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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 02/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4/2024 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 2.4.2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. BASILE Parte_1
ANGELA
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
CARNOVALE MARIAGRAZIA
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2.1.2024 il ricorrente indicato in epigrafe chiedeva accertarsi l'illegittimità della somma indebitamente richiesta dall' con nota del 4.7.2023, pari CP_1 all'importo di €. 6.597,45, percepita a titolo di indennità di mobilità nel periodo dal
26.5.2014 al 24.2.2015.
A sostegno dell'irripetibilità della somma eccepiva a) il difetto di motivazione del provvedimento;
b) la sussistenza di buona fede, così concludendo “Voglia l'On. le Tribunale adito contrariis reiectis: - in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento della somma di euro 6.597,45 avanzata dall' nei confronti del sig. - accertare e CP_1 Parte_1 dichiarare l'irripetibilità e l'insussistenza totale dell'indebito comunicato con il provvedimento impugnato per le ragioni esposte in ricorso. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi ex art. 93 c.p.c.” L' nel costituirsi ritualmente in giudizio, contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed CP_1 eccepito insistendo per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito del deposito di note ex art 127 ter c.p.c
è così decisa.
***
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente, l'eccezione relativa al difetto di motivazione del provvedimento impugnato deve essere rigettata.
Come noto, cfr. Cass. n. 18046/2010, spetta al percettore l'onere di provare l'esistenza del diritto a conseguire, nella sua interezza, la prestazione contestata;
è infatti l'accipiens - che chiede l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire- l'attore in senso sostanziale, in quanto deduce in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto ed ha quindi l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto. (anche Sez. L, Sentenza n. 2739 del 11/02/2016).
Sebbene la Suprema Corte, con la sentenza del 5 gennaio 2011 n. 198, abbia in qualche modo temperato il suddetto principio(precisando che l'onere della prova incombe sul percettore sempre che nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza) tale orientamento non ha incontrato continuità nella successiva giurisprudenza.
Invero, con ordinanza n. 6375 del 14 marzo 2018 la sesta sezione della Corte di cassazione, nel rimettere la causa alla pubblica udienza, ha rilevato come esso non fosse coerente con il principio, sancito dalla Corte di cassazione (fra le altre con sentenza n. 2032 del 2006), in forza del quale devono ritenersi irrilevanti, ai fini della ripartizione dell'onere della prova, i comportamenti tenuti dall'ente previdenziale in sede stragiudiziale, pur quando consistiti nella mancata o inadeguata specificazione delle ragioni per le quali si riteneva non sussistente il diritto.
La Suprema Corte, con sentenza n. 2739 del 11/02/2016 e n. 26231 del 18/10/2018, ha quindi definitivamente ribadito che grava, senza eccezioni, sull'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata. Peraltro, siffatte conclusioni risultano maggiormente coerenti con la valutazione che questo giudice è chiamato svolgere in ordine al “rapporto” e non all'”atto” amministrativo, essendo peraltro l'attività dell' di tipo ricognitivo su di un rapporto predeterminato ex lege, Pt_2 con la conseguenza che a quest'ultimo è consentito integrare giudizialmente, nel pieno contraddittorio delle parti, le motivazioni poste alla base della pretesa restitutoria.
Quanto all'eccezione relativa all' irripetibilità delle somme per assenza di dolo in capo al ricorrente, si osserva quanto segue.
La prestazione per cui è causa ha natura previdenziale non pensionistica.
Si tratta, invero, di prestazione che presuppone il pagamento a carico del datore di lavoro di uno specifico contributo (e quindi non può essere assimilata a quella assistenziale), ma si differenzia da quella pensionistica, in quanto prestazione temporanea, giacché connessa ad uno stato di bisogno tendenzialmente transitorio ( cfr.Cass. 2 dicembre 2019 n. 31373).
Conseguentemente, non trovano applicazione norme speciali, quale ad esempio il limite alla ripetibilità sancito dall'art. 52 della l. n. 88 del 1989, restando gli eventuali indebiti assoggettati al regime dell'integrale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Cass. n. 10274/2021).
D'altro canto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 198 del 1991, ha escluso che la previsione di un difforme regime normativo riservato agli indebiti maturati nei due diversi contesti potesse violare l'art. 3 Cost., atteso che la sostanziale differenza fra le prestazioni giustifica il diverso trattamento degli indebiti che su di esse si vengono a formare.
Peraltro, la piena applicabilità dell'art. 2033 c.c. agli indebiti previdenziali non pensionistici
è stata recentemente sottoposta ad un nuovo vaglio di legittimità costituzionale.
In particolare, la Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 8 del 2023) è stata chiamata a valutare se l'art. 2033 c.c. fosse in contrasto con l'art. 117 Cost. in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (secondo cui « ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni »), « nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dell'indebito previdenziale non pensionistico […] laddove le somme siano state percepite in buona fede e la condotta dell'ente erogatore abbia ingenerato legittimo affidamento del percettore circa la spettanza della somma percepita ».
Ebbene, la Corte ha ritenuto non fondata la questione, rilevando che alla luce della costante giurisprudenza della Corte EDU l'azione di recupero dell'ente erogatore può determinare la violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale solo se si traduca in un'interferenza sproporzionata rispetto al legittimo affidamento del percettore. Sennonché l'ordinamento nazionale già conosce un quadro di tutele tali da garantire che il recupero dell'indebito non trasmodi in un onere eccessivo e sproporzionato nei confronti dell'assicurato, ciò che consente di escludere ogni contrasto fra l'art. 2033 c.c. e l'art. 117
Cost.; il riferimento è alla clausola generale di buona fede oggettiva e correttezza, di cui agli artt. 1175 e 1337 c.c., che impone al creditore di esercitare la sua pretesa tenendo in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, gli interessi del debitore.
Benché dall'applicazione dei principi di buona fede e correttezza non possa discendere immediatamente l'estinzione dell'obbligazione restitutoria, essi nondimeno valgono ad adeguare il quomodo dell'adempimento della stessa, garantendo al percettore la rateizzazione del debito ovvero determinando, in presenza di particolari condizioni dell'accipiens,
l'inesigibilità temporanea o finanche parziale della prestazione.
Ciò posto, l' ha precisato che il recupero delle somme percepite dal ricorrente a titolo CP_1 di indennità di mobilità per il periodo dal 26.5.2014 al 24.2.2015 sia derivato dalla circostanza che lo stesso - dipendente della società E.L.S.E. s.p.a. in liquidazione, con sede legale a Milano, in Via A. Campanini n. 6, licenziato il 24.11.2012 - non potesse beneficiare della mobilità per 27 mesi, non avendo prestato la propria attività lavorativa nelle aree del mezzogiorno, come previsto dall'art. 11 comma 2 della legge 23.7.1991 n. 223, per cui
“Nelle aree nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, ai lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali aree e nelle predette attività, per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati dopo che l'avanzamento dei lavori edili abbia superato il settanta per cento, il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto nella misura prevista dall'art. 7 e per un periodo non superiore a diciotto mesi, elevabile a ventisette nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218. ( cfr. all. 3,4 5 fascicolo . CP_1
Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente l'art. 11 cit. era pienamente applicabile alla data del licenziamento (24.11.2012) atteso che l'abrogazione della norma, per espressa previsione dell'art. 2 co. 71 lett. c) della l. 92/2012, è stata prevista con decorrenza dal primo gennaio 2017.
Né il ricorrente, a seguito della contestazione da parte dell' , ha offerto prova di aver Pt_2 prestato la propria attività lavorativa in una delle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento.
Spese irripetibili in presenza della dichiarazione di cui all'art. 152 disp att c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4/2024, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili
Crotone, 2/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia Vilei