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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 23/05/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG n.331/2025 promossa da:
c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, in persona del Dott. nella sua qualità di Responsabile Consulenza Controparte_2
Legale ET (già Normativa e Consulenza Operativa Private Banking) rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfrancesco Garone RICORRENTE
–
c o n t r o
c.f. residente in [...]Controparte_3 C.F._1
(RE), Via Papa Giovanni XXIII n. 18/B
-CONVENUTO CONTUMACE
in punto a: recupero somme
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c la società ricorrente conveniva dinanzi all'intestato Tribunale il proprio ex agente per sentir Controparte_3
accogliere le proprie conclusioni al seguito riportate: “Voglia l'Ill.mo Giudicante adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
I – Condannare il Sig. , in forza di tutte le convenzioni Controparte_3
inter partes e per le causali indicate in narrativa, al pagamento in favore di dell'importo complessivo di euro Controparte_1
147.017,13, o diverso maggiore o minore ritenuto, il tutto oltre interessi dalla costituzione in mora (26.2.2024), o in subordine dalla domanda, al saldo;
II – Condannare il Sig. al pagamento delle spese, Controparte_3
competenze ed onorari del giudizio.
Salvo ogni diritto””.
Esponeva che nel mese di ottobre 2019 la conferiva Controparte_1 al Sig. l'incarico di tirocinante consulente finanziario Controparte_3
(Trainee Financial Advisor “TFA”) per la segnalazione di nominativi interessati alla sottoscrizione di contratti di natura assicurativa e di contratti relativi ad investimenti in campo finanziario, e successivamente, intervenuta l'iscrizione del Sig. all'Albo dei CP_3
consulenti finanziari, veniva sottoscritto, in data 9.12.2019, un contratto di agenzia per lo svolgimento di attività promozionale, senza rappresentanza, di prodotti e servizi commercializzati dalla medesima
(doc. 2). Controparte_1
Al momento dell'instaurazione del rapporto, concedeva al CP_1
Sig. alcune facilitazioni economiche straordinarie come da CP_3
apposita lettera e richiamato Regolamento di Inserimento (doc. 3).
Segnatamente, tra l'altro:
a) un bonus RNT (Raccolta Netta Totale), da calcolarsi “applicando le aliquote indicate nella [...] Tabella 1 'Aliquote Bonus RNT' alla RNT realizzata dalla data di assegnazione codice fino alla scadenza del 24° mese successivo a quello di inserimento...” nella struttura di rete della
Pag. 2 di 7 “ridotta dell'eventuale RNT negativa realizzata nei due mesi CP_4 successivi alla scadenza del periodo indicato”.
Detto bonus sarebbe maturato a favore del Sig. , tra l'altro, CP_3
qualora il rapporto di agenzia fosse stato ancora in essere allo scadere del 60° mese successivo a quello di inserimento;
b) gli anticipi provvigionali “a decorrere dal mese successivo alla data di inserimento e successivamente quale Private Banker fino a complessivi 36 mesi in caso di sottoscrizione di Contratto di Agenzia
€ 5.000,00 lordi a titolo di anticipo sui compensi omnicomprensivo di tutte le spettanze ivi compreso il Bonus RNT di cui al punto 1) il cui importo verrà mensilmente conguagliato con quanto da Lei maturato”.
In particolare, gli anticipi in questione venivano erogati a decorrere da dicembre 2019 (mese di competenza novembre 2019) sino a novembre 2022 (mese di competenza ottobre 2022) erano soggetti a conguaglio mensile, secondo quanto previsto, con quanto maturato dal collaboratore a titolo di provvigioni e nel corso del rapporto sono stati solo in parte recuperati come da tabella riepilogativa esposta in ricorso.
Con accordo di risoluzione consensuale del 22-24.3.2023 (doc. 5) le parti convenivano la cessazione del rapporto di agenzia a far data dal
3.4.2023. In quel momento, come indicato nell'accordo, il Sig.
, risultava debitore di per un totale di € 116.671,00 a CP_3 CP_1
titolo di anticipi provvigionali percepiti e non compensati con quanto effettivamente maturato.
Con l'accordo di risoluzione veniva inoltre previsto l'impegno del Sig.
al pagamento di € 31.200,00 mediante un piano di rientro di CP_3 ventiquattro rate mensili di € 1.300,00 ciascuna a partire dal mese di maggio 2023.
Pag. 3 di 7 Nell'accordo veniva stabilito che laddove il Sig. non avesse CP_3
poi rispettato gli impegni assunti o non si fossero verificate tutte le condizioni previste, tanto nell'accordo stesso, quanto nel Regolamento concernente l'Indennità di portafoglio, il medesimo avrebbe perso definitivamente il diritto di percepire le facilitazioni economiche previste, con obbligo di restituzione di tutto quanto eventualmente ricevuto medio tempore e di pagamento di una penale quantificata in €
5.000,00.
Constatato successivamente il mancato adempimento del Sig. CP_3
ed in particolare il mancato versamento da parte del medesimo dell'importo di € 31.200,00 di cui al citato piano rateale, del quale non era stata onorata neppure una scadenza, con missiva via Pec CP_1
del 26.2.2024 (docc. 11 e 12), contestava tale inadempimento, intimava il pagamento di complessivi € 147.017,13 [€ 116.671,00
(importo di cui all'accordo di risoluzione) + € 25.346,13 (indennità di portafoglio) + € 5.000,00 (penale)] e costituiva in mora il medesimo.
Sennonché, ad oggi, il Sig. non ha provveduto al pagamento CP_3
di quanto dovuto.
Stante l'impossibilità di addivenire ad una bonaria soluzione della insorta vertenza, la società ricorrente ha intentato il presente ricorso.
Nonostante regolare notifica all'indirizzo pec risultante dalla visura camerale, l'ex agente non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
All'esito dell'udienza odierna, non necessitandosi di attività istruttoria, previa discussione della parte presente la causa è stata decisa.
Il ricorso proposto è fondato e va accolto.
Le circostanze esposte in fatto dalla società ricorrente non sono contestate da parte convenuta, che nonostante la corretta notifica, non si è costituita in
Pag. 4 di 7 giudizio mostrando completo disinteresse per la presente vicenda processuale.
I fatti non confutati, per il principio di non contestazione oramai consolidato in giurisprudenza, si hanno per ammessi, e tanto basterebbe per vedere accolto il presente ricorso.
Ad abundantiam, si osserva che la prova della legittimità delle somme a credito richieste in questa sede è stata abbondantemente fornita dalla documentazione versata in atti.
La lettera di attribuzione degli interventi economici straordinari (doc. 3), prevedeva, tra gli altri, la corresponsione da parte della “a decorrere CP_4
dal mese successivo alla data di inserimento e successivamente quale
Private Banker fino a complessivi 36 mesi in caso di sottoscrizione di
Contratto di Agenzia € 5.000,00 lordi a titolo di anticipo sui compensi omnicomprensivo di tutte le spettanze ivi compreso il Bonus RNT di cui al punto 1) il cui importo verrà mensilmente conguagliato con quanto da Lei maturato”.
Per quanto riguarda la quantificazione, a decorrere da dicembre 2019
(mese di competenza novembre 2019) sino a novembre 2022 (mese di competenza ottobre 2022) sono stati costantemente corrisposti al consulente (doc. 13) anticipi provvigionali, mensilmente conguagliati con quanto dallo stesso maturato a titolo di provvigioni proprie, come da allegate fatture e note di credito da cui si evincono gli accrediti degli importi corrisposti a titolo di anticipi nonché i conguagli tempo per tempo effettuati (doc. 4).
Da tale documentazione e dal prospetto riepilogativo delle operazioni di pagamento e conguaglio riportato nella narrativa in fatto si evince che al momento della cessazione del rapporto vantava dunque un CP_1
credito, come poi indicato in € 116.671,00 nell'accordo di risoluzione consensuale del rapporto sottoscritto dalle parti.
Pag. 5 di 7 Alla stessa stregua, quanto all'Indennità di portafoglio, si legge nella comunicazione del 17.4.2023 (doc. 7): CP_1
“[…] ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste nell'accordo sottoscritto in data 24.3.2023 e nel Regolamento “Indennità di
Portafoglio”, avrà diritto di ricevere, in relazione alla cessione in oggetto,
l'importo lordo di Euro 25.346,13 in unica soluzione, a titolo di anticipo dell'Indennità di portafoglio, entro il mese successivo alla data di perfezionamento dell'operazione di Riassegnazione e subordinatamente alla ricezione da parte della Banca di copia della richiesta di cancellazione dall'Albo Unico dei consulenti Finanziari, integrata, nei termini previsti, da copia della documentazione attestante l'avvenuta cancellazione.
