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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 12/02/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI AOSTA così composto: dott. Giuseppe COLAZINGARI Presidente dott. Maurizio D'ABRUSCO Giudice rel. est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 456/2024
avente per oggetto: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
promossa da
nata ad [...] il [...] e residente in [...]
della Libertà n. 5, C.F. , difesa e rappresentata dall'Avv. Massimo Balì, C.F._1
C.F. presso cui è elettivamente domiciliata in Aosta C.F._2
-Ricorrente-
nei confronti di
nato a [...] il [...] e residente in [...], Valestra, CP_1
fraz. Masareto n. 12, CF: elettivamente domiciliato in Castelnovo né C.F._3
Monti (RE), Via Degli Orti, 1, presso lo Studio e la persona dell'Avv. Angela Zannini (CF:
) che lo rappresenta e difende C.F._4
-Resistente- con l'intervento del Pubblico Ministero che ha rassegnato le sue conclusioni
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi.
pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 21 maggio 2006, in Verrès, le parti contraevano matrimonio civile, scegliendo il regime di separazione dei beni.
In costanza di matrimonio, nasceva il figlio , ad Aosta, il 12 agosto 2006. Per_1
Il nucleo assumeva la propria residenza in Verrès (AO), Via Caduti della Libertà 5, immobile di proprietà della madre della e concesso in comodato gratuito alla figlia. Pt_1
Prima della separazione il si trasferiva in Emilia-Romagna. CP_1
Con ricorso del 20 aprile 2020, la promuoveva il giudizio di separazione personale dei Pt_1
coniugi e il Tribunale di Aosta, con sentenza n. 171/2023, pubblicata il 30/05/2023, emessa nella causa RG n. 339/2020, pronunciava la separazione personale dei coniugi.
La ricorrente ha chiesto pronunciarsi il divorzio, mantenendosi il contributo di euro 500 (oltre adeguamento ISTAT a far data dalla separazione) a carico del padre, come stabilito con la sentenza che ha pronunciato la separazione dei coniugi, per il mantenimento del figlio ad oggi maggiorenne, studente, economicamente non autosufficiente, con lei convivente, confermandosi altresì l'assegnazione a proprio favore della casa familiare.
Il resistente ha aderito alla domanda di divorzio, ma ha chiesto che il contributo a suo carico per il mantenimento del figlio venga ridotto ad euro 250, essendo egli gravato di debiti.
Circa lo status, si rileva che a seguito della separazione la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non è stata ricostituita e risultano pertanto integrate le condizioni di legge per pronunciare scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per il periodo di legge e deve presumersi la continuità dello stesso, considerato anche che entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia del divorzio.
Circa le condizioni economiche, si rileva che non può essere accolta la richiesta del padre di riduzione del contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente.
pagina 2 di 4 Non consta, infatti, che dalla pronuncia della separazione siano intervenute sostanziali modificazioni della situazione familiare ed economica delle parti, anche in relazione alla situazione debitoria delle parti.
Il figlio, da pochi mesi maggiorenne, è tuttora studente, non è autosufficiente e convive con la madre in Valle D'Aosta. Il padre vive e lavora in Emilia-Romagna e non può quindi provvedere al mantenimento diretto del figlio che vede sporadicamente.
La è stata ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato. Pt_1
Inoltre, per come risulta dalla documentazione versata in atti dalle parti e per come emerso in sede di prima udienza di comparizione, la ricorrente percepisce emolumenti mensili netti per euro
1.000, mentre il convenuto, detratta la trattenuta del quinto sulla retribuzione, dispone ogni mese di circa 1.700/1.800.
Il peraltro, vive con la anziana madre che, benché pensionata con pensione mensile CP_1 CP_2
di euro 1.000 (per come allegato dal convenuto), risulta avere recentemente acquistato (per come allegato e documentato dalla ricorrente) un immobile in Carema, un furgone da lavoro Ford per il trasporto di cose e una motocicletta Kawasaki, il tutto con risorse che, evidentemente, non possono che provenire dal convenuto.
Va quindi mantenuto il contributo a carico del padre di euro 500 per il mantenimento del figlio,
oltre adeguamento ISTAT a decorrere della sentenza di separazione, e va confermata l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, tuttora convivente con il figlio.
Spese secondo soccombenza, liquidate, in favore dello Stato con riduzione del 50% essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in base ai valori medi dello scaglione medio per le cause di valore indeterminato.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del
Pubblico Ministero:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile competente di procedere all'annotazione del provvedimento;
pagina 3 di 4 assegna in via esclusiva alla madre la casa coniugale sita in Verres (AO) – Via Caduti della
Libertà n. 5; dispone che il padre corrisponda alla madre , entro il giorno 5 di CP_1 Parte_1
ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 500,00, somma da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT di incremento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati a decorrere dalla pronuncia della sentenza di separazione;
dispone la ripartizione paritaria tra i genitori (nella misura del 50% ciascuno) delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio, come da Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati del
Tribunale di Aosta.
Condanna il convenuto al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di lite che liquida in euro
3808 per onorario, oltre iva, cpa, rimb. forf. spese gen. come per legge.
Aosta, 10.2.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. Maurizio D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
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