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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di MA
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5202 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 22/05/2024 e vertente
TRA
, (C.F. ), sia in proprio, sia n.q. di erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
rappresentata e difesa dall' Avvocato Marzia Contucci ( ) ed
[...] C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in MA, Viale Giuseppe Mazzini n°134, giusta procura in atti;
Appellante
E
, (C.F. ), rappresentato e difeso, in forza di procura Controparte_1 CodiceFiscale_3
speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, dall' avv. Claudio Bullo (C.F.
) che dichiara elegger domicilio preso lo studio dell'Avv. Sonia Allocca in C.F._4
MA, Viale Tiziano n. 108, pal. C;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 24754/2019 del Tribunale di MA, pubblicata in data
31/12/2019.
Conclusioni
Per l'appellante “(…)
1 All'esito, respinta ogni contraria istanza, in parziale riforma della sentenza impugnata e fermo il resto:
1. Disporre nuova ctu per la valutazione del valore commerciale dell'immobile di via Gallonio onde procedere a nuova determinazione del conguaglio dovuto dalla GN;
Parte_1
2. In riforma del capo 7del dispositivo:
- rigettare la domanda di condanna di al pagamento di una indennità per l'utilizzo Parte_1 dell'immobile di Via Gallonio nel periodo 1995-2000 svolta dal Sig. nel giudizio Controparte_1
n. 4509/2009 RG in quanto non dovuta trattandosi di rapporto di ospitalità tra padre e figlia;
- rigettare la domanda di accertamento delle debenze, da parte di , di una indennità Parte_1 per l'utilizzo dell'immobile di Via Gallonio nel periodo 2005-2009 svolta dal Sig. Controparte_1 nel giudizio n. 4509/2009 RG in quanto la volontà di impedire l'utilizzo esclusivo è stata manifestata per la prima volta nell'aprile 2009 con lo svolgimento della domanda riconvenzionale;
- dichiarare inammissibili, in quanto tardive, le domande nuove svolte dal Sig. nel Controparte_1
Giudizio n. 4509/2009 al momento della precisazione delle conclusioni;
- previa declaratoria di inutilizzabilità, nel Giudizio 63136/2009 RG, della CTU sul valore locativo svolta nel Giudizio 4509/2009 in quanto tardivamente depositata nel Giudizio n. 63136/2009 in violazione del principio del contraddittorio, rigettare la domanda di condanna della GN
[...]
al pagamento di una indennità al fratello per l'utilizzo esclusivo dell'immobile di Parte_1 CP_1
Via Gallonio nel periodo intercorrente tra l'aprile 2009 e la data della decisione (31.12.2019);
- in via estremamente subordinata, rideterminare il calcolo della suddetta indennità in misura pari, per l'intero comprensivo di interessi, ad € 391,198,00 e quindi pari ad € 130.399,00 quanto al dovuto da a . Parte_1 Controparte_1
3.In riforma del capo 8 della Sentenza:
- Ricalcolare il dovuto dal Signor alla GN in misura Controparte_1 Parte_1 complessivamente pari ad € 51.629,41 o - in via di estremo subordine - pari ad € 36.137,25;
- Accogliere la domanda svolta in primo grado da nel Giudizio n. 63136/2009 RG, Parte_1
quantomeno limitatamente al periodo dalla domanda riconvenzionale (gennaio 2010) al passaggio in giudicato della Sentenza di Appello (dicembre 2015) e per l'effetto condannare il sig.
[...]
a corrispondere alla GN il valore dell'indennizzo per l'occupazione CP_1 Parte_1
esclusiva dei beni di Foiano della Chiana in misura corrispondente ai 2/3 della quota del Signor
, come quantificato dal CTU, per il periodo intercorso dalla domanda (2009) Persona_1
e fino all'estrazione dei lotti (2016).
2
4. Ad integrazione della Sentenza impugnata, piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello pronunciarsi, accogliendo la domanda, sulle conclusioni formulate ai capi 3 e 6 dell'atto di citazione introduttivo del Giudizio n. 4509/2009 RG. Vittoria di spese e compensi del doppio grado”
Per l'appellato “si chiede che la Corte di Appello di MA voglia (…) nel merito 1) rigettare
l'appello perché infondato in fatto ed in diritto;
2) confermare la sentenza n. 24754/2019 emessa dal Tribunale di MA depositata in data
31.12.2019 legittima, aderente alle domande e contestazioni svolte e dunque corretta.
3) Condannare l'appellante al pagamento di tutte le spese e onorari del presente Parte_1 giudizio”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato deduceva che: Parte_1
A) il 22 settembre 1994 era deceduta in MA , senza lasciare testamento e Persona_2
lasciando quali eredi legittimi per 1/3 ciascuno il marito, , e i figli Persona_1
e la stessa;
Controparte_1 Parte_1
B) il 24 dicembre 2005 era deceduto in MA , che aveva disposto delle Persona_1
proprie sostanze con testamento olografo registrato il 19.1.2006, lasciando la quota disponibile dei propri beni all'esponente;
C) pertanto, era erede del padre per la quota di 2/3 dell'asse ereditario (della quale faceva parte la quota di 1/3 dell'asse ereditario della madre);
D) l'asse ereditario di comprendeva diversi beni immobili situati in Persona_3
MA, in Foiano della Chiana e in Francia, oggetto di un giudizio di divisione pendente in grado di appello;
E) vantava numerosi crediti nei confronti del fratello sia in proprio sia quale erede per 2/3 dell'asse ereditario del padre (che era creditore del figlio sia per crediti CP_1
originariamente vantati dalla madre e ora incombenti per la quota di 1/3 sul fratello;
F) inoltre, aveva diritto alla restituzione di oggetti di sua esclusiva proprietà, depositati negli immobili oggetto di divisione ereditaria siti in Foiano della Chiana, occupati di fatto dal fratello;
G) in particolare: a) quanto ai crediti originariamente vantati da nei Persona_1
confronti del figlio il padre aveva anticipato per sé e per i due figli il complessivo CP_1 importo di € 125.832,00= per spese connesse all'eredità della moglie e non aveva mai ricevuto la restituzione della quota gravante sul figlio pari al 33% (€ 41.254,58=); i 2/3 di tale CP_1 importo (€ 27.683,05=) competevano all'istante quale erede del padre, , Persona_1
che aveva mutuato al figlio somme ed aveva sostenuto per lui spese per il complessivo
3 importo di € 28.223,33=; anche in questo caso, i 2/3 di tale importo (€ 18.815,55=) competeva all'istante quale erede del padre;
b) quanto ai crediti originariamente vantati dall'istante nei confronti del padre aveva erogato al padre un prestito di € 59.392,54= Persona_1
(scrittura del 24.4.2000); la restituzione del prestito incombeva per 1/3 (€ 19.797,51=) al fratello quale erede del padre;
c) quanto ai crediti vantati nei confronti del fratello CP_1
l'istante aveva anticipato per intero sia spese relative all'eredità paterna sia Controparte_1
spese connesse alla manutenzione straordinaria della casa di MA;
il fratello era tenuto per
1/3 e così al pagamento della somma di € 2.129,43=.
In definitiva, la somma dovuta dal fratello ammontava a € 68.532,19=, dei quali € 3.873,43= erano stati già restituiti, con un residuo pari a € 64.552,11 (lettera di costituzione in mora del
29.10.2007).
Ciò premesso, l'attrice conveniva in giudizio affinchè venisse condannato Controparte_1 al pagamento della somma di € 64.552,11=, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla data di costituzione in mora, nonché alla restituzione degli oggetti indicati in narrativa.
Costituitosi in giudizio, il convenuto rilevava che:
A) il padre, nonostante la lunga lite anche giudiziaria che lo aveva allontanato dal figlio, non aveva mai avanzato le pretese adesso rivendicate dall'attrice;
B) per tutte le spese connesse all'eredità della madre, il padre aveva sempre saputo di disporre di somme a lui rimesse direttamente dal figlio;
per questo nessuna richiesta era stata avanzata al riguardo nel giudizio di divisione dell'eredità della madre;
C) il padre non gli aveva mai concesso somme in prestito;
D) i crediti della comunione dovevano essere regolati in ambito divisorio ed erano, allo stato, inesigibili;
E) le pretese creditorie vantate dall'attrice quale erede del padre erano ormai irrimediabilmente prescritte;
F) i pretesi crediti dell'attrice verso il padre erano inesistenti;
la domanda fondata sulla scrittura del 24.4.2000 doveva ritenersi inammissibile in quanto tale scrittura costitutiva una disposizione mortis causa, lesiva della quota di legittima;
G) in via riconvenzionale subordinata, andava accertata e dichiarata la sussistenza di un debito a carico dell'attrice e a favore del convenuto (quale erede per 1/3 del padre) per somme anticipatele dal genitore e mai restituite nonché per canoni di affitto per gli anni 1995/2000;
4 H) in ogni caso, andava riconosciuto il credito nei confronti dell'attrice per il ristoro dell'occupazione in via esclusiva da gennaio 2006 dell'appartamento di Via Gallonio n.23, in comproprietà tra le parti.
2 – Con altro giudizio promosso sempre dinanzi al Tribunale di MA, iscritto al n. R.G.
63136/2009 conveniva in giudizio la sorella chiedendo lo Controparte_1 Parte_1
scioglimento della comunione ereditaria originata dalla morte del loro genitore Persona_1
L'attore chiedeva, inoltre: A) la collazione per la donazione fatta dal padre a favore della
[...] coerede, consistente nella concessione a titolo gratuito dell'uso dell'appartamento interno 11/ bis di Via Gallonio n.23 in MA;
B) il corrispettivo dell'utile civile goduto in esclusiva dalla coerede relativamente all'intero appartamento di Via Gallonio 23 a partire dalla morte del Pt_1 de cuius. C) l'attribuzione della propria quota ereditaria.
Costituitasi in questo giudizio, chiedeva;
A) l'assegnazione, in sede di divisione, Parte_1 dell'intero appartamento di Via Gallonio n.23 e il box-garage sito nella stessa via;
B) la condanna dell'attore a restituire il corrispettivo dell'utile civile alla massa ereditaria per altri beni goduti in via esclusiva;
C) l'estensione del giudizio su altri crediti e debiti degli stessi eredi.
In sede di precisazione delle conclusioni al giudizio 4509/2009 veniva riunito il giudizio pendente sempre presso il Tribunale di MA n. rg 63136/2009.
Con sentenza n. 24754/2019, il Tribunale di MA cosi provvedeva: 1) dispone la riunione al presente giudizio della causa connessa, pendente tra le stesse parti, avente R.G. n. 63136/2009;
2) dichiara aperta la successione di , nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
MA il 24/12/2005;
3) accerta che in forza del testamento olografo pubblicato il 19/1/2006 per atto del notaio dott.ssa in MA (rep. n. 167312, racc. n. 9002) risultano eredi i figli (per Persona_4 Parte_1
2/3) e (per 1/3); Controparte_1
4) accerta che il compendio ereditario caduto in successione è costituito dalla unità immobiliare sita in MA, Via Gallonio n. 23 - appartamento al piano quinto e cantina al piano interrato, censita al
N.C.E.U. di MA al Foglio 588, Particella 134, Sub. 13, Zona Cens. 3, Categoria A/2, Classe 4,
Consistenza 10 vani, Rendita €. 3.124,56;
5) dispone lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti mediante attribuzione diretta ex art. 720 c.c. a dell'intera proprietà sull'immobile caduto in successione, Parte_1
come sopra individuato;
6) condanna al pagamento in favore di , quale conguaglio in denaro Parte_1 Controparte_1 garantito da ipoteca ex art. 2817 c.c., della somma di € 519.219,00=, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
5 7) condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1
150.000,00=, a titolo di indennità per l'uso esclusivo del predetto immobile all'attualità, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
8) condanna al pagamento in favore di , per crediti ereditari, della Controparte_1 Parte_1 somma di € 16.339,74=, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
9) rigetta le altre domande proposte dalle parti;
10) dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Avverso tale sentenza ha proposto appello. Parte_1
Si è costituito che ha contestato nel merito l'appello chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'udienza del 22 Maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appellante ha proposto otto motivi di appello.
Con il primo motivo rubricato “violazione dell'art. 726 c.c.”, lamenta l'appellante che il valore del bene immobile caduto in successione doveva essere considerato al momento della richiesta della divisione e pertanto ha errato il Giudice di prime cure ad espletare una nuova CTU potendo utilizzare la perizia effettuata in altro giudizio avente ad oggetto l'eredità della madre Inoltre, in Per_2 considerazione della circostanza che successivamente all'emanazione della sentenza di primo grado, oggetto della presente impugnazione, vi è stata la pandemia da VI -19 che ha comportato un deprezzamento del valore degli immobili, richiede una nuova C.T.U.
Il motivo è infondato.
L'art. 191 c.p.c. dispone che nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, quarto comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire. Possono essere nominati più' consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.
