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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15211 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
1
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII^ Civile
Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 30.10.2025, nella causa
R.G-N.47142/2020, promossa da contro il Parte_1 [...]
e Controparte_1 CP_2
(terzo chiamato)
[...] letti gli atti del procedimento, visto il verbale del 26.05.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti;
rilevato che tutte le parti hanno definitivamente dichiarato di aver aderito alla proposta conciliativa formulata dal giudice con ordinanza del 14.03.2025, ed hanno dato atto che i pagamenti sono stati effettuati, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere non sussistendo più ragione di proseguire la causa
IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa SS RI CA
segue sentenza ex art. 281 sexies cpc dalla pagina 2
1 2
Tribunale Ordinario di Roma
XIII Sezione Civile
il Giudice, Dott.ssa SS RI CA, emette la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 281 sexies, quarto comma, c.p.c., nella causa tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, iscritta al n. 47142 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020 vertente tra con l'avv. Corti Fausto, Parte_1
attore e
Controparte_1
, con l'avv. RIni Domenico,
[...] convenuto e
, con l'avv. Patrizia Ubaldi CP_2 terzo chiamato
OGGETTO: responsabilità professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE1
La parte attrice conveniva in giudizio il Parte_1 CP_3
Contr chiedendo di accertare “l'errore professionale commesso dal convenuto nella redazione della dichiarazione dei redditi 2015 del contribuente;
per l'effetto condannare il convenuto al rimborso in favore dell'esponente della somma di euro 8.923,00 con gli interessi legali dalla data del
2 3
pagamento fino al saldo effettivo, da calcolarsi nella misura di cui al quarto comma dell'art. 1284 cod. civ. a partire dalla notifica del presente atto di citazione”.
A sostegno della propria domanda adduceva di essersi rivolto al CA CD, “il quale si avvaleva a sua volta della collaborazione dello studio , “per la redazione della propria CP_2 denuncia dei redditi”.
“Per poter usufruire del beneficio fiscale che gli spettava, l'esponente consegnò allo CP_4 tutta la documentazione necessaria allo scopo e, nello specifico, sia quella medica relativa alla operazione subita ed ai costi sopportati, che l'originale del certificato di riconoscimento della invalidità. Lo provvide, quindi, a redigere le dichiarazioni dei redditi dell'esponente CP_4 in conformità a tale impostazione, inserendo sulla base della documentazione ricevuta il costo delle spese sanitarie sostenute dall'esponente nel rigo E25 della dichiarazione dei redditi (relativo alle deduzioni) anziché nel rigo E1 (riservato alle detrazioni)”.
3 4
Rappresenta altresì l'attore che dopo tale richiesta si rivolgeva nuovamente allo
Studio “a cui aveva consegnato tutti i documenti originali utilizzati per la redazione CP_2 della sua denuncia dei redditi per l'anno 2015”, aggiungendo altresì “che inviata ad attivarsi con la massima urgenza ad ottemperare alla richiesta del CA CD, fornendo la documentazione necessaria.
Il. aggiungeva poi, di aver contattato nuovamente lo “per avere Pt_1 CP_4 conferma dell'invio della documentazione e capire a quale titolo fosse stata richiesta, ottenendo formale conferma che ogni problema con CA CD (ndr CA CD) era stato risolto e che la pendenza doveva considerarsi chiusa definitivamente”.
4 5
Si costituiva il convenuto , eccependo in via preliminare la propria CP_3 carenza di legittimazione passiva e chiedendo l'estromissione dal giudizio sostenendo che “l'attività di assistenza fiscale erogate dal ai contribuenti (similmente Controparte_5
a quanto avviene per tutti gli altri CA) vengono effettuate su base territoriale, attraverso due tipologie di sportelli: la sede periferica ed il centro di raccolta. Che il Responsabile della sede periferica provvede a verificare in dettaglio la documentazione prodotta dal contribuente, in modo da accertare la reale corrispondenza dei dati inseriti nel modello dichiarativo, eventualmente precompilato dal contribuente, con i dati contenuti nella documentazione posta a fondamento della dichiarazione stessa, e la conformità degli stessi con la normativa fiscale vigente.
Il CA CD Nazionale, pur prestando la massima, assoluta assistenza, non è obbligato a verificare anche la conformità tra i dati esposti nelle dichiarazioni (Mod. 730, RED, ISEE,
DETRAZIONI) e la documentazione fornita dal contribuente, posto che detta verifica viene appunto delegata al professionista cui fa capo la sede periferica.”
Chiedendo di chiamare in causa, in via subordinata, lo , ufficio CP_4
Contr periferico del convenuto, ed unico interlocutore con la parte attrice, per i fatti per cui è causa, e nel merito: “accertare e dichiarare il difetto di legittimazione a stare in
5 6
giudizio, essendo lo stesso estraneo ai fatti lamentati dall'attore; per tutti i motivi di cui in narrativa;
- condannare l'attore al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.”
Autorizzata la chiamata si costituiva , chiedendo accogliersi le CP_2 seguenti conclusioni: “rigettare la domanda principale proposta dal sig. Parte_1
e per l'effetto dichiarare inefficace la domanda di manleva sollevata dal convenuto
[...] nei confronti del dottor Controparte_6 CP_2
. Vittoria di spese.“
[...]
In particolare motivava la propria richiesta sostenendo che: “Nessuna contestazione può essere opposta dall'attore nei confronti del chiamato in causa a titolo di responsabilità professionale.
Infatti, il sig. non ha mai conferito, né al CA CD, né al dottor , Pt_1 CP_2
l'incarico di predisposizione della propria dichiarazione dei redditi. Il infatti, si è Pt_1 recato presso lo studio del dottor , su indicazione del CA CD, per il mero CP_2 inoltro all'Agenzia delle Entrate del 730 precompilato;
ha portato un modello già predisposto, da lui direttamente con propria grafia, oltre ad un allegato, sempre inerente il modello precompilato. Il dottor si è limitato a riportare le correzioni sul modello informatico e ad inviarlo CP_2 all'Agenzia delle Entrate. Espressamente, il sig. ottoscriveva una dichiarazione, con Pt_1 la quale specificava cha al CA CD non era conferita alcuna delega per l'accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata;
quindi, l'unico incarico rilasciato dall'attore consisteva nell'inoltro alla Agenzia delle Entrate della dichiarazione precompilata.”
La causa vedeva il succedersi di più giudici, e veniva assegnata a questo giudice con decreto del Presidente di Sezione n. 136/2023. Istruita la causa, questo giudice, all'esito delle prove orali, letti tutti i documenti, sciogliendo la riserva, formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, con ordinanza del 14.03.2025, ampiamente motivata che qui si intende richiamata, proponeva alle parti di conciliare la causa alle seguenti conclusioni: “propone alle parti di conciliare la lite alle seguenti condizioni:
Pagamento di € 4.800,003 (da parte del convenuto e del terzo chiamato CP_3 Pt_2 in solido tra loro, oltre al riconoscimento delle spese esenti, CU e notifiche. Un contributo per le spese legali dell'attore pari ad € 1.200,00 oltre oneri di legge, sempre a carico delle due parti, convenuta e terza chiamata. Rinuncia agli atti e cessazione della materia del contendere.”
Sulla scorta delle motivazioni che qui sinteticamente si riportano: “in sintesi, sulle diverse posizioni, certo è che giusto il riconoscimento dell'invalidità riconosciuta al 100% al Pt_1
(certificato doc. n. 1 citazione) lo stesso avrebbe avuto il diritto, in base alla legislazione fiscale, a portare le spese mediche sostenute nel 2015 come spese deducibili (andando quindi a credito).
6 7
La questione se lo stesso avesse o meno consegnato questo documento all'Ufficio Controparte_7
CD – documento che risulta in ogni caso esistente in quanto agli atti di causa - oltre alle copie delle spese mediche, viene provata solo a mezzo prova testimoniale, peraltro de relato, quindi con una prova molto debole, dall'altro canto non può non evidenziarsi che le spese erano state correttamente ed inizialmente poste sia nella precompilata che nella dichiarazione inviata, nel rigo E25, quello corretto, e che sarebbe stato sufficiente, una volta pervenuta la richiesta di verifica (audit) da parte dell'Agenzia delle Entrate, come da questa richiesto, inviare la certificazione di invalidità laddove effettivamente non in possesso del CA CD e del . Ragionando di conseguenza, il CP_2 vulnus e pertanto una condotta censurabile, ad avviso di questo giudice, è quella tenuta dal convenuto in primis, e dal , in quanto coinvolto personalmente, come “territoriale” del CP_3 CP_2
CA e soggetto intermediario a cui il si è rivolto, una volta pervenuta la richiesta di Pt_1 accertamento ed invio della documentazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Non corrisponde infatti al vero che il CA CD abbia inviato una lettera all'attore con richiesta di invio della certificazione di invalidità, al contrario di quanto sostenuto dalla parte convenuta nel proprio atto costitutivo, ma, come si legge dalla lettera inviata al si è richiesto in generale Pt_1
l'invio di tutta la documentazione, non ponendo affatto in chiaro cosa fosse mancante. Sarebbe infatti stato sufficiente, data l'esistenza della certificazione di invalidità, che il CA CD ed anche il in quanto comunque intermediario sul territorio, che il CA CD chiarisse quale CP_2 documento si doveva inviare perché il potesse inviarlo ed il CA CD produrlo. Pt_1
Mentre il CA CD non solo ha inviato una lettera al del tutto generica, si veda l'allegato Pt_1
2 della citazione, indicando inoltre un tempo infinitesimale per rispondere e comprendere cosa effettivamente si richiedeva – 5 giorni per la risposta – ma ha poi modificato la dichiarazione spostando l'ingente importo delle spese mediche per l'anno 2015 dal rigo E25 al rigo E1 con le conseguenze che si conoscono, dato quest'ultimo non contestato.
Rilevante infine è ricordare quali siano le funzioni svolte dal CA CD e dall'ufficio territoriale, è lo stesso convenuto a chiarirle nel proprio atto introduttivo: “Il CA CD è autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati, previsto dall'articolo 34 del D. Lgs. n° 241 d. Le attività di assistenza fiscale erogate dal CA
[...] ai contribuenti (similmente a quanto avviene per tutti gli altri CA CD) vengono CP_5 effettuate su base territoriale, attraverso due tipologie di sportelli: la sede periferica ed il centro di raccolta. Contr La sede periferica è lo sportello CA CD autorizzato dal CA Nazionale all'erogazione di un servizio completo di assistenza fiscale al contribuente, ai sensi della vigente normativa in materia. l 9 Luglio 1997 in data 09.04.2003 e risulta iscritto all'Albo Dipendenti con il CP_1
7 8
n° 672.
Il CA CD Nazionale svolge, quindi, attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati, fornendo una consulenza completa su diversi servizi, quali: 730, ISE, IMU, UNICO
PF, EAS, DETRAZIONI D'IMPOSTA, RED, INVCIV, 770, successioni e trasmissioni telematiche. Il tutto attraverso una piattaforma on line completa.”
Alla luce delle superiori considerazioni, considerati altresì gli importi che risultano non elevati, tenuto conto delle rispettive condotte, ritenuto che le parti potrebbero trovare un accordo dividendosi la somma addebitata al dall'Agenzia delle Entrate quale conseguenza dello spostamento delle Pt_1 somme delle spese mediche dal rigo delle deducibili al rigo delle detraibili e dalla mancata produzione/allegazione/invio del certificato di invalidità, in ottica conciliativa.”
La causa era rinviata all'udienza del 26 maggio 2025, per la verifica della posizione delle parti rispetto alla proposta del giudice. A tale udienza tutte le parti dichiaravamo di aderire alla proposta del giudice chiedendo un rinvio per la verifica dei pagamenti.
A tale scopo la causa era rinviata all'udienza del 30 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione con termine per il deposito ai sensi dell'art. 127 ter cpc.. Tutte le parti hanno dichiarato di aver aderito alla proposta e che i pagamenti sono stati effettuati in esecuzione dell'ordinanza e dell'accordo, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Preso atto delle dichiarazioni delle parti, non sussistendo più alcun interesse delle stesse alla continuazione della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• nulla sulle spese;
• dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Si comunichi
Roma 31.10.2025
Il Giudice
SS RI CA
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Lo svolgimento del processo e la motivazione che segue sono redatti ai sensi dell'art.16-bis, comma
9-octies (aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XIII^ Civile
Ordinanza ex art.127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 30.10.2025, nella causa
R.G-N.47142/2020, promossa da contro il Parte_1 [...]
e Controparte_1 CP_2
(terzo chiamato)
[...] letti gli atti del procedimento, visto il verbale del 26.05.2025 con cui disponeva il deposito di note sostitutive dell'udienza come da art.127 ter, c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti;
rilevato che tutte le parti hanno definitivamente dichiarato di aver aderito alla proposta conciliativa formulata dal giudice con ordinanza del 14.03.2025, ed hanno dato atto che i pagamenti sono stati effettuati, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere non sussistendo più ragione di proseguire la causa
IL GIUDICE dato atto, decide in conformità emettendo la seguente sentenza.
Il Giudice
Dott.ssa SS RI CA
segue sentenza ex art. 281 sexies cpc dalla pagina 2
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Tribunale Ordinario di Roma
XIII Sezione Civile
il Giudice, Dott.ssa SS RI CA, emette la seguente
SENTENZA redatta ai sensi dell'art. 281 sexies, quarto comma, c.p.c., nella causa tenuta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, iscritta al n. 47142 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020 vertente tra con l'avv. Corti Fausto, Parte_1
attore e
Controparte_1
, con l'avv. RIni Domenico,
[...] convenuto e
, con l'avv. Patrizia Ubaldi CP_2 terzo chiamato
OGGETTO: responsabilità professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE1
La parte attrice conveniva in giudizio il Parte_1 CP_3
Contr chiedendo di accertare “l'errore professionale commesso dal convenuto nella redazione della dichiarazione dei redditi 2015 del contribuente;
per l'effetto condannare il convenuto al rimborso in favore dell'esponente della somma di euro 8.923,00 con gli interessi legali dalla data del
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pagamento fino al saldo effettivo, da calcolarsi nella misura di cui al quarto comma dell'art. 1284 cod. civ. a partire dalla notifica del presente atto di citazione”.
A sostegno della propria domanda adduceva di essersi rivolto al CA CD, “il quale si avvaleva a sua volta della collaborazione dello studio , “per la redazione della propria CP_2 denuncia dei redditi”.
“Per poter usufruire del beneficio fiscale che gli spettava, l'esponente consegnò allo CP_4 tutta la documentazione necessaria allo scopo e, nello specifico, sia quella medica relativa alla operazione subita ed ai costi sopportati, che l'originale del certificato di riconoscimento della invalidità. Lo provvide, quindi, a redigere le dichiarazioni dei redditi dell'esponente CP_4 in conformità a tale impostazione, inserendo sulla base della documentazione ricevuta il costo delle spese sanitarie sostenute dall'esponente nel rigo E25 della dichiarazione dei redditi (relativo alle deduzioni) anziché nel rigo E1 (riservato alle detrazioni)”.
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Rappresenta altresì l'attore che dopo tale richiesta si rivolgeva nuovamente allo
Studio “a cui aveva consegnato tutti i documenti originali utilizzati per la redazione CP_2 della sua denuncia dei redditi per l'anno 2015”, aggiungendo altresì “che inviata ad attivarsi con la massima urgenza ad ottemperare alla richiesta del CA CD, fornendo la documentazione necessaria.
Il. aggiungeva poi, di aver contattato nuovamente lo “per avere Pt_1 CP_4 conferma dell'invio della documentazione e capire a quale titolo fosse stata richiesta, ottenendo formale conferma che ogni problema con CA CD (ndr CA CD) era stato risolto e che la pendenza doveva considerarsi chiusa definitivamente”.
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Si costituiva il convenuto , eccependo in via preliminare la propria CP_3 carenza di legittimazione passiva e chiedendo l'estromissione dal giudizio sostenendo che “l'attività di assistenza fiscale erogate dal ai contribuenti (similmente Controparte_5
a quanto avviene per tutti gli altri CA) vengono effettuate su base territoriale, attraverso due tipologie di sportelli: la sede periferica ed il centro di raccolta. Che il Responsabile della sede periferica provvede a verificare in dettaglio la documentazione prodotta dal contribuente, in modo da accertare la reale corrispondenza dei dati inseriti nel modello dichiarativo, eventualmente precompilato dal contribuente, con i dati contenuti nella documentazione posta a fondamento della dichiarazione stessa, e la conformità degli stessi con la normativa fiscale vigente.
Il CA CD Nazionale, pur prestando la massima, assoluta assistenza, non è obbligato a verificare anche la conformità tra i dati esposti nelle dichiarazioni (Mod. 730, RED, ISEE,
DETRAZIONI) e la documentazione fornita dal contribuente, posto che detta verifica viene appunto delegata al professionista cui fa capo la sede periferica.”
Chiedendo di chiamare in causa, in via subordinata, lo , ufficio CP_4
Contr periferico del convenuto, ed unico interlocutore con la parte attrice, per i fatti per cui è causa, e nel merito: “accertare e dichiarare il difetto di legittimazione a stare in
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giudizio, essendo lo stesso estraneo ai fatti lamentati dall'attore; per tutti i motivi di cui in narrativa;
- condannare l'attore al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.”
Autorizzata la chiamata si costituiva , chiedendo accogliersi le CP_2 seguenti conclusioni: “rigettare la domanda principale proposta dal sig. Parte_1
e per l'effetto dichiarare inefficace la domanda di manleva sollevata dal convenuto
[...] nei confronti del dottor Controparte_6 CP_2
. Vittoria di spese.“
[...]
In particolare motivava la propria richiesta sostenendo che: “Nessuna contestazione può essere opposta dall'attore nei confronti del chiamato in causa a titolo di responsabilità professionale.
Infatti, il sig. non ha mai conferito, né al CA CD, né al dottor , Pt_1 CP_2
l'incarico di predisposizione della propria dichiarazione dei redditi. Il infatti, si è Pt_1 recato presso lo studio del dottor , su indicazione del CA CD, per il mero CP_2 inoltro all'Agenzia delle Entrate del 730 precompilato;
ha portato un modello già predisposto, da lui direttamente con propria grafia, oltre ad un allegato, sempre inerente il modello precompilato. Il dottor si è limitato a riportare le correzioni sul modello informatico e ad inviarlo CP_2 all'Agenzia delle Entrate. Espressamente, il sig. ottoscriveva una dichiarazione, con Pt_1 la quale specificava cha al CA CD non era conferita alcuna delega per l'accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata;
quindi, l'unico incarico rilasciato dall'attore consisteva nell'inoltro alla Agenzia delle Entrate della dichiarazione precompilata.”
La causa vedeva il succedersi di più giudici, e veniva assegnata a questo giudice con decreto del Presidente di Sezione n. 136/2023. Istruita la causa, questo giudice, all'esito delle prove orali, letti tutti i documenti, sciogliendo la riserva, formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, con ordinanza del 14.03.2025, ampiamente motivata che qui si intende richiamata, proponeva alle parti di conciliare la causa alle seguenti conclusioni: “propone alle parti di conciliare la lite alle seguenti condizioni:
Pagamento di € 4.800,003 (da parte del convenuto e del terzo chiamato CP_3 Pt_2 in solido tra loro, oltre al riconoscimento delle spese esenti, CU e notifiche. Un contributo per le spese legali dell'attore pari ad € 1.200,00 oltre oneri di legge, sempre a carico delle due parti, convenuta e terza chiamata. Rinuncia agli atti e cessazione della materia del contendere.”
Sulla scorta delle motivazioni che qui sinteticamente si riportano: “in sintesi, sulle diverse posizioni, certo è che giusto il riconoscimento dell'invalidità riconosciuta al 100% al Pt_1
(certificato doc. n. 1 citazione) lo stesso avrebbe avuto il diritto, in base alla legislazione fiscale, a portare le spese mediche sostenute nel 2015 come spese deducibili (andando quindi a credito).
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La questione se lo stesso avesse o meno consegnato questo documento all'Ufficio Controparte_7
CD – documento che risulta in ogni caso esistente in quanto agli atti di causa - oltre alle copie delle spese mediche, viene provata solo a mezzo prova testimoniale, peraltro de relato, quindi con una prova molto debole, dall'altro canto non può non evidenziarsi che le spese erano state correttamente ed inizialmente poste sia nella precompilata che nella dichiarazione inviata, nel rigo E25, quello corretto, e che sarebbe stato sufficiente, una volta pervenuta la richiesta di verifica (audit) da parte dell'Agenzia delle Entrate, come da questa richiesto, inviare la certificazione di invalidità laddove effettivamente non in possesso del CA CD e del . Ragionando di conseguenza, il CP_2 vulnus e pertanto una condotta censurabile, ad avviso di questo giudice, è quella tenuta dal convenuto in primis, e dal , in quanto coinvolto personalmente, come “territoriale” del CP_3 CP_2
CA e soggetto intermediario a cui il si è rivolto, una volta pervenuta la richiesta di Pt_1 accertamento ed invio della documentazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Non corrisponde infatti al vero che il CA CD abbia inviato una lettera all'attore con richiesta di invio della certificazione di invalidità, al contrario di quanto sostenuto dalla parte convenuta nel proprio atto costitutivo, ma, come si legge dalla lettera inviata al si è richiesto in generale Pt_1
l'invio di tutta la documentazione, non ponendo affatto in chiaro cosa fosse mancante. Sarebbe infatti stato sufficiente, data l'esistenza della certificazione di invalidità, che il CA CD ed anche il in quanto comunque intermediario sul territorio, che il CA CD chiarisse quale CP_2 documento si doveva inviare perché il potesse inviarlo ed il CA CD produrlo. Pt_1
Mentre il CA CD non solo ha inviato una lettera al del tutto generica, si veda l'allegato Pt_1
2 della citazione, indicando inoltre un tempo infinitesimale per rispondere e comprendere cosa effettivamente si richiedeva – 5 giorni per la risposta – ma ha poi modificato la dichiarazione spostando l'ingente importo delle spese mediche per l'anno 2015 dal rigo E25 al rigo E1 con le conseguenze che si conoscono, dato quest'ultimo non contestato.
Rilevante infine è ricordare quali siano le funzioni svolte dal CA CD e dall'ufficio territoriale, è lo stesso convenuto a chiarirle nel proprio atto introduttivo: “Il CA CD è autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati, previsto dall'articolo 34 del D. Lgs. n° 241 d. Le attività di assistenza fiscale erogate dal CA
[...] ai contribuenti (similmente a quanto avviene per tutti gli altri CA CD) vengono CP_5 effettuate su base territoriale, attraverso due tipologie di sportelli: la sede periferica ed il centro di raccolta. Contr La sede periferica è lo sportello CA CD autorizzato dal CA Nazionale all'erogazione di un servizio completo di assistenza fiscale al contribuente, ai sensi della vigente normativa in materia. l 9 Luglio 1997 in data 09.04.2003 e risulta iscritto all'Albo Dipendenti con il CP_1
7 8
n° 672.
Il CA CD Nazionale svolge, quindi, attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati, fornendo una consulenza completa su diversi servizi, quali: 730, ISE, IMU, UNICO
PF, EAS, DETRAZIONI D'IMPOSTA, RED, INVCIV, 770, successioni e trasmissioni telematiche. Il tutto attraverso una piattaforma on line completa.”
Alla luce delle superiori considerazioni, considerati altresì gli importi che risultano non elevati, tenuto conto delle rispettive condotte, ritenuto che le parti potrebbero trovare un accordo dividendosi la somma addebitata al dall'Agenzia delle Entrate quale conseguenza dello spostamento delle Pt_1 somme delle spese mediche dal rigo delle deducibili al rigo delle detraibili e dalla mancata produzione/allegazione/invio del certificato di invalidità, in ottica conciliativa.”
La causa era rinviata all'udienza del 26 maggio 2025, per la verifica della posizione delle parti rispetto alla proposta del giudice. A tale udienza tutte le parti dichiaravamo di aderire alla proposta del giudice chiedendo un rinvio per la verifica dei pagamenti.
A tale scopo la causa era rinviata all'udienza del 30 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione con termine per il deposito ai sensi dell'art. 127 ter cpc.. Tutte le parti hanno dichiarato di aver aderito alla proposta e che i pagamenti sono stati effettuati in esecuzione dell'ordinanza e dell'accordo, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
Preso atto delle dichiarazioni delle parti, non sussistendo più alcun interesse delle stesse alla continuazione della causa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• nulla sulle spese;
• dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
Si comunichi
Roma 31.10.2025
Il Giudice
SS RI CA
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Lo svolgimento del processo e la motivazione che segue sono redatti ai sensi dell'art.16-bis, comma
9-octies (aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.