Articolo 183 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 171 terArticolo 110 bis
Versione
18 dicembre 1942
Art. 183.

L'esercizio della attivita' per il collocamento presso le compagnie e le imprese teatrali di opere drammatiche, non musicali, italiane, e' sottoposto alla preventiva autorizzazione del Ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento.

A tale autorizzazione non e' sottoposto l'autore ed i suoi successori per causa di morte.

Vi sono peraltro soggetti i traduttori di opere straniere.

L'esercizio della attivita' di collocamento e' soggetto alla vigilanza del Ministero della cultura popolare, secondo le norme del regolamento.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942