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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/05/2025, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2275 del Ruolo Generale dell'anno 2023 che porta riunito il procedimento R.G. n. 2307/2023, promossa da
(C.F. ), in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1
e Persona_1
(C.F. , quale erede di Parte_2 C.F._2 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Gualtiero Pizzigati ed elettivamente domiciliati a
Venezia-Mestre, via Pepe n. 8, presso lo studio del difensore;
parte riassumente contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Rizzetto del Foro di Treviso ed elettivamente domiciliato a Venezia-Mestre, corso del Popolo 85/B/3, presso lo studio dell'avv. Raffaella Rodà; parte convenuta in riassunzione
Oggetto: rinvio da Cassazione, ordinanza n. 26901/2023, pubblicata il 20 settembre 2023
pagina 1 di 10 Conclusioni
Per e Parte_1 Parte_2
Considerato tutto quanto esposto in atto di citazione e nella comparsa di costituzione (dimessa nel giudizio qui riunito avente R.G. n. 2307/23) e tenuto conto di quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza n.
26901/2023, resa il 05.04.2023 e pubblicata il 20.09.2023, in relazione al ricorso incidentale proposto da e accertarsi e dichiararsi Parte_1 Persona_1 che nulla è dovuto dagli odierni attori in favore di in Controparte_1 relazione alla penale prevista nell'accordo transattivo di cui è causa, essendo la stessa manifestamente eccessiva ed iniqua, al punto da renderla inesigibile da parte di quest'ultimo, in quanto ingiustificata e non meritevole di tutela alcuna, per tutte le ragioni esposte e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo n.
169/12 (89/12 cont. – Rep. 264), emesso dal Tribunale di Treviso – Sezione distaccata di Conegliano in data 23.02.2012, oggetto del presente giudizio di opposizione.
Comunque rifuse le spese e le competenze di patrocinio di tutti i gradi di giudizio, compreso il giudizio di Cassazione ed il presente giudizio di rinvio.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, rigettata ogni avversa domanda, istanza e deduzione, accogliere le seguenti conclusioni
In via principale:
Ritenuta la conformità rispetto alle condizioni complessive della pattuizione e la equità della penale confermare il decreto ingiuntivo n. 169/12 (89/12 cont. – Rep.
264) emesso dal Tribunale di Treviso – sezione distaccata di Conegliano - in data
23.02.2012 e comunque condannare i sig.ri , al pagamento della Parte_3 relativa somma.
In via subordinata
Nell'ipotesi in cui la Corte ritenesse di dover sindacare l'equità della penale, voglia considerare tutte la ragioni che ne comportano la sostanziale congruità, rigettando tutte le richieste ex adverso proposte svolte a ridurre/sminuire in
pagina 2 di 10 forma rilevante l'importo condannando i sig.ri al pagamento Parte_4 della relativa somma.
In ogni caso
Condannare i sig.ri e , in solido tra loro, a rifondere Parte_1 Parte_2 al sig. le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, compreso il presente CP_1 procedimento di riassunzione e quelle della fase monitoria, con condanna altresì della ripetizione e/o rifusione delle somme che il sig. ha versato a CP_1 controparte sulla base della condanna alle spese di lite del primo e secondo grado, delle spese di registrazione dei vari provvedimenti comprese quelle necessitate per quelle dall'atto transattivo.
Svolgimento del processo
A seguito di una controversia giudiziaria che vedeva contrapposti CP_1
da un lato, e e , dall'altro, le parti il 13
[...] Persona_1 Parte_1 giugno 2011 addivenivano a una transazione in base alla quale e Persona_1
si impegnavano a corrispondere a la somma Parte_1 Controparte_1 di 700.000 dollari US in due rate: la prima, di 260.000, entro il 30 giugno 2011 e la seconda, di 440.000, entro il 30 settembre 2011, versamenti da eseguire con bonifico bancario sul conto corrente del Nel verbale di transazione CP_1
(punto 3) era contenuta una clausola penale secondo cui “Nel caso di ritardato o mancato pagamento, anche di una sola rata ed anche per un solo giorno, le parti, in considerazione della maggior credito vantato e preteso dal sig. CP_1
, convengono una penale pari a dollari US 350.000
[...]
(trecentocinquantamila) da ritenersi equa anche in relazione alle pretese tutte”.
Parte della seconda rata, 113.000,00, dollari, veniva accreditata sul conto corrente del soltanto il 5 ottobre 2011. CP_1
Pertanto, il predetto, tenuto conto che il pagamento doveva, invece, avvenire entro il 30 settembre 2011, chiedeva e otteneva un decreto ingiuntivo esecutivo con il quale veniva ingiunto a e di corrispondergli la Persona_1 Parte_1 somma di 350.000 dollari.
