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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/04/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA
nella causa iscritta al n. 4584 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Paola Finco
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti di comune accordo, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale per cui è divenuta intollerabile la convivenza,
intendono ora chiedere la separazione alle seguenti
1 CONDIZIONI
- i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, ponendo distinte residenze;
- la casa coniugale verrà venduta a terzi con rogito notarile fissato alla fine di febbraio 2025, il mutuo gravante sull'immobile verrà estinto contestualmente e il restante ricavato e il mobilio sarà ripartito tra i due coniugi in parti uguali;
- il sig. andrà a vivere dove egli vorrà portando con sè il CP_1
figlio , maggiorenne attualmente disoccupato e non economicamente Per_1
autosufficiente, e provvederà in via esclusiva al suo mantenimento;
- la sig.ra andrà a vivere dove ella vorrà portando con sè Controparte_2
la figlia minorenne;
Per_2
- la figlia maggiorenne , autosufficiente economicamente andrà a Per_3
vivere da sola;
- la figlia minorenne è affidata a entrambi i genitori i quali, Persona_4
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione,
potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà la residenza presso la madre Le decisioni di maggiore Controparte_2
interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
- il sig. potrà vedere e tenere con sè la figlia minore CP_1 Per_2
quando egli vorrà, previo accordo con la madre e in ragione delle esigenze scolastiche e di svago della figlia stessa. Le vacanze natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza;
- il sig. si obbliga a corrispondere a entro CP_1 Controparte_2
2 il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore , la somma di euro 150,00, da rivalutarsi annualmente Per_2
secondo l'indice Istat, oltre a contribuire alle spese straordinarie come indicato nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Vicenza, allegato E
nella misura del 50%;
- i coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di aver già regolato ogni pendenza tra di loro e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente;
- spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 13/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in UM EL SS (VI) in data 15.06.1995, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 18.03.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione della stessa presso la madre Per_2
ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
3 -neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo Per_2
e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze della minore;
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-il sig. andrà a vivere dove egli vorrà portando con sè il figlio , CP_1 Per_1
maggiorenne attualmente disoccupato e non economicamente autosufficiente, e provvederà in via esclusiva al suo mantenimento;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e CP_1 [...]
, uniti in matrimonio in UM EL SS (VI) in data 15.06.1995 CP_2
con atto trascritto al n. 6, parte II, serie A, ufficio 1, anno 1995 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di UM EL
SS (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche
4 ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese, stante la domanda congiuntamente proposta dalle parti.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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