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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/06/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio, nelle persone di:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia RIZZO Presidente
2) Dott. Fabrizio COSENTINO Consigliere
3) Avv. Rosario Maria GIUFFRÈ Giudice Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 705 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022 e vertente
TRA
Sig.ra rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Procopio in virtù di Parte_1 procura allegata all'atto di citazione in appello ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Davoli (CZ) Largo F.lli Bandiera, s.n.c.
APPELLANTE
CONTRO I Sigg. , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4 rappresentati e difesi dall'avv.Giuseppe Criscuolo in virtù di procure allegate
[...] alla comparsa di risposta in riassunzione ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito in Roma, via Della Scrofa, n. 39
APPELLATI
Sulle seguenti CONCLUSIONI:
Per l'appellante :“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis Parte_1 rejectis, in riforma della Sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1810/2021: In via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi spiegati in parte motiva. Nel merito ed in accoglimento delle motivazioni dell'atto di appello: In via principale: accertare per tutti i motivi indicati nel presente gravame l'inadempimento contrattuale posto in essere dal Sig. Pt_2
o la nullità del contratto intercorso tra le parti e per l'effetto, in totale riforma della
[...] impugnata sentenza: - dichiarare risolto e/o nullo il contratto di compravendita e sempre per l'effetto:- condannare parte appellata a restituire la somma di euro 7.000,00, oltre interessi dal dì del pagamento al soddisfo alla Sig.ra od a quella Parte_1 diversa, che potrà essere maggiore oppure minore, ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento dell'adito Collegio. - In via secondaria e meramente residuale: rilasciare altro provvedimento, comunque, idoneo a produrre l'effetto devolutivo della sentenza di primo grado nei capi in cui è sfavorevole alle ragioni dell'appellante.”
Per gli appellati , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
e :“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello in intestazione, alla luce delle Controparte_4 motivazioni esposte nel presente atto, e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: In via preliminare al merito - accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dalla Sig.ra avverso la sentenza n. 1810/2021 Parte_1 del Tribunale Civile di Catanzaro per violazione dell'art. 342 c.p.c. alla luce delle disposizioni di cui all'art. 348 bis c.p.c.; In subordine, e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di inammissibilità dell'avverso gravame: - rigettare comunque l'appello proposto dalla Sig.ra in quanto infondato Parte_1 sia in fatto che in diritto alla luce di tutte le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.1810/2021 emessa dal Tribunale Civile di
Catanzaro - Dr.ssa Renda, pubblicata in data 14/12/2021, con successivo decreto di correzione del 2/3/2022. In ogni caso con condanna della controparte al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre IVA (se dovuta), C.P.A.
e spese forfetarie come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore ex art.
93 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22.4.2014, la sig.ra evocava Parte_1 in giudizio, innanzi al Tribunale civile di Catanzaro, il Sig. per ivi Parte_2 sentirlo condannare alla restituzione, in suo favore, della somma di € 7.000,00 versata a titolo di acconto sul prezzo finale di una vendita di fatto mai perfezionata.
A fondamento della propria domanda, parte attrice deduceva di aver stipulato con il convenuto, in data 18 agosto 2003, una scrittura privata avente ad oggetto la vendita di un lotto edificabile, individuato catastalmente al Fogl. 8, part.lla 1238 (ex180A) del
Comune di San Sostene Marina (CZ) in virtù della quale la promissaria acquirente avrebbe effettuato due pagamenti in favore del promittente venditore, rispettivamente di importo pari ad € 5.000,00 e ad € 2.000,00, a titolo di anticipo sul totale del costo di acquisto dell'immobile.
Aggiungeva, altresì, che le parti stabilivano che l'importo complessivo della compravendita sarebbe stato determinato in un secondo momento a seguito del frazionamento del terreno che il promittente venditore si impegnava a far eseguire entro la fine del mese di agosto 2003, e che avevano fissato la stipula del rogito entro il 31.12.2004. Concludeva quindi parte attrice, rilevando che il contratto definitivo non era mai stato stipulato per l'inadempimento del convenuto, e chiedeva pertanto la restituzione della somma da questi, a suo dire, indebitamente trattenuta.
Si costituiva il sig. con comparsa di costituzione e risposta e con Parte_2 domanda riconvenzionale con la quale eccepiva l'infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto. In via riconvenzionale, previo accertamento della responsabilità esclusiva della Sig.ra chiedeva il risarcimento del danno per Parte_1 inadempimento per la mancata conclusione del contratto definitivo.
La causa veniva istruita su base documentale e prova per testi.
All'udienza del 16.12.2020 la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art
190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 1810/21, pubblicata in data 14.12.2021, poi corretta in data 2.3.2022, definitivamente pronunciandosi sulla domanda promossa da statuiva: “1. Rigetta la domanda attrice;
2. Accoglie la Parte_3 domanda riconvenzionale e, per l'effetto, riconosce al Sig. il diritto a Parte_2 trattenere la somma ricevuta come caparra, a titolo di risarcimento del danno. 3.
Condanna parte attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese legali che si liquidano in forza del d.m. 55/2014 in € 1.378,00 oltre accessori di legge.”
Avverso detta sentenza ha proposto appello la sig.ra con atto di Parte_4 citazione notificato il 3 maggio 2022 per le seguenti ragioni:
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante contesta al giudice del primo grado di aver posto a fondamento della propria decisione di rigetto della domanda le sole dichiarazioni rese dai testi di parte convenuta tralasciando di tener conto del contenuto della scrittura privata dalla quale risulterebbe che le parti avrebbero dovuto stipulare un contratto preliminare integrativo di vendita entro il mese di agosto 2003, con il quale determinare l'area della vendita e l'importo. Insiste, quindi, nell'evidenziare che la mancata stipulazione del contratto sia stata causata dall'inadempimento di parte appellata per non aver provveduto al frazionamento per come pattuito, ossia entro il mese di agosto 2003. Con il medesimo motivo evidenzia, altresì, che il giudice avrebbe dovuto anche dichiarare la nullità del contratto e ciò in quanto i dati oggetto della nota integrativa assurgevano ad elementi essenziali del contratto sicchè la mancanza di essi ne avrebbe determinato la nullità che il giudice avrebbe, quindi dovuto rilevare.
2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante sostiene che il giudice del primo grado avrebbe erroneamente interpretato il contratto. Precisa l'appellante che la somma di
€ 7.000,00 era stata a suo tempo versata a titolo di acconto e non quale caparra, sicchè il giudice avrebbe dovuto ordinare agli allora convenuti la restituzione in suo favore, anziché consentire al convenuto di trattenerla a titolo di risarcimento del danno.
Si è costituito in giudizio il sig. con comparsa di risposta del Parte_2
17.09.2022, con la quale ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
Con note di trattazione scritta del 15 settembre 2023 è stato comunicato il decesso sig. con conseguente interruzione del procedimento. Parte_2 Con ricorso in riassunzione, depositato in data 29 gennaio 2024, parte appellante ha riassunto il giudizio e notificato l'atto agli eredi del Sig. i Parte_2 quali si sono costituiti con atto del 16 settembre 2024 deducendo, preliminarmente,
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. di cui hanno chiesto il rigetto e l'integrale conferma della sentenza impugnata.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17 settembre 2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c con il deposito di note di trattazione scritta, con ordinanza del 30 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'odierno appello ex art. 342 c.p.c, sollevata da parte appellata.
Osserva il Collegio che, alla luce della consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite,
l'odierno atto di appello si sottrae ad una pronuncia di inammissibilità ai sensi del succitato articolo, in quanto l'atto consente di comprendere i punti contestati della sentenza impugnata e le parti di sentenza che si intendono impugnare, nonché le dovute argomentazioni sotto il profilo fattuale e di diritto sulla base delle quali parte appellante ritiene illegittima la pronuncia di primo grado.
Passando al merito del gravame, entrambi i motivi non sono meritevoli di pregio e appaiono, pertanto, inidonei a giustificare la censura della sentenza gravata per le ragioni di seguito esplicitate.
Contrariamente a quanto denunciato da parte appellante la mancata conclusione della vendita del terreno in questione non può essere imputata alla negligenza dell'allora promittente acquirente sig. nell'avviare le pratiche del frazionamento del terreno Pt_2 su indicato, in quanto la sua buona fede viene confermata dalla documentazione prodotta in primo grado e nello specifico dalla lettera inviata dalla Regione Calabria –
Dipartimento Lavori Pubblici ed Acqua con la quale l'ente regionale, in riscontro ad istanza del Sig. ha espresso parere favorevole al piano di lottizzazione, Pt_2 includente il terreno che l'appellante avrebbe dovuto acquistare.
Diversamente, non risulta dagli atti di causa che l'appellante avesse interesse alla conclusione della scrittura definitiva. Ciò si evince dalla circostanza non contestata che la stessa, contravvenendo all'impegno assuntosi nella scrittura privata non hai mai provveduto ad indicare il nominativo del notaio di fiducia che avrebbe dovuto provvedere al rogito del 2004.
Né tantomeno è possibile desumere la prova della volontà dell'attrice/appellante di addivenire alla stipula dell'atto definitivo dalle lettere con le quali la medesima ha chiesto la restituzione della somma oggetto dell'odierno richiesta di restituzione, essendo tali lettere risalenti al 2009 e al 2013 e quindi a distanza di molti anni da quando il rogito avrebbe dovuto essere stipulato.
Appare pertanto condivisibile la decisione cui è pervenuto il giudice del primo grado il quale ha ritenuto che la parte inadempiente non fosse il promittenete alienante sig. in quanto ha accertato, attraverso i documenti prodotti dai convenuti, che il Pt_2 frazionamento del lotto, seppur non nel mese di agosto 2003, ma nel mese di settembre
2003 era comunque stato realizzato.
Tale circostanza, unita alle dichiarazioni rese in fase istruttoria dalle quali è emerso che la stessa parte attrice avesse rappresentato la sua volontà di non addivenire più alla stipulata del contratto definitivo, verosimilmente per carenza di fondi, ha indotto il giudice a formare il proprio convincimento nel senso del rigetto della domanda.
Tale decisione è confermata anche dal Collegio che, come anticipato, ha ravvisato una condotta inadempiente ed in ogni caso indicativa di una effettiva carenza di interesse della promittente acquirente anche nel fatto che la stessa non si sia premurata di individuare il notaio per il rogito definitivo, né abbia sollecitato tale compravendita.
L'eccezione di nullità della scrittura privata, trattandosi - come correttamente rilevato da parte appellante - di eccezione formulata per la prima volta in sede di appello, per il divieto di ius novorum in appello ex art. 345 c.p.c., non può essere oggetto di valutazione.
Del pari infondata è la censura sollevata con il secondo motivo di gravame con il quale l'appellante contesta la decisione del giudice di consentire al promittente alienante di trattenere, a titolo di risarcimento del danno la somma di € 7.000,00, a suo tempo versata dalla medesima.
Secondo l'appellante l'errore in cui sarebbe incorso il giudice deriverebbe dal fatto di non aver considerato che quella somma è stata versata a titolo di acconto e non di caparra. Ebbene è vero che nella scrittura privata intercorsa tra le parti si parla di anticipo e non di caparra, come è vero che si tratta di due istituti diversi, posto che la somma versata a titolo di anticipo (o acconto) rappresenta, come dice la parola stessa il pagamento anticipato di una parte del prezzo dovuto per l'acquisto, volto a dare una piccola garanzia al venditore circa l'effettiva volontà dell'acquirente di concludere la compravendita e che se il contratto di compravendita non va a buon fine, l'acconto non assume alcuna rilevanza risarcitoria e le parti non saranno in alcun modo vincolate economicamente l'una nei confronti dell'altra. L'acconto andrà quindi restituito, salvo poi chiedere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa del mancato adempimento.
Ma nel caso di specie il giudice non ha riconosciuto alla parte la somma a titolo di caparra, bensi a titolo di risarcimento. Egli infatti in accoglimento della domanda riconvenzionale con la quale parte convenuto ha chiesto il risarcimento del danno ha riconosciuto al Sig. il diritto di trattenere la somma ricevuta. Parte_2
E' evidente che si tratta di un refuso allorchè nel dispositivo il giudice parla di somma ricevuta come caparra, e che riconosce al convenuto il diritto di trattenere la somma ricevuta a titolo di risarcimento del danno, precisando in motivazione che “quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto l'ammontare complessivo del risarcimento coincide con la somma ricevuta a titolo di caparra, inoltre trattandosi di debito di valuta non viene applicata alcuna rivalutazione monetaria”.
Anche tale motivo, pertanto non può essere accolto e di conseguenza l'appello va rigettato per tutte le ragioni sopra esposte.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte appellante e in favore degli appellati e si liquidano - avuto riguardo al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 - in complessivi € 2.906,00 per compensi professionali (scaglione di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00, fase di studio, fase introduttiva, decisoria, ed istruttoria-trattazione - in applicazione dell'Ordinanza Cass.
Civ. n. 29857/2023), oltre rimb. forf. 15%, CPA ed IVA come per legge.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater
D.P.R. n. 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del presente appello, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro i Sigg. , Parte_1 Controparte_1
, e così provvede: CP_2 Controparte_3 Controparte_4
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado.
- Condanna parte appellante sig.ra al pagamento delle spese di Parte_4 giudizio in favore dei Sigg. , , Pt_2 Controparte_1 CP_2 [...]
e , che si liquidano in complessivi € 2.906,00 CP_3 Controparte_4 oltre rimb. forf. 15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 10 giugno 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Rosario Maria Giuffrè Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo