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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 2812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2812 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3029/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3029/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALMIERI GUIDO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE MONTE NERO 17 20135 MILANO presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CITTERIO ELENA, elettivamente domiciliato in VIA SANTA MADDALENA, 1 20900 MONZA presso il difensore
CONVENUTO
contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEFABIANI CARLO e Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. BRESCIA MICHELE ( ), elettivamente domiciliata in VIA C.F._2
GUASTALLA, 5 20122 MILANO presso i difensori
CONVENUTA contro
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. Controparte_4
) in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'AVVOCATURA P.IVA_4
DISTRETTUALE DELLO STATO MILANO, elettivamente domiciliati in Via Freguglia (Palazzo
Giustizia) 1 20100 MILANO presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 24.2.2022 conviene in giudizio il Parte_1 Controparte_1
, il il e
[...] Controparte_5 Controparte_3 Controparte_2
esponendo, in sintesi, che:
[...]
- ha subito una errata contestazione di violazione del codice della strada per avere circolato senza copertura assicurativa;
- la Polizia Locale, a fronte dei rilievi dell'Avv. lo ha qualificato come uno dei “furbetti Pt_1
dell'assicurazione”;
- ha proposto ricorso al Giudice di Pace di Monza, che ha accolto l'opposizione, essendo stato dimostrato il possesso della copertura assicurativa;
- il documento richiesto in merito a tale copertura dal al CP_1 Controparte_5
il 13.3.2009 è privo di affidabilità;
[...]
- la sentenza è stata impugnata con riferimento alla decisione di compensare le spese legali;
nel giudizio di appello presso il Tribunale di Monza è ulteriormente emersa l'inattendibilità dell'accertamento, peraltro tardivamente operato, basato sulla visura del Controparte_5
[...]
- ha erroneamente affermato, quanto alla copertura assicurativa, che aveva Controparte_2
decorrenza dal 7.12.2018, con registrazione a cassa il 26.4.2019; la documentazione è apocrifa;
- il Ministero dell'Interno contribuisce all'illecito con la redazione della circolare che autorizza l'uso di banche dati inaffidabili.
L'attore conclude chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni in solido tra loro nella misura di € 80.000,00.
Si costituisce in giudizio il , evidenziando che il 6.3.2019 in Comune di Controparte_1
Sulbiate la Polizia Locale ha rilevato, tramite l'apparecchiatura elettronica a disposizione, il passaggio del veicolo di proprietà dell'attore, sprovvisto di revisione e di copertura assicurativa;
gli agenti non hanno potuto fermare il veicolo data la necessità di effettuare controlli su un altro veicolo. È stato notificato all'odierno attore il verbale 000269/N/19 con l'invito a comparire per esibire il certificato assicurativo e la carta di circolazione. L'attore ha presentato istanza di annullamento in autotutela e ha proposto ricorso al Giudice di Pace di Monza, che ha accolto l'opposizione. L'attore ha poi proposto pagina 2 di 5 appello, dichiarato inesistente dal Tribunale di Monza. È seguito il ricorso per Cassazione, dichiarato inammissibile dalla Corte. Non sussiste alcuna diffamazione, né sul piano dell'allegazione né su quello della dimostrazione. Da una verifica a posteriori è emerso che il veicolo aveva una copertura assicurativa. Chieste informazioni sul punto a quest'ultima ha risposto Controparte_2
evidenziando la tardività delle annotazioni sulla banca dati ANIA per errore del proprio agente;
non ha inoltre fornito la quietanza di pagamento;
dunque, anche con riferimento alla regolarità della visura, non vi sono responsabilità comunali. Conclude chiedendo il rigetto delle domande dell'attore e, in subordine, la compensazione di quanto eventualmente dovuto in caso di condanna con quanto dovuto al dall'attore in base alla sentenza del Tribunale di Monza. CP_1
Si costituiscono i eccependo il Controparte_6
difetto di giurisdizione del G.O.. Eccepiscono inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo spiegate le ragioni del loro coinvolgimento nel giudizio;
inoltre, il servizio di verifica in merito alla copertura assicurativa dei veicoli è basato su una banca dati alimentata automaticamente dalle compagnie di assicurazione;
i pareri formulati dal Ministero dell'Interno in tema di circolazione stradale costituiscono soltanto delle indicazioni di massima non vincolanti per la polizia stradale;
non
è configurabile alcuna diffamazione. Concludono chiedendo l'accertamento del difetto di giurisdizione e, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
Si costituisce in giudizio evidenziando la mancanza allo stato della prova del Controparte_2
pagamento del premio assicurativo nel dicembre 2018; non è pertanto provata l'erroneità delle risultanze della banca dati ANIA. La domanda dell'attore è infondata e non è stata fornita prova del danno che l'attore lamenta. Conclude chiedendo il rigetto delle sue domande.
***
Il ha prodotto sub doc. 1 la comunicazione inviata all'odierno attore con Controparte_1
la quale - premesso che il 6.3.2019 in Comune di Sulbiate la Polizia Locale ha accertato che il conducente del veicolo Fiat tg. AG214VY transitava “con documentazione di circolazione risultata non in regola dalla verifica in banca dati” - lo invita a presentarsi per esibire il certificato assicurativo.
L'attore lamenta la valenza diffamatoria della comunicazione del 2.4.2019 (doc.
3.2. dell'attore). La mail, in risposta al ricorso in autotutela presentato dall'attore, precisa che la polizia stradale “può utilizzare qualsiasi strumento elettronico per individuare in strada i furbetti dell'assicurazione e della pagina 3 di 5 revisione”; precisa che, nel caso in cui non sia riuscita a fermare immediatamente il veicolo può spedirgli l'invito a presentarsi per la verifica dei documenti in suo possesso. L'affermazione utilizzata, pur in tono polemico, è accompagnata dalla precisazione che l'utente ha la possibilità di presentarsi per la verifica della documentazione in suo possesso. Si tratta pertanto di un'affermazione di natura generale, accompagnata dall'indicazione dei mezzi che ha il proprietario del veicolo per dimostrare l'eventuale infondatezza dell'accertamento; come tale, non può assumere valenza diffamatoria. Si tratta inoltre di comunicazione diretta a una sola persona e, pertanto, non integrante gli estremi dell'illecito paventato dall'attore.
Il ha inoltre prodotto il verbale di contestazione della violazione dell'art. 80 co. 14 cds in CP_1
relazione alla circolazione con revisione scaduta.
All'esito del giudizio di opposizione contro il predetto verbale di invito a presentarsi negli uffici della
Polizia Locale il Giudice di Pace, rilevato che non sono stati esposti i motivi a fondamento della contestazione differita, lo ha annullato.
L'attore si duole inoltre della tardività dell'accertamento svolto dal in merito all'esistenza CP_1
della copertura assicurativa. A prescindere da ogni considerazione sulla tempestività di tale accertamento, esso non integra alcuna ipotesi di illecito risarcibile ex art. 2043 c.c., risolvendosi eventualmente in una critica da svolgersi da parte dell'attore, secondo la sua prospettazione e qualora dallo stesso ritenuta rilevante, nel giudizio di appello avanti il Tribunale di Monza.
***
L'attore ha convenuto in giudizio i Controparte_6
Si duole in particolare dell'inattendibilità della visura proveniente dal
[...] [...]
e del contenuto della circolare del Ministero dell che Controparte_4 CP_6
autorizza l'utilizzo di banche dati inaffidabili. Tale circolare (nota 300/A/6822/16/127/9 del
5.10.2016) si limita a indicare le condizioni ricorrendo le quali è possibile procedere alla contestazione differita delle violazioni al codice della strada;
non è in ciò ravvisabile alcun profilo di illiceità. L'attendibilità o meno della visura proveniente dal Controparte_4
e il suo aggiornamento, nonché i limiti della sua efficacia probatoria
[...]
costituiscono oggetto di valutazione nel giudizio di opposizione svoltosi davanti al Giudice di Pace di
Monza e, in appello, al Tribunale di Monza, con conseguente assenza di elementi che giustifichino pagina 4 di 5 una richiesta risarcitoria da parte dell'attore. La menzione della copertura assicurativa di un veicolo nella banca dati si fonda inoltre sulle informazioni e sugli aggiornamenti che provengono dalle compagnie di assicurazioni che stipulano i singoli contratti, con conseguente estraneità dei a CP_6
ogni contestazione anche sotto questo profilo.
***
L'attore agisce nei confronti di lamentando la falsità della dichiarazione secondo Controparte_2
cui la copertura assicurativa del veicolo decorre dal 7.12.2018 con registrazione a cassa aggiornata sulla banca dati Ania al 26.4.2019, per mero errore dell'agenzia nel flusso di trasmissione dei dati dalla stessa verso Ania. Non vi sono tuttavia tempestive allegazioni dell'attore in merito a quali siano i danni subiti e quale sia il nesso causale tra gli stessi e il dedotto ritardo nell'annotazione del premio assicurativo;
ciò anche in considerazione del fatto che, nel corso del giudizio di primo grado, il
Giudice di Pace ha accolto le ragioni del predetto.
Dalle considerazioni che precedono, che assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti, deriva il rigetto delle domande dell'attore.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta. Non ricorrono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., non essendo configurabili ipotesi di dolo o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande di Parte_1
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore del Parte_1 Controparte_1
, che liquida in € 10.000,00 per compensi, del e
[...] Controparte_5
del , che liquida in € 10.000,00 per compensi, di che Controparte_3 Controparte_2 liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre che per ciascuno di essi al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3029/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALMIERI GUIDO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIALE MONTE NERO 17 20135 MILANO presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CITTERIO ELENA, elettivamente domiciliato in VIA SANTA MADDALENA, 1 20900 MONZA presso il difensore
CONVENUTO
contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEFABIANI CARLO e Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. BRESCIA MICHELE ( ), elettivamente domiciliata in VIA C.F._2
GUASTALLA, 5 20122 MILANO presso i difensori
CONVENUTA contro
(C.F. ) in persona del Ministro pro tempore, Controparte_3 P.IVA_3
(C.F. Controparte_4
) in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio dell'AVVOCATURA P.IVA_4
DISTRETTUALE DELLO STATO MILANO, elettivamente domiciliati in Via Freguglia (Palazzo
Giustizia) 1 20100 MILANO presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 24.2.2022 conviene in giudizio il Parte_1 Controparte_1
, il il e
[...] Controparte_5 Controparte_3 Controparte_2
esponendo, in sintesi, che:
[...]
- ha subito una errata contestazione di violazione del codice della strada per avere circolato senza copertura assicurativa;
- la Polizia Locale, a fronte dei rilievi dell'Avv. lo ha qualificato come uno dei “furbetti Pt_1
dell'assicurazione”;
- ha proposto ricorso al Giudice di Pace di Monza, che ha accolto l'opposizione, essendo stato dimostrato il possesso della copertura assicurativa;
- il documento richiesto in merito a tale copertura dal al CP_1 Controparte_5
il 13.3.2009 è privo di affidabilità;
[...]
- la sentenza è stata impugnata con riferimento alla decisione di compensare le spese legali;
nel giudizio di appello presso il Tribunale di Monza è ulteriormente emersa l'inattendibilità dell'accertamento, peraltro tardivamente operato, basato sulla visura del Controparte_5
[...]
- ha erroneamente affermato, quanto alla copertura assicurativa, che aveva Controparte_2
decorrenza dal 7.12.2018, con registrazione a cassa il 26.4.2019; la documentazione è apocrifa;
- il Ministero dell'Interno contribuisce all'illecito con la redazione della circolare che autorizza l'uso di banche dati inaffidabili.
L'attore conclude chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni in solido tra loro nella misura di € 80.000,00.
Si costituisce in giudizio il , evidenziando che il 6.3.2019 in Comune di Controparte_1
Sulbiate la Polizia Locale ha rilevato, tramite l'apparecchiatura elettronica a disposizione, il passaggio del veicolo di proprietà dell'attore, sprovvisto di revisione e di copertura assicurativa;
gli agenti non hanno potuto fermare il veicolo data la necessità di effettuare controlli su un altro veicolo. È stato notificato all'odierno attore il verbale 000269/N/19 con l'invito a comparire per esibire il certificato assicurativo e la carta di circolazione. L'attore ha presentato istanza di annullamento in autotutela e ha proposto ricorso al Giudice di Pace di Monza, che ha accolto l'opposizione. L'attore ha poi proposto pagina 2 di 5 appello, dichiarato inesistente dal Tribunale di Monza. È seguito il ricorso per Cassazione, dichiarato inammissibile dalla Corte. Non sussiste alcuna diffamazione, né sul piano dell'allegazione né su quello della dimostrazione. Da una verifica a posteriori è emerso che il veicolo aveva una copertura assicurativa. Chieste informazioni sul punto a quest'ultima ha risposto Controparte_2
evidenziando la tardività delle annotazioni sulla banca dati ANIA per errore del proprio agente;
non ha inoltre fornito la quietanza di pagamento;
dunque, anche con riferimento alla regolarità della visura, non vi sono responsabilità comunali. Conclude chiedendo il rigetto delle domande dell'attore e, in subordine, la compensazione di quanto eventualmente dovuto in caso di condanna con quanto dovuto al dall'attore in base alla sentenza del Tribunale di Monza. CP_1
Si costituiscono i eccependo il Controparte_6
difetto di giurisdizione del G.O.. Eccepiscono inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo spiegate le ragioni del loro coinvolgimento nel giudizio;
inoltre, il servizio di verifica in merito alla copertura assicurativa dei veicoli è basato su una banca dati alimentata automaticamente dalle compagnie di assicurazione;
i pareri formulati dal Ministero dell'Interno in tema di circolazione stradale costituiscono soltanto delle indicazioni di massima non vincolanti per la polizia stradale;
non
è configurabile alcuna diffamazione. Concludono chiedendo l'accertamento del difetto di giurisdizione e, nel merito, il rigetto delle domande attoree.
Si costituisce in giudizio evidenziando la mancanza allo stato della prova del Controparte_2
pagamento del premio assicurativo nel dicembre 2018; non è pertanto provata l'erroneità delle risultanze della banca dati ANIA. La domanda dell'attore è infondata e non è stata fornita prova del danno che l'attore lamenta. Conclude chiedendo il rigetto delle sue domande.
***
Il ha prodotto sub doc. 1 la comunicazione inviata all'odierno attore con Controparte_1
la quale - premesso che il 6.3.2019 in Comune di Sulbiate la Polizia Locale ha accertato che il conducente del veicolo Fiat tg. AG214VY transitava “con documentazione di circolazione risultata non in regola dalla verifica in banca dati” - lo invita a presentarsi per esibire il certificato assicurativo.
L'attore lamenta la valenza diffamatoria della comunicazione del 2.4.2019 (doc.