Avverso tale decreto proponevano opposizione e e Persona_1 Parte_1 il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 2656/2014, accoglieva l'opposizione pagina 3 di 10 ritenendo che il bonifico risultava essere stato ordinato ed effettuato in tempo, ossia il 27 settembre 2011, e che il modesto ritardo dell'accredito (5 giorni) non potesse essere imputato agli opponenti essendo dipeso dai tempi della Banca.
La Corte di appello di Venezia, investita del gravame proposto dal CP_1 confermava la sentenza impugnata sostenendo che il pagamento così effettuato da e (bonifico fatto in termine, ma accreditato Persona_1 Parte_1 dopo) era da ritenersi valido in ragione del principio di buona fede.
Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione, Controparte_1 affidato a due motivi.
Con il primo motivo denunciava la violazione degli articoli 1176, 1218 e 1382 c.c. in quanto la regola, nelle obbligazioni pecuniarie, è che il pagamento può considerarsi effettuato solo quando giunge effettivamente nella disponibilità del creditore e non già quando sia comunque disposto dal debitore.
Con il secondo motivo denunciava la violazione degli articoli 1176 e 1218 c.c., in relazione anche agli articoli 1175 e 1375 c.c. in considerazione della circostanza che l'oggettivo ritardo nel pagamento non poteva considerarsi insuperabile e che pretendere che il pagamento sia effettuato in termini non è chiedere uno sforzo che la buona fede impedisce di pretendere. Nella fattispecie era prevedibile un certo tempo di accreditamento e dunque era necessario attivarsi in anticipo per farlo eseguire nel termine.
e resistevano chiedendo il rigetto del ricorso e Persona_1 Parte_1 proponendo ricorso incidentale condizionato affidato ad unico motivo con il quale denunciavano la violazione dell'articolo 1384 c.c. e rilevavano di avere sempre chiesto nel corso dei giudizi, in via subordinata, la riduzione della penale ad equità, ritenendola manifestamente eccessiva, domanda non esaminata dai giudizi di merito in quanto ritenuta assorbita.
Con ordinanza n. 26901/2023 la Corte di cassazione accoglieva sia i motivi del ricorso principale, sia il motivo del ricorso incidentale, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione.
pagina 4 di 10 Secondo la Suprema Corte i due motivi del ricorso proposto dal CP_1 esaminati congiuntamente stante la loro logica connessione, erano fondati tenuto conto dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità secondo cui l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria si perfeziona nel luogo e nel tempo in cui il creditore entra in concreto nella disponibilità della somma di denaro e che il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro che devono essere adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona, con la liberazione dell'obbligato, solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso. Rilevava, inoltre, la Corte che la buona fede non può essere applicata per decidere se il termine di pagamento sia rispettato in un momento (ordine di bonifico) o in un altro (effettivo accreditamento), e dunque quale sia il termine esatto entro cui adempiere, ma soltanto per valutare se, per rispettare il termine, il debitore avrebbe dovuto tenere un comportamento che non era da pretendersi da parte del creditore, per l'eccessivo sacrificio che avrebbe comportato. Tale non era il caso oggetto di esame, dove peraltro avrebbe dovuto allegarsi una qualche situazione che rendeva il pagamento nei termini effettuabile solo con uno sforzo eccessivo, ossia non esigibile.
Parimenti fondato era il motivo di ricorso incidentale, formulato in via subordinata in caso di accoglimento del ricorso principale, con il quale si denunciava la violazione dell'articolo 1384 c.c. avendo i ricorrenti chiesto nei giudizi di merito, sempre in via subordinata, la riduzione della penale ad equità, questione rimasta assorbita nei due precedenti gradi di giudizio. Rilevava la Corte che al fine di ridurre la penale non deve valutarsi la prestazione in sé astrattamente considerata ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento della prestazione cui ha diritto, tenendosi conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta, senza che il potere di riduzione sia impedito dall'accordo delle parti circa l'irriducibilità della penale stessa, né dalla circostanza (come nella fattispecie) che le parti abbiano definito pagina 5 di 10 equa la penale. La Corte precisava, infine, che il giudice di merito deve tener conto non tanto degli effetti che il pagamento della penale può avere sul patrimonio del debitore, ma se essa è giustificata alla luce dell'interesse del creditore, ossia se (nella fattispecie) il ritardo nel pagamento avesse costituito per il creditore un danno tale da richiedere di essere compensato con una penale di
350 mila dollari -pari alla metà dell'intero debito- per un solo giorno di ritardo.
Con atto di citazione in riassunzione e entrambi Parte_1 Parte_2 quali eredi di e la prima anche in proprio, hanno riassunto il Persona_1 giudizio avanti a questa Corte formulando le conclusioni indicate in epigrafe.
Il giudizio è stato riassunto anche da (R.G. n. 2307/2023). Controparte_1
I due procedimenti sono stati, pertanto, riuniti.
All'udienza del 30 aprile 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
La causa deve essere decisa facendo applicazione dei principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione nella citata ordinanza, cui questa Corte, quale giudice di rinvio, è obbligata ad attenersi. chiede la condanna di e al Controparte_1 Parte_2 Parte_1 pagamento della penale convenuta nella transazione, a suo giudizio sostanzialmente congrua, mentre e chiedono che Parte_2 Parte_1 nulla sia riconosciuto in favore del a titolo di penale, non avendo il CP_1 ritardo nel pagamento causato nessun danno al predetto ed essendo la stessa manifestamente eccessiva e iniqua.
Tanto premesso in ordine alle questioni oggetto del contendere e allo svolgimento dei processi, in applicazione del decisum della Cassazione, questa Corte deve:
- valutare la sussistenza dell'inadempimento alla transazione da parte di Per_1
e , come eccepito dal
[...] Parte_1 CP_1
- in caso positivo, accertare se il pagamento della penale sia giustificata alla luce dell'interesse del creditore, ossia se il ritardo nel pagamento abbia costituito per il creditore un danno tale da richiedere di essere compensato con una pagina 6 di 10 penale di 350 mila dollari -pari alla metà dell'intero debito- per il ritardo nel pagamento.
In ordine alla sussistenza dell'inadempimento, alla luce dei principi richiamati dalla Suprema Corte, l'ordinanza di rinvio ha chiaramente indicato il percorso da intraprendere.
Sono circostanze pacifiche che il pagamento di parte della seconda rata è pervenuto al oltre il termine previsto nella transazione (30 settembre CP_1
2011), essendo stata la somma di 113.000,00 dollari accreditata in data 5 ottobre
2011. Pertanto, tenuto conto che “l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, ai sensi degli artt. 1182, terzo comma, e 1183 cod. civ., si perfeziona nel luogo e nel tempo in cui il creditore entra in concreto nella disponibilità della somma di denaro (Cass. 18877/2008)” e che il pagamento delle obbligazioni per somme di denaro, che devono essere adempiute al domicilio del debitore, ove effettuato a mezzo bonifico in banca, si perfeziona - con la liberazione dell'obbligato - allorché la rimessa entra nella disponibilità dell'avente diritto, si deve affermare che e hanno adempiuto in ritardo all'obbligazione Persona_1 Parte_1 assunta con la transazione.
La buona fede, valorizzata dal Tribunale di Treviso e dalla Corte di appello nella sentenza cassata, non rileva nella fattispecie attenendo esclusivamente alla valutazione del mancato rispetto del termine stabilito per l'adempimento (30 settembre 2011), evenienza non prospettata nel corso dei giudizi di merito ed espressamente esclusa nell'ordinanza di rinvio.
Venendo, ora, ad affrontare l'accertamento demandato a questa Corte in ordine alla domanda di riduzione della penale oggetto di causa, ritiene il Collegio che tale domanda, formulata dagli attori opponenti fin dal primo giudizio, meriti accoglimento, risultando l'ammontare della penale, corrispondente alla metà del corrispettivo convenuto, manifestamente eccessivo, avuto riguardo al valore dell'affare e al contegno complessivamente assunto dalle parti.
Ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, tenuto conto che la ratio dell'istituto è quella di impedire che l'autonomia delle parti si spinga a consentire risarcimenti indebiti ed esorbitanti, il giudice non deve valutare l'interesse del pagina 7 di 10 creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola, ma deve valutare tale interesse anche con riguardo al momento in cui la prestazione
è stata tardivamente eseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c. (Cass. n. 10014/2024).
Ai sensi dell'articolo 1382 c.c. la penale può essere convenuta sia per il caso dell'inadempimento, sia per quello del ritardo nell'adempimento. In entrambi i casi ha l'effetto di limitare il risarcimento del danno alla prestazione promessa se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.
La penale convenuta per il solo caso di ritardo nell'adempimento può essere richiesta unitamente a quest'ultimo ai sensi dell'art. 1383 c.c., avendo la funzione di risarcire il solo danno da mancato puntuale adempimento, ma anche questa può essere diminuita equamente dal giudice se di ammontare manifestamente eccessivo avuto riguardo all'interesse tutelato.
