Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 12/01/2026, n. 392
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Accolto
    Decadenza della pretesa fiscale

    La Corte ha ritenuto che, anche considerando le sospensioni dei termini dovute alla normativa emergenziale Covid, il diritto dell'Amministrazione finanziaria alla riscossione del credito fosse decaduto ai sensi dell'art. 25 DPR n. 602/73, poiché la cartella era stata resa esecutiva prima del periodo di sospensione e notificata solo successivamente, senza prova documentale di affidamento all'agente per la riscossione nel periodo di sospensione.

  • Accolto
    Omessa notifica dell'atto prodromico

    La Corte ha accolto il ricorso basandosi principalmente sulla decadenza della pretesa fiscale, senza specificare ulteriormente questo motivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 12/01/2026, n. 392
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 392
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo