Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 29/03/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
264/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -giudice dott. Nicola Del Vecchio -giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 264/2024 R.G. promossa da
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti RIZZI Parte_1 C.F._1 CAMILLA e PIETRO SARTORI ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente-
contro ( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti GIOLI Controparte_1 C.F._2
ANDREA GINO e FEDERICO DONEGATTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Parte ricorrente
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i SInori e Parte_1
trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Canda, anno Controparte_1 2015, n. 2, Parte n. 2, Serie B e per l'effetto ordinare la trascrizione della sentenza di divorzio presso i registri dello Stato Civile del predetto Comune;
2. Disporre l'affidamento dei figli minori ed in via esclusiva alla madre, con collocazione e Persona_1 Per_2 residenza presso la stessa in Canda (RO), via Scardovara, 1796 e con diritto - dovere del padre di tenerli con sé nei giorni che verranno concordati tra i genitori con un preavviso, anche telefonico, di giorni 2, nel rispetto degli impegni scolastici ed extra scolastici dei figli, nonché con la gradualità dovuta, dato l'allentamento dei rapporti con i figli, come descritto in atti. Laddove dovessero riprendere rapporti costanti e duraturi con i figli, previo confronto e concertazione tra i genitori, il SInor potrà anche vedere i figli secondo CP_1 il calendario pattuito in sede di separazione;
in subordine: ogni settimana il sabato mattina o alternatamente la domenica mattina dalle ore 9.00 fino ad ore 20.30, dopo averli fatti cenare, riaccompagnandoli presso la residenza materna, come concordato in sede di udienza del 15/10/2024. 3. Disporre che il SInor versi alla SInora quale concorso pro quota al CP_1 Pt_1 mantenimento dei figli ed , la somma di € 200,00 mensili ciascuno, per Per_1 Per_2
1
4. Confermare il diritto della SInora di percepire per l'intero l'AUU a favore dei figli Pt_1 come concordato tra le parti in sede di udienza del 02/07/2024; 5. Accertare e dichiarare l'indipendenza economica di entrambi i coniugi. In ogni caso: con spese e competenze di causa rifuse. Parte resistente 1 Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i SInori e Parte_1 CP_1
trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Canda, anno 2015
[...] n.2 Parte n.2, Serie B e per l'effetto ordinare la trascrizione della sentenza di divorzio presso i registri dello Stato Civile del predetto Comune;
2 Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ed con Persona_1 Persona_3 collocazione e residenza presso la stessa in Canda (RO) via Scardovara n.1796 e con diritto-dovere del padre di tenerli con sé nei giorni che verranno concordati tra i genitori, con un preavviso, anche telefonico, di giorni 2, nel rispetto degli impegni scolastici ed extra scolastici dei figli, nonché con la gradualità dovuta, dato l'allentamento dei rapporti con i figli. Laddove dovessero riprendere rapporti costanti e duraturi con i figli, previo confronto e concertazione tra i genitori, il SI. potrà vedere i figli secondo il calendario CP_1 pattuito in sede di separazione.
3 Si chiede che i genitori, previo preventivo accordo, si incontrino a metà strada circa (esempio NA (VR) per la consegna dei figli dalla madre al padre, e viceversa, questo per favorire la frequentazione del SI. con la prole, visto anche il suo precario ed CP_1 invalidante stato di salute.
4 Disporre che l'assegno unico familiare per i figli venga riconosciuto e corrisposto integralmente alla SI.ra . Al momento, stante lo stato di disoccupazione e la Parte_1 grave indigenza economica, null'altro dovuto. Nel momento in cui il SI. dovesse CP_1 essere occupato a tempo indeterminato, o comunque in forma sufficientemente stabile, il medesimo si obblighi a versare € 150,00 mensili per figlio se lo stipendio mensile è inferiore
o pari ad € 1.200,00, se superiore l'obbligo di contributo mensile venga quantificato in € 200,00 mensili per figlio, o nella diversa somma stabilita dall'Organo Giudicante;
somma da corrispondersi per dodici mensilità mediante bonifico nel conto intestato ad Pt_1
entro il giorno 05 di ogni mese. Tale importo sarà assoggettato a rivalutazione
[...] annuale in ragione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Rovigo.
5 Il SI. si obbliga a comunicare immediatamente alla SI.ra Controparte_1 Parte_1 la modifica della propria posizione lavorativa quando la medesima raggiunga un minimo di stabilità temporale di almeno tre mesi.
6 Accertare e dichiarare il diritto della SI.ra di percepire per l'intero l'AUU a favore Pt_1 dei figli, ordinando al SI. di modificare la domanda già presentata. CP_1
7 Accertare e dichiarare l'indipendenza economica di entrambi i coniugi.
8 Spese di lite integralmente compensate.
Ragioni della decisione
In fatto – Con ricorso depositato il 15-2-2024, ai sensi degli artt. 473-bis.14 e 473-bis.47 ss. c.p.c., innanzi al Tribunale di Rovigo, chiedeva che fossero dichiarati cessati gli Parte_1
2 effetti civili del matrimonio contratto il 25-10-2015 a San Bellino (RO) con Controparte_1 ed esponeva che:
- dall'unione erano nati i figli e , rispettivamente il 24-8-2015 e il 10-7- Per_1 Per_2 2019;
- con decreto depositato il 22-10-2021 il Tribunale di Rovigo aveva omologato il verbale della separazione consensuale dei coniugi, all'esito dell'udienza presidenziale tenuta il 21- 10-2021 a trattazione scritta;
- il si era del tutto disinteressato dei figli, affidati ad entrambi i genitori e collocati CP_1 presso la madre, malgrado il primogenito fosse affetto da problemi di apprendimento scolastico: li aveva incontrati l'ultima volta nel luglio del 2023 e non aveva mai corrisposto il contributo concordato con la stessa ai sensi dell'art. 337-ter c.c., addossando Pt_1 interamente a quest'ultima l'onere della cura e dell'accudimento dei due bambini;
- sino al mese di dicembre 2023 la ricorrente, che viveva con i figli e con il nuovo compagno in un immobile concessole in comodato gratuito dai propri genitori, aveva percepito il reddito di cittadinanza (700,00 euro) e usufruito dell'intero importo dell'assegno unico erogato dall'INPS, ma a partire dal gennaio 2024 l'ente aveva ridotto del 50% tale sostegno economico, dal momento che il aveva presentato la relativa domanda. CP_1
La ricorrente chiedeva pertanto l'affidamento esclusivo dei figli, nonché la regolamentazione del diritto di visita paterno e la statuizione dell'obbligo del di CP_1 corrisponderle, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, un assegno mensile di 200,00 euro per ognuno dei figli, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie, e l'attribuzione dell'intero importo dell'assegno unico e universale erogato dall'INPS.
Con decreto depositato il 20-2-2024, la Presidente designava sé stessa giudice relatore e fissava per la comparizione personale delle parti l'udienza del 2-7-2024.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 31-5-2024, il resistente non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, né all'attribuzione in toto ad dell'assegno previsto dal D.Lgs. n. 230/2021 in Pt_2 sostituzione di ogni precedente misura di supporto al reddito dei nuclei familiari con figli. Ha invece chiesto la conferma dell'affidamento condiviso di e già stabilito Per_1 Per_2 all'esito del procedimento di separazione consensuale, sostenendo di non aver potuto incontrare regolarmente i due bambini a causa della precarietà delle sue condizioni di salute e di difficoltà economiche, essendo stato riconosciuto invalido (con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 60%) e non potendo sostenere le spese inerenti al trasferimento dalla propria residenza, sita in Casaleone (VR), a Canda (RO), luogo di residenza dei figli. Ha infine domandato la conferma della misura del proprio contributo al mantenimento dei minori nella somma mensile di 150,00 euro per ognuno di loro, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie.
All'esito della prima udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. il giudice relatore disponeva che l'intero importo dell'assegno unico e universale fosse versato alla ricorrente. Dava atto dell'impegno del di effettuare tre videochiamate alla settimana ai figli “nella fascia CP_1 oraria dalle ore 19 alle ore 20 (…), avendo cura di essere completamente solo nel corso della videochiamata” e fissava al 15-10-2024 una nuova udienza, nella quale le parti concordavano la ripresa degli incontri del resistente con e per un'intera Per_1 Per_2 giornata, il sabato o, a settimane alterne, la domenica. Assegnava infine i termini di cui
3 all'art. 473-bis.28 c.p.c. e all'udienza del 18-3-2025 rimetteva la causa al collegio per la decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio da e delle dichiarazioni rese Parte_1 dalle parti all'udienza del 2-7-2024, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la separazione consensuale è stata omologata con decreto depositato il 22-10-2021 e l'udienza presidenziale si è tenuta il 21-10-2021 (docc. sub 3 della ricorrente), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi deve ritenersi definitivamente cessata.
In data 28-3-2025 la ricorrente ha depositato l'atto integrale di matrimonio, dal quale risulta che il medesimo è stato trascritto dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di San Bellino (RO), al n. 4, Parte II, Serie A, anno 2025.
Le questioni controverse hanno ad oggetto (i) il regime di affidamento dei figli e Per_1
, (ii) la regolamentazione del diritto di visita del e (iii) la determinazione Per_2 CP_1 del contributo paterno al mantenimento dei due bambini, collocati presso la madre.
Va premesso che “la scelta dell'affidamento dei figli minori ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337-quater c.c., deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. Cass. n. 4056 del 2023; Cass. n. 21425 del 2022). Pertanto, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (cfr. Cass. n. 4056 del 2023; Cass. n. 28244 del 2019; Cass. n. 27348 del 2022)” (così, Cass. n. 26796/2023, in motivazione).
Tanto premesso, il collegio rileva nel caso di specie che il non ha contestato alcuna CP_1 delle circostanze dedotte dalla ricorrente a sostegno della domanda di affidamento esclusivo dei figli e . Invero, nella comparsa di risposta il resistente si è Per_1 Per_2 limitato a giustificare la mancata frequentazione dei due bambini con la precarietà delle proprie condizioni di salute e con le difficoltà economiche, ma resta il fatto che neppure l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 15-10-2024 (“(…) le parti concordano la ripresa degli incontri del padre con i figli, nel senso ogni settimana il andrà a CP_1 prendere i figli il sabato mattina o alternatamente la domenica mattina alle ore 9 e li riaccompagnerà alla fine della giornata alle ore 20,30, dopo averli fatti cenare, presso la residenza materna”: cfr. verbale dell'udienza 15-10-2024) ha avuto esecuzione, giacché il
4 non si è mai recato a fa visita ai figli, che non incontra dal luglio del 2023. Senza CP_1 tacere che, pur non avendo mai provveduto al loro mantenimento, il resistente ha chiesto l'attribuzione della quota di metà dell'assegno unico universale, prima percepito interamente dalla madre dei minori, incurante del fatto che la gestione di tutte le esigenze morali e materiali dei figli grava su quest'ultima.
Sulla base di tali evidenze probatorie, il collegio reputa che sussistano i presupposti stabiliti dall'art. 337-quater c.c. per disporre l'affidamento esclusivo dei minori alla ricorrente, che dalla fine del 2021 si fa carico da sola della cura e dell'accudimento di e Per_1 Per_2 nel totale disinteresse anche morale del per la crescita psico-fisica dei due bambini. CP_1
Quanto al diritto di visita paterno, tenuto conto della mancata esecuzione anche degli accordi stabiliti all'udienza del 15-10-2024, si ritiene opportuno disporre che, salvi migliori accordi tra i genitori, il padre abbia facoltà di vedere e tenere con sé i figli, previo accordo con la ricorrente e con preavviso di almeno due giorni, non meno di due volte al mese per l'intera giornata del sabato o della domenica dalle ore 9,30 alle 18, recandosi a prelevarli dalla residenza materna e ivi riaccompagnandoli all'orario stabilito.
Ai fini della determinazione del concorso del nel mantenimento di e CP_1 Per_1
, è necessario operare una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori Per_2 (Cass. 4811/2018), tenendo conto del fatto che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia (Cass. 16739/2020).
Nel caso in esame, dai documenti depositati dalla risulta che la stessa intrattiene un Pt_1 contratto di lavoro a chiamata con e nel 2024 ha lavorato con un contratto di CP_2 lavoro a tempo determinato alle dipendenze di Global Trust Service S.r.l. Le buste paga prodotte dalla ricorrente dimostrano che la stessa percepisce una retribuzione mensile media pari a circa 600-700,00 euro, se si considera che la busta paga del mese di agosto 2024 espone l'importo di 1.437,00 euro (docc. 12-15). A. ha dichiarato di vivere con Pt_1 i figli e con il suo convivente, regolarmente occupato, in un immobile concessole in comodato gratuito dai propri genitori, sicché non sostiene oneri locativi, ma all'udienza del 18-3-2025 ha precisato di non aver potuto lavorare nell'ultimo periodo, perché la figlia deve essere sottoposta a cicli di logopedia, psicomotricità e sedute psicologiche di 15 ore alla settimana, in quanto affetta da disturbo dell'attenzione e da iperattività, e che anche il figlio , affetto da discalculia, necessita di sedute di logopedia. Per_1
Il dal canto suo, ha percepito nell'anno d'imposta 2022 un reddito complessivo CP_1 pari a 1.092,00 euro (doc. 6) e all'udienza del 18-3-2025 ha affermato di aver cominciato a prestare attività lavorativa come addetto alla vigilanza non armata presso un supermercato, con una retribuzione di circa 500,00 euro mensili.
Ora, tenuto conto dell'attribuzione alla ricorrente dell'intero importo dell'assegno unico universale di circa 178,00 euro al mese, nonché dell'obiettiva precarietà dello stato di salute del resistente e della instabilità della sua attuale occupazione lavorativa, si ritiene
5 equo determinare in 200,00 euro (100,00 euro per ogni figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat Foi, la misura del contributo periodico fisso che il è tenuto a CP_1 corrispondere ad ai sensi dell'art. 337-ter c.c., oltre alla quota di metà delle spese Pt_2 straordinarie analiticamente individuate nel dispositivo.
In considerazione dell'interesse della ricorrente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e della parziale reciproca soccombenza delle parti concernente le altre questioni controverse, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. le spese di lite (liquidate per l'intero sulla base dei valori tariffari previsti dal D.M. 55/2014 nella somma di 5.261,00 euro, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali) si dichiarano compensate per la quota di metà. Il va condannato al pagamento, in favore della ricorrente, CP_1 della quota residua pari a 2.630,50 euro, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 264/2024 R.G. promossa da , nei Parte_1 confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, Controparte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1 il 25-10-2015 a San Bellino (RO), trascritto nei registri dello stato civile di Controparte_1 quel Comune al n. 4, Parte II, Serie A, anno 2015;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- dispone l'affidamento esclusivo dei minori e alla madre, Per_1 Persona_3 Pt_1
con collocazione di entrambi presso la stessa, e con facoltà del padre,
[...] CP_1
di vederli e tenerli con sé, previo accordo con la madre dei minori e con preavviso
[...] di almeno due giorni, non meno di due volte al mese per l'intera giornata del sabato o della domenica dalle ore 9,30 alle 18, recandosi a prelevarli dalla residenza materna e ivi riaccompagnandoli all'orario stabilito;
- dichiara tenuto a corrispondere ad , entro il giorno 5 di Controparte_1 Parte_1 ogni mese a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di 200,00 euro (100,00 euro per ogni figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di metà delle spese straordinarie di seguito indicate:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite
6 scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) centro ricreativo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive e pertinenti attrezzature;
b) campi estivi;
- dispone l'attribuzione ad dell'intero importo dell'assegno unico universale, Parte_1 autorizzandola a presentare in via autonoma la relativa domanda;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite in ragione della quota di metà e condanna al pagamento in favore di della somma di 2.630,50 euro, Controparte_1 Parte_1 oltre al rimborso forfettario del 15% e agli oneri fiscali e previdenziali.
Rovigo, 28 marzo 2025 il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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