Nella prassi, la penale per il ritardo, a differenza di quella per l'inadempimento, non viene convenuta in un importo fisso ma viene parametrata all'entità e al tempo del ritardo al fine di renderla “equa” nel caso concreto.
Nel caso di specie, tale prassi non è stata seguita in quanto la penale è stata determinata in misura fissa prescindendo dalla durata del ritardo e dall'entità di quest'ultimo, con la conseguenza che un ritardo di sei mesi o di un solo giorno, come anche il ritardato pagamento dell'ultimo dollaro dell'importo dovuto anziché dell'intero, doveva comportare il pagamento della medesima penale a titolo di risarcimento del danno.
La suddetta previsione, astrattamente lecita, poteva dunque determinare un risarcimento del danno da ritardo manifestamente iniquo nelle ipotesi estreme di modesto inadempimento, ossia nei casi di ritardo di pochi giorni o nel pagamento di somme notevolmente inferiori rispetto al dovuto.
Nella vicenda oggetto del presente giudizio il ritardo è stato di soli cinque giorni e l'importo pagato in ritardo è stato di 113.000 dollari rispetto a quello complessivamente dovuto di 700.000 dollari.
pagina 8 di 10 Si è verificata dunque una delle suddette ipotesi estreme in cui la penale di
350.000 dollari risulta manifestamente iniqua.
Per ricondurre ad equità detta penale è pertanto necessario riparametrarla in relazione al tempo e all'entità del ritardo effettivamente avvenuto rispetto a quelli, rispettivamente, minimi e massimi possibili.
Dal punto di vista temporale non era possibile chiedere la risoluzione della transazione se non rispettando il termine minimo per la diffida ad adempiere di
15 giorni previsto dall'articolo 1454 c.c. Detto termine integra quindi il ritardo minimo “inevitabile” che il creditore avrebbe dovuto subire senza poter CP_1 risolvere la transazione.
Essendo nel caso concreto avvenuto un ritardo di cinque giorni rispetto a quello
“minimo” possibile di quindici giorni, risulta equo rideterminare la penale nei 5/15
(cinque quindicesimi) dell'importo fisso convenuto.
La penale così ridotta, come detto, deve poi essere adeguata anche in relazione all'entità dell'importo pagato in ritardo rispetto a quello massimo che sarebbe stato possibile non pagare puntualmente.
Deve, dunque, essere ulteriormente ridotta essendo l'importo pagato in ritardo di dollari 113.000 e quello massimo possibile pagabile in ritardo di dollari 700.000.
Applicando le suddette riduzioni equitative si determina una penale di 18.833,22 dollari, in quanto i 5/15 di 350.000 sono pari a 116.666, e gli 11,3/70 di 116.666 dollari sono pari a 18.833,22 dollari (113.000:700.000=18.833,22:116.666).
Da ciò consegue che ha diritto ad ottenere da Controparte_1 Parte_1
e il pagamento della penale come sopra quantificata. Parte_2
Tale somma deve essere maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo, esclusa la sua rivalutazione, atteso che clausola penale ha lo scopo di limitare il risarcimento alla prestazione pattuita e, qualora questa consista nell'obbligazione di pagare una somma di denaro predeterminata, il relativo debito è di valuta e non già di valore (Cass. n. 4126/1995)
In considerazione dell'esito della controversia le spese di lite seguono la soccombenza di e con conseguente condanna dei Parte_1 Parte_2 predetti al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, di appello, di pagina 9 di 10 cassazione e del presente grado, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del decisum (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 - 18.833,22 dollari pari a circa euro 16.600), secondo valori medi, e, quanto al giudizio di appello e al giudizio di rinvio, senza fase istruttoria.
Va inoltre disposta la restituzione a di quanto il predetto ha Controparte_1 corrisposto a e in esecuzione delle sentenze di Parte_1 Persona_1 primo e secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio,
- condanna e in solido tra loro, al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore di della somma di 18.833,22 dollari, oltre interessi Controparte_1 legali dalla domanda al saldo effettivo;
- condanna e in solido tra loro, a pagare in Parte_1 Parte_2 favore di le spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate, Controparte_1 quanto al primo grado, in euro 5.077,00 per compensi, quanto al grado di appello in euro 3.966,00 per compensi, quanto al giudizio di cassazione in euro
3.082,00 per compensi, nonché quanto al presente giudizio di rinvio in euro
3.966,00 per compensi, il tutto oltre spese generali (15%) e accessori di legge;
- condanna e in solido tra loro, a restituire a Parte_1 Parte_2 quanto da quest'ultimo corrisposto a e Controparte_1 Persona_1
in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado, oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Venezia, camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2275 del Ruolo Generale dell'anno 2023 che porta riunito il procedimento R.G. n. 2307/2023, promossa da
(C.F. ), in proprio e quale erede di Parte_1 C.F._1
e Persona_1
(C.F. , quale erede di Parte_2 C.F._2 Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Gualtiero Pizzigati ed elettivamente domiciliati a
Venezia-Mestre, via Pepe n. 8, presso lo studio del difensore;
parte riassumente contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Rizzetto del Foro di Treviso ed elettivamente domiciliato a Venezia-Mestre, corso del Popolo 85/B/3, presso lo studio dell'avv. Raffaella Rodà; parte convenuta in riassunzione
Oggetto: rinvio da Cassazione, ordinanza n. 26901/2023, pubblicata il 20 settembre 2023
pagina 1 di 10 Conclusioni
Per e Parte_1 Parte_2
Considerato tutto quanto esposto in atto di citazione e nella comparsa di costituzione (dimessa nel giudizio qui riunito avente R.G. n. 2307/23) e tenuto conto di quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione nell'ordinanza n.
