Ordinanza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, ordinanza 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 175-1/2025
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SESTA SEZIONE CIVILE nelle persone dei magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro Presidente rel. dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere
a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 25.3.2025, rilevato che la ha chiesto la sospensiva della Parte_1 sentenza n. 19133/2024 del Tribunale di Roma che ha così statuito: “dichiara nulla la costituzione in giudizio della convenuta per conflitto di interessi del difensore;
CP_1
-rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva delle odierne attrici formulata dall'azienda convenuta;
- dichiara l'improcedibilità della domanda attorea rivolta nei confronti della compagnia assicuratrice
; CP_2
- condanna la al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore Controparte_3 delle attrici, nella qualità di eredi del sig. , dell'importo di euro 43.010,85 Persona_1 oltre interessi come da parte motiva, da ripartirsi tra loro in ragione delle quote di cui all'art. 581 c.c.;
- condanna la al pagamento, a titolo risarcitorio iure Controparte_3 proprio, in favore delle attrici, della somma di euro 352.040,65 in favore di Parte_2
e della somma di euro 266.869,53 in favore di;
[...] Parte_3
-rigetta per il resto la domanda attorea;
- condanna la a manlevare la Controparte_4 [...]
in base alle previsioni di polizza, rifondendo alla struttura l'importo che questa Controparte_3 dovrà pagare agli attori in esecuzione della presente sentenza, eccedenti la somma di euro 220.000,00;
- condanna la struttura convenuta a rifondere alle attrici le spese di lite che liquida in euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre spese di contributo unificato e accessori, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- pone le spese delle CTU definitivamente a carico della struttura convenuta”; rilevato che in relazione al fumus l'appellante richiama ai motivi di appello (errata CTU, errato riconoscimento del danno iure proprio – da inquadrare nella fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. -, errata quantificazione dei danni;
errato riconoscimento del danno catastrofale) e quanto al periculum sottolinea la rilevanza della somma con conseguente difficoltà di recuperarla, tenuto conto delle condizioni economiche di controparte (che nella richiesta di modifica delle spese di CTU avevano rappresentato le difficoltà economiche); rilevato che avverso la medesima sentenza ha proposto appello la Parte_4 richiamando quanto al fumus i motivi di appello (erronea sussistenza di un conflitto di interessi;
errata
CTU, errato riconoscimento del danno iure proprio – da inquadrare nella fattispecie di cui all'art. 2043
c.c. -, errata quantificazione dei danni;
errato riconoscimento del danno catastrofale) e quanto al periculum deducendo la rilevanza della somma con conseguente difficoltà di recuperarla, tenuto conto delle condizioni economiche di controparte (che nella richiesta di modifica delle spese di CTU avevano rappresentato le difficoltà economiche); rilevato che ai sensi dell'art. 283 c.p.c. il giudice d'appello sospende l'efficacia esecutiva della sentenza
“se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti”;
rilevato che in relazione al fumus, le impugnazioni (che introducono motivi nella sostanza sovrapponibili) non paiono manifestamente fondate (ferma ogni diversa valutazione in sede di decisione), risultando la sentenza adeguatamente motivata in punto di fatto e di diritto, tenuto conto della CTU espletata (non manifestamente errata, anche in relazione alle osservazioni ai CTP) e anche inquadrato il danno iure proprio ex art. 2043 c.c.;
rilevato che in relazione al periculum, venendo in rilievo il pagamento di una somma di denaro pur di rilevante importo è da escludere che dall'esecuzione della sentenza possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile, considerato che peraltro, quanto alle condizioni economiche delle parti, quanto dedotto nell'istanza del 12.2.2021 era contestualizzato alle difficoltà relativa al periodo COVID, e che dalla documentazione prodotta risulta una capacità reddituale delle parti;
rilevato che pertanto l'istanza di sospensione non può essere accolta;
P.Q.M.
la Corte, visto gli artt. 283 e 351 c.p.c., rigetta la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 19133/2024 del Tribunale di Roma;
Si comunichi.
Roma, 27.3.2025
Il presidente
Giulia Spadaro