Resta inteso che, nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni previste nel Regolamento “Indennità di Portafoglio” e nel citato accordo del 24.3.2023, per la maturazione a titolo definitivo dell'Indennità, Lei sarà tenuto alla immediata restituzione per intero degli importi già ricevuti a titolo di anticipo, al lordo delle ritenute di legge […]”.
Quanto infine alla penale di € 5.000,00, la stessa trova espressa previsione e condivisione nell'accordo di risoluzione al cui punto 7) è dato di leggere testualmente:
“Le parti espressamente concordano che, nel caso in cui il Private Banker non dovesse rispettare gli impegni e/o laddove non si dovessero verificare le condizioni di cui al presente accordo, nonché tutto quanto contenuto nel
Regolamento Indennità di Portafoglio, ovvero dovesse intervenire il recesso dal rapporto di agenzia da parte di per giusta Controparte_1
causa, fatta salva esclusivamente l'ipotesi di cessazione del rapporto di agenzia per decesso o invalidità permanente e totale del Private Banker, ovvero il Private Banker non dovesse svolgere la propria attività nel pieno rispetto sia delle disposizioni legislative, regolamentari, contrattuali e delle norme procedurali impartite dalla Banca, sia dei valori etici e di
Pag. 6 di 7 deontologia professionale a cui deve improntarsi l'attività svolta, il Private
Banker stesso perderà definitivamente il diritto a percepire tutti gli interventi economici previsti al precedente art. 4 e sarà tenuto all'immediata restituzione di tutto quanto eventualmente percepito in virtù del presente accordo nonché al pagamento di una penale pari a Euro
5.000,00 (cinquemila/00), penale ritenuta dalle Parti, che l'hanno negoziata, equa e congrua in relazione agli interessi perseguiti con il presente accordo dalle stesse.”
Ne consegue l'accoglimento del ricorso
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
• Accoglie il ricorso e condanna il Sig. , in forza di Controparte_3
tutte le convenzioni inter partes, al pagamento in favore di dell'importo complessivo di euro 147.017,13, oltre Controparte_1
interessi dalla costituzione in mora (26.2.2024) al saldo;
• Condanna il Sig. alla rifusione alla società Controparte_3
ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 4217,00 per compensi, oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Reggio Emilia, 23/5/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Elena Vezzosi
Pag. 7 di 7
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG n.331/2025 promossa da:
c.f. , Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, in persona del Dott. nella sua qualità di Responsabile Consulenza Controparte_2
Legale ET (già Normativa e Consulenza Operativa Private Banking) rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfrancesco Garone RICORRENTE
–
c o n t r o
c.f. residente in [...]Controparte_3 C.F._1
(RE), Via Papa Giovanni XXIII n. 18/B
-CONVENUTO CONTUMACE
in punto a: recupero somme
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c la società ricorrente conveniva dinanzi all'intestato Tribunale il proprio ex agente per sentir Controparte_3
accogliere le proprie conclusioni al seguito riportate: “Voglia l'Ill.mo Giudicante adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
I – Condannare il Sig. , in forza di tutte le convenzioni Controparte_3
inter partes e per le causali indicate in narrativa, al pagamento in favore di dell'importo complessivo di euro Controparte_1
147.017,13, o diverso maggiore o minore ritenuto, il tutto oltre interessi dalla costituzione in mora (26.2.2024), o in subordine dalla domanda, al saldo;
II – Condannare il Sig. al pagamento delle spese, Controparte_3
competenze ed onorari del giudizio.
Salvo ogni diritto””.
Esponeva che nel mese di ottobre 2019 la conferiva Controparte_1 al Sig. l'incarico di tirocinante consulente finanziario Controparte_3
(Trainee Financial Advisor “TFA”) per la segnalazione di nominativi interessati alla sottoscrizione di contratti di natura assicurativa e di contratti relativi ad investimenti in campo finanziario, e successivamente, intervenuta l'iscrizione del Sig. all'Albo dei CP_3
consulenti finanziari, veniva sottoscritto, in data 9.12.2019, un contratto di agenzia per lo svolgimento di attività promozionale, senza rappresentanza, di prodotti e servizi commercializzati dalla medesima
(doc. 2). Controparte_1
Al momento dell'instaurazione del rapporto, concedeva al CP_1
Sig. alcune facilitazioni economiche straordinarie come da CP_3
apposita lettera e richiamato Regolamento di Inserimento (doc. 3).