Due sono i profili che connotano la figura del consulente tecnico d'ufficio, e precisamente:
a) si tratta di un ausiliario del giudice: di questo punto di vista se ne occupa il libro primo del codice di rito, ove viene accostato al ruolo e alle prerogative del giudice, del quale finisce per condividere parzialmente le stesse garanzie di imparzialità;
b) la consulenza tecnica da lui resa va esclusa dal catalogo dei mezzi di prova, dovendosi piuttosto inquadrare nel più ampio contesto della istruzione probatoria, oggetto di una particolare disciplina, che precede gli artt. 202-209 c.p.c. (contenenti le regole sull'assunzione dei mezzi di prova) e gli artt. 210-266 (relativi ai singoli strumenti probatori).
In generale può dirsi che il CTU svolge una funzione di eterointegrazione delle conoscenze specialistiche del giudice, ponendosi accanto al giudice ed assistendolo con pareri tecnici.
6 Ciò fornisce la spiegazione della mancata inclusione della consulenza tecnica nel novero dei mezzi di prova stricto sensu intesi, dovendosi piuttosto propendere, come sostenuto da parte della dottrina, per una qualificazione della consulenza come mezzo ausiliario di integrazione delle conoscenze del giudice.
Anche la giurisprudenza di merito ritiene che la consulenza tecnica non sia mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di conoscenze specialistiche, non potendo comunque essere utilizzata per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto dedotto.
Per quanto concerne la valutazione dell'immobile, come evidenziato dal Giudice di primo grado “In materia di divisione giudiziale, la somma dovuta dal condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile a titolo di conguaglio in favore di quello non assegnatario ha natura di debito di valore, sicché, sorgendo all'atto dell'assegnazione del bene, deve essere rivalutata, anche d'ufficio, al momento della decisione della causa di divisione (v. Cass. Civ. 23261/21, Cass. Civ. 24087/2019
Cass.Civ. n. 6931/16)”.
Pertanto, non può censurarsi la scelta del Giudice di primo grado di disporre una C.T.U. per la stima dell'immobile sito in MA, mentre è infondata la richiesta di nuova C.T.U. per fatti avvenuti dopo la pubblicazione della sentenza, quale la diffusione della pandemia per coronavirus.
Con il secondo motivo di appello rubricato “Vizio di ultra petizione”, l'appellante censura la sentenza, nella parte in cui ha disposto in merito alla domanda avanzata da di Controparte_1 condanna dell'odierna appellante al pagamento dell'indennità di occupazione esclusiva del bene in comunione, assumendo che la domanda era di mero accertamento e si fermava al 9 Aprile 2009. La riqualificazione della domanda essendo stata svolta, secondo l'appellante, in sede di precisazione delle conclusioni, inoltre, non poteva essere oggetto di esame.
Il motivo è infondato.
L'art. 112 c.p.c. stabilisce che il Giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.
La norma in commento impone al giudice sia di individuare il contenuto e la portata delle domande o delle eccezioni proposte e sollevate dalle parti sia di pronunciarsi entro determinati margini, fissati dalle parti o dalla legge, per le materie sottratte alla loro disponibilità. Invero, il principio al quale si riferisce la norma si può sostanziare nel brocardo latino «da mihi factum dabo tibi jus», per cui spetta al solo giudice la valutazione esatta del significato giuridico delle espressioni usate, sempre che questa operazione ermeneutica non stravolga la volontà processuale delle parti.
Nella fattispecie in esame non è dato rilevare alcuno stravolgimento della volontà processuale delle parti, in quanto aveva chiesto nel procedimento 4509/2009 al punto n° 7 “Sia in caso Controparte_1
7 di accoglimento che di rigetto delle domanda di parte attrice si chiede in via riconvenzionale che
l'On.le Tribunale adito accerti e dichiari il credito di nei confronti di Controparte_1 [...]
della somma di € 53.333,00 a titolo di ristoro per l'occupazione esclusiva dal Gennaio Parte_1
2006 ad oggi dell'appartamento di Via Gollino n° 323 in comproprietà tra le parti oltre interessi e rivalutazione come per legge”. Inoltre, nel giudizio riunito NRG 63136/2009 il Controparte_1 aveva chiesto al punto 3 delle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio “Condannare
[...]
al pagamento in favorre della massa ereditaria della somma di € 105.000,00 oltre interessi Parte_1
e rivalutazione monertaria come per legge, per l'abusiva occupazione in via esclusiva dell'appartamento e del garage siti in Via Gollino n° 23 oltre quanto risulterà per l'occupazione dopo il 30/06/ 2009.” Pertanto alcuna ultra petizione può rilevarsi nella fattispecie in esame.
Con il terzo motivo di appello rubricato” violazione dell'art. 274 c.p.c.”, lamenta l'appellante che il giudice di prime cure ha violato l'art. 274 c.p.c. utilizzando la C.T.U. espletata nel giudizio 4509/2009 per una domanda formulata nel giudizio 63136/2009.
Il motivo è infondato.
L'art. 274 c.p.c. disciplina la riunione dei procedimenti relativi a cause connesse e stabilisce che “ Se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, può disporne la riunione. Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per una causa connessa pende procedimento davanti ad altro giudice o davanti ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto che le cause siano chiamate alla medesima udienza davanti allo stesso giudice o alla stessa sezione per i provvedimenti opportuni.
La ratio ispiratrice della previsione qui contenuta viene individuata nella necessità di evitare che si verifichino contrasti di giudicati, nonché nell'esigenza di rispettare il principio dell'economia processuale, senza operare alcuna deroga agli ordinari criteri di competenza. Presupposto fondamentale della riunione è la sussistenza di cause connesse, sia in ipotesi di connessione impropria che oggettiva o soggettiva. Si ritiene anche che la riunione possa essere disposta nel caso in cui dalla trattazione, istruzione e decisione congiunta delle cause ne possa derivare un concreto vantaggio, purché non si ritardi il processo oppure questo non sia reso più gravoso.
A differenza di quanto previsto all'art. 273 del c.p.c., in cui la trattazione congiunta delle cause si presenta come necessaria, la riunione presa in esame dalla presente norma ha carattere meramente facoltativo e l'esercizio del relativo potere è rimesso all'apprezzamento insindacabile e discrezionale del giudice di merito, che dovrà considerare non solo la sussistenza della connessione ma, anche,
l'opportunità che le cause siano trattate congiuntamente.
8 La facoltatività del provvedimento comporta che, nel caso in cui il magistrato non giudichi opportuna la trattazione congiunta, in quanto ritiene che si possano verificare ritardi processuali, la riunione può non essere disposta;
in tal caso ciascuna causa procederà autonomamente seguendo il proprio corso, salvi eventuali provvedimenti di sospensione. La valutazione di opportunità costituisce esercizio di un potere processuale discrezionale ed insindacabile del giudice del merito.
Pertanto, nonostante l'autonomia che conservano le cause riunite, il Giudice può utilizzare le diverse prove raccolte in uno dei giudizi riuniti, così come può utilizzare il materiale probatorio di un diverso giudizio fra le stesse parti ed anche altre parti al fine di trarne elementi di convincimento ma anche attribuendovi valore di prova ( Cass Civ. 12508/2016).
Con il quarto motivo di appello “motivazione incomprensibile sulla quantificazione complessiva del valore locativo” la sentenza di primo grado è censurata in quanto la stessa stabilisce un valore locativo di € 450.000,00 comprensivo di interessi, senza precisare il tasso di interessi applicato, né la decorrenza né la scadenza.
La censura è infondata
Dalla sentenza di primo grado oggetto della presente impugnazione si evince in modo chiaro che il valore locativo è stato considerato da aprile 2009 all'attualità circostanza questa ammessa dalla stessa parte appellante che pur ritenendo dovuto un diverso ammontare considera come punto di partenza l'aprile 2009, come ritenuto dal giudice di primo grado.
Inoltre, risulta essere chiaro che, considerando la consulenza tecnica redatta in corso di causa, tenendo conto della nota crisi del mercato locativo il valore locativo dell'immobile è stato valutato in via equitativa, e la somma indicata è comprensiva di interessi. Nell'ambito della valutazione equitativa del danno, è consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226
c.c., dovendo egli tuttavia specificare quali vi abbia compreso, ma non anche quanto della somma totale sia da imputare a ciascuna di esse (Cass . Civ. 20889/2018)
Con il quinto motivo di appello rubricato “errore di calcolo”, l'appellante censura la sentenza affermando che nel calcolare l'importo dovuto da a non è stato Controparte_1 Parte_1
considerato che il CTU Dott. aveva già sottratto dal petitum di € 68.532,19 l'importo di € Per_5
19.797,51 per cui era pervenuto a riconoscere la somma di € 44.175,67. Il Giudice di prime cure è partito dalla somma di € 44.175,67 detraendo poi anche gli importi di € 12.343,26 ed € 15.492,16, mentre sarebbe dovuto partire dalla somma di € 68.532,19.
Il motivo è fondato.
Effettivamente avendo il giudice di prime cure riconosciuto validità alla scrittura privata con la quale il de cuius ha riconosciuto di aver ricevuto dalla figlia la somma di £ Persona_1
9 115.000.000 pari ad € 59.392,54 trattasi di una ricognizione di debito e dunque un terzo di detta somma dovrà essere restituita dall'appellato alla . Pertanto, il deve Parte_1 Controparte_1 essere condannato a rifondere alla la somma di € 36.137,25. Parte_1
Con il sesto motivo di appello rubricato “omessa valutazione di prove documentali”, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure ha considerato a debito, per le tasse ereditarie Parte_1
che le sarebbero state anticipate dal padre nonostante queste siano state pagate con un F23 eseguito sul conto cointestato dell'appellante con il padre. Quindi la somma di € 15.492,16 non avrebbe dovuta essere detratta dalle somme che doveva alla . Pertanto, CP_1 Parte_1 Parte_1
deve ricevere da in definitiva la somma di € 51.629,41. CP_1
Il motivo è infondato.
Come evidenziato dal Giudice di prime cure non vi è prova che l'appellante abbia restituito al padre la somma di € 15.492,16 per tasse di successione ed inoltre è la stessa appellante ad affermare nell'atto di citazione relativo al giudizio 4509/2009, capitolo 8 lettera A, che il Sig. aveva Persona_1
pagato per sè e per i due figli il complessivo importo di € 125.832,00 per spese connesse all'eredità della moglie, sig.ra Questa affermazione comporta che alcuna somma è dovuta Persona_2 all'appellante atteso che le spese di successione della madre sono state interamente pagate dal padre e lei stessa non ha dato alcuna prova di aver rimborsato la sua quota.
Con il settimo motivo di appello rubricato “motivazione illogica in merito al rigetto della richiesta per l'occupazione dei locali siti in Foiano della Chiana”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha considerato dovuti a i frutti degli immobili di Foiano della Chiana Parte_1
occupati in via esclusiva da per il periodo 2009-2016 essendo lei presente nei giudizi Controparte_1
non solo a titolo personale ma anche quale erede di . Persona_1
Il motivo è privo di pregio atteso che il percorso logico giuridico seguito dal giudice di primo grado
è pienamente condivisibile Questi ha chiarito che”Per le unità immobiliari in Foiano della Chiana, invece, nessun diritto è stato riconosciuto allo stesso , per cui ogni questione e Persona_1
diritto relativo a tale bene esula necessariamente dall'oggetto del presente giudizio, limitato in ogni domanda, per stessa richiesta delle parti, alle risoluzione della comunione ereditaria del padre.”
Sull'ottavo motivo di appello rubricato” Omessa pronuncia su due domande svolte nel Giudizio portante n. 4509/2009 RG”, l'appellante censura la sentenza in quanto ha omesso di pronunciarsi sia sulla domanda proposta dall'appellante di restituzione di beni rimasti in possesso di CP_1
e sia sulla domanda di restituzione di somme di denaro dovute da a
[...] Controparte_1 [...]
. Parte_1
Il motivo è infondato.
10 Non vi è stata alcuna omessa pronuncia sulle domande proposte dalle parti, il Giudice di prime cure ha evidenziato, nella sentenza oggetto della presente impugnazione che rigettava le altre domande proposte dalle parti. La Corte di Cassazione, in continuità con il proprio consolidato orientamento, con la sentenza 11319/2022 ribadisce i confini del vizio di omessa pronuncia.
Si afferma infatti che per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Al contrario, deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte quando l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione (Cass. Civ. n. 20311/2011; Cass.Civ. n. 24155/2017; Cass.Civ. n. 20718/2018; Cass.
Civ n. 15255/2019, Cass. Civ. n. 2151/2021.
Peraltro, il punto di censura quanto alla restituzione di beni personali dell'appellante siti nell'immobile di Foiano della Chiana, appare del tutto generico non risultando nemmeno individuati i beni di cui si tratta.
Le spese del presente grado di giudizio possono dichiararsi compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , avverso la Parte_1
sentenza n. 24754/2019 del Tribunale di MA, così provvede:
1- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma del capo 8 della sentenza di primo grado n° 24754/2019 condanna al pagamento in favore di per Controparte_1 Parte_1
crediti ereditari, della somma di € 36.137,25, oltre interessi dalla domanda al saldo;
2- rigetta tutti gli altri motivi di appello e conferma per il resto tutti i capi della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di MA n° 24754/2019;
3- compensa le spese processuali tra le parti.
MA, 12.02.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
11
La Corte di Appello di MA
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5202 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 22/05/2024 e vertente
TRA
, (C.F. ), sia in proprio, sia n.q. di erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
rappresentata e difesa dall' Avvocato Marzia Contucci ( ) ed
[...] C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in MA, Viale Giuseppe Mazzini n°134, giusta procura in atti;
Appellante
E
, (C.F. ), rappresentato e difeso, in forza di procura Controparte_1 CodiceFiscale_3
speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore, dall' avv. Claudio Bullo (C.F.
) che dichiara elegger domicilio preso lo studio dell'Avv. Sonia Allocca in C.F._4
MA, Viale Tiziano n. 108, pal. C;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 24754/2019 del Tribunale di MA, pubblicata in data
31/12/2019.
Conclusioni
Per l'appellante “(…)
1 All'esito, respinta ogni contraria istanza, in parziale riforma della sentenza impugnata e fermo il resto:
1. Disporre nuova ctu per la valutazione del valore commerciale dell'immobile di via Gallonio onde procedere a nuova determinazione del conguaglio dovuto dalla GN;
Parte_1
2. In riforma del capo 7del dispositivo:
- rigettare la domanda di condanna di al pagamento di una indennità per l'utilizzo Parte_1 dell'immobile di Via Gallonio nel periodo 1995-2000 svolta dal Sig. nel giudizio Controparte_1
n. 4509/2009 RG in quanto non dovuta trattandosi di rapporto di ospitalità tra padre e figlia;
- rigettare la domanda di accertamento delle debenze, da parte di , di una indennità Parte_1 per l'utilizzo dell'immobile di Via Gallonio nel periodo 2005-2009 svolta dal Sig. Controparte_1 nel giudizio n. 4509/2009 RG in quanto la volontà di impedire l'utilizzo esclusivo è stata manifestata per la prima volta nell'aprile 2009 con lo svolgimento della domanda riconvenzionale;
- dichiarare inammissibili, in quanto tardive, le domande nuove svolte dal Sig. nel Controparte_1
Giudizio n. 4509/2009 al momento della precisazione delle conclusioni;
- previa declaratoria di inutilizzabilità, nel Giudizio 63136/2009 RG, della CTU sul valore locativo svolta nel Giudizio 4509/2009 in quanto tardivamente depositata nel Giudizio n. 63136/2009 in violazione del principio del contraddittorio, rigettare la domanda di condanna della GN
[...]
al pagamento di una indennità al fratello per l'utilizzo esclusivo dell'immobile di Parte_1 CP_1
Via Gallonio nel periodo intercorrente tra l'aprile 2009 e la data della decisione (31.12.2019);
- in via estremamente subordinata, rideterminare il calcolo della suddetta indennità in misura pari, per l'intero comprensivo di interessi, ad € 391,198,00 e quindi pari ad € 130.399,00 quanto al dovuto da a . Parte_1 Controparte_1
3.In riforma del capo 8 della Sentenza:
- Ricalcolare il dovuto dal Signor alla GN in misura Controparte_1 Parte_1 complessivamente pari ad € 51.629,41 o - in via di estremo subordine - pari ad € 36.137,25;
- Accogliere la domanda svolta in primo grado da nel Giudizio n. 63136/2009 RG, Parte_1
quantomeno limitatamente al periodo dalla domanda riconvenzionale (gennaio 2010) al passaggio in giudicato della Sentenza di Appello (dicembre 2015) e per l'effetto condannare il sig.
[...]
a corrispondere alla GN il valore dell'indennizzo per l'occupazione CP_1 Parte_1
esclusiva dei beni di Foiano della Chiana in misura corrispondente ai 2/3 della quota del Signor
, come quantificato dal CTU, per il periodo intercorso dalla domanda (2009) Persona_1
e fino all'estrazione dei lotti (2016).
2
4. Ad integrazione della Sentenza impugnata, piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello pronunciarsi, accogliendo la domanda, sulle conclusioni formulate ai capi 3 e 6 dell'atto di citazione introduttivo del Giudizio n. 4509/2009 RG. Vittoria di spese e compensi del doppio grado”
Per l'appellato “si chiede che la Corte di Appello di MA voglia (…) nel merito 1) rigettare
l'appello perché infondato in fatto ed in diritto;
2) confermare la sentenza n. 24754/2019 emessa dal Tribunale di MA depositata in data
31.12.2019 legittima, aderente alle domande e contestazioni svolte e dunque corretta.
3) Condannare l'appellante al pagamento di tutte le spese e onorari del presente Parte_1 giudizio”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato deduceva che: Parte_1
A) il 22 settembre 1994 era deceduta in MA , senza lasciare testamento e Persona_2
lasciando quali eredi legittimi per 1/3 ciascuno il marito, , e i figli Persona_1
e la stessa;
Controparte_1 Parte_1
B) il 24 dicembre 2005 era deceduto in MA , che aveva disposto delle Persona_1
proprie sostanze con testamento olografo registrato il 19.1.2006, lasciando la quota disponibile dei propri beni all'esponente;
C) pertanto, era erede del padre per la quota di 2/3 dell'asse ereditario (della quale faceva parte la quota di 1/3 dell'asse ereditario della madre);
D) l'asse ereditario di comprendeva diversi beni immobili situati in Persona_3
MA, in Foiano della Chiana e in Francia, oggetto di un giudizio di divisione pendente in grado di appello;
E) vantava numerosi crediti nei confronti del fratello sia in proprio sia quale erede per 2/3 dell'asse ereditario del padre (che era creditore del figlio sia per crediti CP_1
originariamente vantati dalla madre e ora incombenti per la quota di 1/3 sul fratello;
F) inoltre, aveva diritto alla restituzione di oggetti di sua esclusiva proprietà, depositati negli immobili oggetto di divisione ereditaria siti in Foiano della Chiana, occupati di fatto dal fratello;
G) in particolare: a) quanto ai crediti originariamente vantati da nei Persona_1
confronti del figlio il padre aveva anticipato per sé e per i due figli il complessivo CP_1 importo di € 125.832,00= per spese connesse all'eredità della moglie e non aveva mai ricevuto la restituzione della quota gravante sul figlio pari al 33% (€ 41.254,58=); i 2/3 di tale CP_1 importo (€ 27.683,05=) competevano all'istante quale erede del padre, , Persona_1
che aveva mutuato al figlio somme ed aveva sostenuto per lui spese per il complessivo
3 importo di € 28.223,33=; anche in questo caso, i 2/3 di tale importo (€ 18.815,55=) competeva all'istante quale erede del padre;
b) quanto ai crediti originariamente vantati dall'istante nei confronti del padre aveva erogato al padre un prestito di € 59.392,54= Persona_1
(scrittura del 24.4.2000); la restituzione del prestito incombeva per 1/3 (€ 19.797,51=) al fratello quale erede del padre;
c) quanto ai crediti vantati nei confronti del fratello CP_1
l'istante aveva anticipato per intero sia spese relative all'eredità paterna sia Controparte_1
spese connesse alla manutenzione straordinaria della casa di MA;
il fratello era tenuto per
1/3 e così al pagamento della somma di € 2.129,43=.
In definitiva, la somma dovuta dal fratello ammontava a € 68.532,19=, dei quali € 3.873,43= erano stati già restituiti, con un residuo pari a € 64.552,11 (lettera di costituzione in mora del
29.10.2007).
Ciò premesso, l'attrice conveniva in giudizio affinchè venisse condannato Controparte_1 al pagamento della somma di € 64.552,11=, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla data di costituzione in mora, nonché alla restituzione degli oggetti indicati in narrativa.
Costituitosi in giudizio, il convenuto rilevava che:
A) il padre, nonostante la lunga lite anche giudiziaria che lo aveva allontanato dal figlio, non aveva mai avanzato le pretese adesso rivendicate dall'attrice;
B) per tutte le spese connesse all'eredità della madre, il padre aveva sempre saputo di disporre di somme a lui rimesse direttamente dal figlio;
per questo nessuna richiesta era stata avanzata al riguardo nel giudizio di divisione dell'eredità della madre;
C) il padre non gli aveva mai concesso somme in prestito;
D) i crediti della comunione dovevano essere regolati in ambito divisorio ed erano, allo stato, inesigibili;
E) le pretese creditorie vantate dall'attrice quale erede del padre erano ormai irrimediabilmente prescritte;
F) i pretesi crediti dell'attrice verso il padre erano inesistenti;
la domanda fondata sulla scrittura del 24.4.2000 doveva ritenersi inammissibile in quanto tale scrittura costitutiva una disposizione mortis causa, lesiva della quota di legittima;
G) in via riconvenzionale subordinata, andava accertata e dichiarata la sussistenza di un debito a carico dell'attrice e a favore del convenuto (quale erede per 1/3 del padre) per somme anticipatele dal genitore e mai restituite nonché per canoni di affitto per gli anni 1995/2000;
4 H) in ogni caso, andava riconosciuto il credito nei confronti dell'attrice per il ristoro dell'occupazione in via esclusiva da gennaio 2006 dell'appartamento di Via Gallonio n.23, in comproprietà tra le parti.
2 – Con altro giudizio promosso sempre dinanzi al Tribunale di MA, iscritto al n. R.G.
63136/2009 conveniva in giudizio la sorella chiedendo lo Controparte_1 Parte_1
scioglimento della comunione ereditaria originata dalla morte del loro genitore Persona_1
L'attore chiedeva, inoltre: A) la collazione per la donazione fatta dal padre a favore della
[...] coerede, consistente nella concessione a titolo gratuito dell'uso dell'appartamento interno 11/ bis di Via Gallonio n.23 in MA;
B) il corrispettivo dell'utile civile goduto in esclusiva dalla coerede relativamente all'intero appartamento di Via Gallonio 23 a partire dalla morte del Pt_1 de cuius. C) l'attribuzione della propria quota ereditaria.
Costituitasi in questo giudizio, chiedeva;
A) l'assegnazione, in sede di divisione, Parte_1 dell'intero appartamento di Via Gallonio n.23 e il box-garage sito nella stessa via;
B) la condanna dell'attore a restituire il corrispettivo dell'utile civile alla massa ereditaria per altri beni goduti in via esclusiva;
C) l'estensione del giudizio su altri crediti e debiti degli stessi eredi.
In sede di precisazione delle conclusioni al giudizio 4509/2009 veniva riunito il giudizio pendente sempre presso il Tribunale di MA n. rg 63136/2009.
Con sentenza n. 24754/2019, il Tribunale di MA cosi provvedeva: 1) dispone la riunione al presente giudizio della causa connessa, pendente tra le stesse parti, avente R.G. n. 63136/2009;
2) dichiara aperta la successione di , nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
MA il 24/12/2005;
3) accerta che in forza del testamento olografo pubblicato il 19/1/2006 per atto del notaio dott.ssa in MA (rep. n. 167312, racc. n. 9002) risultano eredi i figli (per Persona_4 Parte_1
2/3) e (per 1/3); Controparte_1
4) accerta che il compendio ereditario caduto in successione è costituito dalla unità immobiliare sita in MA, Via Gallonio n. 23 - appartamento al piano quinto e cantina al piano interrato, censita al
N.C.E.U. di MA al Foglio 588, Particella 134, Sub. 13, Zona Cens. 3, Categoria A/2, Classe 4,
Consistenza 10 vani, Rendita €. 3.124,56;
5) dispone lo scioglimento della comunione ereditaria esistente tra le parti mediante attribuzione diretta ex art. 720 c.c. a dell'intera proprietà sull'immobile caduto in successione, Parte_1
come sopra individuato;
6) condanna al pagamento in favore di , quale conguaglio in denaro Parte_1 Controparte_1 garantito da ipoteca ex art. 2817 c.c., della somma di € 519.219,00=, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
5 7) condanna al pagamento in favore di della somma di € Parte_1 Controparte_1
150.000,00=, a titolo di indennità per l'uso esclusivo del predetto immobile all'attualità, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
8) condanna al pagamento in favore di , per crediti ereditari, della Controparte_1 Parte_1 somma di € 16.339,74=, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
9) rigetta le altre domande proposte dalle parti;
10) dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Avverso tale sentenza ha proposto appello. Parte_1
Si è costituito che ha contestato nel merito l'appello chiedendone il rigetto. Controparte_1
All'udienza del 22 Maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appellante ha proposto otto motivi di appello.
Con il primo motivo rubricato “violazione dell'art. 726 c.c.”, lamenta l'appellante che il valore del bene immobile caduto in successione doveva essere considerato al momento della richiesta della divisione e pertanto ha errato il Giudice di prime cure ad espletare una nuova CTU potendo utilizzare la perizia effettuata in altro giudizio avente ad oggetto l'eredità della madre Inoltre, in Per_2 considerazione della circostanza che successivamente all'emanazione della sentenza di primo grado, oggetto della presente impugnazione, vi è stata la pandemia da VI -19 che ha comportato un deprezzamento del valore degli immobili, richiede una nuova C.T.U.
Il motivo è infondato.
L'art. 191 c.p.c. dispone che nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, quarto comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire. Possono essere nominati più' consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.
