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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/03/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott. Aldo Gubitosi, Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1192 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1
Adriano Santoro e Luigi Spampinato, come in atti domiciliato,
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avvocato Emilia Abate, come in atti domiciliato,
APPELLATO
E
Controparte_2 Controparte_3
, eredi di CP_4 Persona_1 contumaci,
APPELLATE
1 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
1587/23 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 12 aprile 2023.
CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto notificato in data 13 novembre 2023, Parte_1 proponeva appello, affidandone l'accoglimento ad un unico motivo di gravame, avverso la sentenza numero 1587/23, pubblicata in data 12 aprile 2023, con la quale il Tribunale di Salerno aveva sì accolto la domanda da lui proposta nei confronti di ed , in Controparte_1 Persona_1 relazione ad attività professionali svolte su loro incarico, ma solo parzialmente, avendo decurtato della metà (1/2) il corrispettivo a lui dovuto a causa dell'erronea indicazione
-in una perizia stragiudiziale a sua firma- della distanza che un vicino dei committenti avrebbe dovuto osservare nel sopraelevare il proprio edificio.
2. Costituitosi in giudizio, impugnava le Controparte_1 avverse argomentazioni e richieste, delle quali, evidenziatane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado ed ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di
(i quali -già contumaci in prime cure- non si Persona_1 costituivano in giudizio), la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto da non è fondato ed, in Parte_1 quanto tale, non merita accoglimento.
2 2. Con il motivo -articolato in più ragioni di doglianza- addotto a sostegno del gravame l'appellante ha messo in rilievo che: a) il Giudice di primo grado aveva erroneamente interpretato -e reputato applicabile al caso di specie- l'articolo
9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, invece delle norme codicistiche, che stabilivano la distanza di tre metri tra costruzioni frontistanti, in quanto i fabbricati interessati erano
“in zona A” e si trattava -quanto all'immobile realizzato dal vicino- di una mera ricostruzione di un edificio preesistente, insistente “su un'area del piano di recupero” che disciplinava
“la ricostruzione in sito degli edifici demoliti o da demolire, nonché gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del 1980”; b) l'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, che prescriveva la distanza di dieci metri tra edifici antistanti, aveva carattere inderogabile, perché norma imperativa che predeterminava “in via generale ed astratta le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza”, in linea “con il perseguimento dell'interesse pubblico e non già con la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili finitimi, tutela che era invece assicurata dalla disciplina predisposta, anche in tema di distanze, dal codice civile”; c) tale articolo, tuttavia, si applicava in caso di “nuovi edifici, intendendosi per tali gli edifici costruiti per la prima volta e non già preesistenti”, in quanto “i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi”, erano imposti “ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti” e, quindi, erano previsti “dalla norma primaria per la nuova pianificazione urbanistica e non già per intervenire
3 sull'esistente”; d) il Tribunale di Salerno, pertanto, aveva inopinatamente omesso di considerare che “l'immobile la cui ricostruzione era stata oggetto di verifica … si trovava in zona
A ed … era escluso dall'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968”, essendo ad esso applicabile, invece, “la disciplina prevista dal codice civile in tema di ricostruzione, stabilita dagli articoli 873
(distanza nelle costruzioni) e 907 (distanza delle costruzioni dalle vedute) del codice civile”, ai quali “il regolamento del piano di recupero, redatto ai sensi dell'articolo 28 della legge n.
219 del 1981, rimandava espressamente con il suo articolo 18”
(cfr. l'atto d'appello, alle pagine 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12).
3. Invero, il Giudice di primo grado, per quanto in questa sede ancora rileva, aveva fatto presente -dopo avere rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta ed avere fatto cenno ai principi operanti in materia di contratto d'opera intellettuale- che: a) prima di procedere alla quantificazione delle spettanze dell'attore per l'espletamento dell'incarico, occorreva verificare “l'idoneità e l'utilità dell'attività svolta dal professionista, alla luce delle criticità lamentate dai convenuti”; b) l'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 prevedeva -tra l'altro- che “le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee” fossero stabilite, per la zona A, in relazione ad “operazioni di risanamento conservativo ed eventuali ristrutturazioni”, in una misura non inferiore a quella intercorrente “tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale”, mentre, per i nuovi edifici ricadenti in altre zone, stabiliva “la distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”; c) il suddetto articolo, inoltre, disponeva che “i Comuni, nell'approvazione degli
4 strumenti urbanistici, dovessero rispettare i limiti di distanza tra i fabbricati ivi stabiliti, in attuazione dell'articolo 41 quinquies della legge n. 1150 del 1942, introdotto dall'articolo
17 della legge n. 765 del 1967”, considerato che le norme in esso contemplate avevano “il grado di fonte primaria”, per cui
“le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalevano sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituivano per inserimento automatico”; d) nel caso di specie, pertanto, tale articolo prevaleva rispetto ai suddetti regolamenti locali ed anche alle previsioni del codice civile, laddove “contrastanti con la norma di rango legislativo contenuta nel decreto ministeriale n. 1444 del 1968”, e, quindi, le distanze da rispettare “nella realizzazione di nuovi fabbricati” non potevano che essere “quelle indicate nel decreto ministeriale n. 1444 del 1968, ossia … metri dieci dall'edificio antistante”, come aveva confermato anche l'ing.
