Decreto presidenziale 7 agosto 2025
Decreto cautelare 7 agosto 2025
Sentenza breve 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza breve 05/09/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00962/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01122/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1122 del 2025, proposto da
CL NG, rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Maria Fasano, Stefania Fasano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Uff Scolastico Reg Emilia Romagna Uff VII Ambito Terr per la Provincia di Forli' Cesena Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
nei confronti
TI ER, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento n. 0002922, recante la data del 11/07/2025, reso dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ufficio VII - Ambito Territoriale di Forlì - Cesena e Rimini, nella parte in cui ha disposto l'esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi alla graduatoria provinciale per le supplenze del personale docente relativa al biennio 2024-25, 2025-26 dei candidati di seguito elencati e per le relative classi di concorso ADSS;
- degli elenchi esclusioni 2025/2026 di Forlì - Cesena, per la CDC del ricorrente;
- della comunicazione di risoluzione bonaria, recante la data del 18/07/2025;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Uff Scolastico Reg Emilia Romagna Uff VII Ambito Terr per la Provincia di Forli' Cesena Rimini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2025 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
- rilevato che parte ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento n. 0002922 del 11/07/2025, reso dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Ufficio VII – Ambito Territoriale di Forlì – Cesena e Rimini, nella parte in cui ha disposto l’esclusione della candidata dagli elenchi aggiuntivi alla graduatoria provinciale per le supplenze del personale docente relativa al biennio 2024-25, 2025-26 dei candidati di seguito elencati e per le relative classi di concorso ADSS;
- rilevato che in fatto la ricorrente ha dato di: avere conseguito in data 3 febbraio 2025 il titolo estero su sostegno per la CDC ADSS, avere inoltrato in data 25 aprile 2025 l’istanza per gli elenchi aggiuntivi per le GPS per le supplenze del personale docente, avere richiesto in data 28 maggio 2025 il riconoscimento del titolo estero, essere stata esclusa dagli elenchi aggiuntivi col provvedimento impugnato;
- rilevato che ad avviso della ricorrente tale ultimo provvedimento sarebbe illegittimo per violazione del D.M. n. 26 del 19.2.2025, difetto di istruttoria, violazione dei principi del buon andamento e parità di trattamento, non avendo l’Amministrazione tenuto conto che la candidata aveva conseguito il titolo estero entro il 30 giugno 2025 come richiesto dalla normativa vigente;
- rilevato che il Ministero si è costituito in giudizio evidenziando l’applicabilità nel caso in esame dell’art. 3 comma 4 del D.M. 26 del 2025, richiamato nel provvedimento impugnato, in forza del quale la ricorrente è stata esclusa per non avere nella domanda del 25 aprile 2025 dichiarato il titolo all’estero conseguito il 3 febbraio 2025, specificando l’istituzione di rilascio e gli estremi dell’istanza di riconoscimento presentata, con allegata documentazione;
- rilevato che all’udienza di discussione sull’istanza cautelare il collegio ha dato avviso di possibile sentenza breve;
- ritenuta l’infondatezza del ricorso, risultando condivisibile la difesa dell’Amministrazione in punto di applicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 3 comma 4 del D.M. 26 del 2025 che, con riferimento al caso di candidati come la ricorrente che abbiano conseguito il titolo estero prima della scadenza di presentazione della domanda di iscrizione negli elenchi aggiuntivi, stabilisce: “ Nell’istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara i titoli di abilitazione e/o specializzazione richiesti per l’accesso agli elenchi aggiuntivi, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Il Ministro dell’istruzione e del merito qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo ”;
- rilevato che la ricorrente non ha adempiuto a quanto ivi previsto, avendo omesso di indicare nella domanda di partecipazione il titolo conseguito in precedenza (il 3 febbraio 2025) con specificazione dell’istituto che lo aveva rilasciato ed allegazione degli estremi della domanda di riconoscimento con relativa documentazione (peraltro la ricorrente ha presentato la domanda di riconoscimento del titolo estero solo in data 28 maggio 2025, pur risalendo il titolo al 3 febbraio 2025);
- ritenuto che non possa invece trovare applicazione nel caso in esame l’art. 3, co. 6 del D.M. 26 del 2025 (“ Coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione e/o specializzazione successivamente alla data di scadenza di presentazione delle istanze di iscrizione ed entro il 30 giugno 2025 si iscriveranno con riserva e comunicheranno attraverso il sistema informativo il conseguimento del titolo agli uffici scolastici territoriali competenti con le modalità descritte ai commi 1 e 2 del presente articolo; a tal fine, le dichiarazioni di avvenuto conseguimento del titolo potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 16 giugno 2025 e fino alle 23.59 del 3 luglio 2025. La riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro il 30 giugno 2025 o non venga data comunicazione dell’avvenuto conseguimento con le modalità e tempistiche sopra descritte ”), trattandosi di disposizione che regola il diverso caso di coloro che conseguono il titolo estero dopo il termine per presentare domanda, mentre la ricorrente lo aveva conseguito prima della presentazione della domanda di inserimento, dove quindi aveva l’onere di indicarlo ex art. 3 comma 4 del D.M. 26 del 2025;
- ritenuto, quindi, che l’Amministrazione abbia legittimamente adottato il provvedimento impugnato in applicazione della normativa vigente, e dei principi di autoresponsabilità e par condicio tra i candidati;
- ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, per la peculiarità della fattispecie esaminata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Jessica Bonetto, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Jessica Bonetto | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO