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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 12/01/2026, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 392/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
GARUFI CATERINA, Giudice
MELONI MARINA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3197/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione, 25 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190242320103504 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12788/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti Ricorrente_2 e Ricorrente_1, in qualità di eredi della sig.ra Nominativo_1, deceduta in data 2 febbraio 2018, hanno impugnato la cartella di pagamento n. 09720190242320103504, relativa ad IVA anno d'imposta 2016, notificata in data 24 gennaio 2025 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per l'importo complessivo di euro 5.401,73, oltre accessori, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 sul modello IVA 2017, anno d'imposta 2016.
I ricorrenti hanno dedotto l'omessa notifica dell'atto prodromico e l'intervenuta decadenza della pretesa fiscale, evidenziando che il ruolo era stato reso esecutivo in data 11 settembre 2019; che nessun atto interruttivo valido era stato notificato nei confronti degli eredi nei termini di legge;
che la cartella di pagamento risultava notificata solo nel gennaio 2025, a distanza di oltre cinque anni dalla definitività della pretesa tributaria.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma, contestando l'eccezione di prescrizione e sostenendo l'applicabilità delle proroghe e sospensioni dei termini introdotte dalla normativa emergenziale Covid, nonché la cumulabilità tra sospensione e proroga dei termini decadenziali e prescrizionali.
I ricorrenti hanno poi depositato memoria di replica con cui hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La cartella di pagamento impugnata trae origine da un controllo automatizzato ai sensi dell'art. 54-bis del
D.P.R. n. 633/1972, relativo all'IVA per l'anno d'imposta 2016.
Nel caso di specie:
il ruolo risulta reso esecutivo in data 11 settembre 2019;
la cartella di pagamento è stata notificata solo in data 24 gennaio 2025.
Anche tenendo conto delle sospensioni dei termini previste dalla normativa emergenziale (D.L. n. 18/2020
e successive modificazioni), non è possibile applicare, invece, le proroghe espressamente previste per specifiche annualità e tipologie di atti, dato che non risulta affatto che la cartella sia stata affidata all'agente per la riscossione nel medesimo periodo di sospensione, né comunque ne è stata data prova documentale
(risultando agli atti, invece, che la cartella è stata resa esecutiva in data 11.09.2019, e, quindi, prima del periodo di sospensione che è iniziato l'08.03.2020).
Ne consegue che, al momento della notifica della cartella di pagamento, il diritto dell'Amministrazione finanziaria alla riscossione del credito risultava ormai decaduto ai sensi dell'art 25 DPR n. 602/73.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in solido tra le parti resistenti.
Infatti, considerato che la pretesa impositiva e l'attività di riscossione sono il risultato dell'azione congiunta dell'Ente impositore e dell'Agente della riscossione, sussistono i presupposti per la condanna in solido alle spese di giudizio a carico di Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma e dell'Agenzia delle
Entrate – Riscossione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.700,00 oltre accessori di legge da distrarsi all'Avv. Difensore_1 antistataria. Così deciso in Roma, 12 dicembre 2025 IL PRESIDENTE ESTENSORE Alessandro
CL
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
GARUFI CATERINA, Giudice
MELONI MARINA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3197/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione, 25 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190242320103504 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12788/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I ricorrenti Ricorrente_2 e Ricorrente_1, in qualità di eredi della sig.ra Nominativo_1, deceduta in data 2 febbraio 2018, hanno impugnato la cartella di pagamento n. 09720190242320103504, relativa ad IVA anno d'imposta 2016, notificata in data 24 gennaio 2025 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per l'importo complessivo di euro 5.401,73, oltre accessori, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 sul modello IVA 2017, anno d'imposta 2016.
I ricorrenti hanno dedotto l'omessa notifica dell'atto prodromico e l'intervenuta decadenza della pretesa fiscale, evidenziando che il ruolo era stato reso esecutivo in data 11 settembre 2019; che nessun atto interruttivo valido era stato notificato nei confronti degli eredi nei termini di legge;
che la cartella di pagamento risultava notificata solo nel gennaio 2025, a distanza di oltre cinque anni dalla definitività della pretesa tributaria.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma, contestando l'eccezione di prescrizione e sostenendo l'applicabilità delle proroghe e sospensioni dei termini introdotte dalla normativa emergenziale Covid, nonché la cumulabilità tra sospensione e proroga dei termini decadenziali e prescrizionali.
I ricorrenti hanno poi depositato memoria di replica con cui hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La cartella di pagamento impugnata trae origine da un controllo automatizzato ai sensi dell'art. 54-bis del
D.P.R. n. 633/1972, relativo all'IVA per l'anno d'imposta 2016.
Nel caso di specie:
il ruolo risulta reso esecutivo in data 11 settembre 2019;
la cartella di pagamento è stata notificata solo in data 24 gennaio 2025.
Anche tenendo conto delle sospensioni dei termini previste dalla normativa emergenziale (D.L. n. 18/2020
e successive modificazioni), non è possibile applicare, invece, le proroghe espressamente previste per specifiche annualità e tipologie di atti, dato che non risulta affatto che la cartella sia stata affidata all'agente per la riscossione nel medesimo periodo di sospensione, né comunque ne è stata data prova documentale
(risultando agli atti, invece, che la cartella è stata resa esecutiva in data 11.09.2019, e, quindi, prima del periodo di sospensione che è iniziato l'08.03.2020).
Ne consegue che, al momento della notifica della cartella di pagamento, il diritto dell'Amministrazione finanziaria alla riscossione del credito risultava ormai decaduto ai sensi dell'art 25 DPR n. 602/73.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in solido tra le parti resistenti.
Infatti, considerato che la pretesa impositiva e l'attività di riscossione sono il risultato dell'azione congiunta dell'Ente impositore e dell'Agente della riscossione, sussistono i presupposti per la condanna in solido alle spese di giudizio a carico di Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale III di Roma e dell'Agenzia delle
Entrate – Riscossione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.700,00 oltre accessori di legge da distrarsi all'Avv. Difensore_1 antistataria. Così deciso in Roma, 12 dicembre 2025 IL PRESIDENTE ESTENSORE Alessandro
CL