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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/06/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 12/06/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.498/2016 R.g.
Tra
n.27.11.1960 Parte_1 C.F._1
n.04.09.1977 ( ) Parte_2 C.F._2
n.11.02.1981 Parte_3 C.F._3
n.07.03.1983 ) Parte_4 C.F._4
Rappresentati e difesi dall'avv.ta Tornatora Francesca
RICORRENTE
E
in p.l.r..p.t.(P.I. ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni Matteo Giorgio Raimondo
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIR ITTO
Con ri corso i scritt o in data 29/ 02/ 2016 , deposi tat o in dat a 29/02/2016,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti concl usioni : Nel merito: 1) acccrtare che il Sig. ha Parte_5
prestato pr esso i 319 ore di l avoro straordi nari o CP_1 Controparte_1
durante gli anni 2010 e 2011; 2) conseguentement e condannare il
[...]
al pagamento di €. 5.377,00 oltre interessi e rivalutazione Controparte_1
monetaria fino all a data del s oddi sfo;
In via subordi nata_c per ingiusti ficato arri cchimento: C ondannare il l pagamento dell a Controparte_1 somma di € 5.377,00 a titolo di indebito arricchimento, conseguente al lavoro 1 straordinario prestat o dal Sig. . Con vitt oria di spese, diritti ed Parte_5
onorari del pr es ent e procedi mento da distrarsi a favore del procurator e cost ituit o.
Part e resist ent e, cos tituit asi in gi udi zio, ha rassegnato le concl usioni di cui all a m emori a difensi va.
La cont roversi a oggetto del presente gi udi zio è st at a t ratt at a nel corso dell e udi enze tenut esi dal 22.02.2017 al 21.10.2020 , cel ebrate dai m agi strati di volt a in volta ass egnat ari del giudi zi o.
Il Giudi ce s crivent e – imm esso nell'eserci zi o dell e funzioni giurisdi zi onali presso l'intestato Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto all e udienze del 19.10.2022 , 04.10.2023, 05.06.2024, 06.11.2024, e all'udienza del 04.06.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127terc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto dell a rit uale comuni cazi one all e parti del decreto reso ex art .127t erc.p.c., preso att o del deposito di not e scritt e ent ro il t erm ine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidi bil e allo st at o degli atti ha adottat o l a sent enza con cont est uale motivazione, di cui dispone l a com uni cazi one all e parti, nei t ermini di seguito precisati.
I ricorrenti agis cono quali eredi del prest atore , deceduto il 12 CP_2
luglio 2014; gli odierni ri correnti deducono che i l prest atore, dal m arzo 2010 al novem bre 2011 ha svolto l avoro st raordi nario, accert at o con det erminazione del dicembre 2014. In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore ha diritto al pagamento della prestazione resa per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, ove sia eseguita con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro o di chi abbia il potere di conformare la relativa prestazione e, comunque, non insciente o prohibente domino o in modo coerente con la volontà del soggetto preposto, a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto dei limiti e delle regole sulla spesa pubblica, che possono incidere, eventualmente, sulla responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione, atteso che tale consenso è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c.. L'esecuzione di detta prestazione può essere dimostrata anche tramite testi, a prescindere da quanto previsto dall'art. 3, comma 83, della legge n. 244/2007, in base al quale le pubbliche amministrazioni non
2 possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze (Cassazione civile sez. lav., 26/02/2025, n.4984). In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto, che presuppone la previa autorizzazione dell'amministrazione, spetta al lavoratore anche laddove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l'art. 2108c.c., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario se debitamente autorizzato e che, dunque, rispetto ai vincoli previsti dalla disciplina collettiva, la presenza dell'autorizzazione è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126
c.c. (Cass., Sez. L, n. 23506 del 27 luglio 2022).
Dalla giurisprudenza menzionata, emerge come, nel pubblico impiego contrattualizzato,
l'autorizzazione della P.A. sia necessaria perché il dipendente possa prestare lavoro straordinario.
Nel caso di specie il ricorso non può trovare accoglimento, attesa l'assenza di una autorizzazione preventiva, essendo stato il predetto lavoro straordinario preso in esame dall'Ente successivamente allo svolgimento della prestazione. Il ricorso in quanto infondato va rigettato.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 12 giugno 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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