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Sentenza 21 marzo 2024
Sentenza 21 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/03/2024, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4251/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Verbale dell'udienza del 21 marzo 2024 della causa iscritta al n. 4251/2020 R.G. promossa
da
AR
, P. IVA , con sede in 4700 Smolyan (Bulgaria), Ul. ARte_1 P.IVA_2 Controparte_1
1, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv.
[...] CP_2 Pt_2
Annamaria Turchetti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in US IO (VA), Via Filippo
Meda n. 1
- attrice -
contro
P. I.V.A. con sede in Civè di Correzzola (PD), Via S. Donato n. 100, in CP_3 P.IVA_3
persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Donolato ed CP_4
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Piove di Sacco (PD), Via Roma n. 4,
- convenuta -
All'udienza del 21 marzo 2024, ore 09,35, tenuta ai sensi dell'art. 127 bis cpc mediante collegamento da remoto, sono comparsi dinanzi al Giudice Onorario Carmela Reale per l'attrice l'avv. Annamaria
Turchetti e per la convenuta l'avv. Barbara Donolato.
Il Giudice dà atto che i difensori hanno aderito alla trattazione mediante collegamento da remoto con il software Teams di Microsoft e prende atto della dichiarazione di identità degli stessi.
I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
pagina 1 di 7 Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Invitati dal Giudice, i procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
ARte attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 28.02.2024.
ARte convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 29.02.2024.
I procuratori delle parti discutono la causa richiamando quanto eccepito, argomentato e richiesto nei propri atti difensivi ed illustrando le proprie ragioni in fatto ed in diritto.
Al termine della discussione, il giudice dà lettura del presente verbale e, su suo invito, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Dichiarano altresì di rinunciare al collegamento per la lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine alle ore 15,50, il Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario Carmela Reale
- visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti all'odierna udienza,
- preso atto della discussione della causa,
considerato in fatto ed in diritto che:
Ai fini dell'esatta ricostruzione del thema decidendum possono essere richiamati per relationem il ricorso ex art. 702 bis cpc, introduttivo del presente processo, poi convertito in rito ordinario ai sensi pagina 2 di 7 dell'art. 702 ter cpc, la memoria di costituzione della parte resistente, nonché le memorie ex art. 183,
comma 6 n. 1, cpc depositate da entrambe le parti, rispettivamente il 20.04.2021 ed il 23.06.2021, atti che si riassumono come segue.
Con ricorso ex art. 702 bis cpc proponeva domanda giudiziale volta a far condannare ARte_1
al pagamento della somma di € 8.775,00, oltre spese ed interessi, dovuta a saldo della CP_3
fattura n. 1430 del 02.08.2019 (pagata solo parzialmente dalla convenuta) e della fattura n. 1436 del
16.08.2019, emesse a seguito di fornitura di capi di abbigliamento eseguiti su incarico di CP_3
Quest'ultima si costituiva in giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda per non essere stato espletato il procedimento di negoziazione assistita e, nel merito, l'inadempimento di per ARte_1
la sussistenza di vizi e difetti nei capi di abbigliamento forniti e quindi l'infondatezza della domanda.
La convenuta svolgeva anche domanda riconvenzionale per i danni subiti quantificati nella somma di €
9.917,10 oltre IVA per spese e costi per nuove lavorazioni e riparazioni e nella somma, da liquidare in via equitativa, per la perdita del cliente , sua committente delle forniture di cui è causa. Org_1
Alla prima udienza del 23.11.2020 il Giudice, precedente assegnatario della causa, disponeva esperirsi la negoziazione assistita e rinviava all'udienza del 23.02.2021 nella quale si dava atto della esperita procedura con esito negativo e, ritenuto che le difese svolte dalle parti richiedessero un'istruzione non sommaria, si disponeva il mutamento di rito ed erano concessi i termini ex art. 183, 6° comma, cpc.
Depositate le memorie ivi previste, con ordinanza del 04.10.2021 veniva parzialmente ammessa la prova testimoniale dedotta dalla convenuta e successivamente escussi i testi;
la causa perviene all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
Preliminarmente si osserva che per consolidata giurisprudenza della S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc, non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che in effetti quelle restanti, non trattate, non andranno necessariamente pagina 3 di 7 ritenute come “omesse” – per effetto di error in procedendo – ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Risulta documentalmente, e comunque la convenuta non ne ha contestati i fatti, che ARte_1
abbia ricevuta commessa per il confezionamento di capi di abbigliamento, li abbia realizzati e consegnati a la quale ha versato un acconto su una delle due fatture azionate, rimanendo CP_3
morosa nel pagamento del saldo.
Nessun'altra prova grava pertanto sull'attrice a sostegno della sua domanda.
Dall'istruttoria esperita – documentazione prodotta dalla convenuta e deposizioni testimoniali dei suoi dipendenti – non risulta, invece, assolto l'onere posto a carico di per sostenere la CP_3
fondatezza dell'eccezione di inadempimento e la domanda riconvenzionale svolta.
ha dimesso alcune mails dalla stessa inviate a certo , soggetto terzo non ben CP_3 Persona_1
qualificato ma comunque non risultante appartenere alla compagine di (tre mails del ARte_1
19.06.2019 doc.ti nn.
2-3 e 4), senza contenuto, salvo la n. 4 che si riferisce a “difetti riscontrati”, con allegate fotografie che dimostrerebbero la sussistenza dei vizi e difetti lamentati.
Così anche la mail del 26.11.2019 (doc.to n. 6 della convenuta) risulta inviata al con allegata una Per_1
tabella, documento di parte redatto dalla stessa , sui costi per i ripristini che quest'ultima CP_3
assume di aver sostenuto per le riparazioni.
Nessuna missiva risulta essere stata inviata a ARte_1
I testi, indicati dalla convenuta ed assunti all'udienza del 07.03.2022, nulla hanno aggiunto in merito alla contestazione all'attrice in relazione ai vizi e difetti ed hanno invece confermato che le contestazioni sono stati rivolte al che avrebbe poi dovuto comunicarle alla Per_1 ARte_1
Nessuna prova risulta invece su quest'ultima circostanza: trova conferma probatoria quindi l'eccezione svolta dall'attrice di mancata contestazione, e non solo in termini, degli asseriti vizi e difetti che avrebbero giustificato il mancato pagamento delle forniture.
pagina 4 di 7 I testi e hanno effettivamente deposto sulla sussistenza di vizi e difetti (per quanto Tes_1 Tes_2
in modo generico e senza precisazioni in riferimento ai capi forniti interessati dai difetti) ma non della contestazione all'attrice ma solo al che la qualifica “referente in Bulgaria”. Per_1 Tes_1
La teste dichiara di aver riscontrato i difetti (genericamente) presso la e di averli Tes_3 ARte_1
contestati nel mese di luglio 2019.
Rimangono non accertate le date di consegna dei capi di abbigliamento che parte attrice afferma essere quelle del 02.08.2019 e 16.08.2019 come da documenti dalla stessa prodotti e non contestati.
Rimane quindi il dubbio, a questo Giudice, che i testi possano aver fatto riferimento a contestazioni in fase di lavorazione, prima della consegna, e a istruzioni sulle lavorazioni.
La prova della sussistenza dei vizi lamentati, in difetto di possibilità di accertamento tramite consulenza tecnica, avrebbe dovuto essere quantomeno cristallizzata in uno scritto di denuncia rivolto alla nelle forme previste dalla legge. Così come ascoltate e rilette, le dichiarazioni dei testi ARte_1
non possono che definirsi inconcludenti ed inconferenti ai fini del decidere.
Non vi è prova, in ogni caso, dell'esistenza della denuncia ai sensi degli artt. 1460-1490 e 1495 cc.
La convenuta non ha nemmeno assolto l'onere probatorio a suo carico con riferimento ai danni subiti come quantificati in comparsa di costituzione e risposta.
Lo schema prodotto (doc. n. 6), dal quale risulterebbero costi per lavorazioni di ripristino dei capi eseguite dalla stessa oltre ad essere una mail inviata al e non alla , è CP_3 Per_1 ARte_1
atto di parte e non è stato suffragato da alcuna altra prova.
La teste sul punto ha solo confermato che ha provveduto in proprio ad effettuare i Tes_1 CP_3
ripristini.
Né risulta provato che il recesso dal contratto intercorso tra la convenuta e la committente Org_1
sia stato determinato dai capi difettosi confezionati dalla non essendovi cenno della ragione
[...] Pt_1
dello stesso recesso nella mail del 06.03.2020 (doc. n. 8 della convenuta) né nel precedente scritto della pagina 5 di 7 stessa del 27.11.2019 che si riferisce genericamente, rivolgendosi a , a “volumi Org_1 CP_3
che hai gestito all'estero” (doc. n. 5 della convenuta).
Quanto alla mancata assunzione del teste si considera che, non comparendo a due udienze Per_1
all'uopo fissate ed avendo comunicato di essere impossibilitato a presentarsi dinanzi il Tribunale adito,
ciò ha determinato questo Giudice ad accogliere l'istanza di parte convenuta per la sua escussione dinanzi al Console competente in Bulgaria ai sensi dell'art. 204, comma 2, cpc e del richiamato art. 203, commi 2-3 e 4, cpc entro il termine del 31.05.2023, pur essendo opportuno che esso fosse sentito per le opportune precisazioni da questo stesso giudice.
La procedura per l'assunzione del teste, benché avviata, non è stata poi svolta ed il teste non è stato sentito nel termine fissato.
Con ordinanza del 29.06.2023, anche in accoglimento dell'istanza formulata dalla difesa dell'attrice, la convenuta è stata pertanto dichiarata decaduta dal diritto ad escutere il teste.
Ha considerato questo Giudice, il quale conferma la decisione, che parte convenuta avrebbe dovuto monitorare la procedura e, come prevede il richiamato art. 203 comma 4 cpc, presentare istanza, entro il 31.05.2023, per ottenere la proroga del termine, circostanza non avvenuta.
Non possono essere prese in considerazione i dichiarati disguidi e difficoltà burocratiche interni all di Sofia, dedotti da parte convenuta in relazione alla notifica al teste del ricorso Organizzazione_2
per la sua assuzione.
Entro la data del 31.05.2023, salvo la proroga, non richiesta, doveva avvenire l'escussione del teste,
non la notifica allo stesso dell'invito a comparire dinanzi al Console.
Le domande riconvenzionali devono pertanto venir respinte perché risultate infondate in quanto sfornite di prova, con la contestuale affermazione del buon diritto della Società a vedersi ARte_1
riconosciuto il credito residuo vantato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi dello scaglione di competenza del DM 55/2014 e successive modificazioni.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso ex art. 702 bis cpc, rito trasformato in ordinario, da contro ARte_1 CP_3
ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:
[...]
1- condanna a corrispondere a la somma di €8.775,00, oltre interessi CP_3 ARte_1
moratori ex D. Lgs. n. 231/2002, maturati e maturandi dalle rispettive scadenze all'effettivo saldo;
2. respinge le domande riconvenzionali svolte da CP_3
2- condanna a rifondere a favore di le spese di lite che liquida CP_3 ARte_1
complessivamente in € 145,50 per spese anticipate ed € 5.077,00 per compenso, oltre 15% rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.
Padova, 21 marzo 2024
Il Giudice dott. Carmela Reale
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Verbale dell'udienza del 21 marzo 2024 della causa iscritta al n. 4251/2020 R.G. promossa
da
AR
, P. IVA , con sede in 4700 Smolyan (Bulgaria), Ul. ARte_1 P.IVA_2 Controparte_1
1, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv.
[...] CP_2 Pt_2
Annamaria Turchetti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in US IO (VA), Via Filippo
Meda n. 1
- attrice -
contro
P. I.V.A. con sede in Civè di Correzzola (PD), Via S. Donato n. 100, in CP_3 P.IVA_3
persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Donolato ed CP_4
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Piove di Sacco (PD), Via Roma n. 4,
- convenuta -
All'udienza del 21 marzo 2024, ore 09,35, tenuta ai sensi dell'art. 127 bis cpc mediante collegamento da remoto, sono comparsi dinanzi al Giudice Onorario Carmela Reale per l'attrice l'avv. Annamaria
Turchetti e per la convenuta l'avv. Barbara Donolato.
Il Giudice dà atto che i difensori hanno aderito alla trattazione mediante collegamento da remoto con il software Teams di Microsoft e prende atto della dichiarazione di identità degli stessi.
I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
pagina 1 di 7 Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Invitati dal Giudice, i procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
ARte attrice: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 28.02.2024.
ARte convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 29.02.2024.
I procuratori delle parti discutono la causa richiamando quanto eccepito, argomentato e richiesto nei propri atti difensivi ed illustrando le proprie ragioni in fatto ed in diritto.
Al termine della discussione, il giudice dà lettura del presente verbale e, su suo invito, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Dichiarano altresì di rinunciare al collegamento per la lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine alle ore 15,50, il Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA
in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario Carmela Reale
- visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti all'odierna udienza,
- preso atto della discussione della causa,
considerato in fatto ed in diritto che:
Ai fini dell'esatta ricostruzione del thema decidendum possono essere richiamati per relationem il ricorso ex art. 702 bis cpc, introduttivo del presente processo, poi convertito in rito ordinario ai sensi pagina 2 di 7 dell'art. 702 ter cpc, la memoria di costituzione della parte resistente, nonché le memorie ex art. 183,
comma 6 n. 1, cpc depositate da entrambe le parti, rispettivamente il 20.04.2021 ed il 23.06.2021, atti che si riassumono come segue.
