TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/12/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1618/2025
RE BBLICA TANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI IL
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. MO EN Presidente- est
Dott. Gaetano Laviola Giudice
GiudiceDott. Matteo Prato
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1618/2025 promossa da: Parte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.MANFREDI MM
PARTE RICORRENTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
MANFREDI MM
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 5/9/2025 Parte_1 e Controparte_1 esponevano di avere contratto matrimonio in data 29/4/2012, che dalla unione erano nate le figlie Per_1
e Per_2 e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
"1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. i coniugi concordano l'affido condiviso delle figlie minori, con collocamento delle stesse presso la madre, la quale con il comune accordo del coniuge che accetta sin da ora si trasferirà con le figlie in Ivrea To, ove potrà reperire occupazione di lavoro essendo già in attesa di chiamata;
Le figlie sono state iscritte con reciproco accordo e consenso dei coniugi presso istituti scolastici statali di Ivrea
come da allegati sottoscritti da entrambi.
3. la casa famigliare sita in Castrovillari viale del
Lavoro 80 è assegnata dunque al Controparte_1 ;
4. I genitori assumeranno di comune accordo nell'interesse delle figlie le decisioni più importanti relative alla educazione,
istruzione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
5. II
padre potrà vedere le figlie con ampia libertà, previo accordo diretto con la madre, e potrà
tenerle con sé, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche delle stesse:
• a fine settimana alternati, dal sabato mattina fino al lunedì mattina, riaccompagnandole a scuola, ove possibile;
• durante le vacanze scolastiche pasquali, di carnevale e altre festività,
alternativamente con la madre;
durante le vacanze natalizie, dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12. al 06.1, alternativamente ogni anno;
•durante le vacanze estive, i periodi saranno liberamente concordati tra i coniugi secondo le proprie eseigenze lavorative e nel rispetto della volonta delle minori, senza preclusioni di limiti temporali;
Fermo l'affido condiviso, i coniugi sono liberi di regolare la frequentazione con le figlie secondo le modalita' piu' confacenti al nucleo famigliare, tenuto conto degli impegni delle figlie e di quelli dei genitori.
5) Il signor CP_1 si impegna a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento delle figlie non economicamente sufficienti la somma mensile di € 400,00 da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat costo vita, il 50% delle restanti spese scolastiche (cancelleria, gite, etc), delle spese mediche, sportive e ricreative purchè
concordate. L'assegno unico sarà percepito integralmente dal CP_1; 6) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro,
per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio;
7) I coniugi esprimono reciproco assenso ad ogni rinnovo e rilascio di passaporti e carte d'identità, validi anche per l'espatrio, per sé stessi e per le figlie."
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Parte_1 nata a [...] il Omologa la separazione dei coniugi
06/10/1982 e Controparte_1 nato a [...] il [...] alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 9 dicembre 2025
Il Presidente- estensore
MO EN
RE BBLICA TANA PU
TRIBUNALE ORDINARIO DI IL
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. MO EN Presidente- est
Dott. Gaetano Laviola Giudice
GiudiceDott. Matteo Prato
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1618/2025 promossa da: Parte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv.MANFREDI MM
PARTE RICORRENTE contro nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
MANFREDI MM
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 5/9/2025 Parte_1 e Controparte_1 esponevano di avere contratto matrimonio in data 29/4/2012, che dalla unione erano nate le figlie Per_1
e Per_2 e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
"1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. i coniugi concordano l'affido condiviso delle figlie minori, con collocamento delle stesse presso la madre, la quale con il comune accordo del coniuge che accetta sin da ora si trasferirà con le figlie in Ivrea To, ove potrà reperire occupazione di lavoro essendo già in attesa di chiamata;
Le figlie sono state iscritte con reciproco accordo e consenso dei coniugi presso istituti scolastici statali di Ivrea
come da allegati sottoscritti da entrambi.
3. la casa famigliare sita in Castrovillari viale del
Lavoro 80 è assegnata dunque al Controparte_1 ;
4. I genitori assumeranno di comune accordo nell'interesse delle figlie le decisioni più importanti relative alla educazione,
istruzione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
5. II
padre potrà vedere le figlie con ampia libertà, previo accordo diretto con la madre, e potrà
tenerle con sé, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche delle stesse:
• a fine settimana alternati, dal sabato mattina fino al lunedì mattina, riaccompagnandole a scuola, ove possibile;
• durante le vacanze scolastiche pasquali, di carnevale e altre festività,
alternativamente con la madre;
durante le vacanze natalizie, dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12. al 06.1, alternativamente ogni anno;
•durante le vacanze estive, i periodi saranno liberamente concordati tra i coniugi secondo le proprie eseigenze lavorative e nel rispetto della volonta delle minori, senza preclusioni di limiti temporali;
Fermo l'affido condiviso, i coniugi sono liberi di regolare la frequentazione con le figlie secondo le modalita' piu' confacenti al nucleo famigliare, tenuto conto degli impegni delle figlie e di quelli dei genitori.
5) Il signor CP_1 si impegna a corrispondere a titolo di contributo al mantenimento delle figlie non economicamente sufficienti la somma mensile di € 400,00 da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat costo vita, il 50% delle restanti spese scolastiche (cancelleria, gite, etc), delle spese mediche, sportive e ricreative purchè
concordate. L'assegno unico sarà percepito integralmente dal CP_1; 6) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro,
per qualsiasi ragione e titolo derivante dal rapporto di coniugio;
7) I coniugi esprimono reciproco assenso ad ogni rinnovo e rilascio di passaporti e carte d'identità, validi anche per l'espatrio, per sé stessi e per le figlie."
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Parte_1 nata a [...] il Omologa la separazione dei coniugi
06/10/1982 e Controparte_1 nato a [...] il [...] alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 9 dicembre 2025
Il Presidente- estensore
MO EN