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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/06/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il Giudice onorario, dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 538 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, posta in deliberazione all'udienza del 28 gennaio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per repliche e vertente tra
( c.f. rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dagli avv.ti Fabio Iiritano e Vincenzo Iiritano (c.f. , nel cui studio sito C.F._2
in Catanzaro, alla Via G. Schipani 168/E, elegge domicilio attore-opponente
e
( c. f. ) rappresentata e difesa – giusta procura CP_1 C.F._3
in calce all'atto di costituzione dall'avv. Wanda Bitonte, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, sito in Catanzaro, alla via De Grazia n. 17. convenuto-opposto
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n.858/2016 del Tribunale di Catanzaro.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
sig.ra proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 858/2016, con il Controparte_2
quale il Tribunale di Catanzaro ha ingiunto all'odierno opponente di pagare in favore dell'opposto la somma di euro 20.000,00, oltre interessi come richiesti in ricorso e chiedendo di sospendere l'efficacia esecutiva del decreto opposto e quindi di revocare e/o dichiarare nullo e di nessuno effetto il D.I. Opposto, perché infondato in fatto e in diritto, ingiusto e illegittimo per avere il sig. Parte_1
pagato l'intero importo oggetto del riconoscimento di debito.
[...]
1 Con comparsa di risposta, si è costituito in giudizio la sig.ra opponendosi Controparte_2
alla sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso e chiedendo il rigetto dell'opposizione , non essendo la stessa fondata su prova scritta , atteso che i bonifici prodotti dal sig. riguardavano altro debito contratto dall'opponente nei confronti della sig.ra Parte_1 CP_2
per un contratto di prestito/finanziamento presso il Banco di Napoli in cui il sig. si era Parte_1
assunto la qualifica di fideiussore , mentre il debito oggetto della presente contestazione era basato su una scrittura privata di riconoscimento di debito sottoscritto in data 14.02.2011
Con ordinanza del 29 giugno 2017, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi il 16 maggio 2016, è stata rigettata la richiesta dell'opponente di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato.
La causa, dunque, istruita mediante interrogatorio formale, prova testimoniale ed acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e dopo numerosi rinvii per la definizione bonaria della controversia, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 28 gennaio 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
------------
L'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, giova osservare che l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ., sez. un, 13 gennaio 2022, n. 927).
In particolare, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr., secondo comma dell'art. 645 c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e probatori (in tale senso, Cass. civ., sez. III, 17/11/2003,
n. 17371; Cass. civ., sez. I, 22/04/2003, n. 6421), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (ex multis cfr., Cass. civ. sez.
III, 15/07/2005, n. 15026; Cass. civ. sez. II 12/08/2005 n. 16911); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato indipendentemente dall'esistenza – ovvero, dalla persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
2 Quanto al riparto dell'onere della prova nell'ambito del giudizio per opposizione a decreto ingiuntivo, è opportuno osservare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. e che, pertanto, anche in questo procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. – che richiede all'attore (sostanziale, nel senso su indicato) la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso – si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa
(in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez.
I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Stanti tali premesse, venendo al merito della controversia, l'opponente ha dedotto, quale unico motivo di opposizione, “l'estinzione dell'obbligazione di pagamento”.
Ebbene, alla luce delle allegazioni svolte dalle parti, può, innanzitutto, reputarsi incontestato il rapporto intercorso di loro, in quanto l'opponente si è limitato ad eccepire che sarebbe stato effettuato il pagamento integrale della somma ingiunta deducendo di aver “soddisfatto il pagamento provvedendo a versare a favore della sig.ra la somma pari ad euro 8.693,00 Controparte_2
attraverso bonifici bancari dal mese di agosto 2011 e successivamente ha provveduto a versare direttamente nelle mani di parte opposta i restanti 11.307,00 per come sarà provato in corso di causa.” Parte opposta dal suo canto, ha dimostrato attraverso la prova testimoniale della sig.ra TE
( sorella di parte opposta) ascoltata all'udienza del 26 luglio 2024 che la aveva
[...] CP_1
contratto dapprima un prestito di euro 30.000,00 con la garanzia fideiussoria di Parte_1
e successivamente aveva dato la ulteriore somma di euro 20.000,00 al sig. perché Parte_1 provvedesse alla ristrutturazione del locale “Bella Vi”; tanto può trovare conferma dalla documentazione bancaria prodotta da parte opposta in cui si rilevano diversi bonifici che il ha effettuato per un finanziamento contraddistinto con il n. 0672058 . La stessa teste Parte_1
afferma poi che in merito al prestito di euro 20.000,00 il doveva consegnare alla Parte_1 [...]
euro 300,00 mensili. CP_1
3 Osserva, il Tribunale, che non è consentito, nel nostro ordinamento, fornire la prova di un pagamento per testimoni oltre i limiti di cui all'art. 2721 c.c. in quanto, ai sensi dell'art. 2726 cod. civ., le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito. Pertanto, in virtù delle norme citate, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 cod. civ., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (ex multis cfr. Cass. civ. sez. II, 25/05/1993, n.5884).
In tale contesto deve rilevarsi che il e la in quel periodo convivevano e la Parte_1 CP_1
sig.ra , proprio per tale vincolo affettivo, aveva contratto il mutuo di euro trentamila con la CP_1
Banca, con lo scopo di aiutare il proprio compagno e con l'impegno del di restituire Parte_1
l'intera somma con gli introiti del locale, pagando mensilmente una rata di circa euro 578,00. Tanto trova conferma sia nell'interrogatorio formale deferito dal sig. , in cui lo stesso Parte_1
ha comprovato che era stato contratto un prestito per euro trentamila e che lui stesso era fideiussore , tanto nei bonifici che il ha effettuato nei confronti della sin dal 25.10.2010. In tale Parte_1 CP_1
contesto deve dedursi quindi che i bonifici prodotti a sua difesa dell'opponente siano relativi al contratto di mutuo/finanziamento contratto con il Banco di Napoli e non relativamente all'ulteriore prestito concesso dalla di euro 20.000,00 di cui alla dichiarazione di riconoscimento di debito CP_1
datata 14.02.2011.
Che i bonifici prodotti da parte opponente attestante l'avvenuto pagamento, siano riferiti al contratto di mutuo/finanziamento contratto con la Banca,e non alla scrittura di riconoscimento dell'ulteriore debito di euro 20.000,00, trova altresì conferma nell'importo contenuto nei bonifici , in essi si riscontrano alcune incongruenze atteso che l'importo dei bonifici vengono quantificati in euro
568,19 e pagati sin dal 25.10.2010, ovvero prima della sottoscrizione della scrittura privata di riconoscimenti debito, imputandoli sempre quale rata di finanziamento n. 0672058, mentre con la scrittura privata il sig. si impegnava nel pagamento mensile di 300,00 euro, dovendosi Parte_1
ancora una volta dedurre che nulla abbiano a che vedere i bonifici prodotti, con la somma oggi richiesta da parte opposta.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'opponente non abbia provato di aver provveduto al pagamento degli importi richiesti dall'opposto in quanto, contrariamente a quanto genericamente asserito dall'opponente, tra la documentazione prodotta dallo stesso non vi è alcun documento qualificabile come quietanza idonea a provare la liberazione dall'obbligazione per cui è causa.
4 La quietanza di pagamento, infatti, costituisce una dichiarazione rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento, che, pur non essendo del tutto identificabile con la confessione stragiudiziale in quanto corrispondente ad un atto dovuto espressione di un diritto del solvens ed essendo sottoposta ad un regime speciale quanto all'accertamento della data (art. 2704 c.c., comma
3), è tuttavia soggetta in via analogica agli artt. 2732 e 2735 c.c., in quanto asseverazione di un fatto a sé sfavorevole e favorevole al solvens avente natura di confessione stragiudiziale di un fatto estintivo dell'obbligazione, secondo la previsione dell'art. 2735 cod. civ. (cfr. Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 2019, n. 1572).
Ad ulteriore riprova del mancato pagamento della somma oggi contestata è la circostanza che nelle more del giudizio, avendo, evidentemente, parte opposta proseguito con l'azione esecutiva
(essendo stata negata la sospensione della provvisoria esecuzione ) notificando precetto, Parte_1
ha provveduto al pagamento di una somma di euro 800,00 attraverso due bonifici di cui uno
[...]
in data 06.08.2024 di € 500,00 e uno in data 23.08.2024 di ulteriori € 300,00 imputandoli appunto quale “acconto precetto”.
Deve infine, essere rigettata la domanda di parte opposta per responsabilità aggravata ex art 96
c.p.c., di parte opponente, essendo solo la stessa genericamente formulata e non essendo adeguatamente supportata sotto il profilo probatorio. Invero, nonostante la soccombenza dell'avversario, l'opposta non ha specificatamente dimostrato l'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio ed il danno subito a causa della condotta temeraria della propria controparte processuale.
Pertanto, alla luce delle emergenze documentali, al credito come indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo, vanno sottratti € 800,00, di cui ai bonifici effettuati residuando un credito in capo all'opposta pari ad € 19.200,00 in luogo di € 20.000,00, somma indicata nel decreto ingiuntivo.
All'accoglimento parziale dell'opposizione fanno quindi seguito la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma effettivamente dovuta.
Pertanto, il Sig. risulta debitore nei confronti della Sig.ra Parte_1 CP_1 opposta della minor somma complessiva di € 19.200,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo.
Va rammentato, infatti, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere-dovere di pronunziare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta d'ingiunzione, sicché ove accerti che la pretesa originariamente azionata dal creditore è soltanto parzialmente accolta, deve, oltre a revocare il decreto
5 ingiuntivo, condannare l'opponente a pagare la minore somma dovuta al creditore opposto (cfr. Cass.
02/09/2013 n. 20052; Cass. 17/10/2011 n. 21432 e Cass. 19/03/2007 n. 6514).
Il decreto ingiuntivo n. 858/2016 del Tribunale di Catanzaro deve, dunque, essere revocato ed il Sig. deve essere condannato al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 dell'importo complessivo di € 19.200,00 oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con riferimento al valore minimo, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4 comma
1), dello scaglione tariffario relativo al valore effettivo della controversia (art. 5, comma 1).
p.q.m.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 858/2016 (RGAC 3502/2016) emesso in data 14.11.2016 dal
Tribunale di Catanzaro;
- condanna il Sig. al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 dell'importo complessivo di € 19.200,00 oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
- condanna il Sig. alla refusione, in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
delle spese di lite per la presente procedura, liquidate in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge con distrazione nei confronti del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Catanzaro 16 giugno 2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale
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In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il Giudice onorario, dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 538 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, posta in deliberazione all'udienza del 28 gennaio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per repliche e vertente tra
( c.f. rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dagli avv.ti Fabio Iiritano e Vincenzo Iiritano (c.f. , nel cui studio sito C.F._2
in Catanzaro, alla Via G. Schipani 168/E, elegge domicilio attore-opponente
e
( c. f. ) rappresentata e difesa – giusta procura CP_1 C.F._3
in calce all'atto di costituzione dall'avv. Wanda Bitonte, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, sito in Catanzaro, alla via De Grazia n. 17. convenuto-opposto
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n.858/2016 del Tribunale di Catanzaro.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate. ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
sig.ra proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 858/2016, con il Controparte_2
quale il Tribunale di Catanzaro ha ingiunto all'odierno opponente di pagare in favore dell'opposto la somma di euro 20.000,00, oltre interessi come richiesti in ricorso e chiedendo di sospendere l'efficacia esecutiva del decreto opposto e quindi di revocare e/o dichiarare nullo e di nessuno effetto il D.I. Opposto, perché infondato in fatto e in diritto, ingiusto e illegittimo per avere il sig. Parte_1
pagato l'intero importo oggetto del riconoscimento di debito.
[...]
1 Con comparsa di risposta, si è costituito in giudizio la sig.ra opponendosi Controparte_2
alla sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso e chiedendo il rigetto dell'opposizione , non essendo la stessa fondata su prova scritta , atteso che i bonifici prodotti dal sig. riguardavano altro debito contratto dall'opponente nei confronti della sig.ra Parte_1 CP_2
per un contratto di prestito/finanziamento presso il Banco di Napoli in cui il sig. si era Parte_1
assunto la qualifica di fideiussore , mentre il debito oggetto della presente contestazione era basato su una scrittura privata di riconoscimento di debito sottoscritto in data 14.02.2011
Con ordinanza del 29 giugno 2017, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza tenutasi il 16 maggio 2016, è stata rigettata la richiesta dell'opponente di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato.
La causa, dunque, istruita mediante interrogatorio formale, prova testimoniale ed acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e dopo numerosi rinvii per la definizione bonaria della controversia, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 28 gennaio 2025, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
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L'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, giova osservare che l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ., sez. un, 13 gennaio 2022, n. 927).
