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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1188/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 17:47, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1188/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TONI ATTILIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via san Francesco 17 57125 LIVORNO ITALIA presso il difensore avv. TONI ATTILIO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTI Controparte_1 P.IVA_1
MATTEO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI SECCATOI 18 50054 FUCECCHIO presso il difensore avv. BERTI MATTEO
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 13.12.2023 adiva il Giudice del lavoro affinché fossero Parte_1 accolte le seguenti conclusioni “a) Voglia accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, illegittima, nulla, inefficace la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente in data 18.5.23 e per l'effetto accertare e dichiarare illegittima, nulla, inefficace la trattenuta operata a titolo risarcitorio sulle buste paga da giugno a dicembre 2023 e, per l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Controparte_1
Montelupo F.no (FI) via dell'Industria n. 11 al pagamento e/o alla refusione in favore della ricorrente, dell'importo di € 1.000,00 o somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo;
b) Voglia accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, illegittima, nulla, inefficace la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente in data 7.2.23 e per l'effetto accertare e dichiarare illegittima, nulla, inefficace la trattenuta operata a titolo risarcitorio sulla busta paga di aprile
2023 e, per l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1 con sede in Montelupo F.no (FI) via dell'Industria n. 11 al pagamento e/o alla refusione in favore della ricorrente, dell'importo di € 248,76 o somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo”, con vittoria delle spese di lite.
Allegava il ricorrente di essere dipendente della a far data dal 23.10.2006 CP_1 Controparte_1 con mansioni di autista di livello C3 CCNL Trasporti e logistica applicato. Deduceva il di Pt_1 aver ricevuto, in data 14.2.2023, una contestazione disciplinare relativa ad un danno causato da esso ricorrente ad un veicolo nello svolgimento di una manovra;
chiariva l'attore di aver chiesto un'audizione orale che si svolgeva il 17.3.2023, mentre in data 18.5.2023 la società gli comunicava l'adozione del provvedimento del rimprovero scritto, richiedendo ad esso ricorrente il pagamento dell'importo della franchigia pari ad euro 1.000,00. L'odierno attore, quindi, lamentava la violazione dell'art. 32 del CCNL applicabile atteso che la sanzione avrebbe dovuto essere inviata entro e non oltre 20 giorni dalle giustificazioni e avrebbe dovuto specificare l'entità del danno. Il
poi, muove analoghe contestazioni avverso un'ulteriore contestazione datata 26.10.2022. Pt_1
Si costituiva la dichiarandosi pronta all'annullamento della sanzione del Controparte_1
26.10.2022 e, per il resto, contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte resistente evidenziava che l'audizione era avvenuta il 17 aprile e non il 17 marzo e che, nel caso di specie, l'audizione era avvenuta in modalità da remoto ed il termine di 20 giorni previsto in proposito dal CCNL, nel caso in cui il dipendente chieda di essere sentito a sua difesa, con collegamento da remoto e, quindi, con impossibilità materiale di immediata sottoscrizione del relativo verbale, deve intendersi decorrente dall'effettiva pagina 2 di 5 formalizzazione di tale adempimento, che nel caso di specie è addirittura avvenuto dopo l'irrogazione della sanzione.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati ed era infine discussa alla udienza odierna e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Deve anzitutto dirsi, avuto riguardo alla contestazione del 21.10.2022, che parte resistente con la propria costituzione si rendeva disponibile all'annullamento della stessa riconoscendone la tardività
(v. anche verbale di udienza del 30.10.2024), di talché sotto tale profilo, alla luce del riconoscimento della società convenuta, deve annullarsi detta sanzione e parte resistente deve essere condannata a restituire al ricorrente l'importo pari ad euro 248,76.
Avuto riguardo, poi, alla ulteriore contestazione del 14.2.2023 non può mancare di osservarsi che emerge dai documenti in atti che in data 17.3.2023 si teneva l'audizione orale richiesta dal Pt_1
(cfr. doc. 3 allegato al ricorso e doc. 4 allegato al ricorso, ovvero la sanzione, in cui si fa riferimento, nuovamente, alla data del 17.3.2023).
Parte resistente, con la propria costituzione ha dedotto che l'audizione del lavoratore si sarebbe tenuta il 17.4.2023 mentre l'irrogazione della sanzione è avvenuta, pacificamente, il 18.5.2024.
Deve allora evidenziarsi che l'art. 32 del CCNL applicabile prevede “Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore più grave del rimprovero verbale senza avergli preventivamente e per iscritto contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dovrà essere inviata al lavoratore tassativamente entro 20 giorni dalla data in cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto contestato.
7. Il lavoratore, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, potrà chiedere di essere sentito a sua difesa con la facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 8. La sanzione disciplinare dovrà essere inviata dall'impresa al lavoratore entro e non oltre 20 giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni stabilito dal precedente comma 7.” (v. doc. 1 allegato al ricorso).
Ora, a prescindere dalla circostanza che l'audizione verbale si sia tenuta il 17 marzo o il 17 aprile, è evidente che la sanzione del 18.5.2023 è stata comminata oltre il termine previsto dall'art. 32 del
CCNL, di talché in assenza di un legittimo provvedimento sanzionatorio, come previsto dal medesimo art. 32 del CCNL la società non poteva procedere ad alcuna richiesta di risarcimento
(“L'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il
pagina 3 di 5 provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno”) e spetta quindi al lavoratore la restituzione degli importi trattenuti a tale titolo.
In effetti, come chiarito dalla Suprema Corte, sebbene con riferimento ad un'ipotesi di licenziamento, “In tema di licenziamento disciplinare, la violazione del termine di cui all'art. 21, n. 2, comma 3, del c.c.n.l. gas e acqua del 2011, secondo cui, se il provvedimento disciplinare non viene emanato nei dieci giorni lavorativi successivi al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, le giustificazioni si riterranno accolte, non integra una mera violazione di natura procedimentale ma comporta la totale mancanza della giusta causa per effetto dell'ammissione del datore di lavoro dell'insussistenza della condotta illecita sanzionata;
ne deriva che, in tale ipotesi, la tutela applicabile è quella di cui all'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970 e non quella di cui al comma 6 della predetta norma.” (cfr. Cass., Sez. Lav., 21569/2018) (ma ancora “La violazione del termine per
l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, stabilito dalla contrattazione collettiva, è idonea a integrare una violazione della procedura di cui all'art. 7 st. lav., tale da rendere operativa - ove la sanzione sia costituita da un licenziamento disciplinare - la tutela prevista dall'art. 18, comma 6, dello stesso
Statuto, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, purché il ritardo nella comunicazione del predetto licenziamento non risulti, con accertamento in fatto riservato al giudice di merito, notevole e ingiustificato, tale da ledere in senso non solo formale ma anche sostanziale il principio di tempestività, per l'affidamento in tal modo creato nel lavoratore sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto e per la contrarietà del ritardo datoriale agli obblighi di correttezza e buona fede.” cfr. Cass., 10802/2023; v. anche, in senso conforme, Cass.
17113/2016 laddove ha affermato “La violazione del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, stabilito dalla contrattazione collettiva (nella specie, dall'art. 8, comma 4, del c.c.n.l. Metalmeccanici), è idonea a integrare una violazione della procedura di cui all'art.
7 st.lav., tale da rendere operativa la tutela prevista dall'art. 18, comma 6, dello stesso Statuto, come modificato dalla l. n. 92 del 2012.”).
Le superiori considerazioni risultano assorbenti di talché la domanda di cui al ricorso deve trovare accoglimento, potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida”
(desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass., SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a
Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti.
Tenuto conto che la resistente, sin dal momento della costituzione, ha riconosciuto la tardività del provvedimento disciplinare del 7.2.2023 e si è resa disponibile alla refusione delle somme trattenute a tale titolo e successivamente, in giudizio, si è resa disponibile ad annullare anche pagina 4 di 5 l'ulteriore sanzione e a restituire la somma pari ad euro 800,00 pare equa la compensazione integrale delle spese di lite ricorrendo, nel caso di specie, quelle gravi ed eccezionali ragioni richiamate dalla sentenza della Corte Costituzionale 77/2018.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado così definitivamente pronunciando:
a) dichiara l'illegittimità delle sanzioni disciplinari irrogate al ricorrente dalla Controparte_1 il 18.5.2023 e il 7.2.2023 e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore di
[...] dell'importo pari ad euro 1.248,76 oltre interessi come per legge;
Parte_1
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
LIVORNO, 26 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 17:47, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1188/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TONI ATTILIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via san Francesco 17 57125 LIVORNO ITALIA presso il difensore avv. TONI ATTILIO
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTI Controparte_1 P.IVA_1
MATTEO, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEI SECCATOI 18 50054 FUCECCHIO presso il difensore avv. BERTI MATTEO
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato in data 13.12.2023 adiva il Giudice del lavoro affinché fossero Parte_1 accolte le seguenti conclusioni “a) Voglia accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, illegittima, nulla, inefficace la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente in data 18.5.23 e per l'effetto accertare e dichiarare illegittima, nulla, inefficace la trattenuta operata a titolo risarcitorio sulle buste paga da giugno a dicembre 2023 e, per l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Controparte_1
Montelupo F.no (FI) via dell'Industria n. 11 al pagamento e/o alla refusione in favore della ricorrente, dell'importo di € 1.000,00 o somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo;
b) Voglia accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, illegittima, nulla, inefficace la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente in data 7.2.23 e per l'effetto accertare e dichiarare illegittima, nulla, inefficace la trattenuta operata a titolo risarcitorio sulla busta paga di aprile
2023 e, per l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1 con sede in Montelupo F.no (FI) via dell'Industria n. 11 al pagamento e/o alla refusione in favore della ricorrente, dell'importo di € 248,76 o somma maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo”, con vittoria delle spese di lite.
Allegava il ricorrente di essere dipendente della a far data dal 23.10.2006 CP_1 Controparte_1 con mansioni di autista di livello C3 CCNL Trasporti e logistica applicato. Deduceva il di Pt_1 aver ricevuto, in data 14.2.2023, una contestazione disciplinare relativa ad un danno causato da esso ricorrente ad un veicolo nello svolgimento di una manovra;
chiariva l'attore di aver chiesto un'audizione orale che si svolgeva il 17.3.2023, mentre in data 18.5.2023 la società gli comunicava l'adozione del provvedimento del rimprovero scritto, richiedendo ad esso ricorrente il pagamento dell'importo della franchigia pari ad euro 1.000,00. L'odierno attore, quindi, lamentava la violazione dell'art. 32 del CCNL applicabile atteso che la sanzione avrebbe dovuto essere inviata entro e non oltre 20 giorni dalle giustificazioni e avrebbe dovuto specificare l'entità del danno. Il
poi, muove analoghe contestazioni avverso un'ulteriore contestazione datata 26.10.2022. Pt_1
Si costituiva la dichiarandosi pronta all'annullamento della sanzione del Controparte_1
26.10.2022 e, per il resto, contestando le argomentazioni di cui al ricorso del quale, pertanto, chiedeva il rigetto. In particolare, poi, parte resistente evidenziava che l'audizione era avvenuta il 17 aprile e non il 17 marzo e che, nel caso di specie, l'audizione era avvenuta in modalità da remoto ed il termine di 20 giorni previsto in proposito dal CCNL, nel caso in cui il dipendente chieda di essere sentito a sua difesa, con collegamento da remoto e, quindi, con impossibilità materiale di immediata sottoscrizione del relativo verbale, deve intendersi decorrente dall'effettiva pagina 2 di 5 formalizzazione di tale adempimento, che nel caso di specie è addirittura avvenuto dopo l'irrogazione della sanzione.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati ed era infine discussa alla udienza odierna e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Deve anzitutto dirsi, avuto riguardo alla contestazione del 21.10.2022, che parte resistente con la propria costituzione si rendeva disponibile all'annullamento della stessa riconoscendone la tardività
(v. anche verbale di udienza del 30.10.2024), di talché sotto tale profilo, alla luce del riconoscimento della società convenuta, deve annullarsi detta sanzione e parte resistente deve essere condannata a restituire al ricorrente l'importo pari ad euro 248,76.
Avuto riguardo, poi, alla ulteriore contestazione del 14.2.2023 non può mancare di osservarsi che emerge dai documenti in atti che in data 17.3.2023 si teneva l'audizione orale richiesta dal Pt_1
(cfr. doc. 3 allegato al ricorso e doc. 4 allegato al ricorso, ovvero la sanzione, in cui si fa riferimento, nuovamente, alla data del 17.3.2023).
Parte resistente, con la propria costituzione ha dedotto che l'audizione del lavoratore si sarebbe tenuta il 17.4.2023 mentre l'irrogazione della sanzione è avvenuta, pacificamente, il 18.5.2024.
Deve allora evidenziarsi che l'art. 32 del CCNL applicabile prevede “Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore più grave del rimprovero verbale senza avergli preventivamente e per iscritto contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dovrà essere inviata al lavoratore tassativamente entro 20 giorni dalla data in cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto contestato.
7. Il lavoratore, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, potrà chiedere di essere sentito a sua difesa con la facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. 8. La sanzione disciplinare dovrà essere inviata dall'impresa al lavoratore entro e non oltre 20 giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni stabilito dal precedente comma 7.” (v. doc. 1 allegato al ricorso).
Ora, a prescindere dalla circostanza che l'audizione verbale si sia tenuta il 17 marzo o il 17 aprile, è evidente che la sanzione del 18.5.2023 è stata comminata oltre il termine previsto dall'art. 32 del
CCNL, di talché in assenza di un legittimo provvedimento sanzionatorio, come previsto dal medesimo art. 32 del CCNL la società non poteva procedere ad alcuna richiesta di risarcimento
(“L'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il
pagina 3 di 5 provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno”) e spetta quindi al lavoratore la restituzione degli importi trattenuti a tale titolo.
In effetti, come chiarito dalla Suprema Corte, sebbene con riferimento ad un'ipotesi di licenziamento, “In tema di licenziamento disciplinare, la violazione del termine di cui all'art. 21, n. 2, comma 3, del c.c.n.l. gas e acqua del 2011, secondo cui, se il provvedimento disciplinare non viene emanato nei dieci giorni lavorativi successivi al quinto giorno dal ricevimento della contestazione, le giustificazioni si riterranno accolte, non integra una mera violazione di natura procedimentale ma comporta la totale mancanza della giusta causa per effetto dell'ammissione del datore di lavoro dell'insussistenza della condotta illecita sanzionata;
ne deriva che, in tale ipotesi, la tutela applicabile è quella di cui all'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970 e non quella di cui al comma 6 della predetta norma.” (cfr. Cass., Sez. Lav., 21569/2018) (ma ancora “La violazione del termine per
l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, stabilito dalla contrattazione collettiva, è idonea a integrare una violazione della procedura di cui all'art. 7 st. lav., tale da rendere operativa - ove la sanzione sia costituita da un licenziamento disciplinare - la tutela prevista dall'art. 18, comma 6, dello stesso
Statuto, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, purché il ritardo nella comunicazione del predetto licenziamento non risulti, con accertamento in fatto riservato al giudice di merito, notevole e ingiustificato, tale da ledere in senso non solo formale ma anche sostanziale il principio di tempestività, per l'affidamento in tal modo creato nel lavoratore sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto e per la contrarietà del ritardo datoriale agli obblighi di correttezza e buona fede.” cfr. Cass., 10802/2023; v. anche, in senso conforme, Cass.
17113/2016 laddove ha affermato “La violazione del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, stabilito dalla contrattazione collettiva (nella specie, dall'art. 8, comma 4, del c.c.n.l. Metalmeccanici), è idonea a integrare una violazione della procedura di cui all'art.
7 st.lav., tale da rendere operativa la tutela prevista dall'art. 18, comma 6, dello stesso Statuto, come modificato dalla l. n. 92 del 2012.”).
Le superiori considerazioni risultano assorbenti di talché la domanda di cui al ricorso deve trovare accoglimento, potendosi quindi decidere sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida”
(desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., per il quale si rinvia a Cass., SS. UU., 8.5.2014, n. 9936 ed a
Cass., Sez. Lav., 28.5.2014, n. 12002), con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni attinenti alle eventuali ulteriori prospettazioni formulate dalle parti.
Tenuto conto che la resistente, sin dal momento della costituzione, ha riconosciuto la tardività del provvedimento disciplinare del 7.2.2023 e si è resa disponibile alla refusione delle somme trattenute a tale titolo e successivamente, in giudizio, si è resa disponibile ad annullare anche pagina 4 di 5 l'ulteriore sanzione e a restituire la somma pari ad euro 800,00 pare equa la compensazione integrale delle spese di lite ricorrendo, nel caso di specie, quelle gravi ed eccezionali ragioni richiamate dalla sentenza della Corte Costituzionale 77/2018.
P.Q.M.
Il Giudice di primo grado così definitivamente pronunciando:
a) dichiara l'illegittimità delle sanzioni disciplinari irrogate al ricorrente dalla Controparte_1 il 18.5.2023 e il 7.2.2023 e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore di
[...] dell'importo pari ad euro 1.248,76 oltre interessi come per legge;
Parte_1
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
LIVORNO, 26 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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