art. 96 cpc) – con conferma della legittimità del proprio operato – il tutto con vittoria di spese.
Il Comune di Nazzano restava contumace.
In data 15 settembre 2025 il ricorrente depositava memoria illustrativa.
All'esito dell'udienza del 23 gennaio 2026, la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in parte e va accolto limitatamente al quantum, con contestuale conferma del preavviso di fermo amministrativo indicato in narrativa.
In tale pronunzia restano assorbite sia l'istanza di sospensiva sia la domanda ex art. 96 cpc del ricorrente.
***
Ciò posto, giova subito osservare che il Comune di Nazzano – come riferito da Resistente_1 RL nelle sue controdeduzioni (p.2) – ha in parte sgravato l'importo oggetto di preavviso di fermo amministrativo qui impugnato, riducendolo da euro 780,76 ad euro 472,76.
Con detto provvedimento di parziale discarico il Comune ha disposto la rideterminazione dell'IMU 2018
(sull'IMU 2017 v. sentenza n. 6585/25 di questa Corte, acquisita in atti), nonché di sanzioni ed interessi, nei confronti del contribuente, senza, quindi, necessità di nuovi conteggi.
Il contribuente ha, peraltro, aderito allo sgravio ( v. verbale d'udienza del 23.1.2026) e sul punto non occorre spendere altre parole.
L'accertata permanenza del residuo credito tributario giustifica e legittima, nell'attualità, la sussistenza delle esigenze cautelari, poste a fondamento dell'emissione del preavviso di fermo amministrativo dell'autoveicolo di proprietà del ricorrente (Ford Fiesta tg. Targa_1).
Il preavviso di fermo conserva, quindi, la sua validità e va confermato.
In ogni caso, come già statuito da questa Corte con la sentenza n. 6585/25, emessa nell'altro procedimento
(RG 9318/24) riguardante il sig. Ricorrente_1, non trova alcun riscontro normativo l'affermazione di quest'ultimo secondo cui la condizione di invalido civile sarebbe ostativa all'assoggettamento dell'autoveicolo di sua proprietà al fermo oggetto del preavviso.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese, in considerazione del riconosciuto residuo debito fiscale del contribuente.
P.Q.M.
1)accoglie in parte il ricorso come da motivazione;
2) rigetta la domanda ex art. 96 cpc del ricorrente;
3) spese compensate.
Roma 23 gennaio 2026 il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MAFFEI CORRADO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15871/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nazzano - Via Giuseppe Mazzini 4 00060 Nazzano RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - PIVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 16-2024-1851 IMU 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 16-2024-1851 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti.
Resistente: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, contenente contestuale istanza di sospensiva ex art. 47 d.lgs. n. 546/1992, notificato in data 9 ottobre 2024 al Comune di Nazzano ed alla Resistente_1 RL (società concessionaria della riscossione di detto Comune) il contribuente Ricorrente_1 impugnava innanzi a questa Corte – chiedendone, previa sospensiva, l'annullamento, con condanna delle controparti ex art. 96 cpc ed alla refusione delle spese - il preavviso di fermo amministrativo PFER/16- 2024-1851 dell'autovettura Ford Fiesta tg.Targa_1, notificatogli in data 24 luglio 2024 dalla concessionaria delle riscossione, dall'importo complessivo di € 780,76, per omesso pagamento dell'IMU 2017 (avviso di accertamento n. 69/2023) e dell'IMU 2018 (avviso di accertamento n.45/2023).
In particolare il ricorrente sosteneva che il veicolo non potesse essere sottoposto a fermo amministrativo per le sue condizioni di persona inabile al lavoro al 47%; segnalava la pendenza di altro giudizio (RG 9318/24) presso questa Corte per l'accertamento IMU del 2017 ed il fatto che per la riscossione della medesima imposta il Comune di Nazzano avesse arbitrariamente duplicato le procedure esecutive, rivolgendosi in precedenza all'Agenzia delle Entrate- Riscossione (ADER) che aveva emesso altra comunicazione preventiva di fermo amministrativo;
eccepiva la nullità e/o annullabilità del preavviso di fermo amministrativo qui impugnato e degli avvisi di accertamento sottostanti per illegittima duplicazione della pretesa impositiva e delle azioni esecutive, per prescrizione del credito azionato e, comunque, per omessa notifica dell'avviso di accertamento n.45 relativo all'IMU 2018; chiedeva la condanna delle controparti ex art. 96 cpc per lite temeraria, stante la illegittima duplicazione dell'azione esecutiva e l'indebito recupero di un credito palesemente non più dovuto.
In data 22 ottobre 2024 si costituiva la Resistente_1 RL, dando atto che l'ente impositore, nelle more del giudizio, aveva parzialmente sgravato l'importo dovuto dal contribuente, riducendolo ad euro 472,76 in luogo di euro 780,76 e chiedendo, comunque, che per il resto il ricorso avversario fosse dichiarato inammissibile e/o rigettato nel merito (anche nella parte relativa alla sospensiva ed alla domanda ex art. 96 cpc) – con conferma della legittimità del proprio operato – il tutto con vittoria di spese.
Il Comune di Nazzano restava contumace.
In data 15 settembre 2025 il ricorrente depositava memoria illustrativa.
All'esito dell'udienza del 23 gennaio 2026, la Corte, in composizione monocratica, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in parte e va accolto limitatamente al quantum, con contestuale conferma del preavviso di fermo amministrativo indicato in narrativa.
In tale pronunzia restano assorbite sia l'istanza di sospensiva sia la domanda ex art. 96 cpc del ricorrente.
***
Ciò posto, giova subito osservare che il Comune di Nazzano – come riferito da Resistente_1 RL nelle sue controdeduzioni (p.2) – ha in parte sgravato l'importo oggetto di preavviso di fermo amministrativo qui impugnato, riducendolo da euro 780,76 ad euro 472,76.
Con detto provvedimento di parziale discarico il Comune ha disposto la rideterminazione dell'IMU 2018
(sull'IMU 2017 v. sentenza n. 6585/25 di questa Corte, acquisita in atti), nonché di sanzioni ed interessi, nei confronti del contribuente, senza, quindi, necessità di nuovi conteggi.
Il contribuente ha, peraltro, aderito allo sgravio ( v. verbale d'udienza del 23.1.2026) e sul punto non occorre spendere altre parole.
L'accertata permanenza del residuo credito tributario giustifica e legittima, nell'attualità, la sussistenza delle esigenze cautelari, poste a fondamento dell'emissione del preavviso di fermo amministrativo dell'autoveicolo di proprietà del ricorrente (Ford Fiesta tg. Targa_1).
Il preavviso di fermo conserva, quindi, la sua validità e va confermato.
In ogni caso, come già statuito da questa Corte con la sentenza n. 6585/25, emessa nell'altro procedimento
(RG 9318/24) riguardante il sig. Ricorrente_1, non trova alcun riscontro normativo l'affermazione di quest'ultimo secondo cui la condizione di invalido civile sarebbe ostativa all'assoggettamento dell'autoveicolo di sua proprietà al fermo oggetto del preavviso.
La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese, in considerazione del riconosciuto residuo debito fiscale del contribuente.
P.Q.M.
1)accoglie in parte il ricorso come da motivazione;
2) rigetta la domanda ex art. 96 cpc del ricorrente;
3) spese compensate.
Roma 23 gennaio 2026 il Giudice monocratico dott. Corrado Maffei