Segnatamente, tra l'altro:
a) un bonus RNT (Raccolta Netta Totale), da calcolarsi “applicando le aliquote indicate nella [...] Tabella 1 'Aliquote Bonus RNT' alla RNT realizzata dalla data di assegnazione codice fino alla scadenza del 24° mese successivo a quello di inserimento...” nella struttura di rete della
Pag. 2 di 7 “ridotta dell'eventuale RNT negativa realizzata nei due mesi CP_4 successivi alla scadenza del periodo indicato”.
Detto bonus sarebbe maturato a favore del Sig. , tra l'altro, CP_3
qualora il rapporto di agenzia fosse stato ancora in essere allo scadere del 60° mese successivo a quello di inserimento;
b) gli anticipi provvigionali “a decorrere dal mese successivo alla data di inserimento e successivamente quale Private Banker fino a complessivi 36 mesi in caso di sottoscrizione di Contratto di Agenzia
€ 5.000,00 lordi a titolo di anticipo sui compensi omnicomprensivo di tutte le spettanze ivi compreso il Bonus RNT di cui al punto 1) il cui importo verrà mensilmente conguagliato con quanto da Lei maturato”.
In particolare, gli anticipi in questione venivano erogati a decorrere da dicembre 2019 (mese di competenza novembre 2019) sino a novembre 2022 (mese di competenza ottobre 2022) erano soggetti a conguaglio mensile, secondo quanto previsto, con quanto maturato dal collaboratore a titolo di provvigioni e nel corso del rapporto sono stati solo in parte recuperati come da tabella riepilogativa esposta in ricorso.
Con accordo di risoluzione consensuale del 22-24.3.2023 (doc. 5) le parti convenivano la cessazione del rapporto di agenzia a far data dal
3.4.2023. In quel momento, come indicato nell'accordo, il Sig.
, risultava debitore di per un totale di € 116.671,00 a CP_3 CP_1
titolo di anticipi provvigionali percepiti e non compensati con quanto effettivamente maturato.
Con l'accordo di risoluzione veniva inoltre previsto l'impegno del Sig.
al pagamento di € 31.200,00 mediante un piano di rientro di CP_3 ventiquattro rate mensili di € 1.300,00 ciascuna a partire dal mese di maggio 2023.
Pag. 3 di 7 Nell'accordo veniva stabilito che laddove il Sig. non avesse CP_3
poi rispettato gli impegni assunti o non si fossero verificate tutte le condizioni previste, tanto nell'accordo stesso, quanto nel Regolamento concernente l'Indennità di portafoglio, il medesimo avrebbe perso definitivamente il diritto di percepire le facilitazioni economiche previste, con obbligo di restituzione di tutto quanto eventualmente ricevuto medio tempore e di pagamento di una penale quantificata in €
5.000,00.
Constatato successivamente il mancato adempimento del Sig. CP_3
ed in particolare il mancato versamento da parte del medesimo dell'importo di € 31.200,00 di cui al citato piano rateale, del quale non era stata onorata neppure una scadenza, con missiva via Pec CP_1
del 26.2.2024 (docc. 11 e 12), contestava tale inadempimento, intimava il pagamento di complessivi € 147.017,13 [€ 116.671,00
(importo di cui all'accordo di risoluzione) + € 25.346,13 (indennità di portafoglio) + € 5.000,00 (penale)] e costituiva in mora il medesimo.
Sennonché, ad oggi, il Sig. non ha provveduto al pagamento CP_3
di quanto dovuto.
Stante l'impossibilità di addivenire ad una bonaria soluzione della insorta vertenza, la società ricorrente ha intentato il presente ricorso.
Nonostante regolare notifica all'indirizzo pec risultante dalla visura camerale, l'ex agente non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.
All'esito dell'udienza odierna, non necessitandosi di attività istruttoria, previa discussione della parte presente la causa è stata decisa.
Il ricorso proposto è fondato e va accolto.
Le circostanze esposte in fatto dalla società ricorrente non sono contestate da parte convenuta, che nonostante la corretta notifica, non si è costituita in
Pag. 4 di 7 giudizio mostrando completo disinteresse per la presente vicenda processuale.
I fatti non confutati, per il principio di non contestazione oramai consolidato in giurisprudenza, si hanno per ammessi, e tanto basterebbe per vedere accolto il presente ricorso.
Ad abundantiam, si osserva che la prova della legittimità delle somme a credito richieste in questa sede è stata abbondantemente fornita dalla documentazione versata in atti.
La lettera di attribuzione degli interventi economici straordinari (doc. 3), prevedeva, tra gli altri, la corresponsione da parte della “a decorrere CP_4
dal mese successivo alla data di inserimento e successivamente quale
Private Banker fino a complessivi 36 mesi in caso di sottoscrizione di
Contratto di Agenzia € 5.000,00 lordi a titolo di anticipo sui compensi omnicomprensivo di tutte le spettanze ivi compreso il Bonus RNT di cui al punto 1) il cui importo verrà mensilmente conguagliato con quanto da Lei maturato”.
Per quanto riguarda la quantificazione, a decorrere da dicembre 2019
(mese di competenza novembre 2019) sino a novembre 2022 (mese di competenza ottobre 2022) sono stati costantemente corrisposti al consulente (doc. 13) anticipi provvigionali, mensilmente conguagliati con quanto dallo stesso maturato a titolo di provvigioni proprie, come da allegate fatture e note di credito da cui si evincono gli accrediti degli importi corrisposti a titolo di anticipi nonché i conguagli tempo per tempo effettuati (doc. 4).
Da tale documentazione e dal prospetto riepilogativo delle operazioni di pagamento e conguaglio riportato nella narrativa in fatto si evince che al momento della cessazione del rapporto vantava dunque un CP_1
credito, come poi indicato in € 116.671,00 nell'accordo di risoluzione consensuale del rapporto sottoscritto dalle parti.
Pag. 5 di 7 Alla stessa stregua, quanto all'Indennità di portafoglio, si legge nella comunicazione del 17.4.2023 (doc. 7): CP_1
“[…] ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste nell'accordo sottoscritto in data 24.3.2023 e nel Regolamento “Indennità di
Portafoglio”, avrà diritto di ricevere, in relazione alla cessione in oggetto,
l'importo lordo di Euro 25.346,13 in unica soluzione, a titolo di anticipo dell'Indennità di portafoglio, entro il mese successivo alla data di perfezionamento dell'operazione di Riassegnazione e subordinatamente alla ricezione da parte della Banca di copia della richiesta di cancellazione dall'Albo Unico dei consulenti Finanziari, integrata, nei termini previsti, da copia della documentazione attestante l'avvenuta cancellazione.
Resta inteso che, nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni previste nel Regolamento “Indennità di Portafoglio” e nel citato accordo del 24.3.2023, per la maturazione a titolo definitivo dell'Indennità, Lei sarà tenuto alla immediata restituzione per intero degli importi già ricevuti a titolo di anticipo, al lordo delle ritenute di legge […]”.
Quanto infine alla penale di € 5.000,00, la stessa trova espressa previsione e condivisione nell'accordo di risoluzione al cui punto 7) è dato di leggere testualmente:
“Le parti espressamente concordano che, nel caso in cui il Private Banker non dovesse rispettare gli impegni e/o laddove non si dovessero verificare le condizioni di cui al presente accordo, nonché tutto quanto contenuto nel
Regolamento Indennità di Portafoglio, ovvero dovesse intervenire il recesso dal rapporto di agenzia da parte di per giusta Controparte_1
causa, fatta salva esclusivamente l'ipotesi di cessazione del rapporto di agenzia per decesso o invalidità permanente e totale del Private Banker, ovvero il Private Banker non dovesse svolgere la propria attività nel pieno rispetto sia delle disposizioni legislative, regolamentari, contrattuali e delle norme procedurali impartite dalla Banca, sia dei valori etici e di
Pag. 6 di 7 deontologia professionale a cui deve improntarsi l'attività svolta, il Private
Banker stesso perderà definitivamente il diritto a percepire tutti gli interventi economici previsti al precedente art. 4 e sarà tenuto all'immediata restituzione di tutto quanto eventualmente percepito in virtù del presente accordo nonché al pagamento di una penale pari a Euro
5.000,00 (cinquemila/00), penale ritenuta dalle Parti, che l'hanno negoziata, equa e congrua in relazione agli interessi perseguiti con il presente accordo dalle stesse.”
Ne consegue l'accoglimento del ricorso
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
• Accoglie il ricorso e condanna il Sig. , in forza di Controparte_3
tutte le convenzioni inter partes, al pagamento in favore di dell'importo complessivo di euro 147.017,13, oltre Controparte_1
interessi dalla costituzione in mora (26.2.2024) al saldo;
• Condanna il Sig. alla rifusione alla società Controparte_3
ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 4217,00 per compensi, oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Reggio Emilia, 23/5/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Elena Vezzosi
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