Articolo 1 della Legge 14 dicembre 1950, n. 1225
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11 marzo 1951
Art. 1. Articolo unico.

Per l'ultimazione dei lavori relativi alla attuazione del piano particolareggiato di esecuzione della zona di Marassi in Genova e' assegnato un nuovo termine fino al 31 ottobre 1952.
Resta escluso il rimborso delle tasse e delle imposte eventualmente gia' percette.

Entrata in vigore il 11 marzo 1951