In particolare, il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr., secondo comma dell'art. 645 c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e probatori (in tale senso, Cass. civ., sez. III, 17/11/2003,
n. 17371; Cass. civ., sez. I, 22/04/2003, n. 6421), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia (ex multis cfr., Cass. civ. sez.
III, 15/07/2005, n. 15026; Cass. civ. sez. II 12/08/2005 n. 16911); quindi il diritto del preteso creditore
(formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato indipendentemente dall'esistenza – ovvero, dalla persistenza – dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
2 Quanto al riparto dell'onere della prova nell'ambito del giudizio per opposizione a decreto ingiuntivo, è opportuno osservare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. e che, pertanto, anche in questo procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito – e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato – mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. – che richiede all'attore (sostanziale, nel senso su indicato) la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso – si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa
(in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass. Civ., Sez.
I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
Stanti tali premesse, venendo al merito della controversia, l'opponente ha dedotto, quale unico motivo di opposizione, “l'estinzione dell'obbligazione di pagamento”.
Ebbene, alla luce delle allegazioni svolte dalle parti, può, innanzitutto, reputarsi incontestato il rapporto intercorso di loro, in quanto l'opponente si è limitato ad eccepire che sarebbe stato effettuato il pagamento integrale della somma ingiunta deducendo di aver “soddisfatto il pagamento provvedendo a versare a favore della sig.ra la somma pari ad euro 8.693,00 Controparte_2
attraverso bonifici bancari dal mese di agosto 2011 e successivamente ha provveduto a versare direttamente nelle mani di parte opposta i restanti 11.307,00 per come sarà provato in corso di causa.” Parte opposta dal suo canto, ha dimostrato attraverso la prova testimoniale della sig.ra TE
( sorella di parte opposta) ascoltata all'udienza del 26 luglio 2024 che la aveva
[...] CP_1
contratto dapprima un prestito di euro 30.000,00 con la garanzia fideiussoria di Parte_1
e successivamente aveva dato la ulteriore somma di euro 20.000,00 al sig. perché Parte_1 provvedesse alla ristrutturazione del locale “Bella Vi”; tanto può trovare conferma dalla documentazione bancaria prodotta da parte opposta in cui si rilevano diversi bonifici che il ha effettuato per un finanziamento contraddistinto con il n. 0672058 . La stessa teste Parte_1
afferma poi che in merito al prestito di euro 20.000,00 il doveva consegnare alla Parte_1 [...]
euro 300,00 mensili. CP_1
3 Osserva, il Tribunale, che non è consentito, nel nostro ordinamento, fornire la prova di un pagamento per testimoni oltre i limiti di cui all'art. 2721 c.c. in quanto, ai sensi dell'art. 2726 cod. civ., le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito. Pertanto, in virtù delle norme citate, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 cod. civ., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (ex multis cfr. Cass. civ. sez. II, 25/05/1993, n.5884).
In tale contesto deve rilevarsi che il e la in quel periodo convivevano e la Parte_1 CP_1
sig.ra , proprio per tale vincolo affettivo, aveva contratto il mutuo di euro trentamila con la CP_1
Banca, con lo scopo di aiutare il proprio compagno e con l'impegno del di restituire Parte_1
l'intera somma con gli introiti del locale, pagando mensilmente una rata di circa euro 578,00. Tanto trova conferma sia nell'interrogatorio formale deferito dal sig. , in cui lo stesso Parte_1
ha comprovato che era stato contratto un prestito per euro trentamila e che lui stesso era fideiussore , tanto nei bonifici che il ha effettuato nei confronti della sin dal 25.10.2010. In tale Parte_1 CP_1
contesto deve dedursi quindi che i bonifici prodotti a sua difesa dell'opponente siano relativi al contratto di mutuo/finanziamento contratto con il Banco di Napoli e non relativamente all'ulteriore prestito concesso dalla di euro 20.000,00 di cui alla dichiarazione di riconoscimento di debito CP_1
datata 14.02.2011.
