Art. 1. Articolo unico.
Per l'ultimazione dei lavori relativi alla attuazione del piano particolareggiato di esecuzione della zona di Marassi in Genova e' assegnato un nuovo termine fino al 31 ottobre 1952.
Resta escluso il rimborso delle tasse e delle imposte eventualmente gia' percette.
Per l'ultimazione dei lavori relativi alla attuazione del piano particolareggiato di esecuzione della zona di Marassi in Genova e' assegnato un nuovo termine fino al 31 ottobre 1952.
Resta escluso il rimborso delle tasse e delle imposte eventualmente gia' percette.