Con ricorso ex art. 702 bis cpc proponeva domanda giudiziale volta a far condannare ARte_1
al pagamento della somma di € 8.775,00, oltre spese ed interessi, dovuta a saldo della CP_3
fattura n. 1430 del 02.08.2019 (pagata solo parzialmente dalla convenuta) e della fattura n. 1436 del
16.08.2019, emesse a seguito di fornitura di capi di abbigliamento eseguiti su incarico di CP_3
Quest'ultima si costituiva in giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda per non essere stato espletato il procedimento di negoziazione assistita e, nel merito, l'inadempimento di per ARte_1
la sussistenza di vizi e difetti nei capi di abbigliamento forniti e quindi l'infondatezza della domanda.
La convenuta svolgeva anche domanda riconvenzionale per i danni subiti quantificati nella somma di €
9.917,10 oltre IVA per spese e costi per nuove lavorazioni e riparazioni e nella somma, da liquidare in via equitativa, per la perdita del cliente , sua committente delle forniture di cui è causa. Org_1
Alla prima udienza del 23.11.2020 il Giudice, precedente assegnatario della causa, disponeva esperirsi la negoziazione assistita e rinviava all'udienza del 23.02.2021 nella quale si dava atto della esperita procedura con esito negativo e, ritenuto che le difese svolte dalle parti richiedessero un'istruzione non sommaria, si disponeva il mutamento di rito ed erano concessi i termini ex art. 183, 6° comma, cpc.
Depositate le memorie ivi previste, con ordinanza del 04.10.2021 veniva parzialmente ammessa la prova testimoniale dedotta dalla convenuta e successivamente escussi i testi;
la causa perviene all'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc.
Preliminarmente si osserva che per consolidata giurisprudenza della S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. Cpc, non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che in effetti quelle restanti, non trattate, non andranno necessariamente pagina 3 di 7 ritenute come “omesse” – per effetto di error in procedendo – ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Risulta documentalmente, e comunque la convenuta non ne ha contestati i fatti, che ARte_1
abbia ricevuta commessa per il confezionamento di capi di abbigliamento, li abbia realizzati e consegnati a la quale ha versato un acconto su una delle due fatture azionate, rimanendo CP_3
morosa nel pagamento del saldo.
Nessun'altra prova grava pertanto sull'attrice a sostegno della sua domanda.
Dall'istruttoria esperita – documentazione prodotta dalla convenuta e deposizioni testimoniali dei suoi dipendenti – non risulta, invece, assolto l'onere posto a carico di per sostenere la CP_3
fondatezza dell'eccezione di inadempimento e la domanda riconvenzionale svolta.
ha dimesso alcune mails dalla stessa inviate a certo , soggetto terzo non ben CP_3 Persona_1
qualificato ma comunque non risultante appartenere alla compagine di (tre mails del ARte_1
19.06.2019 doc.ti nn.
2-3 e 4), senza contenuto, salvo la n. 4 che si riferisce a “difetti riscontrati”, con allegate fotografie che dimostrerebbero la sussistenza dei vizi e difetti lamentati.
Così anche la mail del 26.11.2019 (doc.to n. 6 della convenuta) risulta inviata al con allegata una Per_1
tabella, documento di parte redatto dalla stessa , sui costi per i ripristini che quest'ultima CP_3
assume di aver sostenuto per le riparazioni.
Nessuna missiva risulta essere stata inviata a ARte_1
I testi, indicati dalla convenuta ed assunti all'udienza del 07.03.2022, nulla hanno aggiunto in merito alla contestazione all'attrice in relazione ai vizi e difetti ed hanno invece confermato che le contestazioni sono stati rivolte al che avrebbe poi dovuto comunicarle alla Per_1 ARte_1
Nessuna prova risulta invece su quest'ultima circostanza: trova conferma probatoria quindi l'eccezione svolta dall'attrice di mancata contestazione, e non solo in termini, degli asseriti vizi e difetti che avrebbero giustificato il mancato pagamento delle forniture.
pagina 4 di 7 I testi e hanno effettivamente deposto sulla sussistenza di vizi e difetti (per quanto Tes_1 Tes_2
in modo generico e senza precisazioni in riferimento ai capi forniti interessati dai difetti) ma non della contestazione all'attrice ma solo al che la qualifica “referente in Bulgaria”. Per_1 Tes_1
La teste dichiara di aver riscontrato i difetti (genericamente) presso la e di averli Tes_3 ARte_1
contestati nel mese di luglio 2019.
Rimangono non accertate le date di consegna dei capi di abbigliamento che parte attrice afferma essere quelle del 02.08.2019 e 16.08.2019 come da documenti dalla stessa prodotti e non contestati.
Rimane quindi il dubbio, a questo Giudice, che i testi possano aver fatto riferimento a contestazioni in fase di lavorazione, prima della consegna, e a istruzioni sulle lavorazioni.
La prova della sussistenza dei vizi lamentati, in difetto di possibilità di accertamento tramite consulenza tecnica, avrebbe dovuto essere quantomeno cristallizzata in uno scritto di denuncia rivolto alla nelle forme previste dalla legge. Così come ascoltate e rilette, le dichiarazioni dei testi ARte_1
non possono che definirsi inconcludenti ed inconferenti ai fini del decidere.
Non vi è prova, in ogni caso, dell'esistenza della denuncia ai sensi degli artt. 1460-1490 e 1495 cc.
La convenuta non ha nemmeno assolto l'onere probatorio a suo carico con riferimento ai danni subiti come quantificati in comparsa di costituzione e risposta.
Lo schema prodotto (doc. n. 6), dal quale risulterebbero costi per lavorazioni di ripristino dei capi eseguite dalla stessa oltre ad essere una mail inviata al e non alla , è CP_3 Per_1 ARte_1
atto di parte e non è stato suffragato da alcuna altra prova.
La teste sul punto ha solo confermato che ha provveduto in proprio ad effettuare i Tes_1 CP_3
ripristini.
Né risulta provato che il recesso dal contratto intercorso tra la convenuta e la committente Org_1
sia stato determinato dai capi difettosi confezionati dalla non essendovi cenno della ragione
[...] Pt_1
dello stesso recesso nella mail del 06.03.2020 (doc. n. 8 della convenuta) né nel precedente scritto della pagina 5 di 7 stessa del 27.11.2019 che si riferisce genericamente, rivolgendosi a , a “volumi Org_1 CP_3
che hai gestito all'estero” (doc. n. 5 della convenuta).
Quanto alla mancata assunzione del teste si considera che, non comparendo a due udienze Per_1
all'uopo fissate ed avendo comunicato di essere impossibilitato a presentarsi dinanzi il Tribunale adito,
ciò ha determinato questo Giudice ad accogliere l'istanza di parte convenuta per la sua escussione dinanzi al Console competente in Bulgaria ai sensi dell'art. 204, comma 2, cpc e del richiamato art. 203, commi 2-3 e 4, cpc entro il termine del 31.05.2023, pur essendo opportuno che esso fosse sentito per le opportune precisazioni da questo stesso giudice.
La procedura per l'assunzione del teste, benché avviata, non è stata poi svolta ed il teste non è stato sentito nel termine fissato.
Con ordinanza del 29.06.2023, anche in accoglimento dell'istanza formulata dalla difesa dell'attrice, la convenuta è stata pertanto dichiarata decaduta dal diritto ad escutere il teste.
Ha considerato questo Giudice, il quale conferma la decisione, che parte convenuta avrebbe dovuto monitorare la procedura e, come prevede il richiamato art. 203 comma 4 cpc, presentare istanza, entro il 31.05.2023, per ottenere la proroga del termine, circostanza non avvenuta.
Non possono essere prese in considerazione i dichiarati disguidi e difficoltà burocratiche interni all di Sofia, dedotti da parte convenuta in relazione alla notifica al teste del ricorso Organizzazione_2
per la sua assuzione.
Entro la data del 31.05.2023, salvo la proroga, non richiesta, doveva avvenire l'escussione del teste,
non la notifica allo stesso dell'invito a comparire dinanzi al Console.
Le domande riconvenzionali devono pertanto venir respinte perché risultate infondate in quanto sfornite di prova, con la contestuale affermazione del buon diritto della Società a vedersi ARte_1
riconosciuto il credito residuo vantato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi dello scaglione di competenza del DM 55/2014 e successive modificazioni.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso ex art. 702 bis cpc, rito trasformato in ordinario, da contro ARte_1 CP_3
ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:
[...]
1- condanna a corrispondere a la somma di €8.775,00, oltre interessi CP_3 ARte_1
moratori ex D. Lgs. n. 231/2002, maturati e maturandi dalle rispettive scadenze all'effettivo saldo;
2. respinge le domande riconvenzionali svolte da CP_3
2- condanna a rifondere a favore di le spese di lite che liquida CP_3 ARte_1
complessivamente in € 145,50 per spese anticipate ed € 5.077,00 per compenso, oltre 15% rimborso spese forfettarie ed accessori di legge.
Padova, 21 marzo 2024
Il Giudice dott. Carmela Reale
pagina 7 di 7