Sentenza 16 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 16/02/2021, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/02/2021
N. 00223/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01181/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1181 del 2020, proposto da
Santoni Costruzioni s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Pavanetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in San Donà Di Piave, via Aquileia 9/A;
contro
Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michelon e Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Verona, piazza Brà 1;
nei confronti
Azienda Mobilità e Trasporti s.p.a. non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio rigetto ex art. 25 comma 4 della legge n. 241 del 1990 formatosi in data 1 ottobre 2020.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Verona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 il dott. Stefano Mielli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176;
Considerato:
- che con il ricorso in epigrafe la ricorrente agisce per ottenere l’accesso alla documentazione indicata nell’istanza dalla stessa presentata all’Amministrazione in data 1 settembre 2020, e che è stata positivamente riscontrata solo in parte;
- che rispetto ai documenti non ostesi si è formato il silenzio rigetto in data 1 ottobre 2020;
- che il Comune di Verona si è costituito in giudizio depositando i documenti per i quali è stata presentata la domanda di accesso;
- che pertanto è necessario dare atto della cessazione della materia del contendere;
- che per il principio della soccombenza virtuale le spese di giudizio sono poste a carico della parte resistente nella misura indicata nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Verona alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente liquidandole nella somma di € 800,00, a titolo di compensi e spese oltre ad iva e cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 10 febbraio 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO