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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 16/05/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 820/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, in persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 820/2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Alessio Ariotto, Parte_1 elettivamente domiciliata in Torino, via Avigliana 7/68
E
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, presso la cui sede è ex lege domiciliato in Perugia via degli Offici n. 12 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 agosto 2024, la ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere stata dipendente del convenuto in forza di CP_1 successivi contratti a termine con mansioni di docente di scuola secondaria di secondo grado dall'a.s. 2004/2005, in ruolo dall'1.9.2015 (decorrenza giuridica) ed in servizio nel corrente a.s. presso L.S. "G. Galilei" di Terni;
di aver sempre svolto le medesime mansioni dei colleghi assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
che la retribuzione è infatti sempre stata quella prevista dallo scaglione di anzianità 0-2 previsto dal CCNL comparto scuola;
che le differenze retributive spettanti a tale titolo risultano prescritte, tuttavia la questione rileva ai fini della determinazione dell'indennità per ferie non fruite e festività soppresse;
che ella avrebbe infatti maturato il diritto alla superiore retribuzione prevista dal CCNL 2008 nell'a.s.
2011/2012 per quanto riguarda lo scaglione 3-8 (giorni 1095 al 18.06.2012); dall'a.s. 2013/2014 al 2015/2016 aveva sempre stipulato contratti su posto comune e scadenza al 30 giugno ma non di non aver potuto fruire delle ferie e dei giorni di riposo compensativi delle festività soppresse e di non aver ricevuto l'indennità spettante in caso di mancata fruizione.
Assumeva che il periodo da considerare è quello che va dall'inizio delle lezioni (solitamente collocato nella seconda settimana di settembre) e la fine
(seconda settimana di giugno); che le festività e le domeniche non vanno computate fra i giorni di sospensione delle lezioni e quindi non rientrano fra i giorni di fruizione delle ferie ex lege;
anche le giornate di riposo relative alle festività soppresse e non fruite previste dall'art. 14 CCNL 2008 devono essere compensate economicamente.
Richiamando la giurisprudenza eurocomunitaria e nazionale in materia ha chiesto il pagamento a titolo di indennità per ferie non fruite e festività soppresse della somma di è pari ad €. 6.391, 50oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Si è costituito il convenuto, in persona del pro tempore, CP_1 CP_2 evidenziando che le festività soppresse non possono essere monetizzate e che le ferie non possono essere concesse d'ufficio e possono essere fruite solo nei periodi di sospensione dell'attività scolastica;
che, ai sensi dell'art. 1 comma 55 legge 228/2012, possono essere monetizzate solo per i docenti a tempo determinato e nei limiti della differenza tra i giorni maturati e i giorni in cui era consentita la fruizione. Deduceva che, sin dall'inizio di ogni anno scolastico, con delibera collegiale votata quasi sempre all'unanimità, il personale docente approva un calendario delle attività annuali (piano annuale delle attività), suscettibile di essere eventualmente modificato solo previa convocazione del collegio (con preavviso di almeno 5 gg.) e previa approvazione a maggioranza;
che il calendario, pubblicato in chiaro all'albo sul sito internet di ogni scuola, indica tutti i giorni esatti in cui ciascun docente è tenuto a svolgere attività funzionali, rispetto alle classi a lui assegnate e che pertanto, con largo anticipo rispetto all'inizio della supplenza, ciascun docente sa se dovrà svolgere o meno attività funzionali nei periodi di sospensione dell'attività didattica;
tale piano, approvato dai lavoratori stessi e dal datore di lavoro della propria scuola, non è modificabile unilateralmente dal Dirigente scolastico.
La causa, di natura documentale, sul deposito di note di trattazione scritta viene decisa ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esplicitati.
Emerge dagli atti e non è oggetto di contestazione che la ricorrente è stata dipendente del in forza di successivi contratti a termine con CP_3 mansioni di docente e di aver sempre svolto le medesime mansioni dei colleghi assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Appare utile richiamare la normativa di riferimento.