Due sono i profili che connotano la figura del consulente tecnico d'ufficio, e precisamente:
a) si tratta di un ausiliario del giudice: di questo punto di vista se ne occupa il libro primo del codice di rito, ove viene accostato al ruolo e alle prerogative del giudice, del quale finisce per condividere parzialmente le stesse garanzie di imparzialità;
b) la consulenza tecnica da lui resa va esclusa dal catalogo dei mezzi di prova, dovendosi piuttosto inquadrare nel più ampio contesto della istruzione probatoria, oggetto di una particolare disciplina, che precede gli artt. 202-209 c.p.c. (contenenti le regole sull'assunzione dei mezzi di prova) e gli artt. 210-266 (relativi ai singoli strumenti probatori).
In generale può dirsi che il CTU svolge una funzione di eterointegrazione delle conoscenze specialistiche del giudice, ponendosi accanto al giudice ed assistendolo con pareri tecnici.
6 Ciò fornisce la spiegazione della mancata inclusione della consulenza tecnica nel novero dei mezzi di prova stricto sensu intesi, dovendosi piuttosto propendere, come sostenuto da parte della dottrina, per una qualificazione della consulenza come mezzo ausiliario di integrazione delle conoscenze del giudice.
Anche la giurisprudenza di merito ritiene che la consulenza tecnica non sia mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di conoscenze specialistiche, non potendo comunque essere utilizzata per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto dedotto.
Per quanto concerne la valutazione dell'immobile, come evidenziato dal Giudice di primo grado “In materia di divisione giudiziale, la somma dovuta dal condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile a titolo di conguaglio in favore di quello non assegnatario ha natura di debito di valore, sicché, sorgendo all'atto dell'assegnazione del bene, deve essere rivalutata, anche d'ufficio, al momento della decisione della causa di divisione (v. Cass. Civ. 23261/21, Cass. Civ. 24087/2019
Cass.Civ. n. 6931/16)”.
Pertanto, non può censurarsi la scelta del Giudice di primo grado di disporre una C.T.U. per la stima dell'immobile sito in MA, mentre è infondata la richiesta di nuova C.T.U. per fatti avvenuti dopo la pubblicazione della sentenza, quale la diffusione della pandemia per coronavirus.
Con il secondo motivo di appello rubricato “Vizio di ultra petizione”, l'appellante censura la sentenza, nella parte in cui ha disposto in merito alla domanda avanzata da di Controparte_1 condanna dell'odierna appellante al pagamento dell'indennità di occupazione esclusiva del bene in comunione, assumendo che la domanda era di mero accertamento e si fermava al 9 Aprile 2009. La riqualificazione della domanda essendo stata svolta, secondo l'appellante, in sede di precisazione delle conclusioni, inoltre, non poteva essere oggetto di esame.
Il motivo è infondato.
L'art. 112 c.p.c. stabilisce che il Giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.
La norma in commento impone al giudice sia di individuare il contenuto e la portata delle domande o delle eccezioni proposte e sollevate dalle parti sia di pronunciarsi entro determinati margini, fissati dalle parti o dalla legge, per le materie sottratte alla loro disponibilità. Invero, il principio al quale si riferisce la norma si può sostanziare nel brocardo latino «da mihi factum dabo tibi jus», per cui spetta al solo giudice la valutazione esatta del significato giuridico delle espressioni usate, sempre che questa operazione ermeneutica non stravolga la volontà processuale delle parti.
Nella fattispecie in esame non è dato rilevare alcuno stravolgimento della volontà processuale delle parti, in quanto aveva chiesto nel procedimento 4509/2009 al punto n° 7 “Sia in caso Controparte_1
7 di accoglimento che di rigetto delle domanda di parte attrice si chiede in via riconvenzionale che
l'On.le Tribunale adito accerti e dichiari il credito di nei confronti di Controparte_1 [...]
della somma di € 53.333,00 a titolo di ristoro per l'occupazione esclusiva dal Gennaio Parte_1
2006 ad oggi dell'appartamento di Via Gollino n° 323 in comproprietà tra le parti oltre interessi e rivalutazione come per legge”. Inoltre, nel giudizio riunito NRG 63136/2009 il Controparte_1 aveva chiesto al punto 3 delle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio “Condannare
[...]
al pagamento in favorre della massa ereditaria della somma di € 105.000,00 oltre interessi Parte_1
e rivalutazione monertaria come per legge, per l'abusiva occupazione in via esclusiva dell'appartamento e del garage siti in Via Gollino n° 23 oltre quanto risulterà per l'occupazione dopo il 30/06/ 2009.” Pertanto alcuna ultra petizione può rilevarsi nella fattispecie in esame.
Con il terzo motivo di appello rubricato” violazione dell'art. 274 c.p.c.”, lamenta l'appellante che il giudice di prime cure ha violato l'art. 274 c.p.c. utilizzando la C.T.U. espletata nel giudizio 4509/2009 per una domanda formulata nel giudizio 63136/2009.
Il motivo è infondato.
L'art. 274 c.p.c. disciplina la riunione dei procedimenti relativi a cause connesse e stabilisce che “ Se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d'ufficio, può disporne la riunione. Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per una causa connessa pende procedimento davanti ad altro giudice o davanti ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto che le cause siano chiamate alla medesima udienza davanti allo stesso giudice o alla stessa sezione per i provvedimenti opportuni.
La ratio ispiratrice della previsione qui contenuta viene individuata nella necessità di evitare che si verifichino contrasti di giudicati, nonché nell'esigenza di rispettare il principio dell'economia processuale, senza operare alcuna deroga agli ordinari criteri di competenza. Presupposto fondamentale della riunione è la sussistenza di cause connesse, sia in ipotesi di connessione impropria che oggettiva o soggettiva. Si ritiene anche che la riunione possa essere disposta nel caso in cui dalla trattazione, istruzione e decisione congiunta delle cause ne possa derivare un concreto vantaggio, purché non si ritardi il processo oppure questo non sia reso più gravoso.
A differenza di quanto previsto all'art. 273 del c.p.c., in cui la trattazione congiunta delle cause si presenta come necessaria, la riunione presa in esame dalla presente norma ha carattere meramente facoltativo e l'esercizio del relativo potere è rimesso all'apprezzamento insindacabile e discrezionale del giudice di merito, che dovrà considerare non solo la sussistenza della connessione ma, anche,
l'opportunità che le cause siano trattate congiuntamente.
8 La facoltatività del provvedimento comporta che, nel caso in cui il magistrato non giudichi opportuna la trattazione congiunta, in quanto ritiene che si possano verificare ritardi processuali, la riunione può non essere disposta;
in tal caso ciascuna causa procederà autonomamente seguendo il proprio corso, salvi eventuali provvedimenti di sospensione. La valutazione di opportunità costituisce esercizio di un potere processuale discrezionale ed insindacabile del giudice del merito.
Pertanto, nonostante l'autonomia che conservano le cause riunite, il Giudice può utilizzare le diverse prove raccolte in uno dei giudizi riuniti, così come può utilizzare il materiale probatorio di un diverso giudizio fra le stesse parti ed anche altre parti al fine di trarne elementi di convincimento ma anche attribuendovi valore di prova ( Cass Civ. 12508/2016).