3.2. dell'attore). La mail, in risposta al ricorso in autotutela presentato dall'attore, precisa che la polizia stradale “può utilizzare qualsiasi strumento elettronico per individuare in strada i furbetti dell'assicurazione e della pagina 3 di 5 revisione”; precisa che, nel caso in cui non sia riuscita a fermare immediatamente il veicolo può spedirgli l'invito a presentarsi per la verifica dei documenti in suo possesso. L'affermazione utilizzata, pur in tono polemico, è accompagnata dalla precisazione che l'utente ha la possibilità di presentarsi per la verifica della documentazione in suo possesso. Si tratta pertanto di un'affermazione di natura generale, accompagnata dall'indicazione dei mezzi che ha il proprietario del veicolo per dimostrare l'eventuale infondatezza dell'accertamento; come tale, non può assumere valenza diffamatoria. Si tratta inoltre di comunicazione diretta a una sola persona e, pertanto, non integrante gli estremi dell'illecito paventato dall'attore.
Il ha inoltre prodotto il verbale di contestazione della violazione dell'art. 80 co. 14 cds in CP_1
relazione alla circolazione con revisione scaduta.
All'esito del giudizio di opposizione contro il predetto verbale di invito a presentarsi negli uffici della
Polizia Locale il Giudice di Pace, rilevato che non sono stati esposti i motivi a fondamento della contestazione differita, lo ha annullato.
L'attore si duole inoltre della tardività dell'accertamento svolto dal in merito all'esistenza CP_1
della copertura assicurativa. A prescindere da ogni considerazione sulla tempestività di tale accertamento, esso non integra alcuna ipotesi di illecito risarcibile ex art. 2043 c.c., risolvendosi eventualmente in una critica da svolgersi da parte dell'attore, secondo la sua prospettazione e qualora dallo stesso ritenuta rilevante, nel giudizio di appello avanti il Tribunale di Monza.
***
L'attore ha convenuto in giudizio i Controparte_6
Si duole in particolare dell'inattendibilità della visura proveniente dal
[...] [...]
e del contenuto della circolare del Ministero dell che Controparte_4 CP_6
autorizza l'utilizzo di banche dati inaffidabili. Tale circolare (nota 300/A/6822/16/127/9 del
5.10.2016) si limita a indicare le condizioni ricorrendo le quali è possibile procedere alla contestazione differita delle violazioni al codice della strada;
non è in ciò ravvisabile alcun profilo di illiceità. L'attendibilità o meno della visura proveniente dal Controparte_4
e il suo aggiornamento, nonché i limiti della sua efficacia probatoria
[...]
costituiscono oggetto di valutazione nel giudizio di opposizione svoltosi davanti al Giudice di Pace di
Monza e, in appello, al Tribunale di Monza, con conseguente assenza di elementi che giustifichino pagina 4 di 5 una richiesta risarcitoria da parte dell'attore. La menzione della copertura assicurativa di un veicolo nella banca dati si fonda inoltre sulle informazioni e sugli aggiornamenti che provengono dalle compagnie di assicurazioni che stipulano i singoli contratti, con conseguente estraneità dei a CP_6
ogni contestazione anche sotto questo profilo.
***
L'attore agisce nei confronti di lamentando la falsità della dichiarazione secondo Controparte_2
cui la copertura assicurativa del veicolo decorre dal 7.12.2018 con registrazione a cassa aggiornata sulla banca dati Ania al 26.4.2019, per mero errore dell'agenzia nel flusso di trasmissione dei dati dalla stessa verso Ania. Non vi sono tuttavia tempestive allegazioni dell'attore in merito a quali siano i danni subiti e quale sia il nesso causale tra gli stessi e il dedotto ritardo nell'annotazione del premio assicurativo;
ciò anche in considerazione del fatto che, nel corso del giudizio di primo grado, il
Giudice di Pace ha accolto le ragioni del predetto.
Dalle considerazioni che precedono, che assorbono gli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti, deriva il rigetto delle domande dell'attore.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta. Non ricorrono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., non essendo configurabili ipotesi di dolo o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande di Parte_1
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore del Parte_1 Controparte_1
, che liquida in € 10.000,00 per compensi, del e
[...] Controparte_5
del , che liquida in € 10.000,00 per compensi, di che Controparte_3 Controparte_2 liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre che per ciascuno di essi al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti pagina 5 di 5