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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/03/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2597/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero V.G. 2597/2024, in materia di separazione consensuale e divorzio congiunto ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
19/05/1963, con l'Avv. NORIS VALERIA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata ad [...], il [...], con CP_1 C.F._2
l'Avv. QUAGLINI ANDREA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] Voglia il Tribunale Ill.mo -1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e CP_1
, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di effettuare le dovute annotazioni -2) Parte_1
dare atto che le parti si impegnano a mantenere tra loro un rapporto di reciproco rispetto;
-3) dare
1 atto che le parti dichiarano di aver definito tra loro ogni questione di natura economica e patrimoniale sussistente, di essere economicamente autosufficienti e pertanto di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o ragione;
-4) spese della procedura integralmente compensate fra le parti”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto ex art 473-bis51 c.p.c. depositato in data 8 novembre 2024, i coniugi in epigrafe indicati hanno domandato la separazione consensuale ed il divorzio congiunto. Le parti esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in Pecetto di Valenza (AL) il 12 aprile 1992, optando in tale sede per il regime della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nasceva ad Alessandria (AL) il figlio in data 8 ottobre 1992, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Persona_1
Le parti rappresentavano che contrasti ed incomprensioni avevano da tempo deteriorato il rapporto tra i coniugi, facendo venir meno quell'affectio coniugalis che costituisce il fondamento del vincolo matrimoniale. Di fatto gli stessi vivono separati da ormai undici anni, sono economicamente autosufficienti ed hanno già regolato ogni rapporto di natura economica e patrimoniale tra gli stessi sussistente. I ricorrenti, intendendo legalizzare tale stato di separazione già da così tanto tempo sussistente, addivenivano quindi alla decisione di ottenere pronuncia giudiziale di separazione personale e all' esito, maturati i presupposti di legge, di scioglimento del matrimonio. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative, né con gli interessi del figlio , maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente. Pertanto, tale accordo può essere recepito dal Collegio.
Spese al definitivo.
2
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi IG.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), che avevano C.F._1 CP_1 C.F._2
contratto matrimonio in Pecetto di Valenza (AL), in data 12 aprile 1992 (Anno 1992 Parte II
Serie C N. 1);
dà atto che le parti dichiarano di aver definito tra loro ogni questione di natura economica e patrimoniale sussistente, di essere economicamente autosufficienti e pertanto di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o ragione.
Spese al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del giudice delegato, come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, 11 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero V.G. 2597/2024, in materia di separazione consensuale e divorzio congiunto ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
19/05/1963, con l'Avv. NORIS VALERIA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata ad [...], il [...], con CP_1 C.F._2
l'Avv. QUAGLINI ANDREA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] Voglia il Tribunale Ill.mo -1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e CP_1
, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di effettuare le dovute annotazioni -2) Parte_1
dare atto che le parti si impegnano a mantenere tra loro un rapporto di reciproco rispetto;
-3) dare
1 atto che le parti dichiarano di aver definito tra loro ogni questione di natura economica e patrimoniale sussistente, di essere economicamente autosufficienti e pertanto di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o ragione;
-4) spese della procedura integralmente compensate fra le parti”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto ex art 473-bis51 c.p.c. depositato in data 8 novembre 2024, i coniugi in epigrafe indicati hanno domandato la separazione consensuale ed il divorzio congiunto. Le parti esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in Pecetto di Valenza (AL) il 12 aprile 1992, optando in tale sede per il regime della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nasceva ad Alessandria (AL) il figlio in data 8 ottobre 1992, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Persona_1
Le parti rappresentavano che contrasti ed incomprensioni avevano da tempo deteriorato il rapporto tra i coniugi, facendo venir meno quell'affectio coniugalis che costituisce il fondamento del vincolo matrimoniale. Di fatto gli stessi vivono separati da ormai undici anni, sono economicamente autosufficienti ed hanno già regolato ogni rapporto di natura economica e patrimoniale tra gli stessi sussistente. I ricorrenti, intendendo legalizzare tale stato di separazione già da così tanto tempo sussistente, addivenivano quindi alla decisione di ottenere pronuncia giudiziale di separazione personale e all' esito, maturati i presupposti di legge, di scioglimento del matrimonio. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative, né con gli interessi del figlio , maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente. Pertanto, tale accordo può essere recepito dal Collegio.
Spese al definitivo.
2
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi IG.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), che avevano C.F._1 CP_1 C.F._2
contratto matrimonio in Pecetto di Valenza (AL), in data 12 aprile 1992 (Anno 1992 Parte II
Serie C N. 1);
dà atto che le parti dichiarano di aver definito tra loro ogni questione di natura economica e patrimoniale sussistente, di essere economicamente autosufficienti e pertanto di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo o ragione.
Spese al definitivo.
Rimette la causa sul ruolo del giudice delegato, come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, 11 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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