Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/1985, n. 1087
CASS
Sentenza 9 febbraio 1985

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L'i.N.P.S., una volta accordata l'autorizzazione alla contribuzione volontaria, non ha l'Obbligo di inviare al domicilio dell'assicuratore i bollettini di conto corrente postale necessari, ai sensi dello art. 7 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432, per la effettuazione dei versamenti, atteso che il rilascio di tali bollettini, al quale fa riferimento il secondo comma della norma citata, è da intendere nel senso di consegna a richiesta dell'interessato, non potendo l'istituto conoscere se, in relazione ai vari periodi trimestrali per i quali il versamento va eseguito, permanga o meno il diritto o l'interesse dell'assicurato alla effettuazione della contribuzione, ne' comporta di conseguenza proroga del termine di pagamento previsto dal citato art. 7. ( Conf 1601/84, mass n 433675).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/1985, n. 1087
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1087
    Data del deposito : 9 febbraio 1985

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