26901/2023, resa il 05.04.2023 e pubblicata il 20.09.2023, in relazione al ricorso incidentale proposto da e accertarsi e dichiararsi Parte_1 Persona_1 che nulla è dovuto dagli odierni attori in favore di in Controparte_1 relazione alla penale prevista nell'accordo transattivo di cui è causa, essendo la stessa manifestamente eccessiva ed iniqua, al punto da renderla inesigibile da parte di quest'ultimo, in quanto ingiustificata e non meritevole di tutela alcuna, per tutte le ragioni esposte e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo n.
169/12 (89/12 cont. – Rep. 264), emesso dal Tribunale di Treviso – Sezione distaccata di Conegliano in data 23.02.2012, oggetto del presente giudizio di opposizione.
Comunque rifuse le spese e le competenze di patrocinio di tutti i gradi di giudizio, compreso il giudizio di Cassazione ed il presente giudizio di rinvio.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, rigettata ogni avversa domanda, istanza e deduzione, accogliere le seguenti conclusioni
In via principale:
Ritenuta la conformità rispetto alle condizioni complessive della pattuizione e la equità della penale confermare il decreto ingiuntivo n. 169/12 (89/12 cont. – Rep.
264) emesso dal Tribunale di Treviso – sezione distaccata di Conegliano - in data
23.02.2012 e comunque condannare i sig.ri , al pagamento della Parte_3 relativa somma.
In via subordinata
Nell'ipotesi in cui la Corte ritenesse di dover sindacare l'equità della penale, voglia considerare tutte la ragioni che ne comportano la sostanziale congruità, rigettando tutte le richieste ex adverso proposte svolte a ridurre/sminuire in
pagina 2 di 10 forma rilevante l'importo condannando i sig.ri al pagamento Parte_4 della relativa somma.
In ogni caso
Condannare i sig.ri e , in solido tra loro, a rifondere Parte_1 Parte_2 al sig. le spese di lite di tutti i gradi di giudizio, compreso il presente CP_1 procedimento di riassunzione e quelle della fase monitoria, con condanna altresì della ripetizione e/o rifusione delle somme che il sig. ha versato a CP_1 controparte sulla base della condanna alle spese di lite del primo e secondo grado, delle spese di registrazione dei vari provvedimenti comprese quelle necessitate per quelle dall'atto transattivo.
Svolgimento del processo
A seguito di una controversia giudiziaria che vedeva contrapposti CP_1
da un lato, e e , dall'altro, le parti il 13
[...] Persona_1 Parte_1 giugno 2011 addivenivano a una transazione in base alla quale e Persona_1
si impegnavano a corrispondere a la somma Parte_1 Controparte_1 di 700.000 dollari US in due rate: la prima, di 260.000, entro il 30 giugno 2011 e la seconda, di 440.000, entro il 30 settembre 2011, versamenti da eseguire con bonifico bancario sul conto corrente del Nel verbale di transazione CP_1
(punto 3) era contenuta una clausola penale secondo cui “Nel caso di ritardato o mancato pagamento, anche di una sola rata ed anche per un solo giorno, le parti, in considerazione della maggior credito vantato e preteso dal sig. CP_1
, convengono una penale pari a dollari US 350.000
[...]
(trecentocinquantamila) da ritenersi equa anche in relazione alle pretese tutte”.
Parte della seconda rata, 113.000,00, dollari, veniva accreditata sul conto corrente del soltanto il 5 ottobre 2011. CP_1
Pertanto, il predetto, tenuto conto che il pagamento doveva, invece, avvenire entro il 30 settembre 2011, chiedeva e otteneva un decreto ingiuntivo esecutivo con il quale veniva ingiunto a e di corrispondergli la Persona_1 Parte_1 somma di 350.000 dollari.