[...]
, escusso quale testimone all'udienza dell'11 ottobre Tes_1
2018, il quale aveva evidenziato anche come il Parte_2
Battipaglia avesse “fin dal 1973 inserito nel proprio strumento urbanistico il decreto ministeriale n. 1444 del 1968”; e)
l'operato dell'attore, quindi, “se non del tutto errato”, poteva reputarsi “di dubbia utilità per i convenuti, concretandosi in un lieve inadempimento, laddove aveva indicato sì la violazione delle distanze da parte del vicino … ma aveva indicato in soli tre metri la distanza da tenersi, rifacendosi alle sole norme codicistiche e non a quelle di cui al richiamato decreto ministeriale n. 1444 del 1968, pur presente nel PRG del
Comune di Battipaglia fin dal 1973”; f) “sulla scorta della documentazione in atti e degli esiti della procedura intrapresa dai convenuti nei confronti del vicino” era possibile ritenere che la perizia stragiudiziale redatta da , “seppure in Parte_1
5 modo parzialmente errato (che aveva pur sempre accertato la violazione delle distanze tra i fabbricati, anche se indicando una diversa misura da rispettare), era stata, comunque, utilizzata dai convenuti e, correlativamente, non sussisteva il diritto dei committenti a rifiutare di corrispondere il compenso”, fermo restando che “l'inesatto adempimento della prestazione” ne giustificava “la riduzione … nella misura del 50%, e, quindi, in euro 3.699,22”, somma dalla quale doveva essere detratto l'acconto già ricevuto di euro 800,00 (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 3, 4, 5, 6, 7 ed 8).
4. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado sono sostanzialmente condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede, essendo coerenti con i principi giuridici che sovrintendono alla materia e con il quadro probatorio emerso nel corso del giudizio e non essendo scalfite, viceversa, dalle ragioni di doglianza articolate dall'appellante.
5. E' opportuno evidenziare, innanzi tutto, che - Parte_1 come è possibile evincere agevolmente dal tenore complessivo dell'atto di gravame e dei motivi addotti a sostegno di esso- non ha censurato la quantificazione, in termini monetari, dell'importo totale dovuto per l'espletamento dell'incarico, né la percentuale -pari al 50%- della decurtazione rinvenibile nel dictum giudiziale, né, ancora prima, le conseguenze giuridiche
-consistenti, appunto, in una riduzione del compenso- tratte in prime cure, avuto riguardo anche all'utilizzo fatto della perizia stragiudiziale, dall'errore -costituito dall'indicazione della distanza da osservare tra fabbricati di soli tre metri- da lui commesso, essendosi limitato a revocare in dubbio meramente la sussistenza di tale errore, avendo ribadito che la distanza da osservare fosse, nella vicenda in esame, di tre metri e non - come sostenuto dal Tribunale di Salerno- di dieci metri.
6 In altre parole, l'appellante, lungi dal dolersi, in punto di fatto ed in punto di diritto, del convincimento del Giudice di primo grado, in virtù del quale sono state individuate le conseguenze del suo errore, qualificato in termini di inesatto adempimento,
e, cioè, la riduzione del compenso spettantegli e, sul piano quantitativo, la percentuale della decurtazione da effettuare, nonché l'equivalente monetario, nel suo complesso, dell'opera da lui prestata, si è limitato a dolersi dell'erroneità e dell'ingiustizia della decisione solamente sotto il profilo dell'insussistenza -da lui perorata- di tale errore.