Che i bonifici prodotti da parte opponente attestante l'avvenuto pagamento, siano riferiti al contratto di mutuo/finanziamento contratto con la Banca,e non alla scrittura di riconoscimento dell'ulteriore debito di euro 20.000,00, trova altresì conferma nell'importo contenuto nei bonifici , in essi si riscontrano alcune incongruenze atteso che l'importo dei bonifici vengono quantificati in euro
568,19 e pagati sin dal 25.10.2010, ovvero prima della sottoscrizione della scrittura privata di riconoscimenti debito, imputandoli sempre quale rata di finanziamento n. 0672058, mentre con la scrittura privata il sig. si impegnava nel pagamento mensile di 300,00 euro, dovendosi Parte_1
ancora una volta dedurre che nulla abbiano a che vedere i bonifici prodotti, con la somma oggi richiesta da parte opposta.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'opponente non abbia provato di aver provveduto al pagamento degli importi richiesti dall'opposto in quanto, contrariamente a quanto genericamente asserito dall'opponente, tra la documentazione prodotta dallo stesso non vi è alcun documento qualificabile come quietanza idonea a provare la liberazione dall'obbligazione per cui è causa.
4 La quietanza di pagamento, infatti, costituisce una dichiarazione rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento, che, pur non essendo del tutto identificabile con la confessione stragiudiziale in quanto corrispondente ad un atto dovuto espressione di un diritto del solvens ed essendo sottoposta ad un regime speciale quanto all'accertamento della data (art. 2704 c.c., comma
3), è tuttavia soggetta in via analogica agli artt. 2732 e 2735 c.c., in quanto asseverazione di un fatto a sé sfavorevole e favorevole al solvens avente natura di confessione stragiudiziale di un fatto estintivo dell'obbligazione, secondo la previsione dell'art. 2735 cod. civ. (cfr. Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 2019, n. 1572).
Ad ulteriore riprova del mancato pagamento della somma oggi contestata è la circostanza che nelle more del giudizio, avendo, evidentemente, parte opposta proseguito con l'azione esecutiva
(essendo stata negata la sospensione della provvisoria esecuzione ) notificando precetto, Parte_1
ha provveduto al pagamento di una somma di euro 800,00 attraverso due bonifici di cui uno
[...]
in data 06.08.2024 di € 500,00 e uno in data 23.08.2024 di ulteriori € 300,00 imputandoli appunto quale “acconto precetto”.
Deve infine, essere rigettata la domanda di parte opposta per responsabilità aggravata ex art 96
c.p.c., di parte opponente, essendo solo la stessa genericamente formulata e non essendo adeguatamente supportata sotto il profilo probatorio. Invero, nonostante la soccombenza dell'avversario, l'opposta non ha specificatamente dimostrato l'altrui malafede o colpa grave nell'agire o resistere in giudizio ed il danno subito a causa della condotta temeraria della propria controparte processuale.
Pertanto, alla luce delle emergenze documentali, al credito come indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo, vanno sottratti € 800,00, di cui ai bonifici effettuati residuando un credito in capo all'opposta pari ad € 19.200,00 in luogo di € 20.000,00, somma indicata nel decreto ingiuntivo.
All'accoglimento parziale dell'opposizione fanno quindi seguito la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento della minor somma effettivamente dovuta.
Pertanto, il Sig. risulta debitore nei confronti della Sig.ra Parte_1 CP_1 opposta della minor somma complessiva di € 19.200,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo.
Va rammentato, infatti, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere-dovere di pronunziare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta d'ingiunzione, sicché ove accerti che la pretesa originariamente azionata dal creditore è soltanto parzialmente accolta, deve, oltre a revocare il decreto
5 ingiuntivo, condannare l'opponente a pagare la minore somma dovuta al creditore opposto (cfr. Cass.
02/09/2013 n. 20052; Cass. 17/10/2011 n. 21432 e Cass. 19/03/2007 n. 6514).
Il decreto ingiuntivo n. 858/2016 del Tribunale di Catanzaro deve, dunque, essere revocato ed il Sig. deve essere condannato al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 dell'importo complessivo di € 19.200,00 oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con riferimento al valore minimo, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4 comma
1), dello scaglione tariffario relativo al valore effettivo della controversia (art. 5, comma 1).
p.q.m.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 858/2016 (RGAC 3502/2016) emesso in data 14.11.2016 dal
Tribunale di Catanzaro;
- condanna il Sig. al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1 dell'importo complessivo di € 19.200,00 oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
- condanna il Sig. alla refusione, in favore della sig.ra Parte_1 CP_1
delle spese di lite per la presente procedura, liquidate in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge con distrazione nei confronti del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Catanzaro 16 giugno 2025
Il Giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale
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