Articolo 1 della Legge 5 marzo 1965, n. 154
Articolo 2
Versione
7 aprile 1965
Art. 1.
Alla lettera a) dell'articolo 6 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modificazioni, dopo le parole:
e non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra", sono aggiunte le seguenti: "sia dirette che indirette".
Entrata in vigore il 7 aprile 1965