Va osservato che in punto di diritto, è noto che la materia della fruizione e monetizzazione delle ferie del personale scolastico a tempo terminato era regolata, fino all'entrata in vigore del D.L.95/2012, convertito in legge 135/2012, dagli artt. 13 e 19 del C.C.N.L. Comparto Scuola 29.11.2007
(quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007). La prima disposizione, al comma 15, prevedeva, per il personale a tempo indeterminato e per quello a tempo determinato, la monetizzazione delle ferie spettanti non godute “all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. L'art. 19, comma 2, del C.C.N.L. prevedeva: “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato era tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante, il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. L'art. 19 comma 2 prevedeva pertanto: a) la non obbligatorietà, per il personale assunto a tempo determinato, della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (invece prevista per il personale di ruolo); b) la possibilità di monetizzazione delle ferie non godute.
L' art. 5 comma 8 d.l. n. 95/2012 del 06.07.2012, convertito in legge 135/2012 del 07.08.2012, ha introdotto la seguente disciplina: “le ferie ...
.spettanti al personale, ... delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico ... sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro ... Eventuali disposizioni normative e contrattuali favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa”. La legge di stabilità 2013, n. 228/2012, ha disciplinato la fattispecie delle ferie dei docenti all'art. 1 co. 54 ss. In particolare, il comma 54 stabilisce: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Il co. 55 ha invece modificato l'art. 5 co. 8 DL 95/2012 conv. L. 135/2012 che quindi recita “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.
Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e 55 (rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013.
Esaminato il quadro normativo nazionale occorre verificarne la compatibilità alla luce delle disposizioni contenute nelle direttive europee e dalle recente giurisprudenza della Corte di cassazione.
Infatti tenuto conto che il diritto alla monetizzazione delle ferie residue non può che nascere nel momento in cui il docente non ne abbia potuto fruire, e pertanto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, per evitare che il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti (cfr. sentenza del 6 novembre 2018, Controparte_4
,C-684/16, EU:C:2018:874, punto 22 e giurisprudenza
[...] citata).
Come dichiarato dalla recentissima sentenza della Corte di Giustizia (cfr sentenza C.Giustizia 18 gennaio 2024 I sezione C-218/22) e recentemente recepita dalla Suprema corte ‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
ZI (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C- 570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno›› (Cass. ordinanza 16715/2024; n. 28587/2024).
Nonostante il contrario avviso del convenuto, il menzionato CP_1 principio di diritto non vale esclusivamente per l'arco temporale tra la fine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994), poiché la S. C. ha espressamente escluso che «i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012».
Quanto alle festività soppresse la recente ordinanza n. 8926/2024, dopo aver richiamato l'art. 2 legge 937/77, ha concluso “poiché le previste quattro giornante di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le regole valevoli per le prime”.
Nel caso di specie l'amministrazione, in realtà, non ha dimostrato che, a fronte dei giorni di ferie e di festività soppresse maturati da parte ricorrente nel corso degli anni scolastici in questione, indicati nel prospetto inserito nel ricorso, egli avesse potuto fruire, per essere stata adeguatamente informato, di giornate di ferie, oltre alle giornate di sospensione dell'attività didattica previste dal calendario scolastico.
I giorni di ferie si maturano in base ai giorni di durata del contratto cui si applicano i criteri previsti dagli artt. 13 e 19 CCNL ovvero 30 gg. di ferie per i primi tre anni di servizio e 32 giorni dal quarto anno in poi. A ciò corrispondono 2,5 gg. di ferie ogni 30 di servizio nei primi tre anni e 2,66 gg. dal quarto anno in poi.
Deve pertanto essere accolta la domanda di parte ricorrente e il
[...]
dev'essere condannato a corrisponderle a titolo Controparte_1 d'indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli per gli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, la somma di €. 6.391,50 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, trentaseiesimo comma della legge 23 dicembre 1994, n. 724, calcolata dalla maturazione del credito al saldo.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo, in ragione della serialità del contenzioso e il recente intervento della Corte di Giustizia (sentenza
C.Giustizia 18 gennaio 2024 I sezione C-218/22) e della Corte di cassazione.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda nella causa iscritta al n.