Avverso tale decreto proponevano opposizione e e Persona_1 Parte_1 il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 2656/2014, accoglieva l'opposizione pagina 3 di 10 ritenendo che il bonifico risultava essere stato ordinato ed effettuato in tempo, ossia il 27 settembre 2011, e che il modesto ritardo dell'accredito (5 giorni) non potesse essere imputato agli opponenti essendo dipeso dai tempi della Banca.
La Corte di appello di Venezia, investita del gravame proposto dal CP_1 confermava la sentenza impugnata sostenendo che il pagamento così effettuato da e (bonifico fatto in termine, ma accreditato Persona_1 Parte_1 dopo) era da ritenersi valido in ragione del principio di buona fede.
Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per cassazione, Controparte_1 affidato a due motivi.
Con il primo motivo denunciava la violazione degli articoli 1176, 1218 e 1382 c.c. in quanto la regola, nelle obbligazioni pecuniarie, è che il pagamento può considerarsi effettuato solo quando giunge effettivamente nella disponibilità del creditore e non già quando sia comunque disposto dal debitore.
Con il secondo motivo denunciava la violazione degli articoli 1176 e 1218 c.c., in relazione anche agli articoli 1175 e 1375 c.c. in considerazione della circostanza che l'oggettivo ritardo nel pagamento non poteva considerarsi insuperabile e che pretendere che il pagamento sia effettuato in termini non è chiedere uno sforzo che la buona fede impedisce di pretendere. Nella fattispecie era prevedibile un certo tempo di accreditamento e dunque era necessario attivarsi in anticipo per farlo eseguire nel termine.
e resistevano chiedendo il rigetto del ricorso e Persona_1 Parte_1 proponendo ricorso incidentale condizionato affidato ad unico motivo con il quale denunciavano la violazione dell'articolo 1384 c.c. e rilevavano di avere sempre chiesto nel corso dei giudizi, in via subordinata, la riduzione della penale ad equità, ritenendola manifestamente eccessiva, domanda non esaminata dai giudizi di merito in quanto ritenuta assorbita.
Con ordinanza n. 26901/2023 la Corte di cassazione accoglieva sia i motivi del ricorso principale, sia il motivo del ricorso incidentale, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione.
pagina 4 di 10 Secondo la Suprema Corte i due motivi del ricorso proposto dal CP_1 esaminati congiuntamente stante la loro logica connessione, erano fondati tenuto conto dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità secondo cui l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria si perfeziona nel luogo e nel tempo in cui il creditore entra in concreto nella disponibilità della somma di denaro e che il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro che devono essere adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona, con la liberazione dell'obbligato, solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso. Rilevava, inoltre, la Corte che la buona fede non può essere applicata per decidere se il termine di pagamento sia rispettato in un momento (ordine di bonifico) o in un altro (effettivo accreditamento), e dunque quale sia il termine esatto entro cui adempiere, ma soltanto per valutare se, per rispettare il termine, il debitore avrebbe dovuto tenere un comportamento che non era da pretendersi da parte del creditore, per l'eccessivo sacrificio che avrebbe comportato. Tale non era il caso oggetto di esame, dove peraltro avrebbe dovuto allegarsi una qualche situazione che rendeva il pagamento nei termini effettuabile solo con uno sforzo eccessivo, ossia non esigibile.
Parimenti fondato era il motivo di ricorso incidentale, formulato in via subordinata in caso di accoglimento del ricorso principale, con il quale si denunciava la violazione dell'articolo 1384 c.c. avendo i ricorrenti chiesto nei giudizi di merito, sempre in via subordinata, la riduzione della penale ad equità, questione rimasta assorbita nei due precedenti gradi di giudizio. Rilevava la Corte che al fine di ridurre la penale non deve valutarsi la prestazione in sé astrattamente considerata ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento della prestazione cui ha diritto, tenendosi conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta, senza che il potere di riduzione sia impedito dall'accordo delle parti circa l'irriducibilità della penale stessa, né dalla circostanza (come nella fattispecie) che le parti abbiano definito pagina 5 di 10 equa la penale. La Corte precisava, infine, che il giudice di merito deve tener conto non tanto degli effetti che il pagamento della penale può avere sul patrimonio del debitore, ma se essa è giustificata alla luce dell'interesse del creditore, ossia se (nella fattispecie) il ritardo nel pagamento avesse costituito per il creditore un danno tale da richiedere di essere compensato con una penale di
350 mila dollari -pari alla metà dell'intero debito- per un solo giorno di ritardo.
Con atto di citazione in riassunzione e entrambi Parte_1 Parte_2 quali eredi di e la prima anche in proprio, hanno riassunto il Persona_1 giudizio avanti a questa Corte formulando le conclusioni indicate in epigrafe.
Il giudizio è stato riassunto anche da (R.G. n. 2307/2023). Controparte_1
I due procedimenti sono stati, pertanto, riuniti.
All'udienza del 30 aprile 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
La causa deve essere decisa facendo applicazione dei principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione nella citata ordinanza, cui questa Corte, quale giudice di rinvio, è obbligata ad attenersi. chiede la condanna di e al Controparte_1 Parte_2 Parte_1 pagamento della penale convenuta nella transazione, a suo giudizio sostanzialmente congrua, mentre e chiedono che Parte_2 Parte_1 nulla sia riconosciuto in favore del a titolo di penale, non avendo il CP_1 ritardo nel pagamento causato nessun danno al predetto ed essendo la stessa manifestamente eccessiva e iniqua.
Tanto premesso in ordine alle questioni oggetto del contendere e allo svolgimento dei processi, in applicazione del decisum della Cassazione, questa Corte deve:
- valutare la sussistenza dell'inadempimento alla transazione da parte di Per_1
e , come eccepito dal
[...] Parte_1 CP_1
- in caso positivo, accertare se il pagamento della penale sia giustificata alla luce dell'interesse del creditore, ossia se il ritardo nel pagamento abbia costituito per il creditore un danno tale da richiedere di essere compensato con una pagina 6 di 10 penale di 350 mila dollari -pari alla metà dell'intero debito- per il ritardo nel pagamento.
In ordine alla sussistenza dell'inadempimento, alla luce dei principi richiamati dalla Suprema Corte, l'ordinanza di rinvio ha chiaramente indicato il percorso da intraprendere.
Sono circostanze pacifiche che il pagamento di parte della seconda rata è pervenuto al oltre il termine previsto nella transazione (30 settembre CP_1
2011), essendo stata la somma di 113.000,00 dollari accreditata in data 5 ottobre
2011. Pertanto, tenuto conto che “l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, ai sensi degli artt. 1182, terzo comma, e 1183 cod. civ., si perfeziona nel luogo e nel tempo in cui il creditore entra in concreto nella disponibilità della somma di denaro (Cass. 18877/2008)” e che il pagamento delle obbligazioni per somme di denaro, che devono essere adempiute al domicilio del debitore, ove effettuato a mezzo bonifico in banca, si perfeziona - con la liberazione dell'obbligato - allorché la rimessa entra nella disponibilità dell'avente diritto, si deve affermare che e hanno adempiuto in ritardo all'obbligazione Persona_1 Parte_1 assunta con la transazione.
La buona fede, valorizzata dal Tribunale di Treviso e dalla Corte di appello nella sentenza cassata, non rileva nella fattispecie attenendo esclusivamente alla valutazione del mancato rispetto del termine stabilito per l'adempimento (30 settembre 2011), evenienza non prospettata nel corso dei giudizi di merito ed espressamente esclusa nell'ordinanza di rinvio.
Venendo, ora, ad affrontare l'accertamento demandato a questa Corte in ordine alla domanda di riduzione della penale oggetto di causa, ritiene il Collegio che tale domanda, formulata dagli attori opponenti fin dal primo giudizio, meriti accoglimento, risultando l'ammontare della penale, corrispondente alla metà del corrispettivo convenuto, manifestamente eccessivo, avuto riguardo al valore dell'affare e al contegno complessivamente assunto dalle parti.
Ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, tenuto conto che la ratio dell'istituto è quella di impedire che l'autonomia delle parti si spinga a consentire risarcimenti indebiti ed esorbitanti, il giudice non deve valutare l'interesse del pagina 7 di 10 creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola, ma deve valutare tale interesse anche con riguardo al momento in cui la prestazione
è stata tardivamente eseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c. (Cass. n. 10014/2024).
Ai sensi dell'articolo 1382 c.c. la penale può essere convenuta sia per il caso dell'inadempimento, sia per quello del ritardo nell'adempimento. In entrambi i casi ha l'effetto di limitare il risarcimento del danno alla prestazione promessa se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.
La penale convenuta per il solo caso di ritardo nell'adempimento può essere richiesta unitamente a quest'ultimo ai sensi dell'art. 1383 c.c., avendo la funzione di risarcire il solo danno da mancato puntuale adempimento, ma anche questa può essere diminuita equamente dal giudice se di ammontare manifestamente eccessivo avuto riguardo all'interesse tutelato.