Con il quarto motivo di appello “motivazione incomprensibile sulla quantificazione complessiva del valore locativo” la sentenza di primo grado è censurata in quanto la stessa stabilisce un valore locativo di € 450.000,00 comprensivo di interessi, senza precisare il tasso di interessi applicato, né la decorrenza né la scadenza.
La censura è infondata
Dalla sentenza di primo grado oggetto della presente impugnazione si evince in modo chiaro che il valore locativo è stato considerato da aprile 2009 all'attualità circostanza questa ammessa dalla stessa parte appellante che pur ritenendo dovuto un diverso ammontare considera come punto di partenza l'aprile 2009, come ritenuto dal giudice di primo grado.
Inoltre, risulta essere chiaro che, considerando la consulenza tecnica redatta in corso di causa, tenendo conto della nota crisi del mercato locativo il valore locativo dell'immobile è stato valutato in via equitativa, e la somma indicata è comprensiva di interessi. Nell'ambito della valutazione equitativa del danno, è consentito al giudice inglobare in un'unica somma, insieme con la prestazione principale, interessi e rivalutazione monetaria, ove anche per tali voci ricorrano le condizioni di cui all'art. 1226
c.c., dovendo egli tuttavia specificare quali vi abbia compreso, ma non anche quanto della somma totale sia da imputare a ciascuna di esse (Cass . Civ. 20889/2018)
Con il quinto motivo di appello rubricato “errore di calcolo”, l'appellante censura la sentenza affermando che nel calcolare l'importo dovuto da a non è stato Controparte_1 Parte_1
considerato che il CTU Dott. aveva già sottratto dal petitum di € 68.532,19 l'importo di € Per_5
19.797,51 per cui era pervenuto a riconoscere la somma di € 44.175,67. Il Giudice di prime cure è partito dalla somma di € 44.175,67 detraendo poi anche gli importi di € 12.343,26 ed € 15.492,16, mentre sarebbe dovuto partire dalla somma di € 68.532,19.
Il motivo è fondato.
Effettivamente avendo il giudice di prime cure riconosciuto validità alla scrittura privata con la quale il de cuius ha riconosciuto di aver ricevuto dalla figlia la somma di £ Persona_1
9 115.000.000 pari ad € 59.392,54 trattasi di una ricognizione di debito e dunque un terzo di detta somma dovrà essere restituita dall'appellato alla . Pertanto, il deve Parte_1 Controparte_1 essere condannato a rifondere alla la somma di € 36.137,25. Parte_1
Con il sesto motivo di appello rubricato “omessa valutazione di prove documentali”, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure ha considerato a debito, per le tasse ereditarie Parte_1
che le sarebbero state anticipate dal padre nonostante queste siano state pagate con un F23 eseguito sul conto cointestato dell'appellante con il padre. Quindi la somma di € 15.492,16 non avrebbe dovuta essere detratta dalle somme che doveva alla . Pertanto, CP_1 Parte_1 Parte_1
deve ricevere da in definitiva la somma di € 51.629,41. CP_1
Il motivo è infondato.
Come evidenziato dal Giudice di prime cure non vi è prova che l'appellante abbia restituito al padre la somma di € 15.492,16 per tasse di successione ed inoltre è la stessa appellante ad affermare nell'atto di citazione relativo al giudizio 4509/2009, capitolo 8 lettera A, che il Sig. aveva Persona_1
pagato per sè e per i due figli il complessivo importo di € 125.832,00 per spese connesse all'eredità della moglie, sig.ra Questa affermazione comporta che alcuna somma è dovuta Persona_2 all'appellante atteso che le spese di successione della madre sono state interamente pagate dal padre e lei stessa non ha dato alcuna prova di aver rimborsato la sua quota.
Con il settimo motivo di appello rubricato “motivazione illogica in merito al rigetto della richiesta per l'occupazione dei locali siti in Foiano della Chiana”, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui non ha considerato dovuti a i frutti degli immobili di Foiano della Chiana Parte_1
occupati in via esclusiva da per il periodo 2009-2016 essendo lei presente nei giudizi Controparte_1
non solo a titolo personale ma anche quale erede di . Persona_1
Il motivo è privo di pregio atteso che il percorso logico giuridico seguito dal giudice di primo grado
è pienamente condivisibile Questi ha chiarito che”Per le unità immobiliari in Foiano della Chiana, invece, nessun diritto è stato riconosciuto allo stesso , per cui ogni questione e Persona_1
diritto relativo a tale bene esula necessariamente dall'oggetto del presente giudizio, limitato in ogni domanda, per stessa richiesta delle parti, alle risoluzione della comunione ereditaria del padre.”
Sull'ottavo motivo di appello rubricato” Omessa pronuncia su due domande svolte nel Giudizio portante n. 4509/2009 RG”, l'appellante censura la sentenza in quanto ha omesso di pronunciarsi sia sulla domanda proposta dall'appellante di restituzione di beni rimasti in possesso di CP_1
e sia sulla domanda di restituzione di somme di denaro dovute da a
[...] Controparte_1 [...]
. Parte_1
Il motivo è infondato.
10 Non vi è stata alcuna omessa pronuncia sulle domande proposte dalle parti, il Giudice di prime cure ha evidenziato, nella sentenza oggetto della presente impugnazione che rigettava le altre domande proposte dalle parti. La Corte di Cassazione, in continuità con il proprio consolidato orientamento, con la sentenza 11319/2022 ribadisce i confini del vizio di omessa pronuncia.
Si afferma infatti che per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Al contrario, deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte quando l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione (Cass. Civ. n. 20311/2011; Cass.Civ. n. 24155/2017; Cass.Civ. n. 20718/2018; Cass.
Civ n. 15255/2019, Cass. Civ. n. 2151/2021.
Peraltro, il punto di censura quanto alla restituzione di beni personali dell'appellante siti nell'immobile di Foiano della Chiana, appare del tutto generico non risultando nemmeno individuati i beni di cui si tratta.
Le spese del presente grado di giudizio possono dichiararsi compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , avverso la Parte_1
sentenza n. 24754/2019 del Tribunale di MA, così provvede:
1- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma del capo 8 della sentenza di primo grado n° 24754/2019 condanna al pagamento in favore di per Controparte_1 Parte_1
crediti ereditari, della somma di € 36.137,25, oltre interessi dalla domanda al saldo;
2- rigetta tutti gli altri motivi di appello e conferma per il resto tutti i capi della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di MA n° 24754/2019;
3- compensa le spese processuali tra le parti.
MA, 12.02.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
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