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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 3609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3609 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Mariarosaria BUDETTA Consigliere
Avv. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4835 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del giorno 7 novembre 2024 e vertente
TRA
(C.F. ) e , Parte_1 C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2 entrambi quali eredi di , elettivamente domiciliati in Sora presso studio dell'avv. Enzo Persona_1
Petricca che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Luciano Menga per procura in calce all'atto di appello,
Appellanti
CONTRO
( ), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_3
Bruno Coratti che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione,
Appellato
NONCHE'
P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_2 P.IVA_1 domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Marco Catelli che la rappresenta e difende per procura generali alle liti in atti.
Appellata
E , già Controparte_2 Controparte_3
Appellata contumace
Cui è stata riunita la causa n. 4858/19 pendente tra le stesse parti.
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 31/2019 del Tribunale di Cassino pubblicata l'8.1.2019.
FATTO
Con atto d'appello ritualmente notificato, e , nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2
, impugnavano la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Cassino, in Persona_1 parziale accoglimento della domanda, aveva accertata la pari responsabilità delle parti in causa nella determinazione del sinistro occorso, in via Romana Selva in territorio di Sora, il 6.8.2008 ed aveva condannato e la Compagnia di assicurazione in solido, al pagamento nei confronti degli Controparte_1 attori della somma di €. 50.000,00 oltre interessi, rivalutazione e spese legali;
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, aveva poi condannato gli attori in solido con la propria Compagnia al pagamento in favore del convenuto della somma di €. 3.000, oltre accessori, condannandoli altresì al pagamento delle spese legali.
L'impugnazione veniva formulata dagli eredi di in ordine alla ripartizione della Persona_1 responsabilità, così come statuita dal primo giudice ed in ordine alla quantificazione delle somme effettuata, sul presupposto che il primo giudice avesse travisato le risultanze istruttorie dalle quali, invece, sarebbe emersa la esclusiva responsabilità del nella determinazione del sinistro. Inoltre, gli CP_1 appellanti chiedevano la correzione dell'errore materiale della sentenza laddove aveva indicato gli attori come eredi di , anziché di . Persona_2 Persona_1
Chiedevano, pertanto, la correzione dell'errore materiale della sentenza e la riforma della stessa mediante il pieno accoglimento della domanda, con condanna dell'appellato alle spese del grado di giudizio.
Con comparsa del 30.10.2019, si costituiva , il quale chiedeva il rigetto dell'appello per Controparte_1 totale infondatezza e la conferma della sentenza impugnata.
Con comparsa del 13.10.2019, si costituiva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, la quale rilevava preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 e 348 cpc e, in ogni caso, ne contestava la fondatezza nel merito.
All'udienza cartolare del 7.11.2024, verificato il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate, con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato per i motivi di seguito esposti.
Gli appellanti censurano la sentenza nel capo in cui ha ritenuto la pari responsabilità delle parti nella determinazione del sinistro, in quanto non sarebbe emerso, dagli atti di causa, il superamento della presunzione di cui all'art. 2054 cc.
Al contrario precisano che dalle risultanze istruttorie emergerebbe la piena responsabilità del conducente dell'autovettura che avrebbe tamponato il motorino non avvedendosi del suo intento di svoltare a sinistra. Il motivo, oltre a non essere specificamente formulato, non indica in modo convincente la dinamica in cui sarebbe avvenuto il sinistro ed insiste sulla responsabilità esclusiva dell'auto ritenendo la manovra del ciclomotore quasi del tutto ultimata al momento dell'impatto e insistendo sulla circostanza che il soggetto che tampona un veicolo è responsabile per non aver osservato le norme sulla distanza di sicurezza.
In realtà dagli atti di causa non emerge con chiarezza la dinamica del sinistro e soprattutto la ricostruzione operata da parte appellante, non supportata da alcun riscontro probatorio, non assolve del tutto all'onere probatorio previsto dall'art. 2054 cc 2 c. Inoltre, tale ricostruzione contrasta con quanto affermato dall'antagonista e da quanto emergerebbe da alcuni atti processuali, ovvero che il ciclomotore, si sia spostato repentinamente sulla sinistra per operare la svolta, senza alcuna segnalazione, tagliando la strada all'auto che sopraggiungeva.
Dagli atti di causa non emerge con chiarezza la dinamica ed il verbale dei vigili redatto dopo l'evento ha potuto verificare unicamente i punti di impatto dei mezzi, inoltre non risulta allegato agli atti. In conseguenza, allo stato degli atti, tali elementi sono insufficienti per l'attribuzione esclusiva della responsabilità ad una delle parti.
Sicchè, in assenza di prova in ordine alla responsabilità esclusiva va applicato l'art. 2054 e confermata la sentenza di primo grado sul punto.
Con il secondo motivo, relativo al quantum, gli appellanti si lagnano della scarsa liquidazione dei danni effettuata in favore del proprio congiunto.
Il motivo è generico in quanto non precisa quale sarebbe stata la illegittima riduzione apportata dal primo giudice ed in particolare non indicano quale sarebbe stata la somma effettivamente dovuta. Con la conseguenza che il motivo deve ritenersi inammissibile stante la genericità della sua formulazione.
Peraltro, rilevanti appaiono sul punto, ai fini del rigetto, le osservazioni avanzate da Controparte_4 in ordine alla proposizione di domanda nuova (in primo grado la domanda è stata contenuta nei limiti della competenza dell'originario giudice -di pace-) nonché al rilievo che la morte del danneggiato per cause indipendenti al sinistro avrebbe dovuto comportare una liquidazione ridotta in favore degli eredi.
Ciò detto sul punto la sentenza è ben motivata e puntuale mentre il motivo d'appello non censura specificatamente la motivazione, né indica quale sarebbe stato l'importo da liquidare secondo la prospettazione dell'appellante.
Per quanto innanzi detto l'appello va rigettato e confermata la sentenza impugnata.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cassino n. 31/19, in Parte_1 Parte_2 così provvede:
- emenda la sentenza n. 31/19 laddove (pag.4, rigo 3 e 5) ha indicato gli appellanti quali eredi di Per_2
, anzicchè di;
[...] Persona_1
- rigetta l'appello; - condanna e in qualità di eredi di al pagamento Parte_1 Parte_2 Persona_1 delle spese del presente grado nei confronti di , in persona del legale Controparte_5 rappresentante p.t., e , che liquida in €.
5.000 ciascuno oltre accessori di legge e di Controparte_1 tariffa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R.n.115/2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico delle parti in causa.
Roma, 4.6.2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Paola Castriota Scanderbeg Dr. Marianna D'Avino