Nella prassi, la penale per il ritardo, a differenza di quella per l'inadempimento, non viene convenuta in un importo fisso ma viene parametrata all'entità e al tempo del ritardo al fine di renderla “equa” nel caso concreto.
Nel caso di specie, tale prassi non è stata seguita in quanto la penale è stata determinata in misura fissa prescindendo dalla durata del ritardo e dall'entità di quest'ultimo, con la conseguenza che un ritardo di sei mesi o di un solo giorno, come anche il ritardato pagamento dell'ultimo dollaro dell'importo dovuto anziché dell'intero, doveva comportare il pagamento della medesima penale a titolo di risarcimento del danno.
La suddetta previsione, astrattamente lecita, poteva dunque determinare un risarcimento del danno da ritardo manifestamente iniquo nelle ipotesi estreme di modesto inadempimento, ossia nei casi di ritardo di pochi giorni o nel pagamento di somme notevolmente inferiori rispetto al dovuto.
Nella vicenda oggetto del presente giudizio il ritardo è stato di soli cinque giorni e l'importo pagato in ritardo è stato di 113.000 dollari rispetto a quello complessivamente dovuto di 700.000 dollari.
pagina 8 di 10 Si è verificata dunque una delle suddette ipotesi estreme in cui la penale di
350.000 dollari risulta manifestamente iniqua.
Per ricondurre ad equità detta penale è pertanto necessario riparametrarla in relazione al tempo e all'entità del ritardo effettivamente avvenuto rispetto a quelli, rispettivamente, minimi e massimi possibili.
Dal punto di vista temporale non era possibile chiedere la risoluzione della transazione se non rispettando il termine minimo per la diffida ad adempiere di
15 giorni previsto dall'articolo 1454 c.c. Detto termine integra quindi il ritardo minimo “inevitabile” che il creditore avrebbe dovuto subire senza poter CP_1 risolvere la transazione.
Essendo nel caso concreto avvenuto un ritardo di cinque giorni rispetto a quello
“minimo” possibile di quindici giorni, risulta equo rideterminare la penale nei 5/15
(cinque quindicesimi) dell'importo fisso convenuto.
La penale così ridotta, come detto, deve poi essere adeguata anche in relazione all'entità dell'importo pagato in ritardo rispetto a quello massimo che sarebbe stato possibile non pagare puntualmente.
Deve, dunque, essere ulteriormente ridotta essendo l'importo pagato in ritardo di dollari 113.000 e quello massimo possibile pagabile in ritardo di dollari 700.000.
Applicando le suddette riduzioni equitative si determina una penale di 18.833,22 dollari, in quanto i 5/15 di 350.000 sono pari a 116.666, e gli 11,3/70 di 116.666 dollari sono pari a 18.833,22 dollari (113.000:700.000=18.833,22:116.666).
Da ciò consegue che ha diritto ad ottenere da Controparte_1 Parte_1
e il pagamento della penale come sopra quantificata. Parte_2
Tale somma deve essere maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo, esclusa la sua rivalutazione, atteso che clausola penale ha lo scopo di limitare il risarcimento alla prestazione pattuita e, qualora questa consista nell'obbligazione di pagare una somma di denaro predeterminata, il relativo debito è di valuta e non già di valore (Cass. n. 4126/1995)
In considerazione dell'esito della controversia le spese di lite seguono la soccombenza di e con conseguente condanna dei Parte_1 Parte_2 predetti al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, di appello, di pagina 9 di 10 cassazione e del presente grado, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del decisum (scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 - 18.833,22 dollari pari a circa euro 16.600), secondo valori medi, e, quanto al giudizio di appello e al giudizio di rinvio, senza fase istruttoria.
Va inoltre disposta la restituzione a di quanto il predetto ha Controparte_1 corrisposto a e in esecuzione delle sentenze di Parte_1 Persona_1 primo e secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio,
- condanna e in solido tra loro, al pagamento in Parte_1 Parte_2 favore di della somma di 18.833,22 dollari, oltre interessi Controparte_1 legali dalla domanda al saldo effettivo;
- condanna e in solido tra loro, a pagare in Parte_1 Parte_2 favore di le spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate, Controparte_1 quanto al primo grado, in euro 5.077,00 per compensi, quanto al grado di appello in euro 3.966,00 per compensi, quanto al giudizio di cassazione in euro
3.082,00 per compensi, nonché quanto al presente giudizio di rinvio in euro
3.966,00 per compensi, il tutto oltre spese generali (15%) e accessori di legge;
- condanna e in solido tra loro, a restituire a Parte_1 Parte_2 quanto da quest'ultimo corrisposto a e Controparte_1 Persona_1
in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado, oltre Parte_1 interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Venezia, camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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