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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/06/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 482/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.482/2025 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 26/05/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Siracusa, Strada Benalì n.258, elettivamente domiciliata in Siracusa, Via Francesco Accolla n.18/A presso lo studio dell'avv. Maria Macchiarella, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2
in Strada Benalì n.258, elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 134, presso lo studio dell'avv. Rita Rocco, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito civile, in Siracusa il giorno 6/09/2014 (Atto n. 104,
Parte I, Anno 2014);
- che dalla loro unione è nato il figlio (a Siracusa, il 12/10/2015), ad oggi minorenne ed Per_1
economicamente non autosufficiente. Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 19/02/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
All'udienza del 26/05/2025, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 51, comma, 2 c.p.c., le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi del medesimo, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio, celebrato con rito civile, in Siracusa il giorno 6/09/2014 (Atto n. 104,
Parte I, Anno 2014), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 3/06/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.482/2025 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 26/05/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Siracusa, Strada Benalì n.258, elettivamente domiciliata in Siracusa, Via Francesco Accolla n.18/A presso lo studio dell'avv. Maria Macchiarella, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2
in Strada Benalì n.258, elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 134, presso lo studio dell'avv. Rita Rocco, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito civile, in Siracusa il giorno 6/09/2014 (Atto n. 104,
Parte I, Anno 2014);
- che dalla loro unione è nato il figlio (a Siracusa, il 12/10/2015), ad oggi minorenne ed Per_1
economicamente non autosufficiente. Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 19/02/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
All'udienza del 26/05/2025, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 51, comma, 2 c.p.c., le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi del medesimo, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio, celebrato con rito civile, in Siracusa il giorno 6/09/2014 (Atto n. 104,
Parte I, Anno 2014), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 3/06/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone