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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 13/09/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Emanuele De Gregorio Presidente
Dott. Maria Lucia Insinga Consigliere
Avv. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 198/2021 R.G. promossa in questo grado
DA
nata a [...] il [...], CF: ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], elettivamente domiciliata in Troina alla via Aldo
Moro n. 153 presso lo studio dell'avv. Doriana Saraniti (C.F. ) che C.F._2
la rappresenta e difende giusta procura come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in LB (EN) (P. IVA n° , P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
E nei confronti di con sede in Milano, Via Vittorio Betteloni, n. 2 (c.f. Controparte_2
) e, per essa, la sua procuratrice speciale in P.IVA_2 Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, rappresentata e difesa dagli Avvocati R. Calabresi del foro di Milano ed E. Gaboardi del foro di Firenze, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima;
APPELLATA in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede Controparte_4
legale in CI (C.F. e P.IVA ), nella qualità di nuova procuratrice speciale P.IVA_3
di società unipersonale con sede legale in Milano, rappresentata e Controparte_2 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. R. Sardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo;
INTERVENIENTE - VOLONTARIA
* * * * * *
Conclusioni delle parti
All'udienza cartolare del 27.03.2025 le parti costituite, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso:
Per l'appellante Allegra: “Si insiste nella riforma dell'impugnata sentenza (previo richiamo del c.t.u.), in accoglimento delle conclusioni formulate tutte in atto di appello, con vittoria di spese e competenze dei due gradi del giudizio”.
Per “in via principale: rigettare in toto l'appello proposto dalla Controparte_4
Signora poiché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte in Parte_1 narrativa e per l'effetto confermare la sentenza appellata n. 74/2021 emessa dal
Tribunale di Enna.
- in via istruttoria: respingere le richieste istruttorie dell'appellante poiché del tutto infondate, irrilevanti e inammissibili ai fini della decisione della presente causa.
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale di uno dei motivi di appello, condannare i fideiussori , , Parte_1 CP_5 [...]
e nei limiti degli importi massimi rispettivamente Controparte_6 Controparte_7
garantiti, in via riconvenzionale, pur, ove occorra, a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo e/o ingiustificato arricchimento, al pagamento in solido con la debitrice principale SI. , in favore di della somma di Parte_2 Controparte_2
€ 188.605,54 oltre interessi, come stabilito nella sentenza appellata, o della diversa somma, maggiore o minore, che sarà determinata all'esito dell'espletanda istruttoria.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 10.03.2015, la Parte_3 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificatole il 19.01.2015, con il quale la
Banca di Credito coop. ” di (di seguito banca), agendo in forza del CP_1 CP_1 contratto di mutuo sottoscritto in data 07.03.2008, a rogito del notaio in Troina, le Per_1 aveva intimato il pagamento della somma di € 189.183,87, oltre accessori.
Nella fattispecie, a garanzia dell'obbligazione restitutoria dell'importo di € 200.000,00 erogato dalla mutuante, si erano costituiti fideiussori, in via illimitata e solidale con la società, , e (sui beni dei quali era CP_5 Controparte_6 Controparte_7
stata iscritta ipoteca), nonché . Parte_1
A sostegno della proposta opposizione la società intimata eccepiva l'illegittima applicazione di interessi usurari e anatocistici e chiedeva che tutte le somme che a tale titolo erano state versate alla banca venissero imputate alla sorte capitale dovuta.
Si costituiva la , contestando ogni Controparte_8
addebito e chiedendo al Giudice di essere autorizzata a chiamare in causa i soci amministratori e in proprio, nonché le fideiubenti CP_5 Controparte_6
e nei confronti dei quali avanzava le medesime Controparte_7 Parte_1
conclusioni di condanna (in solido) rassegnate per la società opponente.
Il Tribunale di Enna disponeva in conformità ed i garanti, regolarmente costituitisi, contestavano le richieste avversarie condividendo le difese svolte dalla società garantita.
Frattanto, in forza di contratto stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 1 e 4 della legge 130/1999
(Legge sulla Cartolarizzazione), la di Controparte_8
, in data 29.12.2015, cedeva pro soluto ed in blocco alla (che CP_1 Controparte_9
interveniva in giudizio a mezzo della propria procuratrice un portafoglio di CP_10 crediti identificabile secondo i criteri indicati nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, parte II, n. 12 del 28.01.2016.
La cessionaria a propria volta, in virtù di un successivo contratto sottoscritto in data 11 dicembre 2018, cedeva a anch'essa intervenuta nel giudizio di primo Controparte_2
grado a mezzo di mandataria, un portafoglio di crediti identificabile in blocco, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda n. 147 del 20 dicembre 2018.
Non necessitando di particolari cure istruttorie, la causa veniva una prima volta introitata a sentenza ma il Tribunale di Enna, ritenuto necessario l'espletamento di una consulenza contabile, la rimetteva sul ruolo onde accertare la sussistenza del dedotto superamento del tasso soglia usura.
In esito al deposito dell'elaborato contabile redatto dalla c.t.u., dr.ssa la causa Per_2
veniva definita dal Tribunale di Enna con sentenza n. 74/2021, il cui dispositivo così Pa dispone: “Il giudice rigetta l'opposizione proposta da Parte_2 avverso l'atto di precetto notificato il 19.1.2015 su istanza di
[...]
e per l'effetto conferma Controparte_11
l'efficacia e la validità del precetto opposto.
Dichiara che in qualità di fideiussori , , CP_5 Controparte_6 [...]
e sono tenuti in solido con la debitrice principale CP_7 Parte_1 [...]
e li condanna, in solido fra loro e nei limiti degli importi Parte_3
massimi rispettivamente garantiti, a pagare a (e per essa a Controparte_2 CP_3
la complessiva somma di € 188.605,54, oltre interessi al tasso CP_3
convenzionalmente pattuito sulla quota capitale residua dal 23.12.2014 sino all'effettivo soddisfo.
Compensa integralmente tra tutte le parti le spese processuali (ivi comprese quelle di ctu, già liquidate nella misura di cui al decreto in atti)”.
Lamentando l'ingiustizia e l'erroneità del gravato provvedimento, con Parte_1 atto di citazione in appello notificato nel luglio del 2021, ne ha chiesto l'integrale riforma con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
Radicatosi il contraddittorio, la cessionaria del credito costituitasi a Controparte_2
mezzo di procuratrice, ha contestato, perché infondate, le censure mosse dalla parte appellante alla gravata sentenza, della quale ha chiesto per contro la conferma, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Con ordinanza del 10.03.2022, la Corte ha rigettato l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte appellante ed ha rinviato la causa per la decisione.
In data 07.02.2025, si è costituita in giudizio quale nuova mandataria, Controparte_4
giusta procura in atti, di Controparte_2
All'udienza cartolare del 27.03.2025, mediante il deposito di note di trattazione scritta, sono state raccolte le conclusioni delle parti e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare la parte appellante eccepisce (per la prima volta) il difetto di legittimazione attiva delle “intervenute”, e attesa Controparte_9 Controparte_2
l'insussistenza di prova della loro qualità di cessionarie del credito in contestazione, ab origine vantato dalla . Controparte_8 Sostiene in particolare che “ha dichiarato di essere cessionaria di un Controparte_2
portafoglio di crediti in blocco, ceduti da giusto avviso pubblicato sulla CP_9
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 147 del 20.12.2018, avviso che
ha allegato alla memoria di costituzione. CP_2
però, non ha mai prodotto il contratto di cessione, tale da dare contezza CP_2 che tra i crediti ceduti vi è anche quello per cui è causa”, sicché “a causa di tale carenza probatoria, non si ha certezza alcuna che tra le due cessioni, che si sono susseguite, sia ricompreso anche il credito derivante dal predetto contratto di mutuo, con conseguente carenza di titolarità in capo all'odierna intervenuta, ultima cessionaria, ”. CP_2
L'eccezione è destituita di ogni fondamento e non merita favorevole apprezzamento.
Al riguardo giova richiamare anzitutto la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del
D.lgs. n° 385/1993, è sufficiente, per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. n° 4277/2023; Cass. n° 31188 /2017; etc.).
L'art. 58 dianzi citato, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco», detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, sia perché ne subordina l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, sia perché dispone che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c.
E tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive.
Giova ricordare al riguardo che è stata anche prevista l'emanazione di istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per
“rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, e, al contempo, ha chiarito che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti”
(cfr. Circ. n° 229/1999)
La possibilità, del resto, di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere «determinato o determinabile», non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. ex multis: Cass. n° 5385/2011; Cass. n° 18361/2004; etc).
Nella specie, la , nell'avviso di Controparte_8
cessione (doc. 5), ha dato atto di aver ceduto alla un portafoglio di Controparte_9
crediti pecuniari per capitale, interessi e spese, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/1999 e 58 del TUB, costituito da crediti pecuniari di titolarità della prima vantati nei confronti di debitori (i “Debitori Ceduti”) e selezionati dalla TE sulla base dei seguenti criteri generali:
(a) i relativi finanziamenti siano denominati in Euro;
(b) i relativi contratti di finanziamento siano regolati dalla legge italiana;
(c) i relativi Debitori Ceduti siano stati segnalati come in sofferenza nella Centrale dei
Rischi di Banca d'Italia entro la Data di Valutazione;
(e) i relativi Debitori Ceduti presentavano, alla Data di Valutazione, una esposizione complessiva nei confronti del TE (ai sensi dei finanziamenti e di qualunque altro rapporto creditizio in essere tra il TE e tale Debitore Ceduto) di importo non superiore a Euro 252.382; etc” (pag. 16 doc. 5 produzione appellata)
Trattasi, quindi, di catalogazione comprensiva del credito per cui si procede, il quale deriva, è bene ricordarlo, da un contratto di mutuo stipulato dalla Banca cedente anteriormente al 28/01/2016 (data di pubblicazione della G.U.).
Le medesime considerazioni valgono anche per la cessione del credito in questione da a dal momento che anche l'avviso pubblicato sulla Controparte_9 Controparte_2
G.U. del 20.12.2018 individua perfettamente la categoria e la natura dei crediti ceduti
(doc. 6 produzione parte appellata).
Ed infine, a giustificare vieppiù la costituzione in giudizio della a Controparte_2
mezzo della mandataria e la titolarità del credito in contestazione, ben valgono le
“dichiarazioni di cessione” a firma dei legali rappresentanti rispettivamente dell'originaria creditrice, , e della Controparte_8 CP_9 [...]
CP_
dalle quali emerge inequivocabilmente la regolarità della cessione del credito in questione operata in favore della (cfr. documenti nn. 7 e 8 Controparte_2
produzione parte appellata).
Con il secondo motivo di gravame censura la sentenza di primo grado Parte_1 per aver ritenuto “tardiva l'eccezione di nullità dell'obbligazione accessoria di garanzia rilasciata dai terzi chiamati in causa, in quanto sollevata per la prima volta in comparsa conclusionale”.
In particolare, richiamando il disposto dell'art. 1421 c.c. per il quale “la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice”, sottolinea l'errore nel quale - a suo dire - è incorso il giudice di prime cure, per non avere dichiarato la nullità assoluta della prestata fideiussione per via della conformità del modello contrattuale sottoscritto allo schema ABI del 2002; modello le cui clausole, con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/05/2005, sono state qualificate come illegittime perché in contrasto con la normativa Antitrust (art. 2 lett. A) della Legge n.
287/1990), in quanto frutto di un'intesa bancaria a monte preclusiva del diritto del singolo contraente di poter scegliere tra diversi prodotti in concorrenza.
Soggiunge, infine, che l'eccezione in parola “non rientra di certo tra quelle in senso stretto riservate all'iniziativa delle parti, ma tra quelle che sono demandate ai poteri del giudice che le può rilevare in ogni fase e grado del giudizio”.
Anche la superiore doglianza è infondata e non può scalfire l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, in quanto si basa su di un fatto che non è stato tempestivamente allegato dagli opponenti.
Deve osservarsi al riguardo che, al fine di provare i fatti costitutivi della dedotta nullità, non poteva prescindersi dalla produzione in giudizio – oltre che del contratto di fideiussione dal quale risultano le clausole cui si è dianzi fatto cenno –del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 e del modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003.
Intervenendo “in subiecta materia”, la giurisprudenza di merito si è così espressa: “il primo costituisce, infatti, un provvedimento amministrativo emesso da un'Autorità indipendente, che sfugge al principio iura novit curia in quanto privo di carattere
“normativo”; il secondo, necessario per verificare la corrispondenza delle clausole presenti nella fideiussione a quelle oggetto di censura da parte della Banca d'Italia con il predetto provvedimento n. 55/2005, costituisce un provvedimento di una associazione di categoria e, come tale, non può essere certo annoverato tra le fonti del diritto” (Così
Tribunale di Padova n. 453 del 2.3.2020).
Ebbene tale produzione documentale, che avrebbe dovuto avvenire ritualmente nel rispetto delle barriere preclusive stabilite dal Codice di procedura civile, ossia entro lo scadere del termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. (all'epoca vigente), nel caso di specie non
è stata affatto effettuata e, in tal modo, tale carenza probatoria ha impedito al giudice di prime cure di rilevarla ex officio.
Ma, a parte ciò, le argomentazioni svolte dalla parte appellante a sostegno dei propri assunti non possono essere in alcun modo condivise anche alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte nella pronuncia a Sezioni Unite n. 41994/2021, con la quale, risolvendo un precedente contrasto, è stata confutata la tesi della nullità assoluta della fideiussione che riproduce le clausole dello schema ABI.
Se si tiene conto infatti dell'epoca di sottoscrizione della fideiussione in argomento (anno
2008), deve fermamente negarsi la natura di prova privilegiata al provvedimento n.
55/2005 della Banca d'Italia, il quale ha fatto unicamente riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame dell'Autorità di vigilanza (e cioè alle fideiussioni stipulate tra ottobre 2002 e maggio 2005 periodo cui è stata limitata l'istruttoria), sicché, al fine di ottenere la declaratoria di nullità, le parti appellanti avrebbero dovuto allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio e di cui all'art. 2 della l. 287/1990.
Nel caso di specie, nessuna prova è stata fornita sull'asserita circostanza che la prestata fideiussione costituiva un contratto a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, talché appare evidente come, nel caso di specie, sia ravvisabile una palese violazione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., che imponeva alla parte appellante di provare la ricorrenza dei presupposti della dedotta nullità, e cioè l'esistenza di un'intesa tra diversi istituti di credito, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia in parola, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato, attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie.
Se perciò, da un lato, deve ritenersi la nullità delle fideiussioni stipulate in conformità allo schema di contratto predisposto dall'associazione bancaria italiana nell'ottobre 2002 per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali, dall'altro non può ritenersi la nullità dei contratti di fideiussione (come quello in esame) successivi all'anzidetto intervento dell'Autorità di vigilanza, nei quali non vi è alcun oggettivo richiamo alla deliberazione dell'associazione delle imprese bancarie di approvazione del modello standardizzato di fideiussione omnibus.
E, al riguardo, merita di essere condivisa una pronuncia del Tribunale di Milano che, sull'argomento, ha affermato che in assenza di un provvedimento di natura sanzionatoria emesso dall'autorità di vigilanza competente (ora l'AGCM) nei confronti della banca convenuta o di altro istituto di credito, che abbia accertato l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 comma 2, lettera a) della L. n° 287/1990, relativa alla formulazione uniforme dei contratti di fideiussione contenenti le tre clausole
(art.2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI), l'onere probatorio relativo all'esistenza di una intesa illecita in violazione della concorrenza all'epoca della stipula dei contratti di fideiussione grava sulla parte attrice che ha eccepito la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust (cfr. Trib. Milano n. 6441 del 20/07/2022).
E tanto basta ad escludere la dedotta nullità della prestata fideiussione.
Con i restanti motivi di impugnazione, censura poi la sentenza di primo Parte_1
grado per avere ritenuto che il mutuo in argomento non era caratterizzato da interessi usurari e rileva altresì l'errore del giudice di prime cure “per non avere applicato alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 1815 comma 2 c.p.c., quanto e piuttosto l'art.
1224 c.c. che comportava l'applicazione del tasso di interesse nella misura lecitamente pattuita”. Sollevando, sul punto, una serie di doglianze relative alla presunta usurarietà degli interessi moratori del contratto di mutuo ed all'anatocismo, richiama la relazione integrativa del proprio c.t.p. immotivatamente disattesa, a suo dire, dal Tribunale di Enna.
Le succitate doglianze, però, presentano evidenti profili di inammissibilità perché genericamente reiterative delle ragioni e/o eccezioni proposte e respinte in primo grado, senza che sia stato censurato il tessuto argomentativo fornito al riguardo dal Tribunale.
Si premette anzitutto che, per consolidata giurisprudenza, “la consulenza tecnica di parte costituisce mera allegazione difensiva di contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio che, se non esplicitamente confutata in sentenza, deve per implicito essere ritenuta disattesa, in quanto la stessa costituisce un mero argomento di prova”. (Cassazione civile, sez. II, 28/08/2024, n. 23254).
Il giudice di merito, infatti, se aderisce alle conclusioni del CTU che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi del CTP, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non occorre che si soffermi altresì sulle allegazioni contrarie del CTP, le quali –anche se non espressamente confutate- restano implicitamente disattese in quanto incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, atteso che le critiche di parte che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal CTU si risolvono in semplici argomentazioni difensive.
Tanto precisato, si osserva a questo punto che la nominata CTU, dopo aver esaminato nel contraddittorio tra le parti la documentazione versata in atti, all'esito di un percorso logico- argomentativo che, risultando esente da incongruenze o incompletezze anche con riferimento alle risposte alle osservazioni proposte dal consulente di parte degli opponenti, non ha offerto al Tribunale -ed anche a questo Collegio - motivo alcuno per discostarsene, ha rilevato come gli interessi corrispettivi e quelli moratori pattuiti in contratto rispettino le soglie di usura.
Le parti, invero, hanno pattuito un tasso di interesse corrispettivo annuo variabile con una maggiorazione di 1,30 punti in più dell'Euribor, riferito al mese precedente rispetto alla stipula del contratto. Atteso che il suddetto parametro alla data di riferimento era pari al
4,416%, il tasso di interesse applicato al contratto è stato del 5,716% e, pertanto, inferiore al tasso soglia dell'8,625%, all'epoca vigente.
Quanto alla doglianza relativa all'indeterminatezza dell'Euribor, è ben noto il dibattito giurisprudenziale che si è sviluppato sul punto, ma ad avviso di questa Corte è preferibile l'orientamento secondo cui il requisito della pattuizione scritta degli interessi ultralegali, prescritta dall'art. 1284 c.c., viene ritenuto soddisfatto anche per relationem, non essendo necessario che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso di interesse pattuito.
Il riferimento all'Euribor, in particolare, non genera affatto indeterminatezza del tasso, posto che il tasso di interesse non può considerarsi indeterminato laddove gli interessi corrispettivi siano fissati con rinvio per relationem al tasso Euribor che costituisce un indice determinabile in modo costante e certamente sottratto a qualsiasi rischio di determinazione unilaterale a cura della sola banca.
Gli interessi di mora, invece, sono stati pattuiti nella misura del tasso contrattuale al momento della mora, aumentato di due punti, ma essi, come accertato dallo stesso ausiliare, sono rimasti al di sotto del tasso - soglia fissato dalla legge anti-usura.
Sul punto va peraltro ricordato che, sebbene il divieto di pattuizioni usurarie si estenda a tutti i tipi di interesse - siano essi corrispettivi o moratori - indipendentemente dalla loro classificazione, il giudizio di usurarietà deve essere svolto separatamente per le due tipologie di interessi, poiché quelli corrispettivi attengono alla fase fisiologica del rapporto, mentre quelli moratori vengono in rilievo solo nella successiva ed eventuale fase patologica dello stesso. Se così è, non può condividersi la tesi sostenuta dalla difesa della parte appellante, secondo cui tale tasso dovrebbe essere raffrontato col tasso soglia, semplicemente considerato, dal momento che, nella specie, tenuto conto di quanto chiarito da Cass. S.U.
19597/2020, la valutazione dell'usurarietà deve essere effettuata, in concreto, sulla base del tasso soglia determinato incrementando il TEGM della percentuale del 2,1%.
Sicché, applicando la precisata maggiorazione al TEGM del 5,960%, si arriva ad un tasso d'interesse dell'8,06% che, per effetto dell'aumento della metà, arriva al tasso soglia usura per gli interessi moratori del 12,09 %, ben superiore a quello moratorio del 7,716% previsto in contratto.
Scrive sul punto il CTU: “...il tasso di mora applicato dalla banca sugli interessi di mora liquidati successivamente alla risoluzione del mutuo è risultato sistematicamente inferiore alle soglie di legge tempo per tempo vigenti (peraltro calcolate senza tenere conto di alcuna maggiorazione, ovvero operando nella prospettiva più sfavorevole per l'istituto mutuante)”.
E tanto basta ad escludere anche la dedotta usurarietà del tasso di mora.
Ma anche a volere accedere alla tesi della parte appellante, si osserva che il superamento del tasso soglia antiusura e la conseguente nullità di una specifica clausola contrattuale, non determina la gratuità dell'intero contratto poiché persiste l'obbligo di corrispondere gli interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1224 c.c.
Ciò in quanto l'art. 1815, comma 2, c.c., si riferisce esclusivamente agli interessi corrispettivi, non trovando applicazione per gli interessi moratori convenzionali. Pertanto, nella situazione di superamento del tasso soglia previsto dalla normativa antiusura, la disposizione dell'articolo 1815, comma 2, incide solamente sulle clausole contrattuali che contemplano interessi usurari senza travolgere le altre pattuizioni.
Infatti il superamento del tasso soglia antiusura e la conseguente nullità di una specifica clausola contrattuale, non determina la gratuità dell'intero contratto poiché persiste l'obbligo di corrispondere gli interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1224 c.c. Ciò in quanto l'art. 1815, co. 2, c.c. si riferisce esclusivamente agli interessi corrispettivi, non trovando applicazione per gli interessi moratori convenzionali”. (Cass. civile, sez. I 03/11/2023, n.
30581).
Ancora, non colgono nel segno le generiche ed imprecise deduzioni dell'appellante relative al “piano di ammortamento alla francese”, con le quali si sostiene apoditticamente che “il calcolo alla francese comporta necessariamente l'applicazione degli interessi sugli interessi e quindi l'anatocismo!” In tema di mutuo si osserva anzitutto come il “sistema di ammortamento alla francese” non potrebbe mai configurare anatocismo, poiché gli interessi sono calcolati sul debito residuo e azzerati ad ogni scadenza, e la capitalizzazione composta degli interessi rappresenta una legittima modalità di quantificazione della prestazione, conforme agli artt. 1815 e 1820 c.c. L'ammortamento alla francese, infatti, non ha alcuna attinenza con l'anatocismo in quanto, ad ogni scadenza, il debitore azzera la misura degli interessi generati che, quindi, non possono produrne altri. In argomento è appena il caso di richiamare una recente pronuncia del Supremo Collegio: “Nel sistema alla francese, il regime di capitalizzazione composta del rimborso non comporta l'effetto anatocistico. La capitalizzazione composta è considerata un modo per calcolare la somma dovuta in base al contratto, e non genera interessi sul periodo precedente o successivo.
Inoltre, la mancanza di indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta degli interessi in un contratto di mutuo bancario non comporta la nullità parziale del contratto”. (Cassazione civile, sez. I 10/07/2025, n. 18835)
Alla stregua delle superiori considerazioni, l'appello non può dunque essere accolto e la sentenza del primo giudice deve essere confermata.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano, in favore di (C.F. ), già con la procuratrice Controparte_12 P.IVA_2
ora rappresentata dalla procuratrice , Controparte_13 Controparte_4
in base agli atti, tenuto conto del valore dichiarato della controversia, applicando i parametri del D.M. 55/2014 nel testo vigente, in € 10.000,00 per compenso (€
3.000,00 per la fase di studio, € 2.000,00 per quella introduttiva ed € 5.000,00 per quella decisoria), oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
Nulla per le spese del grado di appello nel rapporto processuale tra l'appellante e la appellata in quanto Controparte_1 quest'ultima non si è costituita.
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico dell'appellante, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza del Tribunale di Enna n°
74/2021, pubblicata in data 15 febbraio 2021, impugnata da . Parte_1 Condanna l'appellante a rifondere le spese processuali del presente Parte_1
grado in favore di (C.F. ), già con la procuratrice Controparte_12 P.IVA_2
ora rappresentata dalla procuratrice , Controparte_13 Controparte_4 che liquida in € 10.000,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali,
i.v.a. e c.p.a. se dovuti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello, ove dovuto.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì 10 settembre 2025.
L'ESTENSORE (Mag. Aus.) IL PRESIDENTE
Avv. Alberto Lo Giudice Dott. Emanuele De Gregorio