5.1. Ed, a proposito di siffatto errore, non è superfluo rammentare -in punto di diritto- che l'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, laddove individua le distanze tra fabbricati o i criteri per determinarle, non è derogabile -se non con previsioni più rigorose- dalle disposizioni regolamentari locali (cfr. Cass. civ. n. 33170/23), salvo specifiche -e circoscritte- ipotesi, i cui presupposti, nel caso di specie, non sono stati oggetto di alcuna dimostrazione, né, meno che mai in termini dettagliati e specifici, di alcuna allegazione (cfr., in ordine ai presupposti richiesti ai fini di un'eventuale deroga a tali distanze, Cass. civ. n. 27638/18, Cass. civ. n. 8987/23 e
Cass. civ. n. 1818/24), avendo efficacia precettiva inderogabile e sostitutiva ipso jure di quella difforme predisposta a livello locale (cfr. Cass. civ. n. 12562/23).
I limiti imposti dall'articolo summenzionato trovano applicazione, del resto, anche al cospetto di sopraelevazioni, da considerare a tutti gli effetti nuove costruzioni, e ciò anche nei centri storici, in cui, vigendo il generale divieto di nuove edificazioni, è previsto solo che le distanze tra i fabbricati non possano essere inferiori a quelle intercorrenti tra i preesistenti volumi edificati (cfr. Cass. civ. n. 25647/22).
7 E, quindi, le sopraelevazioni -qualificabili, come si è or ora detto, come nuove costruzioni- sono sottoposte alla disciplina testé menzionata anche se ricadenti in zona A, ancorché rispetto ad essa l'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del
1968 si limiti a disciplinare le distanze per le ristrutturazioni ed i risanamenti conservativi: ciò non significa, infatti, che sia esclusa -per le opere eseguite in zona A- l'applicazione di qualsivoglia distanza (cfr. TAR Firenze n. 1217/14, secondo il quale, peraltro, la necessità di evitare intercapedini dannose per la salute non cambia a seconda delle zone ed, anzi, nella zona A -connotata da insediamenti più addensati- appare maggiormente pressante), dovendosi ritenere, anzi, che - proprio perché la norma richiama le distanze preesistenti, sostanzialmente presupponendo l'impossibilità di nuove edificazioni- dovrebbe essere imposto tout court, in caso di nuove costruzioni, se non l'arretramento fino a dieci metri, addirittura il ripristino dello stato preesistente (cfr. Cass. civ. n.
1616/18).
A ciò si aggiunga che rientrano nella nozione di nuova costruzione, ai fini dell'applicabilità dell'articolo 9 del suddetto decreto ministeriale per il computo delle distanze legali, non solo la realizzazione di un manufatto su un'area libera, ma anche gli interventi di ristrutturazione che, in ragione dell'entità delle modificazioni apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente (cfr.
Cass. civ. n. 20428/22).
5.2. Orbene, nel caso di specie, le opere eseguite dal proprietario del fondo confinante con quello di proprietà dei committenti, con la soprelevazione di un piano e la realizzazione di un lastrico solare, hanno senz'altro integrato una rilevante modifica delle caratteristiche morfologiche e
8 strutturali dello stato preesistente dei luoghi, in relazione alla quale doveva essere applicata la disciplina dettata in materia di nuove costruzioni, quale dettata dall'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, dovendo essere ragguagliata la distanza che sarebbe dovuta essere osservata -in relazione alla suddetta soprelevazione, con lastrico solare (cfr., allegata in copia al fascicolo di , l'ordinanza del Tribunale Controparte_1 di Salerno del 31 agosto 2016, alle pagine 5, 6 e 7, con il quale
è stato rigettato il reclamo proposto avverso l'ordinanza del
Tribunale di Salerno dell'11 luglio 2016, anch'essa allegata al fascicolo di , con la quale erano state Controparte_1 individuate le modalità di attuazione dell'ordinanza, anch'essa emessa, in data 23 ottobre 2009, dal Tribunale di Salerno, reclamata e confermata, in composizione collegiale, a definizione di un giudizio possessorio instaurato da CP_1
ed , tendente ad ottenere la
[...] Persona_1 manutenzione del possesso con riferimento alle opere eseguite sul fondo confinante)- non certo ai tre metri indicati da
[...]
nella perizia stragiudiziale a sua firma (cfr., allegata in Pt_1 copia al fascicolo dell'appellante, la perizia stragiudiziale del 13 ottobre 2008, alle pagine 3, 4, 5, 6, 7 ed 8), ma a dieci metri, sempre che -in caso di insistenza in zona A, come rappresentato proprio dall'appellante- non fosse configurabile -
a voler aderire all'orientamento giurisprudenziale poc'anzi segnalato- addirittura il divieto assoluto di realizzare nuove costruzioni.
Né è possibile ritenere che la disciplina in materia di distanze, quale enucleabile dall'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, fosse derogabile, per le peculiarità di primazia nella gerarchia delle fonti già precedentemente segnalata, ad opera dei piani o regolamenti locali, per cui non giova alle sorti dell'impugnazione de qua la circostanza, menzionata nelle sue
9 difese dall'appellante, secondo la quale le opere sarebbero state eseguite in ossequio ai criteri fatti propri dal piano di recupero redatto ai sensi della legge n. 219 del 1981, non essendo emersi -né debitamente allegati, come si è avuto già modo di dire in precedenza- i presupposti richiesti per derogare -solo ed esclusivamente al cospetto di specifiche e circoscritte ipotesi- alla disciplina de qua (cfr., in ordine ai presupposti ai quali si è fatto cenno ed agli oneri probatori e di allegazione incombenti sulle parti, oltre alle pronunce di legittimità già indicate nelle pagine che precedono, Cass. civ. n. 236/24, Cass. civ. n.
21812/24, secondo la quale, peraltro, è necessario che le circostanze di fatto indispensabili ai fini della deroga siano allegate e dimostrate, ovviamente -è lecito arguire- entro i termini previsti per la definizione del thema decidendum e del thema probandum, in vista del loro “accertamento in fatto”, e
Cass. civ. n. 6767/25), senza considerare quanto ha messo in evidenza il Giudice di primo grado riguardo al recepimento, in seno al PRG del Comune di Battipaglia, dei principi desumibili dall'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968.
6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui enunciate, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa,
l'appello proposto da deve essere rigettato. Parte_1
7. Non è suscettibile di accoglimento, infine, l'istanza, formulata da , tendente ad ottenere la Controparte_1 condanna dell'appellante al risarcimento dei danni asseritamente subiti, ai sensi dell'articolo 96, comma primo, del codice di procedura civile, in mancanza dei presupposti all'uopo richiesti, tra i quali, oltre alla soccombenza totale della controparte, il dolo o la colpa grave e l'effettiva sussistenza di un vulnus scaturito dalla condotta denunciata (cfr., in ordine alle condizioni indispensabili per l'emissione di una condanna analoga a quella invocata da , Cass. civ. n. Controparte_1
10 6637/92, secondo la quale, ai fini dell'accoglimento di una domanda proposta ai sensi dell'articolo 96, comma primo, del codice di procedura civile, è necessario, oltre al presupposto della soccombenza totale della controparte, la quale deve avere tenuto un comportamento connotato dai caratteri del dolo o della colpa grave, che sia fornita la prova -come ricorda anche
Cass. civ. n. 9080/13- di avere realmente subito un vulnus in conseguenza del comportamento lamentato, oltre che della sua consistenza, almeno approssimativa, essendo possibile all'autorità giudiziaria adita attendere alla liquidazione equitativa dell'ammontare del pregiudizio sempre che l'esistenza di esso sia stata pienamente ed incontrovertibilmente dimostrata).
Né è possibile ipotizzare, per altro verso, l'applicazione dell'articolo 96, comma terzo, del codice di procedura civile, essendo pur sempre necessario, ai fini della concreta operatività di siffatto istituto, che emerga il dolo o la colpa grave della parte nei confronti della quale dovrebbe essere adottata la sanzione prevista dalla legge, se non addirittura l'abuso del processo conseguente al fatto di aver agito o resistito in giudizio pretestuosamente (cfr. Cass. civ. n.
20018/20), contrariamente a quanto è avvenuto nel caso di specie, in cui non è possibile affermare che tale circostanza sia emersa con certezza, a maggior ragione considerando che l'appellante si è limitato -nel corso del giudizio- a perorare i suoi assunti, non ancorati a difese -quantunque non fondate, per lo meno in grado di appello- del tutto astruse, illogiche o contraddittorie.
8. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
9. Il rigetto dell'appello impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
11 Repubblica numero 115 del 2012, come integrato dall'articolo
1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, la parte che abbia proposto un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla refusione, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese di lite, che liquida in euro 2.950,00 per
[...] compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo
13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
12 Salerno, 18 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Francesco Bruno dott. Aldo Gubitosi
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott. Aldo Gubitosi, Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1192 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1
Adriano Santoro e Luigi Spampinato, come in atti domiciliato,
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avvocato Emilia Abate, come in atti domiciliato,
APPELLATO
E
Controparte_2 Controparte_3
, eredi di CP_4 Persona_1 contumaci,
APPELLATE
1 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
1587/23 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 12 aprile 2023.
CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto notificato in data 13 novembre 2023, Parte_1 proponeva appello, affidandone l'accoglimento ad un unico motivo di gravame, avverso la sentenza numero 1587/23, pubblicata in data 12 aprile 2023, con la quale il Tribunale di Salerno aveva sì accolto la domanda da lui proposta nei confronti di ed , in Controparte_1 Persona_1 relazione ad attività professionali svolte su loro incarico, ma solo parzialmente, avendo decurtato della metà (1/2) il corrispettivo a lui dovuto a causa dell'erronea indicazione
-in una perizia stragiudiziale a sua firma- della distanza che un vicino dei committenti avrebbe dovuto osservare nel sopraelevare il proprio edificio.
2. Costituitosi in giudizio, impugnava le Controparte_1 avverse argomentazioni e richieste, delle quali, evidenziatane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado ed ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di
(i quali -già contumaci in prime cure- non si Persona_1 costituivano in giudizio), la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto da non è fondato ed, in Parte_1 quanto tale, non merita accoglimento.
2 2. Con il motivo -articolato in più ragioni di doglianza- addotto a sostegno del gravame l'appellante ha messo in rilievo che: a) il Giudice di primo grado aveva erroneamente interpretato -e reputato applicabile al caso di specie- l'articolo
9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, invece delle norme codicistiche, che stabilivano la distanza di tre metri tra costruzioni frontistanti, in quanto i fabbricati interessati erano
“in zona A” e si trattava -quanto all'immobile realizzato dal vicino- di una mera ricostruzione di un edificio preesistente, insistente “su un'area del piano di recupero” che disciplinava
“la ricostruzione in sito degli edifici demoliti o da demolire, nonché gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del 1980”; b) l'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, che prescriveva la distanza di dieci metri tra edifici antistanti, aveva carattere inderogabile, perché norma imperativa che predeterminava “in via generale ed astratta le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza”, in linea “con il perseguimento dell'interesse pubblico e non già con la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili finitimi, tutela che era invece assicurata dalla disciplina predisposta, anche in tema di distanze, dal codice civile”; c) tale articolo, tuttavia, si applicava in caso di “nuovi edifici, intendendosi per tali gli edifici costruiti per la prima volta e non già preesistenti”, in quanto “i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché i rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi”, erano imposti “ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti” e, quindi, erano previsti “dalla norma primaria per la nuova pianificazione urbanistica e non già per intervenire
3 sull'esistente”; d) il Tribunale di Salerno, pertanto, aveva inopinatamente omesso di considerare che “l'immobile la cui ricostruzione era stata oggetto di verifica … si trovava in zona
A ed … era escluso dall'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968”, essendo ad esso applicabile, invece, “la disciplina prevista dal codice civile in tema di ricostruzione, stabilita dagli articoli 873
(distanza nelle costruzioni) e 907 (distanza delle costruzioni dalle vedute) del codice civile”, ai quali “il regolamento del piano di recupero, redatto ai sensi dell'articolo 28 della legge n.
219 del 1981, rimandava espressamente con il suo articolo 18”
(cfr. l'atto d'appello, alle pagine 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12).
3. Invero, il Giudice di primo grado, per quanto in questa sede ancora rileva, aveva fatto presente -dopo avere rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta ed avere fatto cenno ai principi operanti in materia di contratto d'opera intellettuale- che: a) prima di procedere alla quantificazione delle spettanze dell'attore per l'espletamento dell'incarico, occorreva verificare “l'idoneità e l'utilità dell'attività svolta dal professionista, alla luce delle criticità lamentate dai convenuti”; b) l'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 prevedeva -tra l'altro- che “le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee” fossero stabilite, per la zona A, in relazione ad “operazioni di risanamento conservativo ed eventuali ristrutturazioni”, in una misura non inferiore a quella intercorrente “tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale”, mentre, per i nuovi edifici ricadenti in altre zone, stabiliva “la distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”; c) il suddetto articolo, inoltre, disponeva che “i Comuni, nell'approvazione degli
4 strumenti urbanistici, dovessero rispettare i limiti di distanza tra i fabbricati ivi stabiliti, in attuazione dell'articolo 41 quinquies della legge n. 1150 del 1942, introdotto dall'articolo
17 della legge n. 765 del 1967”, considerato che le norme in esso contemplate avevano “il grado di fonte primaria”, per cui
“le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalevano sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituivano per inserimento automatico”; d) nel caso di specie, pertanto, tale articolo prevaleva rispetto ai suddetti regolamenti locali ed anche alle previsioni del codice civile, laddove “contrastanti con la norma di rango legislativo contenuta nel decreto ministeriale n. 1444 del 1968”, e, quindi, le distanze da rispettare “nella realizzazione di nuovi fabbricati” non potevano che essere “quelle indicate nel decreto ministeriale n. 1444 del 1968, ossia … metri dieci dall'edificio antistante”, come aveva confermato anche l'ing.
[...]
, escusso quale testimone all'udienza dell'11 ottobre Tes_1
2018, il quale aveva evidenziato anche come il Parte_2
Battipaglia avesse “fin dal 1973 inserito nel proprio strumento urbanistico il decreto ministeriale n. 1444 del 1968”; e)
l'operato dell'attore, quindi, “se non del tutto errato”, poteva reputarsi “di dubbia utilità per i convenuti, concretandosi in un lieve inadempimento, laddove aveva indicato sì la violazione delle distanze da parte del vicino … ma aveva indicato in soli tre metri la distanza da tenersi, rifacendosi alle sole norme codicistiche e non a quelle di cui al richiamato decreto ministeriale n. 1444 del 1968, pur presente nel PRG del
Comune di Battipaglia fin dal 1973”; f) “sulla scorta della documentazione in atti e degli esiti della procedura intrapresa dai convenuti nei confronti del vicino” era possibile ritenere che la perizia stragiudiziale redatta da , “seppure in Parte_1
5 modo parzialmente errato (che aveva pur sempre accertato la violazione delle distanze tra i fabbricati, anche se indicando una diversa misura da rispettare), era stata, comunque, utilizzata dai convenuti e, correlativamente, non sussisteva il diritto dei committenti a rifiutare di corrispondere il compenso”, fermo restando che “l'inesatto adempimento della prestazione” ne giustificava “la riduzione … nella misura del 50%, e, quindi, in euro 3.699,22”, somma dalla quale doveva essere detratto l'acconto già ricevuto di euro 800,00 (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 3, 4, 5, 6, 7 ed 8).
4. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado sono sostanzialmente condivisibili e devono essere tenute ferme in questa sede, essendo coerenti con i principi giuridici che sovrintendono alla materia e con il quadro probatorio emerso nel corso del giudizio e non essendo scalfite, viceversa, dalle ragioni di doglianza articolate dall'appellante.
5. E' opportuno evidenziare, innanzi tutto, che - Parte_1 come è possibile evincere agevolmente dal tenore complessivo dell'atto di gravame e dei motivi addotti a sostegno di esso- non ha censurato la quantificazione, in termini monetari, dell'importo totale dovuto per l'espletamento dell'incarico, né la percentuale -pari al 50%- della decurtazione rinvenibile nel dictum giudiziale, né, ancora prima, le conseguenze giuridiche
-consistenti, appunto, in una riduzione del compenso- tratte in prime cure, avuto riguardo anche all'utilizzo fatto della perizia stragiudiziale, dall'errore -costituito dall'indicazione della distanza da osservare tra fabbricati di soli tre metri- da lui commesso, essendosi limitato a revocare in dubbio meramente la sussistenza di tale errore, avendo ribadito che la distanza da osservare fosse, nella vicenda in esame, di tre metri e non - come sostenuto dal Tribunale di Salerno- di dieci metri.
6 In altre parole, l'appellante, lungi dal dolersi, in punto di fatto ed in punto di diritto, del convincimento del Giudice di primo grado, in virtù del quale sono state individuate le conseguenze del suo errore, qualificato in termini di inesatto adempimento,
e, cioè, la riduzione del compenso spettantegli e, sul piano quantitativo, la percentuale della decurtazione da effettuare, nonché l'equivalente monetario, nel suo complesso, dell'opera da lui prestata, si è limitato a dolersi dell'erroneità e dell'ingiustizia della decisione solamente sotto il profilo dell'insussistenza -da lui perorata- di tale errore.
5.1. Ed, a proposito di siffatto errore, non è superfluo rammentare -in punto di diritto- che l'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, laddove individua le distanze tra fabbricati o i criteri per determinarle, non è derogabile -se non con previsioni più rigorose- dalle disposizioni regolamentari locali (cfr. Cass. civ. n. 33170/23), salvo specifiche -e circoscritte- ipotesi, i cui presupposti, nel caso di specie, non sono stati oggetto di alcuna dimostrazione, né, meno che mai in termini dettagliati e specifici, di alcuna allegazione (cfr., in ordine ai presupposti richiesti ai fini di un'eventuale deroga a tali distanze, Cass. civ. n. 27638/18, Cass. civ. n. 8987/23 e
Cass. civ. n. 1818/24), avendo efficacia precettiva inderogabile e sostitutiva ipso jure di quella difforme predisposta a livello locale (cfr. Cass. civ. n. 12562/23).
I limiti imposti dall'articolo summenzionato trovano applicazione, del resto, anche al cospetto di sopraelevazioni, da considerare a tutti gli effetti nuove costruzioni, e ciò anche nei centri storici, in cui, vigendo il generale divieto di nuove edificazioni, è previsto solo che le distanze tra i fabbricati non possano essere inferiori a quelle intercorrenti tra i preesistenti volumi edificati (cfr. Cass. civ. n. 25647/22).
7 E, quindi, le sopraelevazioni -qualificabili, come si è or ora detto, come nuove costruzioni- sono sottoposte alla disciplina testé menzionata anche se ricadenti in zona A, ancorché rispetto ad essa l'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del
1968 si limiti a disciplinare le distanze per le ristrutturazioni ed i risanamenti conservativi: ciò non significa, infatti, che sia esclusa -per le opere eseguite in zona A- l'applicazione di qualsivoglia distanza (cfr. TAR Firenze n. 1217/14, secondo il quale, peraltro, la necessità di evitare intercapedini dannose per la salute non cambia a seconda delle zone ed, anzi, nella zona A -connotata da insediamenti più addensati- appare maggiormente pressante), dovendosi ritenere, anzi, che - proprio perché la norma richiama le distanze preesistenti, sostanzialmente presupponendo l'impossibilità di nuove edificazioni- dovrebbe essere imposto tout court, in caso di nuove costruzioni, se non l'arretramento fino a dieci metri, addirittura il ripristino dello stato preesistente (cfr. Cass. civ. n.
1616/18).
A ciò si aggiunga che rientrano nella nozione di nuova costruzione, ai fini dell'applicabilità dell'articolo 9 del suddetto decreto ministeriale per il computo delle distanze legali, non solo la realizzazione di un manufatto su un'area libera, ma anche gli interventi di ristrutturazione che, in ragione dell'entità delle modificazioni apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente (cfr.
Cass. civ. n. 20428/22).
5.2. Orbene, nel caso di specie, le opere eseguite dal proprietario del fondo confinante con quello di proprietà dei committenti, con la soprelevazione di un piano e la realizzazione di un lastrico solare, hanno senz'altro integrato una rilevante modifica delle caratteristiche morfologiche e
8 strutturali dello stato preesistente dei luoghi, in relazione alla quale doveva essere applicata la disciplina dettata in materia di nuove costruzioni, quale dettata dall'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, dovendo essere ragguagliata la distanza che sarebbe dovuta essere osservata -in relazione alla suddetta soprelevazione, con lastrico solare (cfr., allegata in copia al fascicolo di , l'ordinanza del Tribunale Controparte_1 di Salerno del 31 agosto 2016, alle pagine 5, 6 e 7, con il quale
è stato rigettato il reclamo proposto avverso l'ordinanza del
Tribunale di Salerno dell'11 luglio 2016, anch'essa allegata al fascicolo di , con la quale erano state Controparte_1 individuate le modalità di attuazione dell'ordinanza, anch'essa emessa, in data 23 ottobre 2009, dal Tribunale di Salerno, reclamata e confermata, in composizione collegiale, a definizione di un giudizio possessorio instaurato da CP_1
ed , tendente ad ottenere la
[...] Persona_1 manutenzione del possesso con riferimento alle opere eseguite sul fondo confinante)- non certo ai tre metri indicati da
[...]
nella perizia stragiudiziale a sua firma (cfr., allegata in Pt_1 copia al fascicolo dell'appellante, la perizia stragiudiziale del 13 ottobre 2008, alle pagine 3, 4, 5, 6, 7 ed 8), ma a dieci metri, sempre che -in caso di insistenza in zona A, come rappresentato proprio dall'appellante- non fosse configurabile -
a voler aderire all'orientamento giurisprudenziale poc'anzi segnalato- addirittura il divieto assoluto di realizzare nuove costruzioni.
Né è possibile ritenere che la disciplina in materia di distanze, quale enucleabile dall'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, fosse derogabile, per le peculiarità di primazia nella gerarchia delle fonti già precedentemente segnalata, ad opera dei piani o regolamenti locali, per cui non giova alle sorti dell'impugnazione de qua la circostanza, menzionata nelle sue
9 difese dall'appellante, secondo la quale le opere sarebbero state eseguite in ossequio ai criteri fatti propri dal piano di recupero redatto ai sensi della legge n. 219 del 1981, non essendo emersi -né debitamente allegati, come si è avuto già modo di dire in precedenza- i presupposti richiesti per derogare -solo ed esclusivamente al cospetto di specifiche e circoscritte ipotesi- alla disciplina de qua (cfr., in ordine ai presupposti ai quali si è fatto cenno ed agli oneri probatori e di allegazione incombenti sulle parti, oltre alle pronunce di legittimità già indicate nelle pagine che precedono, Cass. civ. n. 236/24, Cass. civ. n.
21812/24, secondo la quale, peraltro, è necessario che le circostanze di fatto indispensabili ai fini della deroga siano allegate e dimostrate, ovviamente -è lecito arguire- entro i termini previsti per la definizione del thema decidendum e del thema probandum, in vista del loro “accertamento in fatto”, e
Cass. civ. n. 6767/25), senza considerare quanto ha messo in evidenza il Giudice di primo grado riguardo al recepimento, in seno al PRG del Comune di Battipaglia, dei principi desumibili dall'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968.
6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui enunciate, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa,
l'appello proposto da deve essere rigettato. Parte_1
7. Non è suscettibile di accoglimento, infine, l'istanza, formulata da , tendente ad ottenere la Controparte_1 condanna dell'appellante al risarcimento dei danni asseritamente subiti, ai sensi dell'articolo 96, comma primo, del codice di procedura civile, in mancanza dei presupposti all'uopo richiesti, tra i quali, oltre alla soccombenza totale della controparte, il dolo o la colpa grave e l'effettiva sussistenza di un vulnus scaturito dalla condotta denunciata (cfr., in ordine alle condizioni indispensabili per l'emissione di una condanna analoga a quella invocata da , Cass. civ. n. Controparte_1
10 6637/92, secondo la quale, ai fini dell'accoglimento di una domanda proposta ai sensi dell'articolo 96, comma primo, del codice di procedura civile, è necessario, oltre al presupposto della soccombenza totale della controparte, la quale deve avere tenuto un comportamento connotato dai caratteri del dolo o della colpa grave, che sia fornita la prova -come ricorda anche
Cass. civ. n. 9080/13- di avere realmente subito un vulnus in conseguenza del comportamento lamentato, oltre che della sua consistenza, almeno approssimativa, essendo possibile all'autorità giudiziaria adita attendere alla liquidazione equitativa dell'ammontare del pregiudizio sempre che l'esistenza di esso sia stata pienamente ed incontrovertibilmente dimostrata).
Né è possibile ipotizzare, per altro verso, l'applicazione dell'articolo 96, comma terzo, del codice di procedura civile, essendo pur sempre necessario, ai fini della concreta operatività di siffatto istituto, che emerga il dolo o la colpa grave della parte nei confronti della quale dovrebbe essere adottata la sanzione prevista dalla legge, se non addirittura l'abuso del processo conseguente al fatto di aver agito o resistito in giudizio pretestuosamente (cfr. Cass. civ. n.
20018/20), contrariamente a quanto è avvenuto nel caso di specie, in cui non è possibile affermare che tale circostanza sia emersa con certezza, a maggior ragione considerando che l'appellante si è limitato -nel corso del giudizio- a perorare i suoi assunti, non ancorati a difese -quantunque non fondate, per lo meno in grado di appello- del tutto astruse, illogiche o contraddittorie.
8. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
9. Il rigetto dell'appello impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
11 Repubblica numero 115 del 2012, come integrato dall'articolo
1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, la parte che abbia proposto un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla refusione, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese di lite, che liquida in euro 2.950,00 per
[...] compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo
13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
12 Salerno, 18 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Francesco Bruno dott. Aldo Gubitosi
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