820/2024 R.G. disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
1.Dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento della somma di euro 6.391, 50, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015 e
2015/2016, oltre accessori di legge;
2.condanna il convenuto alla rifusione dei restanti 2/3 dei CP_1 compensi di avvocato che liquida in € 600,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge da distrarsi. Terni, 15 maggio 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, in persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 820/2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter cpc tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Alessio Ariotto, Parte_1 elettivamente domiciliata in Torino, via Avigliana 7/68
E
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, presso la cui sede è ex lege domiciliato in Perugia via degli Offici n. 12 resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 agosto 2024, la ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere stata dipendente del convenuto in forza di CP_1 successivi contratti a termine con mansioni di docente di scuola secondaria di secondo grado dall'a.s. 2004/2005, in ruolo dall'1.9.2015 (decorrenza giuridica) ed in servizio nel corrente a.s. presso L.S. "G. Galilei" di Terni;
di aver sempre svolto le medesime mansioni dei colleghi assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
che la retribuzione è infatti sempre stata quella prevista dallo scaglione di anzianità 0-2 previsto dal CCNL comparto scuola;
che le differenze retributive spettanti a tale titolo risultano prescritte, tuttavia la questione rileva ai fini della determinazione dell'indennità per ferie non fruite e festività soppresse;
che ella avrebbe infatti maturato il diritto alla superiore retribuzione prevista dal CCNL 2008 nell'a.s.
2011/2012 per quanto riguarda lo scaglione 3-8 (giorni 1095 al 18.06.2012); dall'a.s. 2013/2014 al 2015/2016 aveva sempre stipulato contratti su posto comune e scadenza al 30 giugno ma non di non aver potuto fruire delle ferie e dei giorni di riposo compensativi delle festività soppresse e di non aver ricevuto l'indennità spettante in caso di mancata fruizione.
Assumeva che il periodo da considerare è quello che va dall'inizio delle lezioni (solitamente collocato nella seconda settimana di settembre) e la fine
(seconda settimana di giugno); che le festività e le domeniche non vanno computate fra i giorni di sospensione delle lezioni e quindi non rientrano fra i giorni di fruizione delle ferie ex lege;
anche le giornate di riposo relative alle festività soppresse e non fruite previste dall'art. 14 CCNL 2008 devono essere compensate economicamente.
Richiamando la giurisprudenza eurocomunitaria e nazionale in materia ha chiesto il pagamento a titolo di indennità per ferie non fruite e festività soppresse della somma di è pari ad €. 6.391, 50oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Si è costituito il convenuto, in persona del pro tempore, CP_1 CP_2 evidenziando che le festività soppresse non possono essere monetizzate e che le ferie non possono essere concesse d'ufficio e possono essere fruite solo nei periodi di sospensione dell'attività scolastica;
che, ai sensi dell'art. 1 comma 55 legge 228/2012, possono essere monetizzate solo per i docenti a tempo determinato e nei limiti della differenza tra i giorni maturati e i giorni in cui era consentita la fruizione. Deduceva che, sin dall'inizio di ogni anno scolastico, con delibera collegiale votata quasi sempre all'unanimità, il personale docente approva un calendario delle attività annuali (piano annuale delle attività), suscettibile di essere eventualmente modificato solo previa convocazione del collegio (con preavviso di almeno 5 gg.) e previa approvazione a maggioranza;
che il calendario, pubblicato in chiaro all'albo sul sito internet di ogni scuola, indica tutti i giorni esatti in cui ciascun docente è tenuto a svolgere attività funzionali, rispetto alle classi a lui assegnate e che pertanto, con largo anticipo rispetto all'inizio della supplenza, ciascun docente sa se dovrà svolgere o meno attività funzionali nei periodi di sospensione dell'attività didattica;
tale piano, approvato dai lavoratori stessi e dal datore di lavoro della propria scuola, non è modificabile unilateralmente dal Dirigente scolastico.
La causa, di natura documentale, sul deposito di note di trattazione scritta viene decisa ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esplicitati.
Emerge dagli atti e non è oggetto di contestazione che la ricorrente è stata dipendente del in forza di successivi contratti a termine con CP_3 mansioni di docente e di aver sempre svolto le medesime mansioni dei colleghi assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Appare utile richiamare la normativa di riferimento.
Va osservato che in punto di diritto, è noto che la materia della fruizione e monetizzazione delle ferie del personale scolastico a tempo terminato era regolata, fino all'entrata in vigore del D.L.95/2012, convertito in legge 135/2012, dagli artt. 13 e 19 del C.C.N.L. Comparto Scuola 29.11.2007
(quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007). La prima disposizione, al comma 15, prevedeva, per il personale a tempo indeterminato e per quello a tempo determinato, la monetizzazione delle ferie spettanti non godute “all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. L'art. 19, comma 2, del C.C.N.L. prevedeva: “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato era tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante, il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. L'art. 19 comma 2 prevedeva pertanto: a) la non obbligatorietà, per il personale assunto a tempo determinato, della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (invece prevista per il personale di ruolo); b) la possibilità di monetizzazione delle ferie non godute.
L' art. 5 comma 8 d.l. n. 95/2012 del 06.07.2012, convertito in legge 135/2012 del 07.08.2012, ha introdotto la seguente disciplina: “le ferie ...
.spettanti al personale, ... delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico ... sono obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro ... Eventuali disposizioni normative e contrattuali favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa”. La legge di stabilità 2013, n. 228/2012, ha disciplinato la fattispecie delle ferie dei docenti all'art. 1 co. 54 ss. In particolare, il comma 54 stabilisce: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Il co. 55 ha invece modificato l'art. 5 co. 8 DL 95/2012 conv. L. 135/2012 che quindi recita “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.
Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e 55 (rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1 settembre 2013.
Esaminato il quadro normativo nazionale occorre verificarne la compatibilità alla luce delle disposizioni contenute nelle direttive europee e dalle recente giurisprudenza della Corte di cassazione.
Infatti tenuto conto che il diritto alla monetizzazione delle ferie residue non può che nascere nel momento in cui il docente non ne abbia potuto fruire, e pertanto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, per evitare che il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che, in caso di fine del rapporto di lavoro, il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti (cfr. sentenza del 6 novembre 2018, Controparte_4
,C-684/16, EU:C:2018:874, punto 22 e giurisprudenza
[...] citata).
Come dichiarato dalla recentissima sentenza della Corte di Giustizia (cfr sentenza C.Giustizia 18 gennaio 2024 I sezione C-218/22) e recentemente recepita dalla Suprema corte ‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
ZI (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C- 570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno›› (Cass. ordinanza 16715/2024; n. 28587/2024).
Nonostante il contrario avviso del convenuto, il menzionato CP_1 principio di diritto non vale esclusivamente per l'arco temporale tra la fine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994), poiché la S. C. ha espressamente escluso che «i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012».
Quanto alle festività soppresse la recente ordinanza n. 8926/2024, dopo aver richiamato l'art. 2 legge 937/77, ha concluso “poiché le previste quattro giornante di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le regole valevoli per le prime”.
Nel caso di specie l'amministrazione, in realtà, non ha dimostrato che, a fronte dei giorni di ferie e di festività soppresse maturati da parte ricorrente nel corso degli anni scolastici in questione, indicati nel prospetto inserito nel ricorso, egli avesse potuto fruire, per essere stata adeguatamente informato, di giornate di ferie, oltre alle giornate di sospensione dell'attività didattica previste dal calendario scolastico.
I giorni di ferie si maturano in base ai giorni di durata del contratto cui si applicano i criteri previsti dagli artt. 13 e 19 CCNL ovvero 30 gg. di ferie per i primi tre anni di servizio e 32 giorni dal quarto anno in poi. A ciò corrispondono 2,5 gg. di ferie ogni 30 di servizio nei primi tre anni e 2,66 gg. dal quarto anno in poi.
Deve pertanto essere accolta la domanda di parte ricorrente e il
[...]
dev'essere condannato a corrisponderle a titolo Controparte_1 d'indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli per gli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, la somma di €. 6.391,50 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, trentaseiesimo comma della legge 23 dicembre 1994, n. 724, calcolata dalla maturazione del credito al saldo.
Le spese di lite si liquidano come da dispositivo, in ragione della serialità del contenzioso e il recente intervento della Corte di Giustizia (sentenza
C.Giustizia 18 gennaio 2024 I sezione C-218/22) e della Corte di cassazione.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda nella causa iscritta al n.
820/2024 R.G. disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
1.Dichiara tenuto e condanna il al Controparte_1 pagamento della somma di euro 6.391, 50, a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015 e
2015/2016, oltre accessori di legge;
2.condanna il convenuto alla rifusione dei restanti 2/3 dei CP_1 compensi di avvocato che liquida in € 600,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge da distrarsi. Terni, 15 maggio 2025
Il giudice
Michela Francorsi