Salta al contenuto
Doctrine
Accedi
Registrati
Accedi
Registrati
Articolo 3 della Legge 23 febbraio 1952, n. 122
Copia
Articolo 2
A proposito dell'articolo (0)
Commentari
0
Giurisprudenza
0
Legge 23 febbraio 1952, n. 122
Articolo 3 della Legge 23 febbraio 1952, n. 122
Versione
22 marzo 1952
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 22 marzo 1952
Vedi fonte istituzionale
Commentari
• 0
Giurisprudenza
• 0